CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 45805/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 9 aprile 2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la infondatezza del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli, con decreto del 14 maggio/18 agosto 2019, ha confermato il provvedimento col quale il TRIBUNALE locale aveva applicato a CESARANO Domenico la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; ha anche confermato il medesimo decreto nella parte in cui disponeva nei confronti dello stesso CESARANO Domenico e dei terzi interessati INNARELLA [OSCURATO:PERSONA], CESARANO Felice, CESARANO Mafalda, CESARANO Rocco, ANNUNZIATA Rita, NUNZIATA Antonio e NUNZIATA Aniello la misura patrimoniale della confisca di diverse utilità ritenute riferibili al proposto, pur se formalmente intestate ai suddetti terzi. 2.Interposto ricorso per cassazione da parte del proposto e dei terzi interessati, con sentenza n. 14981 del 9 gennaio 2020 la seconda sezione di questa Corte, per quel che qui immediatamente interessa, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione diretta a contrastare la misura personale; al contempo, ha annullato con rinvio la misura patrimoniale disposta ai danni del proposto e dei terzi ricorrenti. Tanto, in particolare, perchè la Corte territoriale, con il decreto annullato, si era limitata "o a riprodurre letteralmente stralci del decreto di primo grado, o a riassumerli, in entrambi i casi senza confrontarsi con i rilievi difensivi contenuti negli atti di appello". Da qui il vizio assoluto di motivazione posto a fondamento dell'intervento rescindente e il disposto onere, a carico del giudice del rinvio, di procedere ad una nuova valutazione dei presupposti fondanti l'ablazione osservando il principio secondo cui l'art. 19 co. 3 d.lgs. n. 159/2011 "non istituisce una presunzione di disponibilità dei beni in capo al proposto, bensì si limita a sollecitare le speciali indagini a carico dei familiari conviventi" nonché tenendo altresì logicamente conto del fatto che tra "i possibili indicatori di disponibilità rientra certamente la carenza di redditi adeguati, da confrontare con gli indici Istat, senza tuttavia che ciò risolva la verifica", da rendere "unitamente ad ogni altra allegazione difensiva munita di carattere di precisione e di concretezza". 3.Con il decreto descritto in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la confisca appellata con la sola esclusione dell'ablazione relativa all'impresa individuale facente capo a [OSCURATO:PERSONA], meglio descritta nel relativo dispositivo. 4.Avverso tale ultimo provvedimento hanno proposto ricorso, tramite l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Felice e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nell'interesse di quest'ultima ha proposto autonomo ricorso anche l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; infine, per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso Antonio e [OSCURATO:PERSONA] nonchè [OSCURATO:PERSONA] ra no. 5. Ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Felice e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con le prime due censure la difesa lamenta che Corte di appello con motivazione del tutto mancante o al più solo apparente, avrebbe omesso di argomentare su aspetti essenziali della asserita natura fittizia delle intestazioni formali dei beni confiscati ai terzi ricorrenti, trascurando di colmare i diversi vuoti argomentativi riscontrati dalla Corte di legittimità in relazione al primo decreto di appello, avuto riguardo, in particolare, ai periodi di effettiva convivenza tra il proposto e i suoi familiari e al diverso e ben più rigoroso paradigma probatorio da utilizzare nel valutare la posizione di chi, come la [OSCURATO:PERSONA], non era né familiare né convivente del proposto anche all'epoca delle relative acquisizioni, e di !coloro i quali, come i fratelli Felice e [OSCURATO:PERSONA], avevano cessato di convivere con il padre da lungo tempo rispetto alla data di entrata dei beni confiscati nel patrimonio del ricorrenti. Cosi operando la Corte avrebbe dunque omesso di conformare le proprie valutazioni al principio in diritto espresso dalla sentenza rescindente quanto all'interpretazione da dare al tenore del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 159 del 2011, legando il giudizio relativo alla disponibilità a mere presunzioni non favorite dal dato normativo in questione. Particolare attenzione viene data, nel ricorso, alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'acquisto del bene immobile di via della Pucecca, 3, in [OSCURATO:PERSONA] e ai due terreni di sua proprietà sottoposti ad ablazione. Si contrasta il giudizio speso sulla ritenuta convivenza presso quel determinato plesso del Casarano in uno con la ricorrente e il marito Rocco e si contesta la valutazione spesa nel devalutare le prove offerte dalla ricorrente a supporto della autonoma provvista utilizzata per l'acquisto, trascurando di considerare che l'immobile di via Pucecca era destinato alle esigenze del proprio nucleo familiare sicchè tanto doveva ritenersi incompatibile con la ritenuta disponibilità dello stesso in capo al proposto. 5.2. Con altre quattro diverse censure, si adduce violazione di legge, anche sotto il versante dell'art 627 cod. proc. pen., e difetto assoluto di motivazione in relazione alle valutazioni spese nel ritenere i beni ablati non proporzionati alle capacità reddituali lecite dei terzi interessati. Tanto per aver considerato quale parametro di valutazione delle spese annue affrontate dai ricorrenti la media statistica annua rilevala dall'Istat, già stigmatizzata dalla sentenza rescindente, e non il dato alternativo offerto del consulente dei ricorrenti; per non aver preso in considerazione la complessiva situazione reddituale, anche non dichiarata fiscalmente, riferibile ai fratelli Cesarano e alla madre [OSCURATO:PERSONA] derivante dalle imprese societarie alle quali gli stessi partecipavano, ordinariamente protese alla evasione fiscale, andando di contrario avviso al dictum della Corte di legittimità esposto con la sentenza rescindente quanto alla utilizzabilità di provviste reddituali non dichiarate, sia apoditticamente ritenendo che le dette imprese sarebbero state costituite a monte avvalendosi di capitali illeciti veicolati dal proposto, sia, infine, alterando il ragionamento probatorio che deve guidare la relativa verifica giudiziale, ponendo a carico del terzo l'onere di dimostrare la liceità delle fonti di provvista utilizzate per gli acquisti e comunque di fatto obliterando l'insieme di indicazioni difensive dirette a rassegnare la relativa capacità finanziaria sottesa ad ogni acquisizione. 5.3. Con l'ultimo motivo di ricorso i medesimi vizi vengono riferiti al profilo della necessaria correlazione temporale che deve legare i fatti sintomatici della pericolosità sociale ascritta al proposto e le date di acquisizione dei beni da confiscare, aspetto integralmente pretermesso malgrado la sollecitazione in tal senso emergente dalla sentenza rescindente. 6. Ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Antonio e [OSCURATO:PERSONA] nonchè di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso ribadisce pedissequamente le ragioni di contestazione mosse, in linea di principio e con riguardo ai vizi prospettati, dalla impugnazione sopra immediatamente descritta fatta eccezione per l'ultima doglianza. Le relative considerazioni vengono tuttavia declinate avuto riguardo alle singole, specifiche, posizioni considerate nella specie. E così, si rimarca l'assenza di rapporti di convivenza e di legami familiari con [OSCURATO:PERSONA] che abitava l'immobile di via Pucecca 3 in [OSCURATO:PERSONA] ancor prima di contrarre matrimonio con [OSCURATO:PERSONA], figlia del proposto; e si rimarca che il detto immobile venne costruito dal padre del Nunziato, Aniello, con i risparmi legati dall'attività di impresa dallo stesso svolta, confermati dalle allegazioni difensive e devalutati dalla Corte del merito, seguendo peraltro, un principio in diritto ( quello della inutilizzabilità dei redditi evasi dal terzo nel computare la liceità della relativa provvista), non applicabile alla specie per più ragioni, in primo luogo perché distonico con le indicazioni provenienti dalla sentenza rescindente. Quanto ai beni immobili confiscati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia ancora la contraddittorietà della decisione impugnata avendo la Corte da un lato revocato la confisca inerente l'impresa individuale NEW File intestata al primo, ritenendola dunque il frutto di legittimi investimenti dello stesso, e dall'altro trascurato di considerare i redditi prodotti da tale impresa, utili a giustificare i detti acquisti. Infine, in relazione alle polizze assicurative intestate ad [OSCURATO:PERSONA] e alla di lui madre [OSCURATO:PERSONA], la motivazione sarebbe affetta da un ragionamento probatorio viziato, avendo la Corte territoriale fatto leva su un principio, quello della vicinanza della prova, che mal si attaglia alle regole di giudizio che devono ritenersi sottese alla verifica inerente la disponibilità sostanziale e indiretta dei beni nel caso confiscati al proposto in difformità dalla loro intestazione formale, aspetto la cui prova va offerta dalla accusa. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto autonomo ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. I vizi rappresentati non differiscono da quelli già prospettati e le argomentazioni che li sostengono riposano sulla peculiare posizione della ricorrente, che non appartiene al novero dei familiari stretti del proposto né mai ha convissuto con lo stesso. Da tanto deriverebbe l'esigenza di valutazioni probatorie stringenti anche alla luce del principio in diritto e dei corollari argomentativi espressi nella sentenza rescindente, così che si imponeva al giudice del rinvio una valutazione che non poteva essere limitata alla mera verifica della proporzione reddituale tra le disponibiltà della terza interessata e i costi affrontati per le relative acquisizioni, e che non andava realizzata ponendo a carico del terzo interessato l'onere di offrire la prova della titolarità non solo formale dei cespiti confiscati, soluzione estranea al sistema normativo di riferimento. Ciò precisato, con riguardo ai terreni e al conto corrente confiscati alla Annunziata, la difesa lamenta che il decreto sarebbe carente di argomentazioni quanto alla necessaria verifica degli elementi utili a sostenere l'ablazione e ne denunzia la apoditticità nonchè la marcata erroneità della valutazione operata resa svilendo immotivatamente e illogicamente le allegazioni difensive dirette a giustificare la liceità della provvista, peraltro ultronee perchè estranee al relativo onere probatorio. In relazione alla casa di via Pucecca 5, il ricorso affronta e priva di linearità il percorso argomentativo tracciato dal decreto nel sostenere la disponibilità di fatto del cespite in questione in capo al proposto; e rimarca, parimenti, l'erroneità di giudizio, anche rispetto alla regola probatoria adottata, nel ritenere non comprovata la lecita provvista utilizzata nella specie per sostenere il detto acquisto. 8. Con distinte memorie tramesse via "pec" e pervenute in Corte in data 5 ottobre 2021 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Antonio e [OSCURATO:PERSONA] nonchè di [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alle conclusioni della Procura Generale mentre l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito le conclusioni prospettate con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Felice e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Per conto di quest'ultima, anche l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con memorie prima trasmesse via pec il 7 ottobre e poi materialmente depositate in cancelleria il giorno successivo ha replicato alle conclusioni della Procura Generale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Delle numerose ragioni di doglianza prospettate con i diversi ricorsi merita accoglimento unicamente quella addotta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della madre [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai saldi dei rapporti bancari e assicurativi loro intestati e confiscati ( perché ritenuti nella disponibilità del proposto [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nonno e padre dei detti terzi ricorrenti). Relativamente a dette utilità , nei termini e per le ragioni di seguito precisate, va disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Per il resto i ricorsi riposano su censure quantomeno infondate e se ne impone in coerenza la reiezione. 2. Lo scrutinio dei numerosi motivi di doglianza prospettati, nei singoli ricorsi, a sostegno delle diverse posizioni in gioco non può che prendere le mosse dalla delimitazione dello spazio valutativo all'interno del quale poteva e doveva muoversi il giudice del rinvio siccome imprescindibilmente tracciato, ex art. 627 cod. proc. pen., dalla sentenza rescindente. Sotto questo versante, decisivo nel definire i limiti dell'odierna verifica di legittimità, deve rilevarsi che, ad avviso del Collegio, la lettura della sentenza di annullamento del primo decreto di appello resa da questa Corte consente di rintracciare un unico principio in diritto destinato a vincolare le successive valutazioni del giudice del rinvio: quello afferente l'esegesi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, disposizione che, secondo la sentenza rescindente, in linea del resto con l'ormai consolidata interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, non dà luogo ad alcuna presunzione di fittizietà della formale intestazione delle utilità riscontrate in capo al coniuge, ai familiari stretti e ai conviventi del proposto nell'ultimo quinquennio e che piuttosto pone sull'accusa l'onere di allegare ulteriori elementi che, letti alla luce del rapporto di immediata contiguità che in genera lega il soggetto socialmente pericoloso a quelli indicati da tale disposizione, consentano di pervenire alla conclusione logica della disponibilità del bene in capo al proposto malgrado il diverso dato della formale titolarità. Non può tuttavia negarsi che in questo specifico ambito, l'inadeguatezza reddituale e finanziaria del terzo rispetto all'acquisizione del bene da confiscare assume di certo una forza logica pregnante. Ma il dato va comprovato dall'accusa e contrastato dai terzi, e non viceversa. Ed è in questa cornice che va letto il correlato monito contenuto nella sentenza di annullamento, quanto alla necessità di improntare la relativa valutazione probatoria dando adeguato conto delle indicazioni oppositive segnalate dalla difesa, verificate sempre alla luce delle regole che disciplinano l'onus probandi sotteso al relativo tema di giudizio.Per contro, a differenza di quanto a più voci sostenuto nei ricorsi in disamina, deve escludersi che le ulteriori argomentazioni esposte nel provvedimento impugnato, e, in particolare, quelle descritte alle pag. 9/11, punti da a) ad e), diano conto di ulteriori indicazioni vincolanti per il giudice del rinvio, risolvendosi, piuttosto, nella specifica enucleazione di più vuoti argomentativi all'uopo verificati rispetto al primo decreto di appello, tali da confluire nel giudizio finale di ritenuta, assoluta, inadeguatezza argomentativa con riguardo ad aspetti fondanti la legittimità della misura in contestazione. Si tratta, dunque, di valutazioni in fatto che non vincolano il giudice di merito, spettando solo a quest'ultimo il compito di ricostruire i dati ricavabili dalle emergenze processuali e di apprezzarne il significato probatorio. Vero è che alcune di siffatte considerazioni presuppongono a monte anche possibili alternative esegetiche, destinate ad indirizzarne il contenuto: rilievi, questi, che la Corte ha omesso tuttavia di esplicitare in tutto il loro stringente portato avuto riguardo alle scelte interpretative che ne stanno a monte, così che gli stessi vanno più coerentemente letti e considerati in termini di mera sollecitazione rivolta al giudice del rinvio, tenuto a rinnovare lo scrutinio dell'insieme di doglianze addotte dalle difese dando il dovuto spazio valutativo e argomentativo ai relativi temi di giudizio, pretermessi dalla prima decisione di appello o interpretati applicando una regola di valutazione probatoria contraria al dato normativo di riferimento. Così è a dirsi, in particolare, rispetto al rilievo da ascrivere al profilo della convivenza tra il proposto e gli stretti familiari (coniuge e figli) annoverati all'interno del citato art. 19, che i ricorsi mostrano di ricostruire in termini di imprescindibile contestuale compresenza quale principio conformativo ricavabile in via di principio dalla sentenza rescindente. Il tenore delle indicazioni contenute nella detta sentenza, piuttosto, spinge a ritenere che sul punto la sentenza rescindente si sia limitata a sollecitare il giudice del merito a tener conto della possibile cessazione della stessa rispetto al momento delle relative acquisizioni, ferma restando la libera valutazione del relativo profilo in fatto spettante alla Corte del rinvio all'interno della più ampia congerie di elementi valutativi acquisiti agli atti. Parimenti, quanto ai redditi evasi dai diversi terzi interessati, evocati dalle difese a sostegno della provvista finanziaria addotta a supporto delle singole acquisizioni fatte oggetto di ablazione, la sentenza rescindente, piuttosto che definire in termini immediati e ìnequivoci una questione in diritto ( dettando una regola di diritto che ad avviso dei ricorrenti il giudice del rinvio avrebbe violato), ha invece rassegnato una conflittualità logica insanabile tra le indicazioni di principio esposte nello stesso decreto annullato e le valutazioni di fatto operate, non conseguenziali alle prime. La scelta esegetica di fondo, tuttavia, non risulta cristallizzata dalla sentenza rescindente che in parte qua, dunque, non è in grado di vincolare in alcun modo l'ulteriore corso del processo. 3. Venendo al decreto impugnato, è agevole evidenziare come lo stesso contenga un puntuale rifermento alla perimetrazione cronologica della pericolosità sociale del proposto; ancora reca una descrizione formale dei momenti di perduranza e di eventuale cessazione della convivenza del [OSCURATO:PERSONA] con la moglie e i figli nonché una precisa indicazione dei beni confiscati e delle date di entrata dei beni in questione nel patrimonio dei terzi interessati, avuto riguardo, anche qui, alle relative attestazioni formali. Sulla base del rapporto di stretta familiarità e comunque di immediata contiguità (avuto riguardo ai coniugi dei figli) dei terzi interessati, la Corte territoriale ha poi provveduto a una puntuale disamina del complessivo materiale di indagine all'uopo acquisito, in primo luogo dando rilievo alla riscontrata inadeguatezza finanziaria e reddituale degli odierni ricorrenti per giungere, alla luce dei diversi profili critici sollevati dalle difese, scrutinati e superati, alla definizione dell'unico tema oggi rimasto attuale (il proposto non ha interposto ricorso), quella della corretta valutazione della riferibilità sostanziale dei beni ablati al [OSCURATO:PERSONA] in luogo del dato formale, che ne attesta la titolarità in capo ai terzi interessati, odierni ricorrenti. Il percorso tracciato, fatta salvo l'eccezione già anticipata relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e della madre [OSCURATO:PERSONA] e limitatamente a determinate utilità, non merita censure prospettabili in questa sede, come è noto ( artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011) limitate alle sole ipotesi della violazione di legge o della motivazione graficamente insussistente, sostanzialmente assente o comunque solo apparente. 4. Considerato che i ricorsi pongono temi sostanzialmente sovrapponibili, destinati ad assumere contenuti diversi a seconda della posizione in disamina e del singolo acquisto, sembra opportuno distinguere utilità per utilità per verificare la tenuta del provvedimento impugnato, facendo precedere la relativa disamina dalle seguenti indicazioni generali. 4.1. Quanto al rilievo da ascrivere alla correlazione temporale tra i momenti di manifestazione della pericolosità sociale del proposto e quelli di acquisizione delle utilità ablate (doglianza ora prospettata solo con il ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Felice e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), rileva la Corte l'inammissibilità della relativa censura per più concorrenti ragioni. In primo luogo perché nel precedente incidente di legittimità le valutazioni rese dalla sentenza rescindente trovavano un coerente domicilio in quanto frutto di sollecitazioni legittimamente operate non tanto dai terzi interessati ma anche dallo stesso proposto ( motivo sub 6 dell'originario ricorso, interposto, tra gli altri, anche da [OSCURATO:PERSONA]). All'esito del giudizio di rinvio, il proposto non ha più contestato in sede di legittimità l'azione di prevenzione. E tanto ha determinato il consolidarsi definitivo anche delle valutazioni rese in quella sede esclusivamente inerenti la relativa posizione, in quanto tali estranee a profili di censura utilmente prospettabili dai terzi interessati. Tra queste, ad avviso del Collegio, in linea con la giurisprudenza prevalente di questa Corte, va annoverata quella della correlazione temporale della pericolosità sociale del proposto ( ex multis, da ultimo, in motivazione, Sez. 6, n. 28033 dell'Il maggio 2021, ai cui richiami giurisprudenziali si rimanda). Del resto, anche laddove si ritenesse presente una siffatta legittimazione ( va dato conto del fatto che la sentenza rescindente, nel trattare il tema - sub b, pag 10- contiene un riferimento anche alla posizione dei terzi interessati), il risultato al quale si perviene non è diverso, per la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo. Con motivazione puntuale, certamente estranea a vizi prospettabili in questa sede, la Corte del merito ha infatti riferito la pericolosità sociale qualificata del proposto ad ambiti temporali tali da coprirne di fatto l'intera percorso esistenziale, così da deprivare di rilievo il tema relativo alla correlazione temporale, alla luce delle stesse indicazioni di principio offerte dalle Sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, dep. 02/02/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 262605) in relazione a tale tipo di pericolosità. Da qui la certa riconducibilità degli acquisiti in discussione al profilo soggettivo legittimante la confisca di prevenzione. 4.2. Va poi ribadito che la convivenza con il proposto, al pari dei legami familiari presi in considerazione dall'art 19, costituisce indice logico della possibile fittizietà dell'intestazione, ovviamente bisognoso di altri elementi a supporto e integrazione. Non occorre tuttavia, che i due profili siano contestualmente presenti: in altre parole il familiare stretto del proposto diviene destinatario privilegiato delle valutazioni logiche correlate a possibili intestazioni fittizie pur se non convivente. Semmai, il familiare stretto anche convivente porta logicamente a pensare, in termini ancor più stringenti, a possibili profili di interposizione. Ma tanto vale unicamente sul piano della forza logica del relativo presupposto in fatto: il venir meno della convivenza (nel caso tra il proposto e i figli) finisce dunque per rilevare solo sul versante della compiutezza argomentativa posta dal giudice del merito a sostegno della conclusione assunta, aggredibile in questa sede, come detto, nei limiti della motivazione insussistente o meramente apparente su aspetti costitutivi della misura da adottare.Nel caso, le relative emergenze in fatto inerenti la perduranza della convivenza tra il proposto e i terzi familiari interessati dal tema sono state, come detto, messe in risalto dalla Corte del merito e poi, attraverso un complessivo giudizio valutativo, dì certo immune a censure utilmente prospettabili in questa sede, ritenute recessive rispetto all'insieme di altri elementi emersi a sostegno della confisca disposta in primo grado e confermata in appello. Da qui l'inconferenza dei motivi di doglianza che su questo tema attraversano tutti i ricorsi, estranei al perimetro di rilevabilità definito ex lege nella materia che occupa. 4.3. Non è poi un fuor d'opera chiarire che in questo quadro di riferimento, la posizione dell'affine ( qui generi e nuore del proposto), soprattutto se sono in gioco beni di fatto o formalmente anche nella disponibilità dei figli del proposto, assume comunque un rilievo logico non indifferente, pur se la relativa categoria non trova immediata sponda nel dato offerto dal più volte citato art. 19, comma 3 del d.lgs. n. 159 del 2011. In altre parole, il legame che corre tra le posizioni a scrutinio, diversamente connotato dalle specifiche situazioni fotografate dalle singole vicende in fatto, consente di individuare, sempre sul piano logico, in siffatti soggetti i potenziali protagonisti privilegiati delle potenziali ipotesi di interposizione dirette a favorire il proposto, eludendo l'azione di prevenzione, a prescindere dalla puntuale inserzione della relativa categoria nel novero di quelle considerate dall'art. 19 comma 3. In termini più stringenti, dunque, e anche alla luce delle indicazioni espresse nel punto precedente, deve rimarcarsi che la circostanza in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero mai stati conviventi del proposto (loro suocero), addotta dalle difese, non toglie spazio al profilo di contiguità esaltato dai provvedimenti del merito sul piano del rilievo logico tratto dal relativo legame che per forza di cose li lega al proposto e che legittima ulteriori sviluppi logico induttivi: se pretermesso o devalutato, il relativo dato fattuale, dunque, non mina in radice la tenuta motivazionale della decisione adotta su un profilo costitutivo della confisca. 4.4. Infine, il tema della evasione fiscale dei proventi evocati dai terzi interessati a sostegno dei rispettivi acquisti dei beni confiscati, sul quale si spendono, nei rispettivi ricorsi, tutte le difese dei terzi interessati, di fatto, nella presente controversia, più che trovare una soluzione in diritto, finisce per essere risolto all'esito di una valutazione meramente probatoria, legata alle vicende proprie di ogni singola acquisizione. Si è già anticipato che la Corte territoriale non era vincolata da alcuna indicazione in diritto espressa, sul punto, nella sentenza rescindente; e in ragione di tale libertà ha espresso un principio valutativo, per il vero ribadito da diverse pronunzie di legittimità anche da parte di questa stessa sezione (da ultimo, in motivazione si veda la Sentenza n. 35689 del 2021), in forza del quale sarebbe radicalmente esclusa la possibilità di computare le disponibilità sottratte al fisco tra le risorse utili a giustificare l'acquisto dei beni ablati da parte dei terzi ritenuti fittizi intestatari degli stessi. I redditi fiscalmente non dichiarati, dunque, seppur comprovati dal terzo, non potrebbero comprovare la rivendicata titolarità non solo formale dei beni fatti oggetto dell'intervento di prevenzione. La soluzione, per il vero, non trova pienamente concorde il Collegio perchè mette irragionevolmente sullo stesso piano la posizione del terzo interessato e quella del proposto. Con riferimento a quest'ultimo, la via tracciata dall'attuale portato del comma 1 dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 (siccome modificato per effetto della novella apportata dalla legge n. 161 del 2017 con la quale è stato del resto canonizzato l'orientamento tracciato sul punto dalla lettura interpretativa di tipo sistematico in precedenza offerta dalle sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244) trova una coerente ragion d'essere nel presupposto soggettivo dell'ablazione: la pericolosità sociale del proposto, nel giustificare la tenuta costituzionale della confisca di prevenzione, rappresenta al contempo la chiave di lettura imprescindibile della scelta legislativa di rendere il giudizio di proporzione tra lecite disponibilità del destinatario della misura e costi affrontati per l'acquisto delle utilità da confiscare insensibile ai redditi evasi. Tale situazione non può tuttavia essere utilmente traslata in capo al terzo interessato, del tutto estraneo al giudizio di pericolosità sociale, a meno di non voler confondere i piani della valutazione inerente la disponibilità del bene ablato in luogo della formale intestazione dello stesso con quella, logicamente successiva e distinta, inerente la incapienza reddituale e finanziaria del proposto, l'unica radicalmente influenzata dall'accertata sussistenza della relativa pericolosità sociale. In altre parole, va ribadito che il giudizio di prevenzione muove dalla pericolosità sociale del proposto e attinge il terzo solo indirettamente: in tesi quest'ultimo potrebbe essere, per conto suo, anche soggetto socialmente pericoloso e potrebbe finanche rivendicare la titolarità non solo formale dei beni aggrediti evocando a sostegno del relativo acquisto proventi di matrice illecita: una volta acquisita una tale dimostrazione, l'azione di prevenzione non potrà proseguire oltre, risultando legittimate semmai autonome e diverse iniziative direttamente poste in essere in danno del terzo, ma sempre e solo sulla base di un giudizio soggettivo di pericolosità allo stesso ascritto. Nel caso, tuttavia, tali considerazioni risultano superate e assorbite da profili di mera valutazione probatoria, che finiscono per rendere indifferenti le superiori conflittualità di principio. Rileva infatti la Corte che, una volta dimostrata l'incapienza reddituale del terzo legato da rapporti di immediata contiguità con il proposto, grava comunque sul terzo l'onere di comprovare la presenza di redditi non dichiarati o comunque dì provviste finanziarie funzionali all'acquisto realizzato; e ciò sempre che non si tratti di investimenti solo apparentemente riferibili al terzo ma riconducibili comunque al proposto, in costanza della relativa pericolosità sociale, atteso che in questi casi, ove se ne sia acquisita la prova in tal senso (stavolta a carico della parte pubblica), il bene deve comunque ritenersi suscettibile di ablazione perché frutto dei reimpiego di proventi illeciti riferibili al proposto. Per quanto si dirà da qui a poco, tutte le questioni inerenti le diverse utilità considerate dal decreto impugnato, laddove sia in gioco l'utilizzo di asseriti redditi evasi da parte del terzo, finiranno per trovare una soluzione negativa nella genericità delle deduzioni dirette a sostenere l'assunto. 5. [OSCURATO:PERSONA] utilità. 5.1. Prendendo le mosse dalle quote della [OSCURATO:SOCIETA], in testa, in misura del 50% ciascuno, ai figli del proposto Rocco e [OSCURATO:PERSONA], la lettura del decreto impugnato consente di evidenziare che la detta società, risulta costituita nel 2005, in assenza di redditi dichiarati utili al fine. Secondo l'assunto difensivo sarebbero stati reinvestiti in detta società i redditi ricavati da partecipazioni in altre società, mai dichiarati. La Corte territoriale, per contro, rispondendo ad una sollecitazione in tal senso contenuta nella sentenza rescindente, ha invece rimarcato, con argomentazione che non merita di certo censure perchè lineare e completa, che le compagini sociali dalle quali sarebbero state tratte le provviste finanziarie dì poi veicolate nella costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] sono state costituite e hanno operato in costanza del rappresentarsi della pericolosità sociale del proposto e in contestuale assenza di redditi leciti da parte dei soci che ebbero a gestirle nel tempo. Da qui la coerente conclusione della riconducibilità di tali attività di impresa, dei relativi ricavi e dei redditi prodotti ad una comune fonte illecita riconducibile agli estremi della pericolosità sociale ascritta al proposto. Tanto rende a valle illecito anche il reinvestimento operato nella [OSCURATO:SOCIETA] nel 2005, in quanto realizzato comunque tramite provvista fornita dal proposto e derivante dalle condotte illecite sintomatiche della sua pericolosità sociale. 5.2. Un discorso analogo va replicato in relazione alla villa di [OSCURATO:PERSONA]$ano in [OSCURATO:PERSONA], acquistata nel 2003 tramite un acconto e la contrazione di un mutuo, il pagamento delle cui rate, al pari della somma versata alla data del rogito, non risultano supportati da redditi dichiarati utili al fine in capo al terzo intestatario: anche nel caso, i redditi evasi che dovrebbero supportare il pagamento derivano da attività imprenditoriali costituite e realizzate grazie alla veicolazione di proventi immediatamente legati alle ragioni di espressione della pericolosità sociale del proposto. Correttamente, dunque non se è tenuto conto nel legittimare detta acquisizione. 5.3. Venendo agli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], via Pucecca 3/5, già via Goggia, in testa a [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (marito di [OSCURATO:PERSONA]), il provvedimento ricostruisce con estrema puntualità la situazione in fatto relativa a detti cespiti muovendo da alcune indicazioni incontroverse anche perchè immediatamente tratte dalle stesse prospettazioni difensive. Si tratta di due manufatti costruiti su un terreno acquistato nel 1987 dai genitori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].. L'edificazione si è sviluppata nel corso di più anni ( dal 1993 al 1998), per un costo complessivo affrontato ( in tesi dai proprietari) pari a circa euro 327.000.00 circa. Sanate nel 2008, le dette unità immobiliari nel 2009 sono state oggetto di vendita (il civico 5 in favore di [OSCURATO:PERSONA], nuora del proposto) e donazione ( il civico 3, al figlio dei proprietari [OSCURATO:PERSONA], genero del proposto). La Corte territoriale è pervenuta al giudizio di ritenuta disponibilità dei beni in questione in capo al proposto, malgrado le diverse risultanze formale, averso una puntuale indicazioni del emergenze in fatto che sostengono, sul piano logico, una siffatta conclusione. In particolare si è sostenuto che il costo di edificazione di tali cespiti venne di fatto affrontato dal proposto che aveva la disponibilità sostanziale delle relative unità; il tutto a fronte di una riscontra incapienza reddituale in capo ai proprietari delle aree poi edificate. Il primo versante di tale sviluppo logico ( la materiale disponibilità delle dette unità immobiliari in capo al [OSCURATO:PERSONA]) è stato attinto dai ricorsi prospettando vizi eccentrici rispetto ai limiti che connotano nella materia in esame il ricorso di legittimità. La Corte territoriale nel pervenire alla conclusione contrastata mette in evidenza che sin dal 1996 e in epoca anche precedente l'intero complesso immobiliare era nella disponibilità del nucleo familiare del proposto, ivi risultando in esso di fatto domiciliati [OSCURATO:PERSONA] e la moglie ( pur se formalmente residenti presso altro immobile sempre di [OSCURATO:PERSONA]) nonchè i figli Rocco e Mafalda e ivi risultando allocata la sede della [OSCURATO:SOCIETA] del figlio Felice ( sin dal 1994). Dato questo tratto da una serie di accertamenti operati nel tempo, via via confermati ( il foglio 23 del provvedimento contiene la descrizione di emergenze comprese tra il 1996 sino al 2011) che le difese contrastano inadeguatamente, rilevando vizi non consentiti in questa sede perché si risolvono in addotti profili di contraddittorietà o di manifesta illogicità della motivazione che non possono comunque inficiare la decisione assunta in materia di prevenzione. A questo dato, che comprova un evidente dominio di fatto su tali possidenze immobiliari, distonico rispetto alla formale titolarità dello stesso (e solo in parte giustificato, sul piano logico, dalla presenza nel nucleo familiare del proposto del figlio dei proprietari), si aggiunge la comprovata incapacità reddituale dei proprietari rispetto ai costi affrontati per edificare le dette unità immobiliari. La difesa ha allegato indagini difensive dalle quali emergerebbero redditi in nero prodotti dall'[OSCURATO:PERSONA] utili a giustificare detta provvista; rilievo al quale il provvedimento ha dato risposta evidenziando che, prescindendo dalla prova di tale circostanza e dalla stessa utilizzabilità di redditi non dichiarati, in ogni caso quelli maturati negli anni compresi dalla detta edificazione, davano corpo ad unksituazione finanziaria che mai avrebbe potuto consentire, neppure in minima parte, un tale investimento. Si tratta di valutazione in fatto conforme a diritto ed estranea ai poteri di verifica rimessi a questa Corte che non risulta messa in crisi dall'ulteriore osservazione difensiva in forza della quale il periodo di formazione del relativo " tesoretto" poi veicolato nel detto investimento da parte dei genitori di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato ben più ampio di quello immediatamente considerato dall'arco temporale considerato per la detta edificazione: in altre parole, i formali / proprietari del terreno avrebbero avuto disponibilità legate a redditi mai dichiarati, maturate negli anni precedenti alla rassegnata attività di costruzione delle due unità immobiliari confiscate, utili a giustificare detto investimento; disponibilità non considerate dalla Corte territoriale. Sul punto non può che ribadirsi che se in tesi i redditi evasi, riferibili al terzo interessato, possono fare gioco, ai fini del giudizio di disponibilità del bene ablato, nel contrastare il dato della formale inadeguatezza reddituale in capo al soggetto indirettamente coinvolto dall'azione di prevenzione, spetta comunque alla difesa l'onere di dimostrare, in termini stringenti e puntuali, l'effettiva presenza di tale provvista finanziaria mantenuta in vita nel tempo in termini di coerenza con l'investimento consolidatosi nell'utilità confiscata: dato, che per forza di cose presuppone una traccia documentale, che nel caso risulta solo affermato e mai adeguatamente supportato sul piano probatorio. Gli ulteriori sviluppi sottesi alla decisione impugnata rendono definitiva giustizia in parte qua delle ragioni di doglianza prospettate dalle difese: una volta ritenuto che le unità edificate dovevano ritenersi riferibili alla disponibilità sostanziale del proposto (sul presupposto della evidente preponderanza del costo affrontato rispetto al valore del terreno sul quale gli immobili sino stati edificati, aspetto implicitamente considerato dalla Corte e mai contrastato dal ricorso), all'evidenza le due cessioni intervenute nel tempo, una a titolo gratuito, dirette a formalizzarne la proprietà in capo ai terzi intestatari non potevano che ritenersi ammantate di fittizietà (e non a caso risultano rese in favore di nuora e genero del proposto e non ai figli dello stesso). 5.4. Quanto ai due terreni intestati a [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente acquistati nel 2003 e nel 2008, giova rimarcare che, a fronte della costante incapienza reddituale della terza interessata, la dìfesa è stata in grado di addurre una provvista utile a giustificarne l'acquisto (sarebbe stata fornita dal padre della Annunziata, dando traccia del relativo passaggio di disponibilità), limitatamente al secondo cespite, senza che tanto abbia impedito la confisca. Sul punto le doglianze difensive tono inammissibili. La complessiva lettura del provvedimento impugnato non da. esclusivamente conto del fatto che la terza ricorrente è la nuora del proposto; quel che più conta, consente di evidenziare che la stessa abitava in un immobile di fatto riferibile al Cesarano, all'interno di un plesso residenziale complessivamente destinato agli interessi del relativo nucleo familiare (gli immobili sub 5.3). Che non fosse formalmente convivente del [OSCURATO:PERSONA] è dunque elemento in fatto travolto dall'insieme degli elementi che ne denunziano una immediata e incontrovertibile contiguità. A tali emergenze si aggiunga il dato della accertata fittizia intestazione riscontrata per uno dei due cespiti di via Pucecca in [OSCURATO:PERSONA] nonché la certa incapienza reddituale, indiscussa rispetto al cespite acquistato per primo ( con asseriti risparmi familiari mai giustificati) e processualmente acquisita per l'altro cespite, atteso che le difese non contrastano con la dovuta specificità le valutazioni rese dalla Corte nel negare idoneità probatoria agli assegni prodotti, attraverso i quali si sarebbe realizzata la donazione indiretta operata dal padre della terza interessata; valutazioni, queste ultime, che in ogni caso rendono il provvedimento insuscettibile di verifica critica in questa sede, perchè ben distanti dalle ipotesi della motivazione meramente apparente utile a giustificare il ricorso di legittimità. 5.5. A una soluzione identica si perviene in relazione agli altri beni immobili confiscati a [OSCURATO:PERSONA] e alla di lui moglie, [OSCURATO:PERSONA]. Segnatamente, limitatamente al primo, ci si riferisce a un terreno acquistato nel 2006 (per euro 15.100) nonché a un appartamento, acquistato nel 2009 (per euro 40000), dei quali è risultato proprietario esclusivo; per contro, risulta intestato a entrambi il magazzino acquistato nel 2008 (per euro 80.000). Sono dati incontroversi, la stretta familiarità e comunque l'immediata contiguità al proposto dei due ricorrenti ( [OSCURATO:PERSONA] risulta coinvolto nella intestazione fittizia di uno dei beni sub 5.3, edificato su un terreno di proprietà dei genitori dello stesso) ulteriormente implementata dal fatto che in uno dei detti cespiti il [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto nel 2008 in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Nel ricorso si evidenzia che, revocata la confisca della azienda di famiglia ( la ditta [OSCURATO:PERSONA] in testa al Nunziato), la Corte avrebbe dovuto considerare i redditi prodotti da tale impresa per poi giungere alla conclusione della addotta insussistenza dell'elemento della sproporzione. Non si contrasta il dato della formale inadeguatezza reddituale del Nunziata ( la moglie pacificamente non aveva redditi), che non avrebbe consentito allo stesso di supportate finanziariamente gli acquisti delle citate utilità; piuttosto si fa riferimento ad un tavola sinottica che darebbe conto di ben più corpose disponibilità, verosimilmente legate ai ricavi della sua impresa individuale, produttivi dì redditi non dichiarati (non a caso si fa riferimento al relativo giro d'affari complessivo). Anche nel caso, tuttavia, si tratta di supposizioni elaborate in via di deduzione logica, sganciate dalla puntuale allegazione di risultanze documentali atte a comprovare consistenza ed effettiva tracciabilità delle provviste cosi maturate e mantenute nel tempo, di poi veicolate nell'acquisto delle utilità confiscate. Anche in parte qua, dunque, le doglianze difensive non colgono nel segno. 5.6. Le superiori considerazioni valgono anche a definire le doglianze prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto, relativamente ai prodotti finanziari formalmente intestati alla stessa e sottoposti ad ablazione perchè ritenuti riferibili al marito. Anche con riferimento a tale posizione, le censure esposte con il ricorso si legano alla asserita pretermissione delle indicazioni difensive dirette a rimarcare la presenza di autonome capacità finanziarie riferibili alla Innarella, legate a redditi non dichiarati e ciò malgrado veicolate in direzione di tali investimenti. E' tuttavia a dirsi che laddove tali capacità vengono riferite ad attività di impresa (segnatamente i redditi prodotti dalla Cesatex, società originariamente costituita con il figlio Felice), vale ribadire quanto già evidenziato nel trattare la confisca delle utilità di cui al punto 5.1. (trattandosi per l'appunto di una delle imprese sorte in costanza della pericolosità sociale del proposto allorquando nessuno dei terzi interessati era in grado di supportarne autonomamente l'azione così da risultare logicamente frutto della veicolazione nelle stesse dei proventi dell'attività illecita del [OSCURATO:PERSONA]). Per le ulteriori fonti addotte dalla difesa, anche in parte qua si tratta di mere supposizioni non documentate, correttamente trascurate dalla Corte territoriale. 5.7. Venendo infine ai prodotti finanziari cointestati a [OSCURATO:PERSONA] e al figlio [OSCURATO:PERSONA], pacificamente formati, anche ad avviso del provvedimento impugnato, tramite la provvista garantita da una donazione operata dalla madre del proposto, [OSCURATO:PERSONA], le doglianze difensive si sono rilevate fondate. Ad avviso della Corte territoriale, la traccia documentale offerta dalla difesa per giustificare la provvista nel caso reinvestita in detti prodotti non basterebbe a sollevare i terzi dagli effetti della confisca: questi ultimi, in particolare, non potrebbero limitarsi a dare la prova dei fondi utilizzati nell'occasione ma dovrebbero anche dimostrare la liceità della provvista investita, dato nel caso non acquisito, avendo la difesa trascurato di allegare elementi a conferma della capacità della donante di provvedere a siffatta liberalità con disponibilità estranee a ragioni di matrice illecita. 5.7.1.La decisione in questione risulta inficiata da un erroneo presupposto metodologico nella valutazione del relativo materiale probatorio con riguardo a un profilo costitutivo della confisca adottata. La Corte territoriale, infatti, ha confuso la posizione del proposto, colorata dal requisito della pericolosità, tale da improntare l'intero regime probatorio sotteso al relativo giudizio, con quella del terzo, indirettamente coinvolto nell'azione di prevenzione secondo canoni di valutazione che prescindono in termini immediati dal requisito soggettivo che la legittima. In particolare, ha applicato al terzo un protocollo probatorio che nelle peculiarità tipiche del giudizio di prevenzione patrimoniale può legittimamente attagliarsi esclusivamente alla posizione del proposto. Va infatti nuovamente rimarcato che la sproporzione patrimoniale e il relativo giudizio di inadeguatezza finanziaria e reddituale, riferiti alla posizione del terzo, attengono a una fase di giudizio diversa, logicamente antecedente e autonoma da quella considerata dall'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, riferibile unicamente al proposto in ragione della sua pericolosità sociale. In questa diversa cornice, sfrondata dalle peculiarità valutative immediatamente legate alla presenza della pericolosità sociale, siffatti elementi valgono, piuttosto, a supportare sul piano logico gli elementi indicati dall'accusa a sostegno della ritenuta distonia tra emergenze formali e disponibilità effettive presupposto diverso. Il compito probatorio gravante sul terzo, in coerenza, ha un perimetro ben determinato: a fronte di una comprovata formale inadeguatezza reddituale deve provvedere ad allegare elementi che giustifichino lo sforzo finanziario sotteso all'acquisizione fatta oggetto di ablazione, prescindendo del tutto dalle causali della relativa provvista. Ne consegue che, documentata la tracciabilità della provvista utilizzata per l'acquisto da parte del terzo privo di redditi formalmente dichiarati, graverà sull'accusa l'onere di comprovare la riferibilità della relativa fonte ad una matrice illecita; matrice illecita che va comunque riferita sempre al proposto e alla sua sintomatica pericolosità sociale e che dunque non rileva aliunde, sinanche quando risulti espressione diretta di una pericolosità riferibile al terzo interessato. Nel caso, la decisione impugnata sposta erroneamente sul terzo l'onere di comprovare la distanza che nel caso deve correre tra il proposto e la lecita formazione della provvista utilizzata per gli investimenti in oggetto quando per contro una tale soluzione deve ritenersi processualmente scontata; spettava piuttosto all'accusa addurre e al giudice della prevenzione verificare la presenza, tra le emergenze in fatto acquisite agli atti, di aspetti utili, sul piano logico, a ricondurre la disponibilità finanziaria veicolata dal terzo sempre e comunque al proposto e alle sue espressioni di pericolosità sociale (come del resto puntualmente e altrettanto coerentemente fatto in altri momenti del medesimo giudizio dalla stessa Corte del merito: si veda quanto segnalato in relazione ai punti 5.1. e 5.5., sopra descritti), se del caso scandagliando le autonome capacità finanziarie e reddituali della donante. Approfondimento che nel caso manca integralmente e che legittima l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in parte qua al fine di colmare detto decisivo vuoto argomentativo sulla base delle precedenti indicazioni di principio, ferma per il resto l'infondatezza delle altre ragioni di doglíanza prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.La reiezione dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Felice e [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] porta con sé la condanna dei citati ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n. 1993 limitatame