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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 17392/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22927/2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] E. Chiusolo, con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA].SE.CE.DI - [OSCURATO:PERSONA], con sede in Napoli, alla via G. Porzio n. 4, [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Sabotino n. 12, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via F. Denza n. 50, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, nella qualità di procuratore speciale di SCIP - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 2681/2017, della [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/05/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri soggetti, tutti proprietari di unità immobiliari ubicate in Napoli, nel comprensorio individuato come [OSCURATO:PERSONA], Isola C/9, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citarono il Comune di Napoli, il Consorzio GE.SE.CE.DI. - [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, breviter, Consorzio), l’INPDAP - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza delle [OSCURATO:PERSONA] e la S.C.I.P. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (per il prosieguo, solo [OSCURATO:SOCIETA].) innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo, nei loro confronti, così F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 provvedersi: «1) dichiarare la nullità della clausola di adesione e/o subentro presente negli atti di compravendita relativi alle unità immobiliari di proprietà degli istanti ed accertare e dichiarare l’insussistenza di qualsiasi rapporto da parte degli istanti nei confronti del Consorzio GE.SE.CE.DI; dichiarare comunque nullo, inesistente e mai costituito il rapporto associativo; 2) accertare e dichiarare la nullità/inefficacia della clausola di adesione al Consorzio in quanto abusivamente introdotta e, in subordine, la sua annullabilità in quanto proveniente da un falsus procurator; 3) accertare e dichiarare l’insussistenza di qualsiasi debitoria a carico degli istanti per essere nullo, inesistente e mai costituito il rapporto associativo; in subordine, condannare il Comune di Napoli, sia in via diretta che di manleva o di garanzia, a pagare quanto finora richiesto agli attori per la presunta attività di GE.SE.CE.DI; 4) condannare la [OSCURATO:SOCIETA]. e/o l’INPDAP e GE.SE.CE.DI., in persona dei legali rappresentanti p.t. o chi di dovere, al risarcimento dei danni patiti dagli attori per la violazione della normativa sulla privacy e per l’illegittimo trattamento dei dati personali degli istanti, da quantificarsi, anche in via equitativa, in corso di causa ed allo stato pari ad un importo non inferiore ad Euro 1.000,00 cadauno; 5) dichiarare, in via estremamente gradata, il recesso degli istanti dall’associazione».

In particolare, contestarono la legittimità della clausola, presente nei contratti di vendita collettivi, con cui era stata formalizzata la cessione di quei cespiti da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. ai loro mandatari: clausola che prevedeva la partecipazione obbligatoria degli acquirenti al Consorzio per la manutenzione e la gestione delle infrastrutture degli impianti pubblici o di uso comune ricadenti nel comprensorio cosicché, per effetto dell'acquisto dell'unità immobiliare, la parte acquirente aveva acquisito automaticamente anche la qualità di membro del Consorzio medesimo, accettandone espressamente i patti e le condizioni.

1.1. Rimasta contumace la [OSCURATO:SOCIETA]., si costituirono: i) il Consorzio, contestando le avverse pretese e spiegando domanda riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria di assunzione della qualità di associati ad esso in capo agli attori; ii) l’INPDAP, concludendo per il rigetto delle domande di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 controparte; iii) il Comune di Napoli, chiedendo chiamarsi in causa la Soc.

Mededil, oggi [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di statuirsi nei suoi confronti, o, in via gradata, in ipotesi di accoglimento delle domande attrici e di condanna del comune, riconoscersi, in ogni caso il diritto di quest’ultimo di rivalersi in suo danno; iv) la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva ed accertarsi che nessuna somma dovesse essere posta a suo carico in favore del Comune di Napoli e del Consorzio, formulando, altresì, nei loro confronti, ed in via gradata, domande subordinate di manleva.

1.2. Intervenuti volontariamente in giudizio altri soggetti, proponendo istanze analoghe a quelle degli attori, l’adito tribunale, con sentenza del 14 febbraio 2011, n. 2966, rigettò le domande di questi ultimi e degli interventori volontari e dichiarò che tutti erano associati del Consorzio convenuto.

2. La Corte di appello di Napoli, decidendo su gravami, principali ed incidentali, rispettivamente, degli attori ed interventori volontari, del [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza del 15 giugno 2017, n. 2681: a) ha dichiarato inammissibile l’intervento in appello di [OSCURATO:PERSONA]Auria, non ricorrendo, nella specie, i presupposti di cui all’art. 344 cod. proc. civ., né un’ipotesi di litisconsorzio necessario; b) ha rigettato il gravame principale proposto anche dagli odierni ricorrenti e dichiarato assorbiti quelli incidentali condizionati del [OSCURATO:SOCIETA].; c) ha respinto l’impugnazione incidentale del medesimo Consorzio.

2.1. In particolare, dopo aver dato conto ampiamente del tenore della pronuncia appellata ed invocando anche proprie precedenti decisioni rese con riferimento ad analoghe vicende: i) ha richiamato l'ormai acquisita natura di consorzio di urbanizzazione del GE.SE.CE.DI. e la concorrente configurazione ad esso data dal tribunale come associazione non riconosciuta atipica, “costituito da una pluralità di persone che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano tra loro allo scopo di soddisfarli mediante un’organizzazione sovraordinata”; ii) ha individuato la fonte dell'adesione al Consorzio, per ciascuno degli acquirenti, nella F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 sottoscrizione della clausola inserita nei rispettivi contratti di compravendita, ed identificata come articolo 2, in forza del preventivo assenso espresso dal Consorzio nell'articolo 3 dello statuto, a mente del quale l'ingresso si verifica per effetto della compravendita di unità immobiliari ubicate nel comprensorio del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.

In altri termini, l'adesione dei proprietari delle unità immobiliari non si configurava quale obligatio propter rem, ma quale atto volontario di adesione al Consorzio, espresso dagli acquirenti al momento della stipula dei loro contratti di compravendita; iii) ha rigettato l'eccezione di insussistenza del difetto dei poteri rappresentativi dei mandatari collettivi, ritenendo omnicomprensiva l'autorizzazione rilasciata ai suddetti procuratori.

Il tutto rimarcando anche “la ratifica inequivocamente conseguente all’incontestato pagamento dei relativi oneri da parte degli attori (ed interventori)” parimenti ritenuta dal tribunale; iv) ha confermato la statuizione di inammissibilità della domanda di manleva proposta dagli attori nei confronti del Comune di Napoli con riferimento a quanto da essi corrisposto, a titolo di oneri consortili, al Consorzio; v) ha ritenuto che l'esclusione del diritto di recesso dei consorziati trovasse fondamento nel rilievo per cui, venendo in questione un consorzio di urbanizzazione, il consorziato non poteva recedere senza disporre del bene in favore di terzi e che il meccanismo associativo risultava frutto della libera volizione degli acquirenti, i quali non avevano motivo di dolersi della previsione statutaria in base alla quale il soggetto legittimato a partecipare alle assemblee del Consorzio era l'amministratore del condominio o un rappresentante comune.

3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Auria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un complesso motivo, articolato in plurimi profili.

Hanno resistito, con separati controricorsi, il Consorzio ed il Comune di Napoli, nonché l’I.N.P.S., in proprio (come successore ex lege dell’I.N.P.D.A.P.) e quale procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA].

I ricorrenti, il F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 Consorzio e l’I.N.P.S. hanno depositato anche memorie ex art. 380Data pubblicazione 30/05/2022-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve darsi atto, pregiudizialmente, che, con decreto presidenziale del 22 luglio/7 agosto 2019, n. 20140, è stata dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, per rinuncia, limitatamente al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con compensazione delle relative spese processali.

Deve qui solo ricordarsi che, quanto a questi ultimi, è inapplicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cfr. Cass. n. 8015 del 2022; Cass. n. 36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).

2. Ancora in via pregiudiziale, deve dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Auria, posto che nessuno dei motivi oggi formulati investe la declaratoria di inammissibilità del suo intervento in appello, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto e preclusione, per la medesima, della possibilità di avvalersi dei motivi di ricorso formulati dagli altri ricorrenti.

2.1. Va rimarcato, inoltre, che i suddetti motivi nemmeno investono la confermata statuizione di inammissibilità della domanda di manleva proposta dagli originari attori nei confronti del Comune di Napoli, evocato in giudizio pure in questa sede, con riferimento a quanto da essi corrisposto, a titolo di oneri consortili, al Consorzio.

2.2. Neppure appare dirimente, infine, l'eccezione di improcedibilità, ex art. 369 comma 2, n. 4, cod. proc. civ., sollevata dal Consorzio controricorrente, essendo stato comunque richiamato e riprodotto, nel ricorso (cfr. pag. 2), il contenuto, peraltro non contestato, della clausola denominata art. 2 del contratto di vendita.

3. Tanto premesso, il formulato motivo di ricorso è articolato in plurimi profili, il primo dei quali censura, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1372, 1326, 1332 cod. civ., nonché Data pubblicazione 30/05/2022 la violazione e falsa applicazione degli art. 24 e 36 cod. civ. e dell'art. 1407 cod. civ., per avere la corte d'appello illegittimamente ricostruito l'adesione al Consorzio come avvenuta mediante la sottoscrizione, da parte del mandatario degli assegnatari degli immobili, della clausola inserita nel contratto da questi sottoscritto con la società [OSCURATO:SOCIETA]., contratto cui il Consorzio era estraneo, in violazione dello schema contrattuale disciplinato dall'articolo 1326 cod. civ..

In altri termini, a loro giudizio, la corte territoriale avrebbe errato nel non rilevare che l'art. 1372 cod. civ. prevede che il contratto abbia effetti solo nei confronti delle parti; invero, la pacifica circostanza che il Consorzio fosse estraneo alla stipula degli atti negoziali per cui è causa rendeva evidente che la manifestazione della volontà delle parti contrattuali andava limitata all'oggetto specifico dei relativi contratti, senza che potesse in alcun modo ritenersi compresa l'adesione ad un mai voluto consorzio negoziale.

3.1. Il secondo e terzo profilo denunciano, altresì, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1349, 1362 e 1469-bis cod. civ. per non aver ritenuto abusiva e vessatoria la clausola d'ingresso inserita all'art. 2 dei contratti di vendita collettiva che ha disposto la loro obbligatoria partecipazione al Consorzio a seguito della qualificazione del GE.SE.CE.DI. quale consorzio di urbanizzazione e per avere al contempo illegittimamente interpretato l'art. 3 dell'atto costitutivo e l'art. 3 dello Statuto del Consorzio, valorizzando un'inesistente adesione preventive di quest'ultimo.

3.2. Queste censure, scrutinabili congiuntamente perché riguardano doglianze concernenti il significato delle pattuizioni negoziali richiamate (art. 2 dei contratti di vendita collettiva ed art. 3 dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio), si rivelano immeritevoli di accoglimento.

3.3. Invero, questione affatto analoga è stata già ripetutamente affrontata in precedenti pronunce di questa Suprema Corte (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 1468 del 2021; Cass. n. 29865 del 2018; Cass. n. 27634 del 2018; Cass. n. 18146 del 2018; Cass. n.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 17491 del 2018; Cass. n. 22647 del 2012), che il Collegio condiviData pubblicazione 30/05/2022de ed intende ribadire, riguardanti la medesima fattispecie qui trattata.

3.3.1. In esse l'assunto da cui ancora oggi muovono i ricorrenti - secondo i quali l'adesione al Consorzio GE.SE.CE.DI. dei proprietari costituirebbe oggetto di una vera e propria obligatio propter rem non prevista dalla legge - è stato già sconfessato, essendosi rilevato, in proposito, che la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà - e quindi, può aggiungersi, da una obligatio propter rem atipica - ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito (cfr. Cass. n. 1468 del 2021; Cass. n. 14440 del 2019, recante, in motivazione, il richiamo a Cass. n. 16071 del 2007).

Infatti, in tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente (cfr. Cass. n. 18560 del 2016; Cass. n. 14440 del 2019; Cass. n. 1468 del 2021).

3.3.2. Questa Corte, inoltre, ha più volte precisato (cfr. Cass. n. 10173 del 2016; Cass. n. 25728 del 2013; Cass. n. 10554 del 2010) che la parte la quale, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, oltre a richiamare specificamente la regola ermeneutica che assume violata ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3.3.3. Nella specie, le pattuizioni negoziali suddette (art. 2 dei contratti di vendita collettiva ed art. 3 dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio) sono state ricostruite dalla corte partenopea in conformità al principio secondo cui "l'art. 3 dello Statuto consortile regolamenta le modalità di adesione degli associati: essa si verifica nel caso di compravendita di unità immobiliari ubicate nel comprensorio; ne consegue che il Consorzio ha prestato il proprio assenso preventivo all'ingresso del nuovo associato; l'ingresso effettivo si concretizza secondo una modalità predeterminata, cioè con la conclusione del contratto di compravendita di ciascuna delle suddette unità immobiliari, senza che occorrano formalità ulteriori" (cfr. Cass. n. 7427 del 2012; Cass. n. 20989 del 2014; Cass. n. 18560 del 2016; Cass. n. 14440 del 2019).

Pertanto, la differente interpretazione su cui ancora oggi insistono i ricorrenti non merita condivisione.

3.4. Quanto, poi, alla prospettata errata applicazione dell'art. 1469-bis cod. civ., atteso che il rogito predisposto per la cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali ed assistenziali, disciplinata dalla legge n. 410 del 2001, costituiva un modello predisposto dallo stipulante senza nessuna possibilità di variazione, cosicché doveva considerarsi soggetto alla disciplina invocata come lesa, rileva il Collegio che alcunché, su questo specifico tema, si rinviene nella sentenza impugnata.

3.4.1. Orbene, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi Data pubblicazione 30/05/2022 temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010).

In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass.9765/05; Cass. 12025/00).

Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. 13.9.2007, n. 19164; Cass. 9.7.2013, n. 17041; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018).

In assenza di adeguato adempimento del suddetto onere, il profilo di doglianza in esame, dunque, è inammissibile.

3.5. I ricorrenti denunciano, inoltre, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.: i) la nullità della sentenza e del procedimento, nonché motivazione apparente, perché la corte distrettuale, nella lunga esposizione in fatto ed in diritto, e nell’esaminare i motivi di appello, ha ritenuto di motivare compiendo continui richiami alla decisione innanzi ad essa impugnata, riportando ampi stralci di quest’ultima in contrapposizione con le censure oggetto di gravame, sicché non è dato cogliere l’impianto argomentativo proprio della corte predetta essendo lo stesso sostanzialmente (e formalmente) corrispondente alla decisione di primo grado; ii) l’omesso esame e l’omessa pronuncia sulla domanda di recesso per giusta causa, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 24 e 36 cod. civ..

3.5.1. La prima di tali censura si rivela infondata alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.

3.5.1.1. Giova premettere che, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 11966 del 2022, la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 risultando impugnata una sentenza resa il 15 giugno 2017), ha ormai Data pubblicazione 30/05/2022 ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017.

Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021).

3.5.1.2. In particolare, il vizio di apparente motivazione di un provvedimento decisorio sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6042 del 2022; Cass. n. 14620 del 2021; Cass. n. 2959 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).

Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 6042 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

3.5.1.3. A tanto va aggiunto che la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 sinteticamente, - come innegabilmente avvenuto nella specie - delle ragioni Data pubblicazione 30/05/2022 della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (cfr. Cass.n. 6042 del 2022; Cass. n. 20883 del 2019).

3.5.1.4. Nella specie, allora, il profilo di doglianza in esame va disatteso alla stregua del principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui, nel processo civile, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (cfr. Cass., SU, n. 642 del 2015.

In senso conforme, si vedano anche le successive Cass. n. 9334 del 2015; Cass. n. 22562 del 2017).

Le critiche di parte ricorrente, che sono incentrate sulla impraticabilità della modalità redazionale consistente nella trascrizione, nella sentenza impugnata, della motivazione di primo grado e/o di altra decisione resa dalla corte napoletana con riguardo alla stessa vicenda, non colgono, dunque, nel segno.

3.5.2. La censura afferente l'omessa pronuncia sul prospettato recesso è parimenti infondata, atteso che nella sentenza impugnata la corte distrettuale si è espressa sulla doglianza sollevata in proposito (cfr. pag. 28 e ss.) seppure richiamando - affatto legittimamente per quanto si è appena detto - le argomentazioni del giudice di prime cure.

La doglianza, inoltre, pur formalmente denunciando l'omesso esame della domanda di recesso, la carenza di motivazione e la violazione degli articoli 24 e 26 cod. civ., lamenta, in realtà, la mancata considerazione di alcune delle F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3.5.2.1. In ogni caso, il rigetto della possibilità dell'invocato recesso deriva dalla pure dirimente considerazione che i ricorrenti mancano di considerare la natura del consorzio di urbanizzazione.

3.5.2.2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, i consorzi di urbanizzazione, consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità (cfr. Cass. n. 1468 del 2021; Cass. n. 9568 del 2017; Cass. n. 7427 del 2012; Cass. n. 10220 del 2010; Cass. n. 2877 del 2007; Cass. n. 4125 del 2003).

3.5.2.3. Nella specie, lo statuto prevede, come ricorda la sentenza impugnata, che il Consorzio abbia durata fino al 2019, o fino al momento di conseguimento dello scopo consortile e che il singolo consorziato non possa sciogliersi dal vincolo se non trasferendo ad altri la proprietà immobiliare.

3.5.2.4. Tali previsioni sono pienamente coerenti con la natura dei consorzi di urbanizzazione e non vi è modo di affermarne l'illegittimità.

Come è noto, il singolo comunista non ha il potere di sottrarsi alle spese necessarie per la conservazione il godimento della cosa comune se non liberandosene con la rinuncia al suo diritto (art. 1104, comma 1, c.c.: norma che si reputa per la verità derogabile, ma solo col consenso di tutti i partecipanti).

Nell'ambito dei consorzi di urbanizzazione, ove è evidente il nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e i beni di proprietà esclusiva, vige una regola ancora più restrittiva.

Infatti, in assenza di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 specifica previsione statutaria, il recesso del consorziato non è disciplinato Data pubblicazione 30/05/2022 dall'art. 1104 cod. civ., che consente l'«abbandono liberatorio» nella comunione, bensì dall'art. 1118 cod. civ., che lo vieta nel condominio (cfr. Cass. n. 20989 del 2014; Cass. n. 27634 del 2018; Cass. n. 29685 del 2018; Cass. n. 1468 del 2021).

Ben si intende, allora, come una regolamentazione del diritto di recesso conformato nei termini che si sono sopra indicati sia del tutto congruente con la natura dell'ente e con la disciplina che a tale ente è applicabile.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], dunque, deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, a carico dei predetti ricorrenti, nonché di [OSCURATO:PERSONA]Auria, in solido tra loro, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, ad opera dei medesimi ricorrenti e della D’Auria, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Auria e rigetta quello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Auria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna parte controricorrente, in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, Data pubblicazione 30/05/2022 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della D’Auria, del Giuliana, del Gallo e del Chiusolo, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22927/2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] E. Chiusolo, con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA].SE.CE.DI - [OSCURATO:PERSONA], con sede in Napoli, alla via G. Porzio n. 4, [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Sabotino n. 12, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via F. Denza n. 50, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, nella qualità di procuratore speciale di SCIP - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 2681/2017, della [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/05/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri soggetti, tutti proprietari di unità immobiliari ubicate in Napoli, nel comprensorio individuato come [OSCURATO:PERSONA], Isola C/9, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citarono il Comune di Napoli, il Consorzio GE.SE.CE.DI. - [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, breviter, Consorzio), l’INPDAP - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza delle [OSCURATO:PERSONA] e la S.C.I.P. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (per il prosieguo, solo [OSCURATO:SOCIETA].) innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo, nei loro confronti, così F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 provvedersi: «1) dichiarare la nullità della clausola di adesione e/o subentro presente negli atti di compravendita relativi alle unità immobiliari di proprietà degli istanti ed accertare e dichiarare l’insussistenza di qualsiasi rapporto da parte degli istanti nei confronti del Consorzio GE.SE.CE.DI; dichiarare comunque nullo, inesistente e mai costituito il rapporto associativo; 2) accertare e dichiarare la nullità/inefficacia della clausola di adesione al Consorzio in quanto abusivamente introdotta e, in subordine, la sua annullabilità in quanto proveniente da un falsus procurator; 3) accertare e dichiarare l’insussistenza di qualsiasi debitoria a carico degli istanti per essere nullo, inesistente e mai costituito il rapporto associativo; in subordine, condannare il Comune di Napoli, sia in via diretta che di manleva o di garanzia, a pagare quanto finora richiesto agli attori per la presunta attività di GE.SE.CE.DI; 4) condannare la [OSCURATO:SOCIETA]. e/o l’INPDAP e GE.SE.CE.DI., in persona dei legali rappresentanti p.t. o chi di dovere, al risarcimento dei danni patiti dagli attori per la violazione della normativa sulla privacy e per l’illegittimo trattamento dei dati personali degli istanti, da quantificarsi, anche in via equitativa, in corso di causa ed allo stato pari ad un importo non inferiore ad Euro 1.000,00 cadauno; 5) dichiarare, in via estremamente gradata, il recesso degli istanti dall’associazione». In particolare, contestarono la legittimità della clausola, presente nei contratti di vendita collettivi, con cui era stata formalizzata la cessione di quei cespiti da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. ai loro mandatari: clausola che prevedeva la partecipazione obbligatoria degli acquirenti al Consorzio per la manutenzione e la gestione delle infrastrutture degli impianti pubblici o di uso comune ricadenti nel comprensorio cosicché, per effetto dell'acquisto dell'unità immobiliare, la parte acquirente aveva acquisito automaticamente anche la qualità di membro del Consorzio medesimo, accettandone espressamente i patti e le condizioni. 1.1. Rimasta contumace la [OSCURATO:SOCIETA]., si costituirono: i) il Consorzio, contestando le avverse pretese e spiegando domanda riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria di assunzione della qualità di associati ad esso in capo agli attori; ii) l’INPDAP, concludendo per il rigetto delle domande di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 controparte; iii) il Comune di Napoli, chiedendo chiamarsi in causa la Soc. Mededil, oggi [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di statuirsi nei suoi confronti, o, in via gradata, in ipotesi di accoglimento delle domande attrici e di condanna del comune, riconoscersi, in ogni caso il diritto di quest’ultimo di rivalersi in suo danno; iv) la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva ed accertarsi che nessuna somma dovesse essere posta a suo carico in favore del Comune di Napoli e del Consorzio, formulando, altresì, nei loro confronti, ed in via gradata, domande subordinate di manleva. 1.2. Intervenuti volontariamente in giudizio altri soggetti, proponendo istanze analoghe a quelle degli attori, l’adito tribunale, con sentenza del 14 febbraio 2011, n. 2966, rigettò le domande di questi ultimi e degli interventori volontari e dichiarò che tutti erano associati del Consorzio convenuto. 2. La Corte di appello di Napoli, decidendo su gravami, principali ed incidentali, rispettivamente, degli attori ed interventori volontari, del [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza del 15 giugno 2017, n. 2681: a) ha dichiarato inammissibile l’intervento in appello di [OSCURATO:PERSONA]Auria, non ricorrendo, nella specie, i presupposti di cui all’art. 344 cod. proc. civ., né un’ipotesi di litisconsorzio necessario; b) ha rigettato il gravame principale proposto anche dagli odierni ricorrenti e dichiarato assorbiti quelli incidentali condizionati del [OSCURATO:SOCIETA].; c) ha respinto l’impugnazione incidentale del medesimo Consorzio. 2.1. In particolare, dopo aver dato conto ampiamente del tenore della pronuncia appellata ed invocando anche proprie precedenti decisioni rese con riferimento ad analoghe vicende: i) ha richiamato l'ormai acquisita natura di consorzio di urbanizzazione del GE.SE.CE.DI. e la concorrente configurazione ad esso data dal tribunale come associazione non riconosciuta atipica, “costituito da una pluralità di persone che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano tra loro allo scopo di soddisfarli mediante un’organizzazione sovraordinata”; ii) ha individuato la fonte dell'adesione al Consorzio, per ciascuno degli acquirenti, nella F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 sottoscrizione della clausola inserita nei rispettivi contratti di compravendita, ed identificata come articolo 2, in forza del preventivo assenso espresso dal Consorzio nell'articolo 3 dello statuto, a mente del quale l'ingresso si verifica per effetto della compravendita di unità immobiliari ubicate nel comprensorio del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli. In altri termini, l'adesione dei proprietari delle unità immobiliari non si configurava quale obligatio propter rem, ma quale atto volontario di adesione al Consorzio, espresso dagli acquirenti al momento della stipula dei loro contratti di compravendita; iii) ha rigettato l'eccezione di insussistenza del difetto dei poteri rappresentativi dei mandatari collettivi, ritenendo omnicomprensiva l'autorizzazione rilasciata ai suddetti procuratori. Il tutto rimarcando anche “la ratifica inequivocamente conseguente all’incontestato pagamento dei relativi oneri da parte degli attori (ed interventori)” parimenti ritenuta dal tribunale; iv) ha confermato la statuizione di inammissibilità della domanda di manleva proposta dagli attori nei confronti del Comune di Napoli con riferimento a quanto da essi corrisposto, a titolo di oneri consortili, al Consorzio; v) ha ritenuto che l'esclusione del diritto di recesso dei consorziati trovasse fondamento nel rilievo per cui, venendo in questione un consorzio di urbanizzazione, il consorziato non poteva recedere senza disporre del bene in favore di terzi e che il meccanismo associativo risultava frutto della libera volizione degli acquirenti, i quali non avevano motivo di dolersi della previsione statutaria in base alla quale il soggetto legittimato a partecipare alle assemblee del Consorzio era l'amministratore del condominio o un rappresentante comune. 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Auria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un complesso motivo, articolato in plurimi profili. Hanno resistito, con separati controricorsi, il Consorzio ed il Comune di Napoli, nonché l’I.N.P.S., in proprio (come successore ex lege dell’I.N.P.D.A.P.) e quale procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. I ricorrenti, il F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 Consorzio e l’I.N.P.S. hanno depositato anche memorie ex art. 380Data pubblicazione 30/05/2022-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve darsi atto, pregiudizialmente, che, con decreto presidenziale del 22 luglio/7 agosto 2019, n. 20140, è stata dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, per rinuncia, limitatamente al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con compensazione delle relative spese processali. Deve qui solo ricordarsi che, quanto a questi ultimi, è inapplicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cfr. Cass. n. 8015 del 2022; Cass. n. 36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). 2. Ancora in via pregiudiziale, deve dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Auria, posto che nessuno dei motivi oggi formulati investe la declaratoria di inammissibilità del suo intervento in appello, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto e preclusione, per la medesima, della possibilità di avvalersi dei motivi di ricorso formulati dagli altri ricorrenti. 2.1. Va rimarcato, inoltre, che i suddetti motivi nemmeno investono la confermata statuizione di inammissibilità della domanda di manleva proposta dagli originari attori nei confronti del Comune di Napoli, evocato in giudizio pure in questa sede, con riferimento a quanto da essi corrisposto, a titolo di oneri consortili, al Consorzio. 2.2. Neppure appare dirimente, infine, l'eccezione di improcedibilità, ex art. 369 comma 2, n. 4, cod. proc. civ., sollevata dal Consorzio controricorrente, essendo stato comunque richiamato e riprodotto, nel ricorso (cfr. pag. 2), il contenuto, peraltro non contestato, della clausola denominata art. 2 del contratto di vendita. 3. Tanto premesso, il formulato motivo di ricorso è articolato in plurimi profili, il primo dei quali censura, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1372, 1326, 1332 cod. civ., nonché Data pubblicazione 30/05/2022 la violazione e falsa applicazione degli art. 24 e 36 cod. civ. e dell'art. 1407 cod. civ., per avere la corte d'appello illegittimamente ricostruito l'adesione al Consorzio come avvenuta mediante la sottoscrizione, da parte del mandatario degli assegnatari degli immobili, della clausola inserita nel contratto da questi sottoscritto con la società [OSCURATO:SOCIETA]., contratto cui il Consorzio era estraneo, in violazione dello schema contrattuale disciplinato dall'articolo 1326 cod. civ.. In altri termini, a loro giudizio, la corte territoriale avrebbe errato nel non rilevare che l'art. 1372 cod. civ. prevede che il contratto abbia effetti solo nei confronti delle parti; invero, la pacifica circostanza che il Consorzio fosse estraneo alla stipula degli atti negoziali per cui è causa rendeva evidente che la manifestazione della volontà delle parti contrattuali andava limitata all'oggetto specifico dei relativi contratti, senza che potesse in alcun modo ritenersi compresa l'adesione ad un mai voluto consorzio negoziale. 3.1. Il secondo e terzo profilo denunciano, altresì, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1349, 1362 e 1469-bis cod. civ. per non aver ritenuto abusiva e vessatoria la clausola d'ingresso inserita all'art. 2 dei contratti di vendita collettiva che ha disposto la loro obbligatoria partecipazione al Consorzio a seguito della qualificazione del GE.SE.CE.DI. quale consorzio di urbanizzazione e per avere al contempo illegittimamente interpretato l'art. 3 dell'atto costitutivo e l'art. 3 dello Statuto del Consorzio, valorizzando un'inesistente adesione preventive di quest'ultimo. 3.2. Queste censure, scrutinabili congiuntamente perché riguardano doglianze concernenti il significato delle pattuizioni negoziali richiamate (art. 2 dei contratti di vendita collettiva ed art. 3 dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio), si rivelano immeritevoli di accoglimento. 3.3. Invero, questione affatto analoga è stata già ripetutamente affrontata in precedenti pronunce di questa Suprema Corte (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 1468 del 2021; Cass. n. 29865 del 2018; Cass. n. 27634 del 2018; Cass. n. 18146 del 2018; Cass. n.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 17491 del 2018; Cass. n. 22647 del 2012), che il Collegio condiviData pubblicazione 30/05/2022de ed intende ribadire, riguardanti la medesima fattispecie qui trattata. 3.3.1. In esse l'assunto da cui ancora oggi muovono i ricorrenti - secondo i quali l'adesione al Consorzio GE.SE.CE.DI. dei proprietari costituirebbe oggetto di una vera e propria obligatio propter rem non prevista dalla legge - è stato già sconfessato, essendosi rilevato, in proposito, che la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà - e quindi, può aggiungersi, da una obligatio propter rem atipica - ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito (cfr. Cass. n. 1468 del 2021; Cass. n. 14440 del 2019, recante, in motivazione, il richiamo a Cass. n. 16071 del 2007). Infatti, in tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente (cfr. Cass. n. 18560 del 2016; Cass. n. 14440 del 2019; Cass. n. 1468 del 2021). 3.3.2. Questa Corte, inoltre, ha più volte precisato (cfr. Cass. n. 10173 del 2016; Cass. n. 25728 del 2013; Cass. n. 10554 del 2010) che la parte la quale, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, oltre a richiamare specificamente la regola ermeneutica che assume violata ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 discostato, non può poi, nella sostanza, limitarsi a risolvere la censura nella Data pubblicazione 30/05/2022 mera contrapposizione tra la propria interpretazione e quella accolta nella sentenza impugnata. 3.3.3. Nella specie, le pattuizioni negoziali suddette (art. 2 dei contratti di vendita collettiva ed art. 3 dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio) sono state ricostruite dalla corte partenopea in conformità al principio secondo cui "l'art. 3 dello Statuto consortile regolamenta le modalità di adesione degli associati: essa si verifica nel caso di compravendita di unità immobiliari ubicate nel comprensorio; ne consegue che il Consorzio ha prestato il proprio assenso preventivo all'ingresso del nuovo associato; l'ingresso effettivo si concretizza secondo una modalità predeterminata, cioè con la conclusione del contratto di compravendita di ciascuna delle suddette unità immobiliari, senza che occorrano formalità ulteriori" (cfr. Cass. n. 7427 del 2012; Cass. n. 20989 del 2014; Cass. n. 18560 del 2016; Cass. n. 14440 del 2019). Pertanto, la differente interpretazione su cui ancora oggi insistono i ricorrenti non merita condivisione. 3.4. Quanto, poi, alla prospettata errata applicazione dell'art. 1469-bis cod. civ., atteso che il rogito predisposto per la cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali ed assistenziali, disciplinata dalla legge n. 410 del 2001, costituiva un modello predisposto dallo stipulante senza nessuna possibilità di variazione, cosicché doveva considerarsi soggetto alla disciplina invocata come lesa, rileva il Collegio che alcunché, su questo specifico tema, si rinviene nella sentenza impugnata. 3.4.1. Orbene, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi Data pubblicazione 30/05/2022 temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010). In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass.9765/05; Cass. 12025/00). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. 13.9.2007, n. 19164; Cass. 9.7.2013, n. 17041; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). In assenza di adeguato adempimento del suddetto onere, il profilo di doglianza in esame, dunque, è inammissibile. 3.5. I ricorrenti denunciano, inoltre, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.: i) la nullità della sentenza e del procedimento, nonché motivazione apparente, perché la corte distrettuale, nella lunga esposizione in fatto ed in diritto, e nell’esaminare i motivi di appello, ha ritenuto di motivare compiendo continui richiami alla decisione innanzi ad essa impugnata, riportando ampi stralci di quest’ultima in contrapposizione con le censure oggetto di gravame, sicché non è dato cogliere l’impianto argomentativo proprio della corte predetta essendo lo stesso sostanzialmente (e formalmente) corrispondente alla decisione di primo grado; ii) l’omesso esame e l’omessa pronuncia sulla domanda di recesso per giusta causa, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 24 e 36 cod. civ.. 3.5.1. La prima di tali censura si rivela infondata alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. 3.5.1.1. Giova premettere che, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 11966 del 2022, la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 risultando impugnata una sentenza resa il 15 giugno 2017), ha ormai Data pubblicazione 30/05/2022 ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021). 3.5.1.2. In particolare, il vizio di apparente motivazione di un provvedimento decisorio sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6042 del 2022; Cass. n. 14620 del 2021; Cass. n. 2959 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 6042 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). 3.5.1.3. A tanto va aggiunto che la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 sinteticamente, - come innegabilmente avvenuto nella specie - delle ragioni Data pubblicazione 30/05/2022 della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (cfr. Cass.n. 6042 del 2022; Cass. n. 20883 del 2019). 3.5.1.4. Nella specie, allora, il profilo di doglianza in esame va disatteso alla stregua del principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui, nel processo civile, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (cfr. Cass., SU, n. 642 del 2015. In senso conforme, si vedano anche le successive Cass. n. 9334 del 2015; Cass. n. 22562 del 2017). Le critiche di parte ricorrente, che sono incentrate sulla impraticabilità della modalità redazionale consistente nella trascrizione, nella sentenza impugnata, della motivazione di primo grado e/o di altra decisione resa dalla corte napoletana con riguardo alla stessa vicenda, non colgono, dunque, nel segno. 3.5.2. La censura afferente l'omessa pronuncia sul prospettato recesso è parimenti infondata, atteso che nella sentenza impugnata la corte distrettuale si è espressa sulla doglianza sollevata in proposito (cfr. pag. 28 e ss.) seppure richiamando - affatto legittimamente per quanto si è appena detto - le argomentazioni del giudice di prime cure. La doglianza, inoltre, pur formalmente denunciando l'omesso esame della domanda di recesso, la carenza di motivazione e la violazione degli articoli 24 e 26 cod. civ., lamenta, in realtà, la mancata considerazione di alcune delle F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 argomentazioni difensive spese dinanzi alla corte distrettuale, ma omette di Data pubblicazione 30/05/2022 individuare il fatto storico di cui sarebbe stata omessa la disamina, risolvendosi la censura in un'insoddisfazione per la motivazione del giudice di merito, ovvero in una critica alla sufficienza di quest’ultima, che però non legittima la ricorribilità dinanzi a questa Corte, come si è già detto, nemmeno ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in presenza, come nella fattispecie, di una motivazione comunque riconoscibile come tale. 3.5.2.1. In ogni caso, il rigetto della possibilità dell'invocato recesso deriva dalla pure dirimente considerazione che i ricorrenti mancano di considerare la natura del consorzio di urbanizzazione. 3.5.2.2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, i consorzi di urbanizzazione, consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità (cfr. Cass. n. 1468 del 2021; Cass. n. 9568 del 2017; Cass. n. 7427 del 2012; Cass. n. 10220 del 2010; Cass. n. 2877 del 2007; Cass. n. 4125 del 2003). 3.5.2.3. Nella specie, lo statuto prevede, come ricorda la sentenza impugnata, che il Consorzio abbia durata fino al 2019, o fino al momento di conseguimento dello scopo consortile e che il singolo consorziato non possa sciogliersi dal vincolo se non trasferendo ad altri la proprietà immobiliare. 3.5.2.4. Tali previsioni sono pienamente coerenti con la natura dei consorzi di urbanizzazione e non vi è modo di affermarne l'illegittimità. Come è noto, il singolo comunista non ha il potere di sottrarsi alle spese necessarie per la conservazione il godimento della cosa comune se non liberandosene con la rinuncia al suo diritto (art. 1104, comma 1, c.c.: norma che si reputa per la verità derogabile, ma solo col consenso di tutti i partecipanti). Nell'ambito dei consorzi di urbanizzazione, ove è evidente il nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e i beni di proprietà esclusiva, vige una regola ancora più restrittiva. Infatti, in assenza di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 specifica previsione statutaria, il recesso del consorziato non è disciplinato Data pubblicazione 30/05/2022 dall'art. 1104 cod. civ., che consente l'«abbandono liberatorio» nella comunione, bensì dall'art. 1118 cod. civ., che lo vieta nel condominio (cfr. Cass. n. 20989 del 2014; Cass. n. 27634 del 2018; Cass. n. 29685 del 2018; Cass. n. 1468 del 2021). Ben si intende, allora, come una regolamentazione del diritto di recesso conformato nei termini che si sono sopra indicati sia del tutto congruente con la natura dell'ente e con la disciplina che a tale ente è applicabile. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], dunque, deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, a carico dei predetti ricorrenti, nonché di [OSCURATO:PERSONA]Auria, in solido tra loro, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, ad opera dei medesimi ricorrenti e della D’Auria, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Auria e rigetta quello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Auria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna parte controricorrente, in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 22927/2017 Numero sezionale 2116/2022 Numero di raccolta generale 17392/2022 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, Data pubblicazione 30/05/2022 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della D’Auria, del Giuliana, del Gallo e del Chiusolo, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della
Sentenza Cassazione n. 17392/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris