CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 16993/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023Data pubblicazione 14/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONEDIVORZIO* * CC* * Consigliere* * Consigliere ** * * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23074/2021 * proposto da* PRIMA 305 presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * ricorrentecontro* * intimato* sul ricorso iscritto al n. 23136/2021 * proposto da* PRIMA 305 presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023 ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]contro* * intimatoavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO ANCONA n. 734/2021depositata il 17/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023dal Consigliere * *La Corte d appello di Ancona con sentenza n. 734/2021 pubblicatail 17/6/21 in giudizio promosso nell agosto 2011 da * *nei confronti dell ex coniuge * * al fine di sentireaccertare il proprio diritto a percepire il 50% a di quantoliquidato a titoli di compensi professionali per attività svolta neiconfronti di terza società al convenuto con sentenza n. 689/2009del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e b del * dallo stesso maturato epercepito nel 1992 in costanza di matrimonio in quanto sommetutte ricadenti nella comunione ex art.177 comma primo lett.c c.c. comunione sciolta nel 1996 a far data dal passaggio in giudicatodella sentenza di separazione tra i coniugi nonché c di sentirecondannare il convenuto al rimborso della metà degli importiindebitamente prelevati tra il 1990 e il 1992 nel corso dell unionematrimoniale dai conti correnti comuni e non impiegati ai fini di cuiall art.186 c.c. ha confermato la sentenza del giudice di primogrado con la quale erano state respinte tutte le domande attoree.In particolare i giudici di appello hanno ritenuto prescritto ilcredito relativo agli importi prelevati dai conti correnti comuni tra il1990 ed il 1992 in difetto di validi atti interruttivi non avendovalenza di atto di costituzione in mora e di richiesta diadempimento rivolta direttamente al debitore gli atti giudiziali2 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023memorie e comparse e atti introduttivi prodotti soprattutto inData pubblicazione 14/06/2023difetto di notificazione degli stessi al debitore personalmente e diammissione dei suddetti prelievi da parte del debitore presentinegli atti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem equindi non aventi valenza confessoria e il credito relativo al 50%del * liquidato al * dovendosi riteneretempestivamente sollevata la relativa eccezione da parte del* in sede di conclusioni di primo grado e nell atto diappello con riferimento a «tutti i diritti e le pretese vantate dallapretesa creditoria a titolo di comunione de residuo sulla metà deicompensi professionali percepiti dal * per attivitàlavorativa svolta durante il matrimonio in dipendenza del rapportoprofessionale con la * srl e non consumati per il soddisfacimentodi bisogni della famiglia fino al momento dello scioglimento dellacomunione in quanto essa non coglieva la ratio decidendi dellasentenza impugnata nella quale si era evidenziato che almomento dello scioglimento della comunione tra i coniugi nel1996 secondo quanto accertato in primo grado a far data dalpassaggio in giudicato della sentenza di separazione personale deiconiugi il * non aveva né la disponibilità né l aspettativadi percezione di tali somme durante il matrimonio avendo iniziatoil giudizio per vedersi riconosciuta la pretesa creditoria nei confrontidel terzo * srl solo successivamente ottenendo la sentenza nel2009 cosicché non poteva averle né consumate né tantomenosottratte in quanto il credito non era neppure ancora esigibile.Avverso la suddetta pronuncia notificata il 18/6/21 * *propone ricorso per cassazione notificato il 7/9/21 due ricorsiuguali depositati da riunire affidato a nove motivi nei confrontidi * * che non svolge difese . La ricorrente hadepositato identiche memorie nei due ricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE3 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/20231.La ricorrente lamenta a con il primo motivo la falsaData pubblicazione 14/06/2023applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. dell art. 2943 c.c. in punto diritenuta prescrizione dei diritti b con il secondo motivo laviolazione o falsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c degliartt.2943 c.c. e 1219 e 1241 c.c. c con il terzo motivo lamotivazione perplessa o apparente ex art.360 n. 4 c.p.c. in puntodi ritenuta inidoneità ad interrompere la prescrizione dell eccezionedi compensazione sollevata in sede di appello della sentenza didivorzio d con il quarto motivo la violazione ex art.360 n. 4c.p.c. dell art.112 c.p.c. per omessa pronuncia sul terzo motivo diappello in punto di tardività dell eccezione di prescrizione delcredito vantato in relazione al * percepito dal * e conil quinto motivo la violazione ex art.360 n. 4 c.p.c. dell art.132comma 2 n. 4 c.p.c. e la nullità della sentenza per motivazioneinesistente in punto di omessa motivazione sull eccepita tardivitàdell eccezione di prescrizione ovvero ex art.360 n. 5 c.p.c. f conil sesto motivo la violazione ex art.360 n. 4 c.p.c. dell art.112c.p.c. per ultrapetizione in relazione agli artt.166 e 167 comma2 c.p.c. e 2938 c.c. e sempre alla decadenza del convenuto dalpotere di sollevare eccezioni di merito con la comparsa di rispostag con il settimo motivo la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c.dell art.115 c.p.c. e del principio di non contestazione in relazioneal fatto della percezione da parte del * di £ 30.000.000 nel1992 a titolo di * h con l ottavo motivo la violazione exart.360 n. 3 c.p.c. dell art.177 comma 1 lett.c c.c. in ordine aldiritto vantato di percepire il 50% degli introiti derivati dall attivitàprofessionale del marito e maturati durante il matrimonio e nonconsumati al momento dello scioglimento della comunione i con ilnono motivo la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. dell art.177comma 1 lett.c c.c. per avere la Corte d appello posto un requisito l esigibilità non contemplato dalla norma.4 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/20232. Preliminarmente il ricorso n. 23136/2021 depositato ilNumero di raccolta generale 16993/202321/9/21 va riunito a quello n. 23074/2021 depositato il 2D0at/a9 pu/b2bl1ica z io ne 14/06/2023ai sensi dell art.335 c.p.c. trattandosi di impugnazioni separatedella stessa sentenza proposte peraltro dalla stessa parte .Peraltro il secondo ricorso risulta identico per contenuto al primo e la ricorrente ammette in memoria di avere proceduto alsecondo deposito telematico dello stesso ricorso «nell incertezzadell esito del deposito telematico» sì che si può parlare di un unicoricorso proposto dalla stessa parte che come tale va esaminato.3.Le prime tre censure di tale ricorso attinenti all idoneità adinterrompere la prescrizione dei crediti vantati con la citazione del2011 in relazione agli asseriti prelievi da parte del * daiconti correnti comuni di alcuni atti interruttivi si indicano inricorso la memoria di costituzione del 5/12/1997 depositatanell ambito di procedimento per sequestro in corso di causa inrelazione «alla richiesta di mantenimento formulata dal *ai sensi dell artt.156 c.c.» nell agosto 1997 e il ricorso in appellodel 27/12/2002 proposto avverso le statuizioni di naturapatrimoniale contenute nella sentenza di divorzio n. 611/2002 delTribunale di Macerata con il quale si era eccepito il creditoderivante dagli indebiti prelievi dai conti comuni in compensazionedell assegno divorzile chiesto dal marito sono inammissibili.Assume la ricorrente di avere con tali atti giudiziali avanzatodomanda di restituzione delle somme prelevate dai fondi comuninei confronti del * e che essi in quanto diretti al difensoredel * erano di per sé idonei ad interrompere laprescrizione anche nei confronti del debitore.Orbene l atto introduttivo della prescrizione del diritto di creditorichiesto dall art 2943 cit. comma 3 quale atto idoneo a costituirein mora il debitore ossia consistente in un intimazione scritta erecettizia deve comunque esprimere una volontà di esseresoddisfatto e la valutazione dell idoneità di un atto ad interrompere5 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023la prescrizione quando non si tratti degli atti previstiData pubblicazione 14/06/2023espressamente e specificamente dalla legge come idonei all effettointerruttivo come nei casi indicati nei primi due commi dell art.2943 cod. civ. costituisce apprezzamento di fatto come taleriservato al giudice del merito ed insindacabile in sede dilegittimità se immune da vizi logici o da errori giuridici *29609/2018 * 6336/2009 * /2007 *22571/2004 * 4789/1999 * .* parte riguardante l efficacia interruttiva degli atti giudizialiallegati le censure sollevate dalla ricorrente investono laricostruzione del contenuto dei suddetti atti la cui interpretazionein quanto volta ad individuare l intento concretamente dallacreditrice si risolve un indagine di fatto riservata al giudice dimerito e censurabile in sede di legittimità̀ esclusivamente perviolazione delle regole ermeneutiche legali o per vizio dimotivazione .* questa Corte * 14517/2007 ha chiarito che « L attointerruttivo della prescrizione richiesto dall art. 2943 cod.civ.comma terzo non deve essere necessariamente identificato con lecostituzioni in mora e con i criteri che individuano quest ultimasicché ha efficacia interruttiva della prescrizione la dichiarazione delcreditore resa in giudizio di voler insistere nella propria pretesacreditoria anche se tale dichiarazione è resa nei confronti deldifensore del debitore e non verso questo personalmente ed anchese la dichiarazione che risulti dalla verbalizzazione ufficiale delprocesso non abbia forma scritta» conf. a * /2006 . Inconformità * 25984/2011 si è affermato che «in tema diinterruzione della prescrizione posto che l efficacia interruttiva variconosciuta all atto di costituzione in mora anche quando siaindirizzato al rappresentante del debitore non può essere negatatale efficacia all atto di costituzione in mora inviato dal creditore aldifensore del debitore senza aver prima accertato se il difensore6 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023possa considerarsi rappresentante effettivo o apparente delData pubblicazione 14/06/2023debitore medesimo dovendo ascriversi siffatta qualità dirappresentante all avvocato il quale in nome e per conto deldebitore risponda alla richiesta di pagamento del creditorefacendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente. Infatti alfine anzidetto l effettività dei poteri rappresentativi è data dalconferimento del mandato difensivo senza che sia necessaria laprocura scritta ex art. 83 cod. proc. civ. prevista solo per losvolgimento dell attività giudiziale l apparenza di detti poteriinvece scaturisce da un comportamento colposo dell apparenterappresentato tale da ingenerare il ragionevole affidamento delcreditore circa il loro valido conferimento».La Corte d appello con riferimento agli atti giudiziali allegati dallapresente ricorso nell escludere che essi per il loro specificocontenuto costituissero richieste scritte di adempimento rivolteespressamente al debitore ha richiamato anche una serie dipronunce intervenute nel rito del lavoro ove si è affermato inrelazione a domanda introduttiva proposta con ricorso depositato epoi notificato che «l effetto interruttivo della prescrizione esige perla propria produzione che il debitore abbia conoscenza legale nonnecessariamente effettiva dell atto giudiziale o stragiudiziale delcreditore esso pertanto in ipotesi di domanda proposta nelleforme del processo del lavoro non si produce con il deposito delricorso presso la cancelleria del giudice adito ma con lanotificazione dell atto al convenuto» * 3373/2003 *14862/2009 * 4034/2017 .Inoltre con riferimento all eccezione di compensazione sollevatacon l atto di appello della sentenza di cessazione degli effetti civilidel matrimonio nel 2002 la Corte d appello ha rilevato che non sitrattava di un valido atto interruttivo della prescrizione inmancanza di una richiesta di adempimento avanzata direttamente7 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023nei confronti del preteso debitore ma di una difesa propostaData pubblicazione 14/06/2023nell ambito dell impugnazione della decisione di primo grado voltaa contestare la quantificazione dell assegno di divorzio chiesto dalmarito «al solo fine di ottenere dall adita autorità giudiziaria unprovvedimento meno oneroso in ordine alla determinazione» delcontributo assegno divorzile.Ne deriva che la Corte d appello ha ritenuto gli atti giudizialiinidonei ad interrompere la prescrizione sia per il loro contenuto siaperché non rivolti direttamente al debitore.* la ricorrente nelle pagg. da 11 a 13 riproduce ai finidell autosufficienza del ricorso solo il contenuto della memoriadifensiva del dicembre 1997 nel procedimento per sequestro nelgiudizio di separazione personale tra i coniugi nella quale la *affermava che l importo di «Lire 185.752.000» prelevato dalmarito dai conti comuni «deve» essere restituito dal *«maggiorat o degli interessi e rivalutate riservandosi all uopo diagire in separata sede». In nota a pag. 12 la ricorrente deduce chesi tratterebbe di una riserva ben precisa volta ad ottenere laripetizione di una somma quantificata.Tuttavia non si ravvisano vizi di violazione di legge non essendoinvocate violazioni dei criteri ermeneutici di interpretazione dellescritture con riguardo all art.2943 c.c. in particolare consideratoche in tema di interruzione della prescrizione ai sensi dell articolo2943 cod. civ. perché un atto abbia efficacia interruttiva devecontenere oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato«l esplicitazione di una pretesa e l intimazione o la richiesta scrittadi adempimento idonea a manifestare l inequivocabile volontà deltitolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti delsoggetto indicato con l effetto sostanziale di costituirlo in mora»essendo stata ritenuta « priva di efficacia interruttiva la riservacontenuta in un atto di citazione di agire per il risarcimento didanni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati8 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023trattandosi di espressione che per genericità ed ipoteticità nonData pubblicazione 14/06/2023può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad unarichiesta di pagamento» * 25500/2006 * 3371/2010* 28518/2022 .In ordine poi all atto di appello nel giudizio di divorzio notificatonel dicembre 2002 al difensore del * contenentel eccezione di compensazione del credito relativo all assegnodivorzile chiesto da quest ultimo con il credito di essa * versoil primo per i prelievi «sui conti correnti muliebri» di complessivi «E185.924 48» £ 360.000.000 operati dal marito la ricorrente allepagg. 13 e 14 del ricorso contesta l interpretazione offerta dallaCorte di merito e ne afferma la valenza interruttiva dellaprescrizione in quanto si trattava comunque di un atto giudizialecontenente una eccezione riconvenzionale volta a paralizzare lapretesa avversaria in punto di riconoscimento di un assegnodivorzile ma pur sempre implicante la volontà di avvalersi delcontrocredito derivante dal diritto di restituzione dei prelieviillegittimi al fine di estinguere il proprio debito .La deduzione risulta però priva di specificità in quanto ai fini dellaprova della erronea valutazione da parte della Corte d appello dellacontroeccezione di interruzione della prescrizione sarebbe statonecessario riprodurre il contenuto dell atto di appello non solo ipochi estratti di pag. 13.In ogni caso il vizio di motivazione apparente o del tutto carenteed illogica non ricorre * * * 22231/2016 .4. Il quarto quinto e sesto motivo tutti attinenti alla questionedella tardività dell eccezione di prescrizione del credito per quotadel * percepito dal * sono inammissibili.La Corte d appello ha ritenuto che il motivo di gravame propostonon coglieva nel segno l eccezione specifica era statatempestivamente sollevata da parte del * «in sede diconclusioni» di primo grado e nell atto di appello con riferimento a9 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023«tutti i diritti e le pretese vantate dalla * anche quindi conData pubblicazione 14/06/2023riferimento al credito da * per circa € 30.000 00 percepito dalconiuge divorziato.La ricorrente deduce oltre a vizio di motivazione che la Corted appello avrebbe violato anche gli artt.166 e 167 comma 2c.p.c. in quanto il * non aveva in primo grado«argomentato» tempestiva in comparsa di costituzione e rispostaeccezione in senso stretto di prescrizione con riguardo allospecifico credito ex adverso vantato sul * riproducendo unestratto di tale atto difensivo riguardante il solo credito da prelievinei conti correnti comuni.Ma la Corte d appello afferma che «nelle conclusioni di primogrado» il * aveva chiesto dichiararsi prescritti tutti i dirittivantati dalla *E questa Corte esaminati gli atti * “A” non “B” comeerroneamente indicato in ricorso file depositato in via telematicadalla ricorrente essendo dedotto un vizio di error in procedendorileva che in sede di comparsa di costituzione e risposta del* del 19/21 11 2011 nel giudizio di primo grado dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo stesso eccepiva a pagg. 9 e ss«intervenuta prescrizione di tutti i diritti vantati dalla sign.raquinquennale rilevando che pur nell ipotesi che egli avesse«eseguito prelevamenti non autorizzati dai conti correnti intestatialla moglie» o «illegittimamente sottratto somme alla comunione»il termine di prescrizione del diritto alla restituzione vantato dallamoglie avrebbe comunque iniziato a decorrere quantomeno dal1996 con loro conseguente prescrizione. Al punto 3 delleconclusioni in tale comparsa il * chiedeva accertare edichiarare che «tutti» i diritti e le pretese della * sonoprescritte.10 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023* pertanto del tutto corretta la statuizione non efficacementeData pubblicazione 14/06/20235. Il settimo motivo attinente al merito della pretesa creditoriarelativa al * è di conseguenza assorbito.6.L ottavo ed il nono motivo riguardanti il credito vantato suicompensi professionali riscossi dal * dalla società * srl a seguito di giudizio definito in primo grado nel 2009 diaccertamento del credito avviato dalla società * nel 1993allorché i coniugi * erano ancora sposati essendosipoi separati con sentenza definitiva del 1996 sono invecefondati.La Corte d appello ha affermato che la pretesa a titolo dicomunione de residuo ex art.177 comma 1 lett.c c.c. sullametà dei compensi professionali percepiti dal * per attivitàlavorativa svolta durante il matrimonio in dipendenza del rapportoprofessionale con la * srl e non consumati per il soddisfacimentodi bisogni della famiglia fino al momento dello scioglimento dellacomunione era inammissibile in quanto la censura non coglieva laratio decidendi della sentenza impugnata nella quale si eraevidenziato che al momento dello scioglimento della comunione trai coniugi nel 1996 secondo quanto accertato in primo grado a fardata dal passaggio in giudicato della sentenza di separazionepersonale dei coniugi il * non aveva né la disponibilità nél aspettativa di percezione di tali somme durante il matrimonioavendo iniziato il giudizio per vedersi riconosciuta la pretesacreditoria nei confronti del terzo * srl solo successivamenteottenendo la sentenza nel 2009 cosicché non poteva averle néconsumate né tantomeno sottratte in quanto il credito non era«neppure ancora esigibile».Assume la ricorrente che ai fini della propria domanda rilevavainvece solo che il credito fosse maturato in costanza di matrimonio il che si poteva evincere dalla domanda riconvenzionale azionata11 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023dal * nel giudizio promosso nel 1993 dalla * srl perData pubblicazione 14/06/2023oltre £ 400.000.000 e che non fosse stato consumato al momentodello scioglimento della comunione nel 1996 dato questo pacificopoiché a quella data non era stato neppure riscosso .* Corte * 14897/2000 ha ribadito che «costituisconooggetto della comunione cosiddetta de residuo ai sensidell articolo 177 lett c cod. civ. non solo quei redditi per i quali siriesca a dimostrare che sussistano ancora al momento delloscioglimento della comunione ma anche quelli percetti epercipiendi rispetto ai quali il coniuge titolare non riesca adimostrare che siano stati consumati o per il soddisfacimento deibisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione».Secondo tale orientamento i proventi dell attività separata deiconiugi contemplati all art. 177 c.c. lettera c percepiti o chedebbono esserlo per i quali manchi la prova ad opera del coniugetitolare del loro utilizzo per le esigenze della famiglia o perinvestimenti già compresi nella comunione entranoimmediatamente e di pieno diritto a far parte della comunione e con inversione dell onere della relativa prova ricadente sulconiuge titolare solo i proventi per i quali sia raggiunta questaprova vale a dire la dimostrazione che siano stati consumati o peril soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti giàcaduti in comunione resterebbero esclusi dalla caduta incomunione de residuo.* rispondendo alle obiezioni mosse da parte delladottrina su tale interpretazione secondo cui i proventi dell attivitàseparata di ciascuno dei coniugi «entrano di pieno diritto a farparte della comunione immediata» essendo destinatiindistintamente al «consumo» della famiglia si è poi precisato che«l art. 177 lett. c del codice civile esclude dalla comunione legale iproventi dell attività separata svolta da ciascuno dei coniugi econsumati anche per fini personali in epoca precedente allo12 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023scioglimento della comunione» Cass 13441/2003 * n.Numero di raccolta generale 16993/20232597/2006 . Data pubblicazione 14/06/2023Alla luce di tale indirizzo i redditi individuali dei coniugi tanto chesi tratti di redditi di capitali art. 177 c.c. lettera b quanto che sitratti di proventi della loro attività separata art. 177 c.c. lettera c non cadono automaticamente in comunione secondo ilmeccanismo di comunione differita coniato dal legislatore del 1975ma rimangono di pertinenza del rispettivo titolare salvo adiventare comuni nella misura in cui non siano stati già consumatial verificarsi di una causa di scioglimento della comunione lacomunione immediata riguarda solo gli «acquisti» art. 177 c.c.lett. a le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo ilmatrimonio art. 177 c.c. lett. d nonché gli utili e incrementidelle aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente almatrimonio ma gestite da entrambi art. 177 c.c. comma 2 .In motivazione nella sentenza n. 2597 del 2006 si è aggiunto che «la comunione de residuo non fa nascere un vero e proprio diritto dicredito in favore della comunione ed a carico del singolo coniugema di luogo ad una semplice aspettativa di fatto in quanto solo almomento dello scioglimento della comunione viene ad operarsi unvero e proprio ritrasferimento nel senso di una comproprietàdifferita». In sostanza l acquisizione differita dei redditi personaliimplica che il percettore dei redditi dopo aver assolto l obbligo dicontribuzione ai bisogni della famiglia ha la più ampia disponibilitàdei redditi stessi potendo a sua discrezione consumarli sia afavore della comunione operando degli acquisti che a normadell art. 177 lett. a entrano in comunione sia a favore di sestesso operando acquisti che per l uso cui vengono destinativanno considerati quali beni personali ex art. 179 lett. c ed e c.c.Il principio è stato successivamente ribadito * /2010* 5652/2017 .13 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023Tanto premesso in base alla lettera dell art.177 lett.c i proventiData pubblicazione 14/06/2023delle attività separate cadono nella comunione differita o deresiduo anche se non ancora percepiti al momento delloscioglimento della comunione come prescritto espressamenteinvece dalla lett.b per i frutti dei beni personali cfr. *1429/2018 ed anche se ancora non esigibili in difetto diprevisione in tal senso purché costituiscano il corrispettivo diprestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenzadella comunione legale.Tra essi sono compresi proprio i crediti che il professionista vantaverso clienti per prestazioni già eseguite e non ancora pagate.Non è poi esatto quanto affermato dalla Corte d appello in ordine alfatto che al momento dello scioglimento della comunione nel1996 secondo quanto accertato in giudizio il * nonaveva ancora la disponibilità delle somme di cui l attrice ha chiestol attribuzione della metà «avendo il predetto iniziato il giudizio alfine di vedersi riconosciuta la propria pretesa creditoria neiconfronti della srl * soltanto dopo lo scioglimento dellacomunione» cosicché egli non aveva non solo la disponibilità ma«neppure l aspettativa di percezione di tali somme durante ilmatrimonio» e certamente non poteva averle consumate nétantomeno sottratte.Invero il giudizio per l accertamento del credito era pacificamenteiniziato nel 1993 come allegato dalla ricorrente.Ne consegue che i proventi in oggetto rientravano nell ambito delladisciplina di cui all art.177 comma 1° lett.c c.c.Va dunque affermato il seguente principio di diritto « Ai sensidell art.177 lett.c i proventi dell attività separata svolta daciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o de residuoove non consumati anche per fini personali in epoca precedenteallo scioglimento della comunione e quindi anche se non ancorapercepiti al momento dello scioglimento della comunione e ancora14 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023non esigibili in difetto di previsione in tal senso purchéNumero di raccolta generale 16993/2023costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimentDoa tad piu bbbleicnaziio ne 14/06/2023relativi al periodo di vigenza della comunione legale tra essi sonocompresi i crediti che il professionista vanta verso clienti perprestazioni già eseguite e non ancora pagate».7. Per tutto quanto sopra esposto vanno accolti l ottavo e il nonomotivo del ricorso respinti i restanti con cassazione dellasentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d appello diAncona in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederàalla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023Data pubblicazione 14/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONEDIVORZIO* * CC* * Consigliere* * Consigliere ** * * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23074/2021 * proposto da* PRIMA 305 presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * ricorrentecontro* * intimato* sul ricorso iscritto al n. 23136/2021 * proposto da* PRIMA 305 presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023 ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]contro* * intimatoavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO ANCONA n. 734/2021depositata il 17/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023dal Consigliere * *La Corte d appello di Ancona con sentenza n. 734/2021 pubblicatail 17/6/21 in giudizio promosso nell agosto 2011 da * *nei confronti dell ex coniuge * * al fine di sentireaccertare il proprio diritto a percepire il 50% a di quantoliquidato a titoli di compensi professionali per attività svolta neiconfronti di terza società al convenuto con sentenza n. 689/2009del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e b del * dallo stesso maturato epercepito nel 1992 in costanza di matrimonio in quanto sommetutte ricadenti nella comunione ex art.177 comma primo lett.c c.c. comunione sciolta nel 1996 a far data dal passaggio in giudicatodella sentenza di separazione tra i coniugi nonché c di sentirecondannare il convenuto al rimborso della metà degli importiindebitamente prelevati tra il 1990 e il 1992 nel corso dell unionematrimoniale dai conti correnti comuni e non impiegati ai fini di cuiall art.186 c.c. ha confermato la sentenza del giudice di primogrado con la quale erano state respinte tutte le domande attoree.In particolare i giudici di appello hanno ritenuto prescritto ilcredito relativo agli importi prelevati dai conti correnti comuni tra il1990 ed il 1992 in difetto di validi atti interruttivi non avendovalenza di atto di costituzione in mora e di richiesta diadempimento rivolta direttamente al debitore gli atti giudiziali2 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023memorie e comparse e atti introduttivi prodotti soprattutto inData pubblicazione 14/06/2023difetto di notificazione degli stessi al debitore personalmente e diammissione dei suddetti prelievi da parte del debitore presentinegli atti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem equindi non aventi valenza confessoria e il credito relativo al 50%del * liquidato al * dovendosi riteneretempestivamente sollevata la relativa eccezione da parte del* in sede di conclusioni di primo grado e nell atto diappello con riferimento a «tutti i diritti e le pretese vantate dallapretesa creditoria a titolo di comunione de residuo sulla metà deicompensi professionali percepiti dal * per attivitàlavorativa svolta durante il matrimonio in dipendenza del rapportoprofessionale con la * srl e non consumati per il soddisfacimentodi bisogni della famiglia fino al momento dello scioglimento dellacomunione in quanto essa non coglieva la ratio decidendi dellasentenza impugnata nella quale si era evidenziato che almomento dello scioglimento della comunione tra i coniugi nel1996 secondo quanto accertato in primo grado a far data dalpassaggio in giudicato della sentenza di separazione personale deiconiugi il * non aveva né la disponibilità né l aspettativadi percezione di tali somme durante il matrimonio avendo iniziatoil giudizio per vedersi riconosciuta la pretesa creditoria nei confrontidel terzo * srl solo successivamente ottenendo la sentenza nel2009 cosicché non poteva averle né consumate né tantomenosottratte in quanto il credito non era neppure ancora esigibile.Avverso la suddetta pronuncia notificata il 18/6/21 * *propone ricorso per cassazione notificato il 7/9/21 due ricorsiuguali depositati da riunire affidato a nove motivi nei confrontidi * * che non svolge difese . La ricorrente hadepositato identiche memorie nei due ricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE3 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/20231.La ricorrente lamenta a con il primo motivo la falsaData pubblicazione 14/06/2023applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. dell art. 2943 c.c. in punto diritenuta prescrizione dei diritti b con il secondo motivo laviolazione o falsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c degliartt.2943 c.c. e 1219 e 1241 c.c. c con il terzo motivo lamotivazione perplessa o apparente ex art.360 n. 4 c.p.c. in puntodi ritenuta inidoneità ad interrompere la prescrizione dell eccezionedi compensazione sollevata in sede di appello della sentenza didivorzio d con il quarto motivo la violazione ex art.360 n. 4c.p.c. dell art.112 c.p.c. per omessa pronuncia sul terzo motivo diappello in punto di tardività dell eccezione di prescrizione delcredito vantato in relazione al * percepito dal * e conil quinto motivo la violazione ex art.360 n. 4 c.p.c. dell art.132comma 2 n. 4 c.p.c. e la nullità della sentenza per motivazioneinesistente in punto di omessa motivazione sull eccepita tardivitàdell eccezione di prescrizione ovvero ex art.360 n. 5 c.p.c. f conil sesto motivo la violazione ex art.360 n. 4 c.p.c. dell art.112c.p.c. per ultrapetizione in relazione agli artt.166 e 167 comma2 c.p.c. e 2938 c.c. e sempre alla decadenza del convenuto dalpotere di sollevare eccezioni di merito con la comparsa di rispostag con il settimo motivo la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c.dell art.115 c.p.c. e del principio di non contestazione in relazioneal fatto della percezione da parte del * di £ 30.000.000 nel1992 a titolo di * h con l ottavo motivo la violazione exart.360 n. 3 c.p.c. dell art.177 comma 1 lett.c c.c. in ordine aldiritto vantato di percepire il 50% degli introiti derivati dall attivitàprofessionale del marito e maturati durante il matrimonio e nonconsumati al momento dello scioglimento della comunione i con ilnono motivo la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. dell art.177comma 1 lett.c c.c. per avere la Corte d appello posto un requisito l esigibilità non contemplato dalla norma.4 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/20232. Preliminarmente il ricorso n. 23136/2021 depositato ilNumero di raccolta generale 16993/202321/9/21 va riunito a quello n. 23074/2021 depositato il 2D0at/a9 pu/b2bl1ica z io ne 14/06/2023ai sensi dell art.335 c.p.c. trattandosi di impugnazioni separatedella stessa sentenza proposte peraltro dalla stessa parte .Peraltro il secondo ricorso risulta identico per contenuto al primo e la ricorrente ammette in memoria di avere proceduto alsecondo deposito telematico dello stesso ricorso «nell incertezzadell esito del deposito telematico» sì che si può parlare di un unicoricorso proposto dalla stessa parte che come tale va esaminato.3.Le prime tre censure di tale ricorso attinenti all idoneità adinterrompere la prescrizione dei crediti vantati con la citazione del2011 in relazione agli asseriti prelievi da parte del * daiconti correnti comuni di alcuni atti interruttivi si indicano inricorso la memoria di costituzione del 5/12/1997 depositatanell ambito di procedimento per sequestro in corso di causa inrelazione «alla richiesta di mantenimento formulata dal *ai sensi dell artt.156 c.c.» nell agosto 1997 e il ricorso in appellodel 27/12/2002 proposto avverso le statuizioni di naturapatrimoniale contenute nella sentenza di divorzio n. 611/2002 delTribunale di Macerata con il quale si era eccepito il creditoderivante dagli indebiti prelievi dai conti comuni in compensazionedell assegno divorzile chiesto dal marito sono inammissibili.Assume la ricorrente di avere con tali atti giudiziali avanzatodomanda di restituzione delle somme prelevate dai fondi comuninei confronti del * e che essi in quanto diretti al difensoredel * erano di per sé idonei ad interrompere laprescrizione anche nei confronti del debitore.Orbene l atto introduttivo della prescrizione del diritto di creditorichiesto dall art 2943 cit. comma 3 quale atto idoneo a costituirein mora il debitore ossia consistente in un intimazione scritta erecettizia deve comunque esprimere una volontà di esseresoddisfatto e la valutazione dell idoneità di un atto ad interrompere5 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023la prescrizione quando non si tratti degli atti previstiData pubblicazione 14/06/2023espressamente e specificamente dalla legge come idonei all effettointerruttivo come nei casi indicati nei primi due commi dell art.2943 cod. civ. costituisce apprezzamento di fatto come taleriservato al giudice del merito ed insindacabile in sede dilegittimità se immune da vizi logici o da errori giuridici *29609/2018 * 6336/2009 * /2007 *22571/2004 * 4789/1999 * .* parte riguardante l efficacia interruttiva degli atti giudizialiallegati le censure sollevate dalla ricorrente investono laricostruzione del contenuto dei suddetti atti la cui interpretazionein quanto volta ad individuare l intento concretamente dallacreditrice si risolve un indagine di fatto riservata al giudice dimerito e censurabile in sede di legittimità̀ esclusivamente perviolazione delle regole ermeneutiche legali o per vizio dimotivazione .* questa Corte * 14517/2007 ha chiarito che « L attointerruttivo della prescrizione richiesto dall art. 2943 cod.civ.comma terzo non deve essere necessariamente identificato con lecostituzioni in mora e con i criteri che individuano quest ultimasicché ha efficacia interruttiva della prescrizione la dichiarazione delcreditore resa in giudizio di voler insistere nella propria pretesacreditoria anche se tale dichiarazione è resa nei confronti deldifensore del debitore e non verso questo personalmente ed anchese la dichiarazione che risulti dalla verbalizzazione ufficiale delprocesso non abbia forma scritta» conf. a * /2006 . Inconformità * 25984/2011 si è affermato che «in tema diinterruzione della prescrizione posto che l efficacia interruttiva variconosciuta all atto di costituzione in mora anche quando siaindirizzato al rappresentante del debitore non può essere negatatale efficacia all atto di costituzione in mora inviato dal creditore aldifensore del debitore senza aver prima accertato se il difensore6 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023possa considerarsi rappresentante effettivo o apparente delData pubblicazione 14/06/2023debitore medesimo dovendo ascriversi siffatta qualità dirappresentante all avvocato il quale in nome e per conto deldebitore risponda alla richiesta di pagamento del creditorefacendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente. Infatti alfine anzidetto l effettività dei poteri rappresentativi è data dalconferimento del mandato difensivo senza che sia necessaria laprocura scritta ex art. 83 cod. proc. civ. prevista solo per losvolgimento dell attività giudiziale l apparenza di detti poteriinvece scaturisce da un comportamento colposo dell apparenterappresentato tale da ingenerare il ragionevole affidamento delcreditore circa il loro valido conferimento».La Corte d appello con riferimento agli atti giudiziali allegati dallapresente ricorso nell escludere che essi per il loro specificocontenuto costituissero richieste scritte di adempimento rivolteespressamente al debitore ha richiamato anche una serie dipronunce intervenute nel rito del lavoro ove si è affermato inrelazione a domanda introduttiva proposta con ricorso depositato epoi notificato che «l effetto interruttivo della prescrizione esige perla propria produzione che il debitore abbia conoscenza legale nonnecessariamente effettiva dell atto giudiziale o stragiudiziale delcreditore esso pertanto in ipotesi di domanda proposta nelleforme del processo del lavoro non si produce con il deposito delricorso presso la cancelleria del giudice adito ma con lanotificazione dell atto al convenuto» * 3373/2003 *14862/2009 * 4034/2017 .Inoltre con riferimento all eccezione di compensazione sollevatacon l atto di appello della sentenza di cessazione degli effetti civilidel matrimonio nel 2002 la Corte d appello ha rilevato che non sitrattava di un valido atto interruttivo della prescrizione inmancanza di una richiesta di adempimento avanzata direttamente7 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023nei confronti del preteso debitore ma di una difesa propostaData pubblicazione 14/06/2023nell ambito dell impugnazione della decisione di primo grado voltaa contestare la quantificazione dell assegno di divorzio chiesto dalmarito «al solo fine di ottenere dall adita autorità giudiziaria unprovvedimento meno oneroso in ordine alla determinazione» delcontributo assegno divorzile.Ne deriva che la Corte d appello ha ritenuto gli atti giudizialiinidonei ad interrompere la prescrizione sia per il loro contenuto siaperché non rivolti direttamente al debitore.* la ricorrente nelle pagg. da 11 a 13 riproduce ai finidell autosufficienza del ricorso solo il contenuto della memoriadifensiva del dicembre 1997 nel procedimento per sequestro nelgiudizio di separazione personale tra i coniugi nella quale la *affermava che l importo di «Lire 185.752.000» prelevato dalmarito dai conti comuni «deve» essere restituito dal *«maggiorat o degli interessi e rivalutate riservandosi all uopo diagire in separata sede». In nota a pag. 12 la ricorrente deduce chesi tratterebbe di una riserva ben precisa volta ad ottenere laripetizione di una somma quantificata.Tuttavia non si ravvisano vizi di violazione di legge non essendoinvocate violazioni dei criteri ermeneutici di interpretazione dellescritture con riguardo all art.2943 c.c. in particolare consideratoche in tema di interruzione della prescrizione ai sensi dell articolo2943 cod. civ. perché un atto abbia efficacia interruttiva devecontenere oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato«l esplicitazione di una pretesa e l intimazione o la richiesta scrittadi adempimento idonea a manifestare l inequivocabile volontà deltitolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti delsoggetto indicato con l effetto sostanziale di costituirlo in mora»essendo stata ritenuta « priva di efficacia interruttiva la riservacontenuta in un atto di citazione di agire per il risarcimento didanni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati8 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023trattandosi di espressione che per genericità ed ipoteticità nonData pubblicazione 14/06/2023può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad unarichiesta di pagamento» * 25500/2006 * 3371/2010* 28518/2022 .In ordine poi all atto di appello nel giudizio di divorzio notificatonel dicembre 2002 al difensore del * contenentel eccezione di compensazione del credito relativo all assegnodivorzile chiesto da quest ultimo con il credito di essa * versoil primo per i prelievi «sui conti correnti muliebri» di complessivi «E185.924 48» £ 360.000.000 operati dal marito la ricorrente allepagg. 13 e 14 del ricorso contesta l interpretazione offerta dallaCorte di merito e ne afferma la valenza interruttiva dellaprescrizione in quanto si trattava comunque di un atto giudizialecontenente una eccezione riconvenzionale volta a paralizzare lapretesa avversaria in punto di riconoscimento di un assegnodivorzile ma pur sempre implicante la volontà di avvalersi delcontrocredito derivante dal diritto di restituzione dei prelieviillegittimi al fine di estinguere il proprio debito .La deduzione risulta però priva di specificità in quanto ai fini dellaprova della erronea valutazione da parte della Corte d appello dellacontroeccezione di interruzione della prescrizione sarebbe statonecessario riprodurre il contenuto dell atto di appello non solo ipochi estratti di pag. 13.In ogni caso il vizio di motivazione apparente o del tutto carenteed illogica non ricorre * * * 22231/2016 .4. Il quarto quinto e sesto motivo tutti attinenti alla questionedella tardività dell eccezione di prescrizione del credito per quotadel * percepito dal * sono inammissibili.La Corte d appello ha ritenuto che il motivo di gravame propostonon coglieva nel segno l eccezione specifica era statatempestivamente sollevata da parte del * «in sede diconclusioni» di primo grado e nell atto di appello con riferimento a9 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023«tutti i diritti e le pretese vantate dalla * anche quindi conData pubblicazione 14/06/2023riferimento al credito da * per circa € 30.000 00 percepito dalconiuge divorziato.La ricorrente deduce oltre a vizio di motivazione che la Corted appello avrebbe violato anche gli artt.166 e 167 comma 2c.p.c. in quanto il * non aveva in primo grado«argomentato» tempestiva in comparsa di costituzione e rispostaeccezione in senso stretto di prescrizione con riguardo allospecifico credito ex adverso vantato sul * riproducendo unestratto di tale atto difensivo riguardante il solo credito da prelievinei conti correnti comuni.Ma la Corte d appello afferma che «nelle conclusioni di primogrado» il * aveva chiesto dichiararsi prescritti tutti i dirittivantati dalla *E questa Corte esaminati gli atti * “A” non “B” comeerroneamente indicato in ricorso file depositato in via telematicadalla ricorrente essendo dedotto un vizio di error in procedendorileva che in sede di comparsa di costituzione e risposta del* del 19/21 11 2011 nel giudizio di primo grado dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo stesso eccepiva a pagg. 9 e ss«intervenuta prescrizione di tutti i diritti vantati dalla sign.raquinquennale rilevando che pur nell ipotesi che egli avesse«eseguito prelevamenti non autorizzati dai conti correnti intestatialla moglie» o «illegittimamente sottratto somme alla comunione»il termine di prescrizione del diritto alla restituzione vantato dallamoglie avrebbe comunque iniziato a decorrere quantomeno dal1996 con loro conseguente prescrizione. Al punto 3 delleconclusioni in tale comparsa il * chiedeva accertare edichiarare che «tutti» i diritti e le pretese della * sonoprescritte.10 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023* pertanto del tutto corretta la statuizione non efficacementeData pubblicazione 14/06/20235. Il settimo motivo attinente al merito della pretesa creditoriarelativa al * è di conseguenza assorbito.6.L ottavo ed il nono motivo riguardanti il credito vantato suicompensi professionali riscossi dal * dalla società * srl a seguito di giudizio definito in primo grado nel 2009 diaccertamento del credito avviato dalla società * nel 1993allorché i coniugi * erano ancora sposati essendosipoi separati con sentenza definitiva del 1996 sono invecefondati.La Corte d appello ha affermato che la pretesa a titolo dicomunione de residuo ex art.177 comma 1 lett.c c.c. sullametà dei compensi professionali percepiti dal * per attivitàlavorativa svolta durante il matrimonio in dipendenza del rapportoprofessionale con la * srl e non consumati per il soddisfacimentodi bisogni della famiglia fino al momento dello scioglimento dellacomunione era inammissibile in quanto la censura non coglieva laratio decidendi della sentenza impugnata nella quale si eraevidenziato che al momento dello scioglimento della comunione trai coniugi nel 1996 secondo quanto accertato in primo grado a fardata dal passaggio in giudicato della sentenza di separazionepersonale dei coniugi il * non aveva né la disponibilità nél aspettativa di percezione di tali somme durante il matrimonioavendo iniziato il giudizio per vedersi riconosciuta la pretesacreditoria nei confronti del terzo * srl solo successivamenteottenendo la sentenza nel 2009 cosicché non poteva averle néconsumate né tantomeno sottratte in quanto il credito non era«neppure ancora esigibile».Assume la ricorrente che ai fini della propria domanda rilevavainvece solo che il credito fosse maturato in costanza di matrimonio il che si poteva evincere dalla domanda riconvenzionale azionata11 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023dal * nel giudizio promosso nel 1993 dalla * srl perData pubblicazione 14/06/2023oltre £ 400.000.000 e che non fosse stato consumato al momentodello scioglimento della comunione nel 1996 dato questo pacificopoiché a quella data non era stato neppure riscosso .* Corte * 14897/2000 ha ribadito che «costituisconooggetto della comunione cosiddetta de residuo ai sensidell articolo 177 lett c cod. civ. non solo quei redditi per i quali siriesca a dimostrare che sussistano ancora al momento delloscioglimento della comunione ma anche quelli percetti epercipiendi rispetto ai quali il coniuge titolare non riesca adimostrare che siano stati consumati o per il soddisfacimento deibisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione».Secondo tale orientamento i proventi dell attività separata deiconiugi contemplati all art. 177 c.c. lettera c percepiti o chedebbono esserlo per i quali manchi la prova ad opera del coniugetitolare del loro utilizzo per le esigenze della famiglia o perinvestimenti già compresi nella comunione entranoimmediatamente e di pieno diritto a far parte della comunione e con inversione dell onere della relativa prova ricadente sulconiuge titolare solo i proventi per i quali sia raggiunta questaprova vale a dire la dimostrazione che siano stati consumati o peril soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti giàcaduti in comunione resterebbero esclusi dalla caduta incomunione de residuo.* rispondendo alle obiezioni mosse da parte delladottrina su tale interpretazione secondo cui i proventi dell attivitàseparata di ciascuno dei coniugi «entrano di pieno diritto a farparte della comunione immediata» essendo destinatiindistintamente al «consumo» della famiglia si è poi precisato che«l art. 177 lett. c del codice civile esclude dalla comunione legale iproventi dell attività separata svolta da ciascuno dei coniugi econsumati anche per fini personali in epoca precedente allo12 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023scioglimento della comunione» Cass 13441/2003 * n.Numero di raccolta generale 16993/20232597/2006 . Data pubblicazione 14/06/2023Alla luce di tale indirizzo i redditi individuali dei coniugi tanto chesi tratti di redditi di capitali art. 177 c.c. lettera b quanto che sitratti di proventi della loro attività separata art. 177 c.c. lettera c non cadono automaticamente in comunione secondo ilmeccanismo di comunione differita coniato dal legislatore del 1975ma rimangono di pertinenza del rispettivo titolare salvo adiventare comuni nella misura in cui non siano stati già consumatial verificarsi di una causa di scioglimento della comunione lacomunione immediata riguarda solo gli «acquisti» art. 177 c.c.lett. a le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo ilmatrimonio art. 177 c.c. lett. d nonché gli utili e incrementidelle aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente almatrimonio ma gestite da entrambi art. 177 c.c. comma 2 .In motivazione nella sentenza n. 2597 del 2006 si è aggiunto che «la comunione de residuo non fa nascere un vero e proprio diritto dicredito in favore della comunione ed a carico del singolo coniugema di luogo ad una semplice aspettativa di fatto in quanto solo almomento dello scioglimento della comunione viene ad operarsi unvero e proprio ritrasferimento nel senso di una comproprietàdifferita». In sostanza l acquisizione differita dei redditi personaliimplica che il percettore dei redditi dopo aver assolto l obbligo dicontribuzione ai bisogni della famiglia ha la più ampia disponibilitàdei redditi stessi potendo a sua discrezione consumarli sia afavore della comunione operando degli acquisti che a normadell art. 177 lett. a entrano in comunione sia a favore di sestesso operando acquisti che per l uso cui vengono destinativanno considerati quali beni personali ex art. 179 lett. c ed e c.c.Il principio è stato successivamente ribadito * /2010* 5652/2017 .13 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023Numero di raccolta generale 16993/2023Tanto premesso in base alla lettera dell art.177 lett.c i proventiData pubblicazione 14/06/2023delle attività separate cadono nella comunione differita o deresiduo anche se non ancora percepiti al momento delloscioglimento della comunione come prescritto espressamenteinvece dalla lett.b per i frutti dei beni personali cfr. *1429/2018 ed anche se ancora non esigibili in difetto diprevisione in tal senso purché costituiscano il corrispettivo diprestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenzadella comunione legale.Tra essi sono compresi proprio i crediti che il professionista vantaverso clienti per prestazioni già eseguite e non ancora pagate.Non è poi esatto quanto affermato dalla Corte d appello in ordine alfatto che al momento dello scioglimento della comunione nel1996 secondo quanto accertato in giudizio il * nonaveva ancora la disponibilità delle somme di cui l attrice ha chiestol attribuzione della metà «avendo il predetto iniziato il giudizio alfine di vedersi riconosciuta la propria pretesa creditoria neiconfronti della srl * soltanto dopo lo scioglimento dellacomunione» cosicché egli non aveva non solo la disponibilità ma«neppure l aspettativa di percezione di tali somme durante ilmatrimonio» e certamente non poteva averle consumate nétantomeno sottratte.Invero il giudizio per l accertamento del credito era pacificamenteiniziato nel 1993 come allegato dalla ricorrente.Ne consegue che i proventi in oggetto rientravano nell ambito delladisciplina di cui all art.177 comma 1° lett.c c.c.Va dunque affermato il seguente principio di diritto « Ai sensidell art.177 lett.c i proventi dell attività separata svolta daciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o de residuoove non consumati anche per fini personali in epoca precedenteallo scioglimento della comunione e quindi anche se non ancorapercepiti al momento dello scioglimento della comunione e ancora14 di 15* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23074/2021Numero sezionale 2936/2023non esigibili in difetto di previsione in tal senso purchéNumero di raccolta generale 16993/2023costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimentDoa tad piu bbbleicnaziio ne 14/06/2023relativi al periodo di vigenza della comunione legale tra essi sonocompresi i crediti che il professionista vanta verso clienti perprestazioni già eseguite e non ancora pagate».7. Per tutto quanto sopra esposto vanno accolti l ottavo e il nonomotivo del ricorso respinti i restanti con cassazione dellasentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d appello diAncona in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederàalla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. *La Corte riunito il ricorso n. 23136/2021 a quello n. 23074/2021accoglie l ottavo e il nono motivo del ricorso così unificato cassal ordinanza impugnata con rinvio della causa alla Corte d appellodi Ancona in diversa composizione anche in ordine allaliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso didiffusione del presente provvedimento.Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 31 maggio2023.Il Presidente15 di 15* **La Corte riunito il ricorso n. 23136/2021 a quello n. 23074/2021accoglie l ottavo e il nono motivo del ricorso così unificato cassal ordinanza impugnata con rinvio della causa alla Corte d appellodi Ancona in diversa composizione anche in ordine allaliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso didiffusione del presente provvedimento.Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 31 maggio2023.Il Presidente15 di 15* *