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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 20289/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17008/2018 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente 2 domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] , che li rappresenta e difende. -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4921/2017 depositata il 05/12/2017, RG. n. 3932/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. con sentenza n. 4921 del 2017la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dal Ministero dell’interno avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato il Ministero dell’Interno a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], DeFazio Daniele ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE], si indica il codice fiscale atteso che nella sentenza è indicato come [OSCURATO:PERSONA] e nel controricorso come [OSCURATO:PERSONA]), BurestiAlessandro, [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], le somme, come indicate, a titolo di trattamento di fine rapporto che ciascuno aveva maturato per l’attività prestata in favore del [OSCURATO:PERSONA] dei Vigili del Fuoco di Roma, in qualità di vigile volontario discontinuo;

2. la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, ha osservato che i vigili del fuoco volontari prestano un’attività che si inserisce nell’ambito dell’organizzazione del Corpo secondo lo schema della sottoposizione gerarchica ed hanno i medesimi doveri, le stesse attribuzioni, le medesime responsabilità del personale di ruolo.

Ha posto l’accento sull’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 139/2006, secondo cui al personale volontario richiamato in servizio temporaneo spetta il trattamento iniziale dei dipendenti a tempo 3 indeterminato di eguale qualifica, ed ha evidenziato che il legislatore, nell’escludere espressamente la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego, non ha inteso negare anche la natura subordinata delle prestazioni rese, né poteva farlo per il principio dell’indisponibilità del tipo contrattuale, secondo cui al legislatore non è consentito di negare la qualificazione giuridica di lavoro subordinato a rapporti che obiettivamente abbiano tale natura; il giudice d’appello ha aggiunto che il t.f.r. deve essere ricondotto alla nozione onnicomprensiva di trattamento economico di cui all’art. 10 del richiamato d.lgs. e pertanto deve essere corrisposto anche ai vigili del fuoco volontari, che il legislatore ha inteso assimilare ai dipendenti di ruolo;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno sulla base di unmotivo; 4.resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eccependo la formazione di giudicato interno su parte della statuizione della sentenza di appello;

5. il Ministero ha depositato memoria, contestando la formazione del giudicato interno.

Consideratoche:

1. l’eccezione di giudicato interno , dedotta con il controricorso, non è fondata; l’impugnazione del Ministero contesta la statuizione della Corte d’Appello circa la natura del rapporto di lavoro intercorso con l’Amministrazione, nonché in ordine alla riferibilità dell’emolumento per cui è causa all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 139 del 2006 (si v., in particolare, pag. 9 del ricorso per cassazione del Ministero), in particolare atteso che lo stesso fa riferimento al “trattamento economico iniziale”, così devolvendo l’intera statuizione del giudice di appello al giudice di legittimità;4 il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia; ne consegue che, sebbene ciascun elemento della sequenza possa essere oggetto di censura, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine a uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (cfr., Cass., n. 30728 del 2022, n. 28565 del 2022); in ragione di tali principi, nella specie, il ricorso, tenuto conto della ratio decidendidella sentenza di appello e in ragione delle censure ha rimesso al vaglio di legittimità l’intera statuizione di appello;

2. con l’unico primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell ’ art. 360 n.3 cod. proc. civ., il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 10 del d.lgs. n. 139/06, dell’art. 10 del d.lgs. n. 368/2001; censura la sentenza d’appello per avere valorizzato la circostanza che i vigili del fuoco volontari percepiscono compensi il cui valore è ragguagliato a quello del personale permanente di corrispondente qualifica, oltre al trattamento di missione e ai compensi per il lavoro straordinario, senza tuttavia considerare che l’attività prestata da tale personale rientra nell’ambito del volontariato e, in quanto priva del carattere della continuità (per essere svolta in via temporanea, per un arco di tempo limitato nel corso dell’anno e solo nei casi in cui se ne manifesti il bisogno, secondo le scelte discrezionali dell’Amministrazione), non è riconducibile alla categoria della subordinazione, come, d’altra parte, affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 267/2013), dal Consiglio di Stato e da varie pronunce di giudici ordinari;

3. il motivo è fondato;5

4. con sentenza n. 267/2013 la Corte costituzionale ha affermato che il rapporto tra la P.A. e il personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per l’esercizio di funzioni straordinarie e collegate ad eventi di natura eccezionale e di durata ed entità non prevedibili, consiste in una dipendenza di carattere esclusivamente funzionale; i volontari dei vigili del fuoco non ricadono, quindi, nell ’ ambito di applicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, perché tale Accordo si applica “ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge”; nel caso dei vigili del fuoco volontari, non vi è un rapporto di lavoro, ma di servizio;

5. in tal senso si è espressa anche questa Corte con le decisioni Cass. n. 17914/2018, Cass. n. 17917/2018 , Cass. n. 21411/2018, Cass . n6782/2020, Cass. n. 439/2021, Cass. n. 6562/2021, Cass . n. 13053/2022 a cui il Collegio intende dare continuità; con lestesse (sulla scia di quanto già affermato da Cass. n. 14467/2016) si è ribadito che deve essere esclusa la natura subordinata, a termine, del rapporto che si instaura fra l’amministrazione pubblica ed il personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco, rapporto che non è di impiego ma solo di servizio con la conseguenza che i vigili volontari non possano rivendicare il t.f.r.; le citate pronunce hanno tutte valorizzato gli argomenti sulla base dei quali la Corte costituzionale, con la sentenza n. 267/2013, ha escluso che i richiami in servizio del personale volontario del Corpo possano violare, seppure ripetuti, ildivieto di reiterazione abusiva del contratto a termine di cui alla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE; hanno, in particolare, condiviso la ricostruzione e l’interpretazione del quadro normativo operate dal Giudice delle leggi e hanno fatto leva sul chiaro 6 tenore testuale dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 76/2004, dell’art. 6 del d.lgs. n. 139/2006 (il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all’Amministrazione) e dell’art. 4, comma 12, della legge n. 183/2011 che, nell’integrare le esclusioni dall’applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 368/2001, ha inserito, nell’art. 10 del decreto, lett. c- bis, l’inciso «i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione»; a fronte della espressa esclusione del rapporto di impiego, più volte ribadita dal legislatore, la relazione che si instaura fra l’amministrazione e i vigili volontari è stata ritenuta di natura esclusivamente funzionale, di servizio, ed è stata assimilata a quella che si realizza ogniqualvolta il cittadino, su base volontaria, è chiamato a svolgere funzioni pubbliche senza, però, essere inserito, strutturalmente e per un tempo tendenzialmente indeterminato, nell’organizzazione della [OSCURATO:PERSONA]; una volta qualificato il rapporto di servizio e non di dipendenza, resta esclusa la possibilità cheil TFR possa essere preteso facendo leva sul d.lgs. n. 139 del 2006,art. 10 ; la disposizione, dopo avere parametrato il compenso al "trattamentoeconomico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica", specifica che aivigili volontari spettano anche "il tratta mento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario" e la specificazione, che sarebbe stata inutiliter dataqualora la parificazione fosse stata totale, rende evidente la volontà del legislatore di commisurare l'indennità alle sole componenti espressamente richiamate, con esclusione di quelle non menzionate e non compatibili con la natura del rapporto;7

6. per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; poiché, tuttavia, non occorrono accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda;

7. il diverso esito dei gradi del giudizio di merito rispetto al presente giudizio di legittimità e la complessità della questione giuridica, risolta da questa Corte nei termini sopra indicati solo successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo;

8. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, oltre che per la fondatezza del ricorso, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (v.

Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17008/2018 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente 2 domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] , che li rappresenta e difende. -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4921/2017 depositata il 05/12/2017, RG. n. 3932/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. con sentenza n. 4921 del 2017la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dal Ministero dell’interno avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato il Ministero dell’Interno a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], DeFazio Daniele ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE], si indica il codice fiscale atteso che nella sentenza è indicato come [OSCURATO:PERSONA] e nel controricorso come [OSCURATO:PERSONA]), BurestiAlessandro, [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], le somme, come indicate, a titolo di trattamento di fine rapporto che ciascuno aveva maturato per l’attività prestata in favore del [OSCURATO:PERSONA] dei Vigili del Fuoco di Roma, in qualità di vigile volontario discontinuo; 2. la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, ha osservato che i vigili del fuoco volontari prestano un’attività che si inserisce nell’ambito dell’organizzazione del Corpo secondo lo schema della sottoposizione gerarchica ed hanno i medesimi doveri, le stesse attribuzioni, le medesime responsabilità del personale di ruolo. Ha posto l’accento sull’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 139/2006, secondo cui al personale volontario richiamato in servizio temporaneo spetta il trattamento iniziale dei dipendenti a tempo 3 indeterminato di eguale qualifica, ed ha evidenziato che il legislatore, nell’escludere espressamente la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego, non ha inteso negare anche la natura subordinata delle prestazioni rese, né poteva farlo per il principio dell’indisponibilità del tipo contrattuale, secondo cui al legislatore non è consentito di negare la qualificazione giuridica di lavoro subordinato a rapporti che obiettivamente abbiano tale natura; il giudice d’appello ha aggiunto che il t.f.r. deve essere ricondotto alla nozione onnicomprensiva di trattamento economico di cui all’art. 10 del richiamato d.lgs. e pertanto deve essere corrisposto anche ai vigili del fuoco volontari, che il legislatore ha inteso assimilare ai dipendenti di ruolo; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno sulla base di unmotivo; 4.resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eccependo la formazione di giudicato interno su parte della statuizione della sentenza di appello; 5. il Ministero ha depositato memoria, contestando la formazione del giudicato interno. Consideratoche: 1. l’eccezione di giudicato interno , dedotta con il controricorso, non è fondata; l’impugnazione del Ministero contesta la statuizione della Corte d’Appello circa la natura del rapporto di lavoro intercorso con l’Amministrazione, nonché in ordine alla riferibilità dell’emolumento per cui è causa all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 139 del 2006 (si v., in particolare, pag. 9 del ricorso per cassazione del Ministero), in particolare atteso che lo stesso fa riferimento al “trattamento economico iniziale”, così devolvendo l’intera statuizione del giudice di appello al giudice di legittimità;4 il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia; ne consegue che, sebbene ciascun elemento della sequenza possa essere oggetto di censura, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine a uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (cfr., Cass., n. 30728 del 2022, n. 28565 del 2022); in ragione di tali principi, nella specie, il ricorso, tenuto conto della ratio decidendidella sentenza di appello e in ragione delle censure ha rimesso al vaglio di legittimità l’intera statuizione di appello; 2. con l’unico primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell ’ art. 360 n.3 cod. proc. civ., il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 10 del d.lgs. n. 139/06, dell’art. 10 del d.lgs. n. 368/2001; censura la sentenza d’appello per avere valorizzato la circostanza che i vigili del fuoco volontari percepiscono compensi il cui valore è ragguagliato a quello del personale permanente di corrispondente qualifica, oltre al trattamento di missione e ai compensi per il lavoro straordinario, senza tuttavia considerare che l’attività prestata da tale personale rientra nell’ambito del volontariato e, in quanto priva del carattere della continuità (per essere svolta in via temporanea, per un arco di tempo limitato nel corso dell’anno e solo nei casi in cui se ne manifesti il bisogno, secondo le scelte discrezionali dell’Amministrazione), non è riconducibile alla categoria della subordinazione, come, d’altra parte, affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 267/2013), dal Consiglio di Stato e da varie pronunce di giudici ordinari; 3. il motivo è fondato;5 4. con sentenza n. 267/2013 la Corte costituzionale ha affermato che il rapporto tra la P.A. e il personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per l’esercizio di funzioni straordinarie e collegate ad eventi di natura eccezionale e di durata ed entità non prevedibili, consiste in una dipendenza di carattere esclusivamente funzionale; i volontari dei vigili del fuoco non ricadono, quindi, nell ’ ambito di applicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, perché tale Accordo si applica “ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge”; nel caso dei vigili del fuoco volontari, non vi è un rapporto di lavoro, ma di servizio; 5. in tal senso si è espressa anche questa Corte con le decisioni Cass. n. 17914/2018, Cass. n. 17917/2018 , Cass. n. 21411/2018, Cass . n6782/2020, Cass. n. 439/2021, Cass. n. 6562/2021, Cass . n. 13053/2022 a cui il Collegio intende dare continuità; con lestesse (sulla scia di quanto già affermato da Cass. n. 14467/2016) si è ribadito che deve essere esclusa la natura subordinata, a termine, del rapporto che si instaura fra l’amministrazione pubblica ed il personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco, rapporto che non è di impiego ma solo di servizio con la conseguenza che i vigili volontari non possano rivendicare il t.f.r.; le citate pronunce hanno tutte valorizzato gli argomenti sulla base dei quali la Corte costituzionale, con la sentenza n. 267/2013, ha escluso che i richiami in servizio del personale volontario del Corpo possano violare, seppure ripetuti, ildivieto di reiterazione abusiva del contratto a termine di cui alla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE; hanno, in particolare, condiviso la ricostruzione e l’interpretazione del quadro normativo operate dal Giudice delle leggi e hanno fatto leva sul chiaro 6 tenore testuale dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 76/2004, dell’art. 6 del d.lgs. n. 139/2006 (il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all’Amministrazione) e dell’art. 4, comma 12, della legge n. 183/2011 che, nell’integrare le esclusioni dall’applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 368/2001, ha inserito, nell’art. 10 del decreto, lett. c- bis, l’inciso «i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione»; a fronte della espressa esclusione del rapporto di impiego, più volte ribadita dal legislatore, la relazione che si instaura fra l’amministrazione e i vigili volontari è stata ritenuta di natura esclusivamente funzionale, di servizio, ed è stata assimilata a quella che si realizza ogniqualvolta il cittadino, su base volontaria, è chiamato a svolgere funzioni pubbliche senza, però, essere inserito, strutturalmente e per un tempo tendenzialmente indeterminato, nell’organizzazione della [OSCURATO:PERSONA]; una volta qualificato il rapporto di servizio e non di dipendenza, resta esclusa la possibilità cheil TFR possa essere preteso facendo leva sul d.lgs. n. 139 del 2006,art. 10 ; la disposizione, dopo avere parametrato il compenso al "trattamentoeconomico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica", specifica che aivigili volontari spettano anche "il tratta mento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario" e la specificazione, che sarebbe stata inutiliter dataqualora la parificazione fosse stata totale, rende evidente la volontà del legislatore di commisurare l'indennità alle sole componenti espressamente richiamate, con esclusione di quelle non menzionate e non compatibili con la natura del rapporto;7 6. per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; poiché, tuttavia, non occorrono accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda; 7. il diverso esito dei gradi del giudizio di merito rispetto al presente giudizio di legittimità e la complessità della questione giuridica, risolta da questa Corte nei termini sopra indicati solo successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo; 8. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, oltre che per la fondatezza del ricorso, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (v. Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, d
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