CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28966/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] 7 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, non sussistendo alcuna ipotesi di cd. resistenza passiva (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata; pag. 3 della sentenza di primo grado), alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. pag. 3, pto. 3, della sentenza impugnata). Inoltre, quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata, si rileva che tale censura non è stata precedentemente dedotta in sede di appello e, pertanto, non è consentita in sede di legittimità; in ogni caso, la stessa risulta disancorata dalla individuazione degli elementi utili, pretermessi dal giudice di merito, al fine del suo accoglimento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così