CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 03910/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già vagliati e disattesi dalla Corte di merito, alle pagine 1 e 2, con corretti argomenti logici e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di elemento soggettivo del reato di ricettazione (v. fra le altre, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente