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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47878/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 15 ottobre 2021, la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa dal Gip presso il Tribunale di Potenza il 16 febbraio 2017, all'esito di giudizio abbreviato, con cui l'imputato era stato condannato - riconosciuto il vincolo della continuazione - alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla natura oggettiva o soggettiva della pretesa fittizietà delle fatture oggetto di imputazione, le quali non presentavano irregolarità e si riferivano a costi effettivamente sostenuti; 2) l'inosservanza e la mancanza di motivazione in relazione al dolo specifico di evasione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione al quale la Corte territoriale non avrebbe motivato nulla, ritenendo erroneamente assertivi e aspecifici i motivi di appello; 3) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, nonché il travisamento della prova, con riferimento alla consapevolezza dell'imputato circa le modalità di pagamento e fatturazione, sul rilievo che la ditta era esistente da tempo ed era priva di dipendenti e beni strumentali solo a causa della crisi del settore edilizio, mentre non vi era necessità di riportare i materiali utilizzati nei registri, trattandosi della prestazione d'opera del solo titolare; 4) vizi delle motivazione ed erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen., quanto alla dosimetria della pena inflitta, non corroborata da idonea motivazione né proporzionata all'entità del fatto, soprattutto con riferimento alle pene accessorie.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che, in particolare, il primo motivo è inammissibile, in quanto diretto ad opporre mere indimostrate congetture al dato fattuale correttamente preso in considerazione dalla Corte d'appello, concretizzandosi nella mera ripetizione di generici rilievi già formulati in secondo grado e non tenendo conto: dell'inconciliabilità numerica delle fatture rispetto al numero dei contratti, della mancanza di riferimenti certi, della diversità dei cantieri indicati nei contratti e nelle fatture, dell'inverosimiglianza dell'inesistenza di maestranze in relazione all'entità dei lavori asseritamente svolti; che il secondo motivo di ricorso è anche esso inammissibile, non avendo la difesa dedotto nulla di concreto, né contestato in modo specifico la motivazione il provvedimento impugnato - la quale correttamente richiama la motivazione di primo grado - secondo cui i motivi di appello avevano carattere generico e assertivo;che valgono, quanto al terzo motivo, le considerazioni già svolte con riferimento ai due precedenti, circa la genericità e assertività sia dei motivi di appello sia di quelli di ricorso per cassazione; che, anche in relazione al trattamento sanzionatorio - oggetto della quarta doglianza - va rilevato che l'atto di appello conteneva una censura limitata alla sola richiesta di rimodulazione, non sostenuta da adeguata motivazione né da puntuali riferimenti critici alla sentenza di primo grado, con la conseguenza che la stessa doveva essere ritenuta inammissibile; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 15 ottobre 2021, la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa dal Gip presso il Tribunale di Potenza il 16 febbraio 2017, all'esito di giudizio abbreviato, con cui l'imputato era stato condannato - riconosciuto il vincolo della continuazione - alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla natura oggettiva o soggettiva della pretesa fittizietà delle fatture oggetto di imputazione, le quali non presentavano irregolarità e si riferivano a costi effettivamente sostenuti; 2) l'inosservanza e la mancanza di motivazione in relazione al dolo specifico di evasione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione al quale la Corte territoriale non avrebbe motivato nulla, ritenendo erroneamente assertivi e aspecifici i motivi di appello; 3) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, nonché il travisamento della prova, con riferimento alla consapevolezza dell'imputato circa le modalità di pagamento e fatturazione, sul rilievo che la ditta era esistente da tempo ed era priva di dipendenti e beni strumentali solo a causa della crisi del settore edilizio, mentre non vi era necessità di riportare i materiali utilizzati nei registri, trattandosi della prestazione d'opera del solo titolare; 4) vizi delle motivazione ed erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen., quanto alla dosimetria della pena inflitta, non corroborata da idonea motivazione né proporzionata all'entità del fatto, soprattutto con riferimento alle pene accessorie. Considerato che il ricorso è inammissibile; che, in particolare, il primo motivo è inammissibile, in quanto diretto ad opporre mere indimostrate congetture al dato fattuale correttamente preso in considerazione dalla Corte d'appello, concretizzandosi nella mera ripetizione di generici rilievi già formulati in secondo grado e non tenendo conto: dell'inconciliabilità numerica delle fatture rispetto al numero dei contratti, della mancanza di riferimenti certi, della diversità dei cantieri indicati nei contratti e nelle fatture, dell'inverosimiglianza dell'inesistenza di maestranze in relazione all'entità dei lavori asseritamente svolti; che il secondo motivo di ricorso è anche esso inammissibile, non avendo la difesa dedotto nulla di concreto, né contestato in modo specifico la motivazione il provvedimento impugnato - la quale correttamente richiama la motivazione di primo grado - secondo cui i motivi di appello avevano carattere generico e assertivo;che valgono, quanto al terzo motivo, le considerazioni già svolte con riferimento ai due precedenti, circa la genericità e assertività sia dei motivi di appello sia di quelli di ricorso per cassazione; che, anche in relazione al trattamento sanzionatorio - oggetto della quarta doglianza - va rilevato che l'atto di appello conteneva una censura limitata alla sola richiesta di rimodulazione, non sostenuta da adeguata motivazione né da puntuali riferimenti critici alla sentenza di primo grado, con la conseguenza che la stessa doveva essere ritenuta inammissibile; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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