CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28071/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rzo motivo d'impugnazione; I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (Roma) dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla suindicata società avverso la pronuncia n. 16723/57/2015 della Commissione Tributaria di Roma, assumendone la tardività sul rilievo che detta ultima sentenza era stata depositata il 21 luglio 2015, mentre l'appello era stato proposto con ricorso depositato il 22 febbraio 2016 e, quindi, oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., richiamato dagli artt. 38 e 49 del d.lgs. 546/1992. 2. L'istante proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 22/25 maggio 2017, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., articolando quattro motivi di impugnazione. Oc? ,9- cis tilit e oitc, 3. [OSCURATO:PERSONA] notificava, tramite posta elettronica certificata, il controricorso in data 4 luglio 2017, resistendo ai motivi di impugnazione e chiedendo il rigetto del ricorso. Proc. n. 13628/2017 ric. gen. sentenza Pagina 2 di 4 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato «la nullità del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 155 e 327 c.p.c., richiamati dagli artt. 49, 51 e 38 comma e del D.Lgs. 546/1992», ponendo in evidenza l'errore in cui è incorso il Giudice regionale nel non aver computato, nel calcolo dei sei mesi, il periodo di trentuno giorni di sospensione dei termini feriali previsto dall'art. 1, co. 1 della legge 742/1942, conteggiando i quali il predetto termine semestrale cadeva in data 22 febbraio 2016 (lunedì), con conseguente tempestività dell'appello depositato in tale ultima data. 5. Con il secondo motivo di doglianza la società ha denunciato «la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 1, commi 336 e 337 Legge n° 311/ del 2004», reputando illegittima l'applicazione al periodo di imposta 2008 della nuova rendita attribuita all'immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 2, per aver ricevuto la richiesta di presentazione dell'aggiornamento catastale di cui all'art. 1, comma 336, L. 311/2004 soltanto in data 29 novembre 2009. 6. Con il terzo motivo di censura l'istante ha contestato «l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», non avendo la Commissione rilevato che, con nota del 21 dicembre 2010, l'Agenzia del Demanio aveva riconosciuto che l'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 30, a far data dal 1976, era intestato al «Demanio pubblico dello Stato ramo [OSCURATO:PERSONA]». 7. Con il quarto ed ultimo motivo di impugnazione la contribuente s'è doluta della «violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 91 c.p.c. relativamente alla condanna di parte appellante alle spese di giudizio», ponendo in rilievo che [OSCURATO:PERSONA] non si era costituita nel giudizio di appello. Proc. n. 13628/2017 ric. gen. sentenza Pagina 3 di 4 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 8. Il ricorso è palesemente fondato nel suo primo motivo ed il suo accoglimento assume valore assorbente rispetto all'esame delle altre censure. Risulta pacifico che la sentenza di primo grado (concernente un ricorso proposto nell'anno 2013) era stata depositata il 21 luglio 2015 e che non era stata notificata e che l'appello era stato depositato il 22 febbraio 2016. Alla stregua di tali evidenze, doveva, allora, ritenersi rispettato il termine di impugnazione semestrale, aumentato di 31 giorni (a mente del D.L. 132/2014 conv., con mod., in L. 162/2014) per la sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1, co. 1, della legge 742/1942, pacificamente applicabile al processo tributario (cfr., ex multis, Cass. n. 39815/2021) che, scadeva lunedì 22 febbraio 2016, con ciò dovendo considerarsi tempestiva l'impugnazione proposta con ricorso depositato in tale data. 9. La sentenza impugnata va, quindi cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio