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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 aprile 2023

Cassazione n. 04760/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 2 FE. 2624 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza depositata il 15 aprile 2023, alle ore 10.00, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero presentata nello stesso giorno, ha convalidato il provvedimento del Questore della Provincia di Brescia del 13 aprile 2023 - notificato all'interessato il 14 aprile 2023, alle ore 9.35 - con cui si è disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il divieto di accesso per 5 anni in tutti i luoghi nazionali ed esteri ove si svolgono manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione, per 5 anni, presso la stazione dei Carabinieri di Nuvolento, in occasione di ogni incontro calcistico del «[OSCURATO:PERSONA]», disputato sia in casa sia in trasferta, secondo le diverse cadenze temporali indicate nel provvedimento.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 6, comma 3,

I. n. 401 del 1989, e del diritto di difesa, in ragione dell'omesso rispetto del termine di 48 ore.

Il «Daspo» è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 14 aprile 2023 alle ore 9.35; il Pubblico Ministero ha chiesto la convalida il 15 aprile 2023 ed il Giudice per le indagini preliminari ha emesso l'ordinanza sempre il 15 aprile 2023 alle ore 10, prima delle 48 ore concesse alla difesa per presentare memorie difensive.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione sulla memoria difensiva depositata a mezzo PEC il 15 aprile 2023, alle ore 10.43, entro il termine di 48 ore concesso alla difesa; il deposito della memoria è avvenuto tempestivamente ma il Giudice per le indagini preliminari aveva già convalidato il provvedimento del Questore.

2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione dell'art. 6, commi 1 e 2,

I. n. 401 del 1989, e la mancanza di motivazione sull'obbligo di presentazione in occasione delle partite amichevoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri motivi.

1. La giurisprudenza ha riconosciuto al soggetto destinatario della misura dell'obbligo di presentazione ex art. 6 legge 12 dicembre 1989 n. 401, cd. daspo, in sede di convalida, l'esercizio del diritto di difesa, mediante il deposito di memorie, deduzioni e l'esame della documentazione, trasmessa dal Questore, che giustifica l'adozione della misura; ha individuato il termine di 48 ore, in analogia con quello stabilito dalla legge per il pubblico ministero, per poter esercitare effettivamente tale diritto.

1.1. L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di convalida del provvedimento del Questore che sia stata depositata prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato, senza che sia stato concretamente esercitato il diritto di difesa, è di conseguenza affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.

In tal caso, l'ordinanza di convalida deve essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarato inefficace l'obbligo di presentazione disposto dal Questore (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341-01).

1.2. L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari è nulla perché il provvedimento del Questore di Brescia è stato notificato all'interessato il 14 aprile 2023 alle ore 9.35 mentre l'ordinanza impugnata è stata depositata il 15 aprile 2023 alle ore 10.00: prima del decorso del termine di quarantotto ore, con conseguente violazione del diritto di difesa.

1.3. A seguito del deposito a mezzo PEC il 15 aprile 2023, ore 10.43, della memoria difensiva, il Giudice per le indagini preliminari, sempre il 15 aprile 2023, ha adottato un provvedimento «confermativo» dell'ordinanza di convalida - in cui si dava atto della mancata presentazione di memorie difensive da parte dell'interessato - rilevando che la pronuncia di convalida era stata notificata alle ore 10.41 dello stesso giorno.

Tale provvedimento «confermati vo» è radicalmente nullo per mancanza di motivazione; non concretizza neanche una revoca del provvedimento emesso con la valutazione delle questioni sottoposte dal difensore.

2. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione, limitativo della libertà personale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Brescia del 13.4.2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 2 FE. 2624 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza depositata il 15 aprile 2023, alle ore 10.00, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero presentata nello stesso giorno, ha convalidato il provvedimento del Questore della Provincia di Brescia del 13 aprile 2023 - notificato all'interessato il 14 aprile 2023, alle ore 9.35 - con cui si è disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il divieto di accesso per 5 anni in tutti i luoghi nazionali ed esteri ove si svolgono manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione, per 5 anni, presso la stazione dei Carabinieri di Nuvolento, in occasione di ogni incontro calcistico del «[OSCURATO:PERSONA]», disputato sia in casa sia in trasferta, secondo le diverse cadenze temporali indicate nel provvedimento. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 6, comma 3, I. n. 401 del 1989, e del diritto di difesa, in ragione dell'omesso rispetto del termine di 48 ore. Il «Daspo» è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 14 aprile 2023 alle ore 9.35; il Pubblico Ministero ha chiesto la convalida il 15 aprile 2023 ed il Giudice per le indagini preliminari ha emesso l'ordinanza sempre il 15 aprile 2023 alle ore 10, prima delle 48 ore concesse alla difesa per presentare memorie difensive. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione sulla memoria difensiva depositata a mezzo PEC il 15 aprile 2023, alle ore 10.43, entro il termine di 48 ore concesso alla difesa; il deposito della memoria è avvenuto tempestivamente ma il Giudice per le indagini preliminari aveva già convalidato il provvedimento del Questore. 2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, I. n. 401 del 1989, e la mancanza di motivazione sull'obbligo di presentazione in occasione delle partite amichevoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri motivi. 1. La giurisprudenza ha riconosciuto al soggetto destinatario della misura dell'obbligo di presentazione ex art. 6 legge 12 dicembre 1989 n. 401, cd. daspo, in sede di convalida, l'esercizio del diritto di difesa, mediante il deposito di memorie, deduzioni e l'esame della documentazione, trasmessa dal Questore, che giustifica l'adozione della misura; ha individuato il termine di 48 ore, in analogia con quello stabilito dalla legge per il pubblico ministero, per poter esercitare effettivamente tale diritto. 1.1. L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di convalida del provvedimento del Questore che sia stata depositata prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato, senza che sia stato concretamente esercitato il diritto di difesa, è di conseguenza affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. In tal caso, l'ordinanza di convalida deve essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarato inefficace l'obbligo di presentazione disposto dal Questore (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341-01). 1.2. L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari è nulla perché il provvedimento del Questore di Brescia è stato notificato all'interessato il 14 aprile 2023 alle ore 9.35 mentre l'ordinanza impugnata è stata depositata il 15 aprile 2023 alle ore 10.00: prima del decorso del termine di quarantotto ore, con conseguente violazione del diritto di difesa. 1.3. A seguito del deposito a mezzo PEC il 15 aprile 2023, ore 10.43, della memoria difensiva, il Giudice per le indagini preliminari, sempre il 15 aprile 2023, ha adottato un provvedimento «confermativo» dell'ordinanza di convalida - in cui si dava atto della mancata presentazione di memorie difensive da parte dell'interessato - rilevando che la pronuncia di convalida era stata notificata alle ore 10.41 dello stesso giorno. Tale provvedimento «confermati vo» è radicalmente nullo per mancanza di motivazione; non concretizza neanche una revoca del provvedimento emesso con la valutazione delle questioni sottoposte dal difensore. 2. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione, limitativo della libertà personale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Brescia del 13.4.2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispos
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