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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 38654/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 27 ottobre 2021 il Tribunale di Brescia rigettava l'istanza avanzata nell'interesse FRAH Sannir tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

In motivazione, il Tribunale osserva che, il notevole lasso temporale che intercorre tra la commissione dei fatti di cui alle sentenze sopra richiamate, non consenta di ritenere sussistente il vincolo della continuazione.

Il Tribunale osserva, inoltre, che non soccorrono altri elementi significativi, tale non potendosi considerare la ludopatia, accertata in tempi recenti, la quale al più può costituire il motivo a delinquere, come tale irrilevante.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - FRAH Samir deducendo come motivo di ricorso mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con travisamento dei documenti prodotti.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di punti già vagliati in modo adeguato nella decisione impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il resid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 ottobre 2021 il Tribunale di Brescia rigettava l'istanza avanzata nell'interesse FRAH Sannir tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che, il notevole lasso temporale che intercorre tra la commissione dei fatti di cui alle sentenze sopra richiamate, non consenta di ritenere sussistente il vincolo della continuazione. Il Tribunale osserva, inoltre, che non soccorrono altri elementi significativi, tale non potendosi considerare la ludopatia, accertata in tempi recenti, la quale al più può costituire il motivo a delinquere, come tale irrilevante. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - FRAH Samir deducendo come motivo di ricorso mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con travisamento dei documenti prodotti. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di punti già vagliati in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il resid
Sentenza Cassazione n. 38654/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris