CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21330/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a d a ll’ avvocat o prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso lo studio del secondo i n Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9 , giu sta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 837/12 / 20 1 6 , depositata il 1 6. 02.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Accertamento, Imposte dirette e IVA - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pavia rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l ’avviso di accertamento, per maggiori imposte, in relazione all’anno 2008; - con la sentenza i ndicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l ’appello proposto da l la contribuenterilevando, per quanto ancora qui interessa, che: - l’Ufficio aveva dimostrato che i sottoscrittori dell’avviso di accertamento impugnato appartenevano alla carriera direttiva; - correttamente il primo giudice ha ritenuto non attendibile il mastrino di cassa, presentando lo stesso più volte nel corso dell’anno saldi negativi, per cui non poteva trattarsi di meri errori di calcolo; - l’Amministrazione finanziaria ha legittimamente i mputato a ricavi i versamenti sul c/c bancario n. 302238300, in considerazione dell’inattendibilità del mastrino di cassa, in difetto di valida prova contraria, seppure per altro conto corrente la contribuente avesse fornito una prova solo parziale circa la finalizzazione aziendale dei versamenti; - [OSCURATO:PERSONA] impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, avendo la CTR omesso di verificare la regolarità della delega rilasciata per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento impugnato; - il motivo è inammissibile innanzitutto per difetto di specificità, non essendo chiaro se la ricorrente si duole della mancanza di delega o della sua illegittimità, perché incompleta o per carenza dei requisiti del soggetto delegato; - il motivo è inammissibile anche perché riguarda un’eccezione che, così come formulata, risulta proposta per la prima volta in questa sede; - come ha af fermato più volte questa Corte, infatti, n elle ipotesi di invalidità degli atti impositivi, opera il generale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto, sicché le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d'ufficio né fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità (Cass.18.05.2018, n. 12313); - l’eccezione riguardante l’asserita carenza di potere del funzionario sottoscrittore dell’atto impugnato, per mancanza di delega o per illegittimità della stessa, a prescindere dalla sua infondatezza, risulta sollevata per la prima volta in sede di legittimità, non avendo il ricorrente dimostrato, mediante la riproduzione, anche parziale, del contenuto degli atti difensivi, di averla dedotta con il ricorso introduttivo e di averla riproposta in appello; -nel giudizio di appello risulta essere stata contestata, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, solo la mancata qualifica dei firmatari dell’avviso, ritenuta infondata , avendo la CTR accertato che questi appartenevano alla carriera direttiva; - con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, 2697, 2729 cod. civ. e del d.P.R. n. 570 del 1996, per avere la CTR avvalorato la tesi dell’Ufficio, secondo la quale il saldo negativo del mastrino di cassa era sufficiente per dimostrare la sussistenza di ricavi non dichiarati, benchè la contribuente avesse dimostrato come al 31.12.2008 detto saldo era positivo; - il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente riportato, nemmeno nelle parti essenziali, gli atti difensivi daiquali sia possibile desumere le deduzioni e gli argomenti formulati in proposito nel giudizio di merito; - il motivo è inammissibile anche perché mira, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27.12.2019, n. 34476); - la censura è in ogni caso info ndata, in quanto dalla sentenza impugnata si evince che l’accertamento dei ricavi non dichiarati si è fondato soprattutto sulle indagini bancarie e non solo sull’inattendibilità del mastrino di cassa; -con il terzo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 n. 2 cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza impugnata è nulla per insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo, laddove nella parte motiva la CTR ha afferm ato che per altro conto corrente era stata fornita la prova parziale “relativa alla finalizzazione aziendale dei versamenti”, “nei limiti in cui è stata ritenuta dallo stesso Ufficio impositore ridotto a seguito dell’originaria richiesta”, ma poi nel dispositivo non ha disposto l’annullamento parziale del l’a vviso impugnato, visto che nello stesso non risultava alcun riconoscimento parziale; - il motivo è innanzitutto inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente riportato nel ricorso e tanto meno localizzato le parti dell’avviso di accertamento riguardanti l’analisi dei versamenti sui conti correnti riconducibili alla contribuente e le conseguenti conclusioni a cui è giunto l’Ufficio con riferimento al recupero del maggiore imponibile; -la doglianza appare in ogni caso infondata, non avendo la CTR tratto dalla constatazione della parziale riconducibilità all’attività aziendale dei versamenti effettuati su uno dei conti correnti della contribuente anche la prova della loro estraneità ai ricavi non dichiarati; - il ricorso va, dunque, rigettato e le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dellaricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del