CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47281/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 del TRIBUNALE di ISERNIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorre in cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Campobasso, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 1. 1. Violazione di legge (art. 157 cod. pen. e 17, comma 1 bis, d. Igs. 74 del 2000) relativamente ai capo C anno di imposta 2011, commesso dopo l'entrata in vigore della norma. Il Tribunale ha ritenuto estinti i reati per prescrizione senza considerare l'aumento dei termini di prescrizione intervenuto con il d. I. n. 138 del 13 agosto 2011, che ha disposto l'introduzione del comma 1 bis all'art. 17 d. Igs. 74 del 2000. Per tale norma i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli art. da 2 a 10 del d. Igs. 74 del 2000 sono elevati di un terzo, quindi il termine massimo di prescrizione risulta di anni 10. Il ricorso risulta inammissibile in quanto tende ad ottenere enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente P.G., stante il decorso ad oggi della prescrizione, anche considerando l'aumento di cui alla norma ritenuta violata e le sospensioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso Così decis