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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 16969/2026

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sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero Della Giustizia in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale di Roma pronunciata all’esito del proc.RG n. 39107/2021 depositata il 21/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva provveduto, su disposizione della [OSCURATO:PERSONA], al trasporto presso i propri locali e alla custodia di due collicontenenti articoli in sequestro per il periodo 29.4.2011/28.1.2015.

LaNumero registro generale 847/2023Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 16969/2026Data pubblicazione 30/05/2026società aveva quindi chiesto la liquidazione del compenso per il trasporto ela custodia, applicando le tariffe dell’Agenzia del Demanio quale usolocale.

Il Tribunale Penale di Roma aveva ridotto il compenso richiesto da€ 548,20 -oltre IVA- ad € 60,06 -oltre IVA-.Proposta opposizione, il Tribunale di Roma, in persona del Giudicedelegato, l’aveva respinta, ritenendo che:-fosse stato correttamente applicato il protocollo del 17.7.2013«costituente base di calcolo in virtù della natura della prestazione resa dalricorrente, priva di qualsiasi attività e relativa a beni di dimensioneridotta»;-non fossero applicabili le tariffe di cui al TU sulle spese di giustizia«ma semmai la liquidazione secondo equità» in concreto congruente.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione fondandolo suquattro motivi.Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa in terminirispetto all’adunanza fissata per la discussione del ricorso in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta, ex«art.360 co 1 n.3 e 4 c.p.c.: violazione e falsa applicazione di legge conriferimento all’art.112 c.p.c. nonché nullità dell’ordinanza emessa exart.132, co 1 n.4 c.p.c. per non aver preso in considerazione il secondomotivo di ricorso».Secondo la ricorrente, nel provvedimento impugnato sarebbe statoomesso l’esame quanto alla richiesta riguardante il rimborso delle spese ditrasporto.2.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ex «art.360 co 1 n.3 e4 c.p.c.: violazione dell’art.132, co 1 n.4 e 134 co 1 c.p.c. nullitàNumero registro generale 847/2023Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 16969/2026Data pubblicazione 30/05/2026dell’ordinanza conclusiva del giudizio per omessa motivazione, nonchéviolazione dell’art.5 DM 265/2006».[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. osserva che mancherebbe nel provvedimentoimpugnato una motivazione, anche succinta, idonea a dare una ragionegiustificativa del decisum.3.

Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ex «art.360 co 1 n.3c.p.c.: violazione dell’art.5 DM 265/2006 e 58, co 2 [OSCURATO:PERSONA] diGiustizia».Rileva la ricorrente che, secondo l’art.58 co 1 e 2 cit., per l’attività dicustodia da parte di un soggetto diverso dal proprietario o avente diritto dibeni sottoposti a sequestro penale spetta un’indennità determinata in basealle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell’art.59 TUSG o, inmancanza, secondo gli usi: poiché, in attuazione di quanto disposto dagliarticoli richiamati, il DM n.265/2006 non prevede tra i beni sottoposti asequestro penale per i quali è determinata l’indennità di custodia quellioggetto di controversia, il riferimento rimane all’art.58 co 2, che rimandaagli usi locali.Il primo e il terzo motivo sono fondati e assorbono in senso proprio ilsecondo.Quanto alla richiesta di riconoscimento delle spese di trasporto,reiterata dalla ricorrente in sede di opposizione, la pronuncia impugnatanon contiene alcun riferimento e/o valutazione che permetta dicomprendere se la questione sia stata esaminata e con che esito.Quanto alle spese di custodia presso soggetto diverso dal proprietario,a seguito di disposizione di sequestro penale, ai fini della loro liquidazioneil «Protocollo del 17.7.2013», richiamato nel provvedimento impugnato,non viene considerato come «uso locale» ma appare essere statoutilizzato come elemento di valutazione secondo equità: ma il sostanzialeriferimento all’equità non si giustifica a fronte della disciplina dettata perNumero registro generale 847/2023Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 16969/2026Data pubblicazione 30/05/2026le spese di cui si discute dal DM 264/2006, che rimanda all’art.58 co 2TUSG e quindi agli usi locali.In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di benisottoposti a sequestro penale, probatorio o preventivo, e, nell'ambito delcodice di procedura civile, a sequestro penale conservativo e a sequestrogiudiziario e conservativo, la determinazione dell'indennità di custodia peri beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del2006 va infatti operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58,comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non già sulla base di criterialternativi o dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali (cfr. Cass.n.2507/2022; Cass. n.1153/2019, Cass. 24933/2020).Il Tribunale di Roma ha provveduto alla liquidazione del compenso perl’attività di custodia svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. facendoingiustificatamente riferimento, alla luce delle indicazioni che precedono,al criterio dell’equità, senza tenere conto degli usi locali; il Tribunale nonrisulta inoltre aver provveduto sulla richiesta di rimborso delle spese ditrasporto.4.

L’ultimo motivo di ricorso riguarda la pronuncia sulle spese di lite,contestata ex «art.360 co 1 n.3 c.p.c.: violazione di legge con riferimentoall’art.4 DM n.55 del 2014 in ordine alle spese di lite».Ai sensi dell’art.336 c.p.c. questo motivo non può essere esaminato,dipendendo la pronuncia sulle spese dall’esito del giudizio.In conclusione, devono essere accolti il primo e il terzo motivo diricorso con assorbimento dei rimanenti; il provvedimento impugnato deveessere cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa formazione, cheprovvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte di Cassazione accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso,assorbiti i restanti, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al TribunaleNumero registro generale 847/2023Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 16969/2026Data pubblicazione 30/05/2026di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 24 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero Della Giustizia in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale di Roma pronunciata all’esito del proc.RG n. 39107/2021 depositata il 21/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva provveduto, su disposizione della [OSCURATO:PERSONA], al trasporto presso i propri locali e alla custodia di due collicontenenti articoli in sequestro per il periodo 29.4.2011/28.1.2015. LaNumero registro generale 847/2023Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 16969/2026Data pubblicazione 30/05/2026società aveva quindi chiesto la liquidazione del compenso per il trasporto ela custodia, applicando le tariffe dell’Agenzia del Demanio quale usolocale. Il Tribunale Penale di Roma aveva ridotto il compenso richiesto da€ 548,20 -oltre IVA- ad € 60,06 -oltre IVA-.Proposta opposizione, il Tribunale di Roma, in persona del Giudicedelegato, l’aveva respinta, ritenendo che:-fosse stato correttamente applicato il protocollo del 17.7.2013«costituente base di calcolo in virtù della natura della prestazione resa dalricorrente, priva di qualsiasi attività e relativa a beni di dimensioneridotta»;-non fossero applicabili le tariffe di cui al TU sulle spese di giustizia«ma semmai la liquidazione secondo equità» in concreto congruente.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione fondandolo suquattro motivi.Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa in terminirispetto all’adunanza fissata per la discussione del ricorso in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta, ex«art.360 co 1 n.3 e 4 c.p.c.: violazione e falsa applicazione di legge conriferimento all’art.112 c.p.c. nonché nullità dell’ordinanza emessa exart.132, co 1 n.4 c.p.c. per non aver preso in considerazione il secondomotivo di ricorso».Secondo la ricorrente, nel provvedimento impugnato sarebbe statoomesso l’esame quanto alla richiesta riguardante il rimborso delle spese ditrasporto.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ex «art.360 co 1 n.3 e4 c.p.c.: violazione dell’art.132, co 1 n.4 e 134 co 1 c.p.c. nullitàNumero registro generale 847/2023Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 16969/2026Data pubblicazione 30/05/2026dell’ordinanza conclusiva del giudizio per omessa motivazione, nonchéviolazione dell’art.5 DM 265/2006».[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. osserva che mancherebbe nel provvedimentoimpugnato una motivazione, anche succinta, idonea a dare una ragionegiustificativa del decisum.3. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ex «art.360 co 1 n.3c.p.c.: violazione dell’art.5 DM 265/2006 e 58, co 2 [OSCURATO:PERSONA] diGiustizia».Rileva la ricorrente che, secondo l’art.58 co 1 e 2 cit., per l’attività dicustodia da parte di un soggetto diverso dal proprietario o avente diritto dibeni sottoposti a sequestro penale spetta un’indennità determinata in basealle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell’art.59 TUSG o, inmancanza, secondo gli usi: poiché, in attuazione di quanto disposto dagliarticoli richiamati, il DM n.265/2006 non prevede tra i beni sottoposti asequestro penale per i quali è determinata l’indennità di custodia quellioggetto di controversia, il riferimento rimane all’art.58 co 2, che rimandaagli usi locali.Il primo e il terzo motivo sono fondati e assorbono in senso proprio ilsecondo.Quanto alla richiesta di riconoscimento delle spese di trasporto,reiterata dalla ricorrente in sede di opposizione, la pronuncia impugnatanon contiene alcun riferimento e/o valutazione che permetta dicomprendere se la questione sia stata esaminata e con che esito.Quanto alle spese di custodia presso soggetto diverso dal proprietario,a seguito di disposizione di sequestro penale, ai fini della loro liquidazioneil «Protocollo del 17.7.2013», richiamato nel provvedimento impugnato,non viene considerato come «uso locale» ma appare essere statoutilizzato come elemento di valutazione secondo equità: ma il sostanzialeriferimento all’equità non si giustifica a fronte della disciplina dettata perNumero registro generale 847/2023Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 16969/2026Data pubblicazione 30/05/2026le spese di cui si discute dal DM 264/2006, che rimanda all’art.58 co 2TUSG e quindi agli usi locali.In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di benisottoposti a sequestro penale, probatorio o preventivo, e, nell'ambito delcodice di procedura civile, a sequestro penale conservativo e a sequestrogiudiziario e conservativo, la determinazione dell'indennità di custodia peri beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del2006 va infatti operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58,comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non già sulla base di criterialternativi o dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali (cfr. Cass.n.2507/2022; Cass. n.1153/2019, Cass. 24933/2020).Il Tribunale di Roma ha provveduto alla liquidazione del compenso perl’attività di custodia svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. facendoingiustificatamente riferimento, alla luce delle indicazioni che precedono,al criterio dell’equità, senza tenere conto degli usi locali; il Tribunale nonrisulta inoltre aver provveduto sulla richiesta di rimborso delle spese ditrasporto.4. L’ultimo motivo di ricorso riguarda la pronuncia sulle spese di lite,contestata ex «art.360 co 1 n.3 c.p.c.: violazione di legge con riferimentoall’art.4 DM n.55 del 2014 in ordine alle spese di lite».Ai sensi dell’art.336 c.p.c. questo motivo non può essere esaminato,dipendendo la pronuncia sulle spese dall’esito del giudizio.In conclusione, devono essere accolti il primo e il terzo motivo diricorso con assorbimento dei rimanenti; il provvedimento impugnato deveessere cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa formazione, cheprovvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte di Cassazione accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso,assorbiti i restanti, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al TribunaleNumero registro generale 847/2023Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 16969/2026Data pubblicazione 30/05/2026di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 24 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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