CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 marzo 2021
Cassazione n. 24809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24689/2021 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di BARI n. 535/2021 depositata il29/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a C orte di appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'irripetibilità della somma di euro 7.607,77, di cui l’INPS aveva invece chiesto la restituzione a titolo di indebito per indennitàdi mobilità; 2. p er quanto rileva in questa sede, la Corte di appello ha escluso che , in relazione alla fattispecie concreta, fosse maturata la decadenza exart. 47 dDR nr. 639 del 1970; 3. a fondamento del decisum , i giudici hanno , in premessa, affermato che sussiste va il diritto del l’ accipiens a beneficiare dell’indennità di mobilità, in forma anticipata, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge nr. 223 del 1991e che, tuttavia, la stessa, in sede amministrativa, per detta specifica causale, non era stata corrisposta; 4. sulla base di tale considerazione , la Corte di merito ha, quindi, osservato come, nella fattispecie, venisse in rilievo non i l diritto della parte privata ad ottenere gli ulteriori ratei d ella mobilità, non riconosciuti dall’Inps , e per i quali la domanda giudiziale non era stata presentata nel termine decadenziale, ma il diritto a trattenere quanto già percepito, sia pure in una minor somma, a titolo di indennità di mobilità; 5. per la Corte territoriale, in definitiva, i ratei corrisposti erano stati legittimamente riscossi perché ( comunque ) riconducibili ad una causale legittima ( mobilità in forma anticipata per intraprendere un'attività autonoma), seppure non riconosciuta dall’Istituto; 6. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, con un motivo; ha resistito la parte in epigrafe, con controricorso,successivamente illustrato con memoria ; 7. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 8. con un unico e articolato motivo l’INPS assume la violazione dell’art. 47 DPR nr. 639 del 1970, per avere la Corte territoriale ritenuto irripetibile l’indebito, nonostante l’intervenuta decadenza della parte privata dalla domanda di anticipazione dell’indennità di mobilità, con estinzione del relativo diritto , e l’incompatibilità di quella corrisposta con l’attività di artigiano svolta; 9. l ’Inps deduce che la parte privata, in mobilità dal 22.2.2007, avevaricevuto, mensilmente, la relativa indennità. Il 25 settembre 2015, l’Istituto comunicava all’interessato una situazione di indebito, per l’ attribuzione di somme non dovute , in ragione dello svolgimento, da parte del percettoredell’indennità di mobilità, dell’attività di artigiano . [OSCURATO:PERSONA] v ieri presenta va , a questo punto, richiesta d i compensazione tra quanto percepito e quanto richiesto, con una domanda del 29.4.2008, ex art. 7 , comma 5, per avvio di attività autonoma; 10.sostiene l’Inps che, poiché in relazione alla domanda, in ultimo indicata, si era venuta a verificare una decadenza sostanziale, alcuna compensazione la parte avrebbe potuto avanzare a scomputo dell’indebito per cui è causa; 11.il motivo, a giudizio del Collegio, è inammissibile . Le censure non si confrontanoefficacemente con la ratio decidendi ; 12.il nucleo argomentativo centrale della sentenza impugnata risiede nella affermazione di sussistenza del diritto della parte privata ad ottenere la prestazione controversa, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge nr. 223del 1991 . Segue , come corollario , la statuizione di insussistenza di un indebito: g li importi corrisposti dall’INPS, per il Giudice del merito,sono dovuti e vanno imputa ti , a titolo di minor somma, alla prestazione corrispondente al diritto affermato; 13.a fronte di ciò, l’INPS insiste sulla estinzione del diritto alla prestazioneper intervenuta decadenza, senza, però, efficacemente intaccare il ragionamento decisorio. Per la Corte di appello, nella sostanza, la decadenza poteva incidere sulla possibilità di ottenere una «maggior» somma ma non impediva all’ accipiens di trattenere quanto corrisposto e dovutoin forza del diritto accertato; 14.i rilievi, come sviluppat i , non incrina no le riportate argomentazioni e, perciò, priv i di specifica attinenza al decisum della pronuncia impugnata , non rientra no nel « paradigma normativo di cui all'art. 366, comma 1, nr. 4, cod.proc.civ.» come costantemente interpretato dalla Corte ( Cass. nr. 17125 del 2007; Cass. nr. 4036 del 2011; per la conferma del principio, di recente, ex plurimis, Cass. n r . 9783 del 2023, in motiv., con plurimi richiami), già prima della nuova formulazione della norma, derivante dalle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 27, lett. d), nr. 1, d.lgs. nr. 149 del 2022; 15.il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; 16.le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.5 00,00 per compensi professionali , euro 200,00 per esborsioltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis,dello stesso