CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09692/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto la istanza di riabilitazione presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione a cinque sentenze di condanna emesse nei suoi confronti (1. sentenza del Tribunale di Torino 22 novembre 2004, irrevocabile 1'8 gennaio 2005; 2. sentenza del giudice di pace di Torino del 03 febbraio 2005, irrevocabile il 13 maggio 2006; 3. sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino del 7 febbraio 2006, irrevocabile il 25 marzo 2006; 4. sentenza del Tribunale di Torino ciel 24 aprile 2007, irrevocabile il 6 dicembre del 2007; 5. sentenza del Tribunale di Torino 8 giugno 2010, irrevocabile il 19 settembre 2010). Il Tribunale ha motivato la reiezione della istanza con la pendenza di un procedimento penale recente per circonvenzione di incapaci. Il condannato ha proposto opposizione rilevando che il procedimento per circonvenzione di incapaci era stato archiviato. Con ordinanza del 29 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza di Torino, quale giudice dell'opposizione ex art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha respinto nuovamente la istanza. Il giudice dell'opposizione ha motivato il rigetto, ritenendo non totalmente adempiute le obbligazioni civili del reato e non ancora pagata la pena pecuniaria. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore,t con due motivi, che sviluppano però il medesimo argomento, ovvero che il Tribunale avrebbe errato nel valutare i documenti sottoposti alla sua attenzione, in quanto avrebbe considerato solo il primo degli allegati della difesa (il riepilogo dell'ufficio recupero crediti) ma non i successivi che dimostrerebbero che le spese del procedimento sono state pagate e la pena pecuniaria è stata dichiarata estinta. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel valutare i documenti sottoposti alla sua attenzione, in quanto avrebbe considerato solo il riepilogo dell'ufficio recupero crediti, ma non i documenti successivi che dimostrerebbero che le spese del procedimento erano state pagate e la pena pecuniaria era stata dichiarata estinta. La lettura dei documenti del fascicolo del giudice dell'opposizione, cui la Corte può accedere, atteso il vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), permette di rilevare che, in effetti, il difensore aveva documentato che, dopo aver ottenuto il riepilogo dell'ufficio recupero crediti che evidenziava l'esistenza dei due debiti su cui si è concentrata la motivazione dell'ordinanza del Tribunale, il 19 giugno 2020 era stato pagato a nome del ricorrente un bollettino postale in favore dell'Agenzia delle Entrare-Riscossione della somma di 48.01 euro, che in astratto potrebbe corrispondere, per importo, al pagamento delle spese del procedimento oggetto del giudizio di riabilitazione.Al tempo stesso, in atti il difensore ha dato prova anche dell'esistenza di un provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Torino del 7 aprile 2020, che dichiara estinta, a seguito di positivo esito di un affidamento terapeutico, la pena pecuniaria di un procedimento che, a sua volta, in astratto potrebbe corrispondere a quello oggetto del giudizio di riabilitazione. Nel provvedimento impugnato manca la valutazione, anche eventualmente negativa, di questi due documenti che erano stati offerti in produzione al Tribunale. E' quindi, fondata la deduzione di vizio di motivazione, e l'ordinanza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così dec