CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40107/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/4644.‘e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 7 gennaio 2020 del Tribunale di Bologna che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in data 1 settembre 2016 in Bologna, giudicato dal Tribunale di Bologna con sentenza del 14 settembre 2012, definitiva il 5 ottobre 2012; 2) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.0 stup., commesso da dicembre 2011 all'i settembre 2016 in Bologna, giudicato dal Tribunale di Bologna con sentenza del 6 aprile 2016, definitiva il 20 settembre 2016. Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 4.200,00 di multa, così quantificata: pena base di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato sub 1, aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato sub 2. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di offrire alcuna motivazione in merito alla richiesta di applicazione ex art. 671, comma 3, cod. proc. pen. della sospensione condizionale della pena. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 666, 671 cod. proc. pen., 81, secondo comma, e 133 cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di scorporare tutti i reati già riuniti in continuazione, per l'individuazione di quello più grave, effettuando l'unificazione anche del reato giudicato con la suddetta sentenza del 6.4.2016.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato, posto che il giudice dell'esecuzione, una volta accertato il vincolo della continuazione tra i reati oggetto dell'istanza, non ha motivato in ordine alla richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, formulata dal condannato ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., istituto che consente espressamente al giudice dell'esecuzione il potere di concedere tale beneficio di legge, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che la motivazione del provvedimento impugnato sia carente sul punto. 1.2. Anche il secondo motivo è fondato, posto che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti che va determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375). In altri termini, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845), al fine di consentire il vaglio di congruità della pena concordata che lo stesso è tenuto ad effettuare. 2. All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta relativamente alla determinazione della pena e all'eventuale concessione - ove ne sussistano i presupposti - del beneficio della sospensione condizionale della stessa, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bologna. Così deciso il 29/09/20