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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:770
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CC0607

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA

presentate il 19 settembre 2024 ( 1 ) Causa C‑607/21 XXX contro [OSCURATO:PERSONA] belge (Stato belga) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato, Belgio)] «Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Cerchia di beneficiari – Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) – Ascendente diretto – Nozione di “dipendenza” – Luogo in cui deve sussistere la dipendenza – Diritto di soggiorno dell’ascendente diretto dipendente – Domanda di permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante numerosi anni dopo il trasferimento dal paese di origine – Legittimità del soggiorno nello Stato membro ospitante – Dimostrazione della dipendenza»

I. Introduzione

1. Le autorità belghe hanno negato il rilascio della carta di soggiorno alla sig.ra XXX, cittadina di un paese terzo, che si era ricongiunta con il figlio e con la partner di quest’ultimo, cittadina mobile dell’Unione, in Belgio.

Tale diniego ha dato luogo alla presente causa.

2. Sulla base della direttiva sulla cittadinanza ( 2 ), gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rilasciare la carta di soggiorno a un ascendente diretto dipendente da un cittadino di un paese terzo e che, a causa di tale dipendenza, ha acquisito un diritto di soggiorno derivato.

3. La presente causa invita la Corte a spiegare la dimensione geografica della nozione di dipendenza contenuta nella direttiva sulla cittadinanza, rispondendo alla questione se sia decisivo per tale nozione che un ascendente sia bisognoso di assistenza nel suo paese di origine.

II. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

4. La sig.ra XXX è una cittadina marocchina ed è la madre di AL, cittadino belga che risiede in Belgio.

La partner di AL, la sig.ra N.E.K., è una cittadina olandese che si è trasferita in Belgio, dove vive con AL dal 2005 ( 3 ).

5. La sig.ra XXX è entrata nel territorio belga il 25 luglio 2011 con un visto turistico. 6.

Il 21 settembre 2011, ella presentava domanda di permesso di soggiorno, basando la sua richiesta sul suo stato di dipendenza dal figlio.

Tuttavia, come risulta dalla decisione di rinvio, la normativa belga in materia è stata modificata poco prima della domanda della sig.ra XXX, cosicché ai cittadini belgi non è più concesso il diritto al ricongiungimento familiare con i propri ascendenti ( 4 ).

Di conseguenza, il 21 ottobre 2011 la prima domanda della sig.ra XXX veniva respinta.

7. Il 26 giugno 2015 la sig.ra XXX, che risulta aver continuato a vivere con il figlio e la partner di quest’ultimo in Belgio, presentava una nuova domanda di soggiorno.

In tale occasione, presentava domanda come familiare dipendente dalla partner di suo figlio, la signora N.E.K., giacché quest’ultima è una cittadina mobile dell’Unione e rientra nell’ambito di applicazione della direttiva sulla cittadinanza.

8. Le autorità nazionali respingevano detta domanda il 28 settembre 2015 sulla base di due motivi: in primo luogo, le risorse familiari di suo figlio e della partner non erano sufficientemente documentate e, in secondo luogo, i documenti a sostegno della condizione di dipendenza della sig.ra XXX erano troppo risalenti.

Detta decisione comprendeva inoltre l’ordine di lasciare il territorio belga.

9. La sig.ra XXX impugnava tale diniego, ma il suo ricorso veniva respinto dal [OSCURATO:PERSONA] du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio) il 14 aprile 2016.

Il rigetto considerava solo il primo motivo, ossia l’insufficiente prova documentale delle risorse del nucleo familiare del soggiornante, e non esaminava l’argomentazione secondo cui i documenti che testimoniavano la condizione di dipendenza della sig.ra XXX erano troppo risalenti.

10. Il 9 novembre 2017 la sig.ra XXX presentava una terza domanda di soggiorno, sempre in qualità di familiare della partner di suo figlio, la signora N.E.K., cittadina mobile dell’Unione.

11. Il 2 maggio 2018 anche tale domanda veniva respinta.

Uno dei motivi verteva sul fatto che i documenti prodotti a dimostrazione del suo stato di indigenza (in particolare, la scheda informativa marocchina dell’ispettore delle imposte e l’attestato di indigenza marocchino, risalenti al 2011) e le prove del sostegno economico da parte del nucleo familiare cui dichiarava di volersi ricongiungere (le prove relative a invii di denaro nel 2010 e nel 2011) erano obsoleti.

12. La sig.ra XXX impugnava la validità di quest’ultimo diniego.

Con sentenza del 30 agosto 2019 il [OSCURATO:PERSONA] du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri) respingeva il suo ricorso, sostenendo che che la condizione di dipendenza richieda il soddisfacimento di due condizioni cumulative.

In primo luogo, la condizione di dipendenza deve essere sorta nel paese di origine prima dell’arrivo in Belgio del familiare.

Secondo detto organo, ciò discende dalla sentenza Jia ( 5 ).

In secondo luogo, per dimostrare la sussistenza di tale condizione di dipendenza, non è sufficiente che il familiare soggiornante disponga di risorse sufficienti o che viva con il richiedente, ma occorre altresì che il richiedente dimostri di avere bisogno del sostegno materiale di tale familiare soggiornante al momento in cui la domanda è stata presentata.

13. Il 3 ottobre 2019 la sig.ra XXX proponeva un ricorso avverso tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato, Belgio).

Il presente rinvio deriva da tale ricorso.

14. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) spiega che un’importante differenza tra la presente causa e quelle precedenti su cui la Corte si è pronunciata risiede nel fatto che il familiare che desidera beneficiare del ricongiungimento soggiorna già da sei anni sul territorio dello Stato in cui desidera ricongiungersi al cittadino dell’Unione.

Detto organo ritiene pertanto di aver bisogno di ulteriori chiarimenti in merito al diritto dell’Unione pertinente.

15. In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, nell’esaminare la nozione di persona a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2), lettera d), della [direttiva sulla cittadinanza], occorra tener conto della situazione di un richiedente che si trova già sul territorio dello Stato in cui è stabilito il soggiornante. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se occorra differenziare il trattamento accordato al richiedente che si trova regolarmente sul territorio di detto Stato membro e quello accordato al richiedente che vi si trovi irregolarmente. 3) Se l’articolo 2, paragrafo 2), lettera d), della [direttiva sulla cittadinanza] debba essere interpretato nel senso che, per poter essere considerato a carico e rientrare così nella definizione di “familiare” prevista da detta disposizione, l’ascendente diretto [può] dedurre una situazione di reale dipendenza materiale nel paese di origine attestata da documenti che sono stati tuttavia rilasciati molti anni prima della presentazione della domanda di permesso di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino europeo, in quanto la partenza dal paese di origine e il deposito della domanda di permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante non sono contestuali. 4) In caso di risposta negativa alla terza questione, quali criteri consentano di valutare lo stato di dipendenza materiale di un richiedente che chiede di potersi ricongiungere a un cittadino europeo o al suo partner, in qualità di ascendente, senza aver potuto beneficiare di un permesso di soggiorno sulla base di una domanda presentata immediatamente dopo la sua partenza dal paese di origine».

16. Sono state presentate osservazioni scritte alla Corte da sig.ra XXX, dai governi belga, ceco, danese e tedesco, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

17. Con decisione del Presidente della Corte del 28 ottobre 2022, il procedimento nella presente causa è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in attesa della pronuncia della sentenza nella causa C‑488/21, [OSCURATO:PERSONA].

18. A seguito della pronuncia di tale sentenza il 21 dicembre 2023 ( 6 ), la Corte ha chiesto al giudice del rinvio nella presente causa se intendesse mantenere le sue questioni pregiudiziali.

19. Con lettera del 19 gennaio 2024, il giudice del rinvio ha risposto che desiderava mantenere tutte le sue questioni pregiudiziali, in quanto riteneva che tale sentenza non fornisse le risposte a tali questioni.

20. Il procedimento relativo alla presente causa è stato quindi ripreso il 24 gennaio 2024.

21. All’udienza svoltasi il 13 giugno 2024 la sig.ra XXX, i governi belga, danese e tedesco, nonché la [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato le proprie osservazioni orali.

III. Analisi A. Introduzione

1. Struttura delle presenti conclusioni

22. La direttiva sulla cittadinanza dà diritto ai familiari di un cittadino mobile dell’Unione di ricongiungersi al cittadino stesso nello Stato in cui si è trasferito (in prosieguo: lo «Stato membro ospitante»).

A tal fine, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della direttiva conferisce ai familiari il diritto di soggiornare in uno Stato membro ospitante.

23. La circostanza che una persona possa essere considerata un familiare di un cittadino mobile dell’Unione non è una questione di scelta di tale cittadino, ma dipende dalla definizione di detto termine contenuta nell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza.

Oltre al coniuge, al partner riconosciuto e ai figli minorenni di un cittadino dell’Unione, tale direttiva conferisce il diritto di soggiorno anche ai discendenti diretti a carico di età inferiore ai 21 anni [articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva sulla cittadinanza] e agli ascendenti diretti a carico [articolo 2, paragrafo 2, lettera d), di detta direttiva].

24. Per beneficiare del diritto di soggiorno sulla base della direttiva sulla cittadinanza, la sig.ra XXX deve quindi essere dipendente da un cittadino mobile dell’Unione.

25. Dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva sulla cittadinanza e dalla giurisprudenza consegue che, per rientrare nel campo di applicazione di tale direttiva, un ascendente (o discendente) non deve necessariamente dipendere dal suo parente diretto (nel caso di specie, il figlio della sig.ra XXX, AL), ma può invece dipendere dal coniuge o partner di quest’ultimo (nel caso di specie, la sig.ra N.E.K.) ( 7 ).

Se il parente diretto e il suo partner, cittadino mobile dell’Unione, formano un nucleo familiare, è sufficiente che l’assistenza all’ascendente diretto sia fornita da un membro di tale nucleo familiare ( 8 ).

26. I partecipanti al procedimento dinanzi alla Corte hanno accettato tale interpretazione.

Pertanto, è pacifico che la sig.ra XXX può rivendicare il suo diritto di soggiorno sulla base della direttiva sulla cittadinanza se è a carico del nucleo familiare formato da suo figlio, che non è un cittadino mobile dell’Unione, e dalla sua partner, che è una cittadina mobile dell’Unione.

27. In quanto cittadina di un paese terzo, la sig.ra XXX è tenuta, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva sulla cittadinanza, a richiedere la carta di soggiorno, che lo Stato membro ospitante deve rilasciare, se è un familiare a carico ( 9 ).

28. Un certo numero di cause sottoposte alla Corte è sorto a causa del rifiuto di uno Stato membro di rilasciare una carta di soggiorno ( 10 ), o di riconoscere qualche altro diritto concesso dalla direttiva sulla cittadinanza ai familiari a carico, come il diritto alla parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni sociali ( 11 ).

Tali cause hanno chiarito in una certa misura la nozione di dipendenza nella direttiva sulla cittadinanza.

29. L’elemento di novità della causa di cui trattasi è il tempo trascorso (più di sei anni) tra il momento del trasferimento della sig.ra XXX in Belgio e la domanda di permesso di soggiorno ( 12 ).

Ciò evidenzia la questione geografica: se la situazione della sig.ra XXX nel suo paese d’origine rilevi ai fini della valutazione della sua condizione di dipendenza.

30. Nelle precedenti cause pertinenti, al momento della domanda di permesso di soggiorno, il richiedente si era trasferito da poco tempo in uno Stato membro ospitante o aveva presentato tale domanda dal suo paese di origine.

Nella sentenza Jia, un familiare ascendente ha presentato la domanda di permesso di soggiorno tre mesi dopo il trasferimento in Svezia.

Nella sentenza Reyes, un discendente ha presentato una domanda di permesso di soggiorno 26 giorni dopo l’ingresso in Svezia.

Nella sentenza Rahman, altri membri della famiglia (quelli coperti dall’articolo 3, paragrafo 2, e non dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza), hanno richiesto la carta di soggiorno prima di trasferirsi nel [OSCURATO:PERSONA] dal loro paese di origine.

Il luogo di valutazione della condizione di dipendenza al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno in tali casi non poteva che essere il paese di origine in cui vivevano i familiari prima di decidere di ricongiungersi al cittadino dell’Unione.

31. Tuttavia, la sig.ra XXX stava già ricevendo assistenza in Belgio da un lasso di tempo significativo.

Al fine di stabilire se si tratti o meno di una persona dipendente, si potrebbe valutare la sua situazione nel paese d’origine, come era sei anni addietro (nel 2011), o come sarebbe stata nel 2017 se non si fosse trasferita?

32. La questione della «geografia della dipendenza» è il tema principale sotteso a tutte le questioni pregiudiziali nel caso di specie.

33. Prima di rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio, intendo evidenziare alcuni aspetti, rilevanti per il caso di specie, che sono già stati chiariti dalla giurisprudenza.

2. Aspetti già chiariti in relazione al concetto di «dipendenza»

34. Esistono diversi elementi, rilevanti per il caso di specie, che considero consolidati nella giurisprudenza della Corte.

35. In primo luogo, dalle sentenze [OSCURATO:PERSONA] ( 13 ) e Jia ( 14 ) si evince che la condizione di familiare dipendente è il risultato di una situazione di fatto in cui a un familiare è fornita assistenza da parte di un cittadino mobile dell’Unione ( 15 ).

36. In secondo luogo, la necessità di assistenza deve essere reale .

Così, nella sentenza Jia, la Corte ha spiegato che i familiari che intendono fare affidamento sulla direttiva sulla cittadinanza per acquisire un diritto di soggiorno devono, tenendo conto delle loro condizioni economiche e sociali, trovarsi in una situazione in cui non sono in grado di sopperire ai loro bisogni essenziali ( 16 ).

37. In terzo luogo, dalla giurisprudenza risulta che la condizione di familiare a carico comprende quanto meno il bisogno di assistenza materiale ( 17 ).

Così, nella sentenza Jia, la Corte si è trovata di fronte alla dipendenza economica di un ascendente diretto cittadino di un paese terzo (la madre) nei confronti del figlio e della nuora ( 18 ).

Nella sentenza Reyes, l’assistenza in esame consisteva in trasferimenti di denaro alla figlia di un cittadino di un paese terzo da parte del suo patrigno ( 19 ).

Un tipo di assistenza analoga è presente nel caso di specie, in quanto la prova della dipendenza della ricorrente è stata in parte rigettata sulla base di documenti finanziari considerati obsoleti.

38. In quarto luogo, il diritto di soggiorno sorge automaticamente quando emergono elementi costitutivi della dipendenza, ossia (i) il bisogno reale di assistenza dell’ascendente (o del discendente) diretto e (ii) la volontà di provvedere a tale assistenza da parte del cittadino mobile dell’Unione.

Né la carta di soggiorno né l’attestato di iscrizione sono costitutivi del diritto di soggiorno, in quanto tali documenti hanno carattere meramente dichiarativo ( 20 ).

39. Nonostante la sua natura dichiarativa, esiste, come già spiegato (v. paragrafo 27 delle presenti conclusioni), l’obbligo da parte dei parenti dipendenti cittadini di un paese terzo di richiedere la carta di soggiorno ( 21 ).

Una carta di soggiorno di tale tipo è importante per garantire la certezza giuridica dell’esistenza del diritto di soggiorno e, quindi, per agevolare l’esercizio del diritto stesso e l’integrazione di un familiare nello Stato membro ospitante ( 22 ).

Inoltre, quando un familiare è cittadino di un paese terzo, come nel caso di specie, la carta di soggiorno agevola a detta persona la possibilità di spostarsi liberamente nel territorio dell’Unione e di tornare nello Stato membro ospitante senza inutili ostacoli amministrativi ( 23 ).

Tuttavia, l’inosservanza dell’obbligo di presentare la domanda per il rilascio della carta di soggiorno non comporta la perdita del diritto di soggiorno, in quanto tale carta non è costitutiva dell’esistenza del diritto di soggiorno ( 24 ).

40. In sintesi, dalla giurisprudenza si evince che, quando un ascendente diretto di un cittadino mobile dell’Unione si trova in una situazione di fatto tale da avere un reale bisogno di assistenza da parte di tale cittadino mobile dell’Unione (o del suo coniuge o partner), la direttiva sulla cittadinanza conferisce automaticamente a tale ascendente diretto il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante.

41. Tenendo presente quanto sopra, passo ora a esaminare le questioni pregiudiziali.

B. Sulla prima questione – geografia della dipendenza

42. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se, nell’esaminare la condizione di familiare a carico, come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva sulla cittadinanza, le autorità nazionali debbano prendere in considerazione la situazione di un ascendente diretto di un cittadino mobile dell’Unione che si trova già sul territorio dello Stato membro ospitante.

43. Tale questione potrebbe essere intesa in due modi: (i) se la domanda di carta di soggiorno da parte di una siffatta persona debba essere valutata tout court , oppure (ii) se, nell’esaminare la domanda, sia rilevante solo la situazione esistente prima che il richiedente si trasferisse nello Stato membro ospitante.

In entrambi i casi, tale questione introduce l’aspetto geografico: la situazione del richiedente nel suo paese d’origine è determinante per valutare la dipendenza?

44. In altre parole, per dimostrare la condizione di dipendenza ed essere quindi riconosciuta come beneficiaria di un diritto di soggiorno sulla base della direttiva sulla cittadinanza, è necessario che la sig.ra XXX fosse a carico del nucleo familiare di AL e N.E.K. quando ancora viveva nel suo paese d’origine?

1. Argomenti dei partecipanti al procedimento dinanzi alla Corte

45. I partecipanti al presente procedimento hanno avanzato quattro diverse proposte sugli aspetti da valutare da parte delle autorità competenti per decidere se rilasciare la carta di soggiorno.

46. Secondo la sig.ra XXX e il governo tedesco, è sufficiente dimostrare che il bisogno di assistenza sussiste in Belgio (lo Stato membro ospitante) al momento della presentazione della domanda per il rilascio della carta di soggiorno, che nel caso di specie ha avuto luogo nel 2017.

47. La posizione del governo belga è apparsa alquanto confusa.

Tale governo ha spiegato che la sig.ra XXX doveva dimostrare di essere a carico al momento della presentazione della domanda per il rilascio della carta di soggiorno, che nel caso di specie ha avuto luogo nel 2017, ma non è chiaro se dovesse dimostrare di essere a carico in Belgio o nel suo paese di origine.

Lo stesso governo ha chiarito in udienza che le autorità belghe non sono affatto interessate alla situazione in Belgio, ma solo alla situazione della sig.ra XXX nel suo paese d’origine.

Tuttavia, esso ha anche affermato che la sig.ra XXX non era tenuta a fornire la prova documentale che sarebbe stata dipendente nel suo paese d’origine nel 2017, se fosse tornata a vivere lì.

48. [OSCURATO:PERSONA] e il governo danese ritengono che la condizione di dipendenza debba esistere nel paese d’origine nel momento in cui l’ascendente diretto chiede di ricongiungersi al cittadino dell’Unione e a tale scopo entra per la prima volta nell’Unione.

A seguito della sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA], detti partecipanti ritengono che la dipendenza debba sussistere anche al momento della presentazione della domanda per il rilascio della carta di soggiorno, se tale data è lontana nel tempo dal momento del trasferimento nello Stato membro ospitante. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre spiegato che ciò è necessario per evitare il rilascio di un titolo non più giustificato ( 25 ).

49. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e il governo danese, per quest’ultima valutazione, le autorità dovrebbero considerare se l’ascendente è dipendente nello Stato membro ospitante, e non già se lo sarebbe nel suo paese d’origine.

Pertanto, il governo danese spiega che in una situazione come quella del caso di specie, le autorità danesi richiederebbero due tipi di documentazione, vale a dire (i) la documentazione più vecchia risalente al 2008, 2009 e 2010, ossia il periodo precedente all’arrivo, che dimostri che la persona era dipendente nel suo paese d’origine, e (ii) una documentazione più recente, che dimostri che il permanere della condizione di dipendenza nello Stato membro ospitante, cioè al momento della presentazione della domanda.

50. Infine, per il governo ceco, la condizione della dipendenza potrebbe essere soddisfatta tanto nello Stato di origine che nello Stato membro ospitante.

2. Valutazione

51. A mio avviso, la necessità di assistenza nel paese d’origine non è una condizione per risultare a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva sulla cittadinanza.

52. Né il testo, il contesto o lo scopo della direttiva sulla cittadinanza, né la giurisprudenza ad essa relativa, richiedono che il familiare del cittadino mobile dell’Unione sia dipendente nel paese d’origine prima di ricongiungersi al cittadino mobile dell’Unione, o che lo sarebbe stato se vi fosse tornato.

53. Per l’esistenza del diritto di soggiorno basato sulla dipendenza e, quindi, il rilascio della carta di soggiorno, è sufficiente che l’ascendente diretto sia dipendente da un cittadino mobile dell’Unione al momento della presentazione della domanda di detta carta.

Non è rilevante il luogo in cui sorge tale condizione di dipendenza. a) La direttiva sulla cittadinanza non collega l’esistenza del diritto di soggiorno ad alcuna condizione geografica

54. Per quanto riguarda il requisito della condizione di dipendenza nel paese d’origine, sono propensa a concordare con la sig.ra XXX sul fatto che nella direttiva sulla cittadinanza non esiste un siffatto requisito. 1) Formulazione, contesto e genesi

55. Se partiamo dalla formulazione della direttiva sulla cittadinanza, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), a differenza dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) ( 26 ), non fa riferimento al paese di provenienza di un familiare.

Tale disposizione richiede semplicemente l’esistenza della condizione di dipendenza senza alcun riferimento al luogo in cui deve esistere.

56. Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), viene collocato nel contesto più ampio della direttiva sulla cittadinanza, l’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), della stessa, che riguarda il rilascio della carta di soggiorno, richiede in generale che l’ascendente diretto presenti la prova documentale che le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), sono soddisfatte.

Esso non precisa che tale prova debba provenire dal paese di origine dell’ascendente ( 27 ).

57. La genesi può parimenti essere interpretata come indicativa del fatto che non è previsto un requisito geografico.

Sebbene la direttiva 68/360/CEE ( 28 ) richiedesse una prova documentale dal paese di origine, tale direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva sulla cittadinanza, che non contiene più tale requisito in relazione agli ascendenti diretti. 2) Giurisprudenza

58. Gli argomenti dei partecipanti in merito al luogo in cui deve sussistere la condizione di dipendenza vertevano altresì su un punto della sentenza Jia, che essi hanno interpretato in modo diverso.

Al punto 37 di tale sentenza la Corte afferma: «[l]a necessità del sostegno materiale deve esistere nello Stato di origine o di provenienza di tali ascendenti al momento in cui chiedono di ricongiungersi al detto cittadino comunitario».

La Corte ha raggiunto conclusioni analoghe nelle sentenze Rahman ( 29 ) e Reyes ( 30 ).

59. L’affermazione può essere letta nel senso che la dipendenza doveva esistere nel paese d’origine.

In alternativa, si potrebbe intendere nel senso che essa suggerisce che la dipendenza viene esaminata al momento della domanda, che nel contesto delle sentenze Jia, Reyes e Rahman era (pressoché) concomitante con la situazione degli ascendenti interessati nei loro paesi d’origine.

60. Tutti i partecipanti, ad eccezione della sig.ra XXX e del governo tedesco, hanno interpretato il punto 37 della sentenza Jia nel senso che la condizione di dipendenza deve già esistere nel paese di origine prima che il familiare si ricongiunga al cittadino mobile dell’Unione.

61. Al contrario, la sig.ra XXX ha sostenuto che, se letta nel contesto delle circostanze di quelle cause, l’affermazione nella sentenza Jia e nelle altre sentenze simili non corrobora la conclusione precedente.

62. Concordo con quest’ultima interpretazione che il punto 37 della sentenza Jia non corrobora la conclusione secondo la quale il requisito della necessità di assistenza nel paese d’origine è una condizione fissata negli articoli 2, paragrafo 2, lettera d), e 7, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza.

63. La citazione della sentenza Jia, ripresa nelle sentenze Rahman e Reyes (v. paragrafo 58 delle presenti conclusioni), va in effetti collocata nel contesto di quelle cause e delle questioni a cui la Corte stava fornendo risposta.

Nelle cause Jia e Reyes, i familiari hanno richiesto la carta di soggiorno immediatamente dopo l’ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante (v. paragrafo 59 delle presenti conclusioni).

Nella sentenza Rahman, i familiari hanno richiesto la carta di soggiorno ancor prima di trasferirsi nel [OSCURATO:PERSONA] dal loro paese d’origine.

Pertanto, il riferimento al paese d’origine in tali cause era motivato dal fatto che le autorità che decidevano se rilasciare la carta di soggiorno potevano esaminare solo il periodo precedente al trasferimento nello Stato membro ospitante per valutare se le persone interessate fossero dipendenti da un cittadino mobile dell’Unione.

Nel caso di specie, tuttavia, sono trascorsi 6 anni tra il momento dell’ingresso in Belgio e il momento in cui è stata esaminata la domanda di carta di soggiorno.

Pertanto, la citazione della sentenza Jia non può essere automaticamente trasferita alle circostanze della presente causa.

64. Inoltre, come sottolineato anche dalla sig.ra XXX, il punto 37 della sentenza Jia deve essere inteso in relazione alla questione specifica cui la Corte stava rispondendo in quella pronuncia pregiudiziale.

Nell’ambito di tale causa, il giudice del rinvio ha chiesto se la nozione di dipendenza implichi che il membro della famiglia non può raggiungere un livello minimo di sussistenza accettabile nel suo Stato di origine ( 31 ).

Alla Corte è stato quindi chiesto quale fosse il livello di necessità di assistenza che innesca l’esistenza della dipendenza e non già dove dovesse sussistere la necessità di assistenza.

65. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha già confermato che le conclusioni di Jia e Reyes devono essere lette nel loro contesto e non possono essere automaticamente applicate per rispondere alla questione sollevata in tale causa.

In tale sentenza, la Corte ha spiegato che, nella sentenza Reyes, la Corte stessa era invitata a pronunciarsi sulle condizioni che devono essere soddisfatte nel momento in cui l’interessato chiede di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro ospitante, e non già sulle condizioni che tale interessato deve soddisfare al fine di conservare detto diritto ( 32 ).

66. Nella presente causa, la Corte è inoltre invitata a chiarire una questione diversa da quelle sollevate dalle precedenti cause.

La questione nella presente causa è se la situazione di un familiare a carico nel paese di origine sia importante per la valutazione della condizione di dipendenza quando, a differenza della situazione nelle sentenze Jia e Reyes, è trascorso un periodo di tempo significativo tra il trasferimento dal paese di origine e la richiesta della carta di soggiorno.

67. Le precedenti cause non rispondono a una siffatta questione e non possono, quindi, essere automaticamente utilizzate per risolvere la presente controversia. 3) Rilevanza della sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA]

68. L’interpretazione della sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] fornita da alcuni dei partecipanti nella presente causa suggerisce che la nozione di dipendenza abbia una dimensione temporale, oltre a quella geografica.

Secondo tale interpretazione, la condizione di dipendenza deve sì sorgere nel paese di origine, ma deve altresì essere mantenuta nello Stato membro ospitante.

Pertanto, se trascorre un considerevole lasso di tempo tra il momento del trasferimento e quello della presentazione della domanda di carta di soggiorno, per valutare la dipendenza sono rilevanti due luoghi: il paese di origine (in passato) e lo Stato membro ospitante (nel presente).

69. Non è così che interpreto le conclusioni della Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA].

70. Rispondendo a una delle questioni poste in tale causa, la Corte ha affermato che, ai sensi della direttiva sulla cittadinanza, un ascendente diretto conserva il diritto di soggiorno finché rimane a carico, e che tale diritto può essere perso se la condizione di dipendenza non sussiste più ( 33 ).

La Corte non ha suggerito che la dipendenza dovesse iniziare nel momento in cui il familiare si trova ancora nel suo paese d’origine.

In tale causa, la Corte non è stata invitata a pronunciarsi sul luogo in cui deve sorgere la dipendenza.

Il nocciolo della questione era, piuttosto, che la dipendenza deve sussistere nel momento in cui l’ascendente presenta la richiesta di una prestazione sociale.

Piuttosto che fornire indicazioni sul luogo in cui doveva aver inizio la dipendenza, la Corte si è limitata a spiegare che non si può concludere che tale condizione esiste solo perché esisteva in un determinato momento precedente.

71. Pertanto, anziché stabilire che la dipendenza deve sorgere nel paese d’origine, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] conferma solo che essa deve esistere nel momento in cui il familiare a carico rivendica un determinato diritto basato sul suo diritto di soggiorno nello Stato ospitante. 4) Finalità della direttiva sulla cittadinanza

72. I considerando iniziali della direttiva sulla cittadinanza suggeriscono che il diritto al ricongiungimento familiare consentito da tale direttiva riguarda la protezione dei cittadini dell’Unione, non dei cittadini di paesi terzi.

73. Il diritto di ciascun cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri tutelato da tale direttiva, secondo il considerando 5, deve essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità.

74. La Corte ha riconosciuto ( 34 ) che il rispetto del diritto alla vita familiare, come garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU»), è una delle condizioni che consente il godimento dei diritti di cittadinanza in condizioni di dignità.

75. Pertanto, al fine di garantire il diritto alla vita familiare, agli ascendenti ( 35 ) vengono concessi i diritti, anche se solo derivati, di entrare e soggiornare nel territorio dell’Unione europea, nella misura in cui ciò sia necessario al fine di evitare ostacoli alla circolazione dei cittadini dell’Unione.

76. Di rado le leggi perseguono un unico obiettivo.

La direttiva sulla cittadinanza non fa eccezione.

Non si tratta solo di concedere diritti, ma anche di limitarli imponendo determinate condizioni al loro esercizio ( 36 ).

77. Come sottolineato dal governo danese, la direttiva sulla cittadinanza è il risultato di un bilanciamento tra la necessità di consentire l’esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari e il legittimo interesse degli [OSCURATO:PERSONA] membri ospitanti a garantire che tali persone non costituiscano un inutile onere (economico).

78. Il punto è se l’interpretazione proposta, secondo la quale il diritto di soggiorno di un ascendente diretto non è condizionato dal requisito che il bisogno di assistenza sia sorto nel paese di origine prima del trasferimento nello Stato membro ospitante, turbi l’equilibrio raggiunto nel processo legislativo dell’Unione.

79. Ritengo di no.

80. È vero che la proposta originaria della [OSCURATO:PERSONA] di questa direttiva non conteneva alcuna qualificazione degli ascendenti diretti che possono ricongiungersi con il cittadino dell’Unione.

La condizione che tale persona fosse dipendente è stata aggiunta nel corso dell’iter legislativo ( 37 ).

Benché, come ho spiegato altrove ( 38 ), le ragioni di tale modifica legislativa non siano esplicite, l’intenzione di limitare il numero di ascendenti che possono ricongiungersi con il cittadino dell’Unione è evidente.

81. Tale intenzione è espressa dal requisito che un ascendente sia dipendente dal cittadino dell’Unione.

Alla luce del diritto alla vita familiare garantito ai cittadini mobili dell’Unione, non è giustificato limitare ulteriormente tale diritto richiedendo che la condizione di dipendenza debba esistere nel paese di origine.

82. Pertanto, alla luce dello scopo della direttiva sulla cittadinanza, e come enunciato dal governo tedesco, è necessario dimostrare semplicemente l’esistenza della necessità di assistenza nonché la volontà di fornirla.

Se ciò viene dimostrato, indipendentemente dal luogo in cui il familiare ha bisogno di assistenza da parte del cittadino mobile dell’Unione, il diritto di soggiorno derivato sorge automaticamente sulla base della direttiva sulla cittadinanza. b) La direttiva sulla cittadinanza non collega l’esistenza del diritto di soggiorno al momento dell’ingresso nello Stato membro ospitante

83. A mio avviso, la direttiva sulla cittadinanza non subordina il diritto di soggiorno derivato di un ascendente dipendente al requisito che tale persona sia entrata nel paese ospitante con l’intenzione di ricongiungersi al cittadino mobile dell’Unione come familiare da esso dipendente ( 39 ).

84. Il diritto di ingresso e il diritto di soggiorno sono disciplinati da disposizioni diverse della direttiva sulla cittadinanza, rispettivamente l’articolo 5 e l’articolo 7.

85. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sulla cittadinanza conferisce ai familiari il diritto di soggiornare in uno Stato membro ospitante.

L’articolo 7 non fa tuttavia riferimento all’articolo 5, che disciplina il diritto di ingresso.

Non è quindi richiesto l’ottenimento di un diritto d’ingresso speciale ai fini del ricongiungimento con il cittadino mobile dell’Unione per poter acquisire il diritto di soggiorno.

L’unico requisito per godere del diritto di soggiorno sulla base dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza è che la persona in questione sia un familiare ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva, ove tale concetto include gli ascendenti a carico del cittadino mobile dell’Unione, come descritti nell’articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c).

La direttiva sulla cittadinanza non prescrive che la persona che abbia fatto ingresso nel territorio dell’Unione sia dipendente dal cittadino mobile dell’Unione.

86. In sintesi, la condizione di dipendenza dell’ascendente del cittadino mobile dell’Unione e il diritto di soggiorno a essa collegato richiedono solo che tale persona abbia bisogno di assistenza da parte del cittadino mobile dell’Unione, indipendentemente dal luogo in cui tale bisogno esiste.

La condizione di dipendenza non è legata a un luogo particolare, nel senso che la necessità di assistenza deve sorgere nel paese di origine prima del trasferimento nello Stato membro ospitante.

Allo stesso modo, la direttiva sulla cittadinanza non prescrive che, per l’acquisizione del diritto di soggiorno derivato, il familiare debba entrare nello Stato membro ospitante con l’intenzione di ricongiungersi al cittadino mobile dell’Unione che gli fornisce assistenza.

Il diritto di soggiorno dipende esclusivamente dall’esistenza del rapporto di dipendenza e la direttiva sulla cittadinanza non impone alcuna condizione aggiuntiva.

87. Per tale motivo, propongo alla Corte di rispondere come segue alla prima questione: nell’esaminare la nozione di dipendenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva sulla cittadinanza, occorre tenere conto della situazione di un ascendente diretto di un cittadino mobile dell’Unione che si trova già sul territorio dello Stato in cui è stabilito il soggiornante.

C. Sulla seconda questione – il problema del soggiorno irregolare

88. Se si deve prendere in considerazione la situazione di un richiedente che si trova già nello Stato membro ospitante, il giudice del rinvio si chiede se sia rilevante la circostanza che il richiedente si trovi regolarmente sul territorio di detto Stato.

89. Dalla giurisprudenza si evince che il diritto di soggiorno di un ascendente (o discendente) diretto esiste come conseguenza automatica del rapporto di dipendenza.

Pertanto, se esiste la reale necessità di assistenza da parte dell’ascendente del cittadino mobile dell’Unione, esiste automaticamente anche il diritto di soggiorno con riguardo a tale ascendente.

90. Il soggiorno nello Stato membro ospitante di un ascendente dipendente non può quindi essere irregolare, in quanto il diritto di trovarsi in una siffatta situazione è previsto dalla direttiva sulla cittadinanza.

91. Non vi è alcun requisito aggiuntivo alla reale necessità di ricevere assistenza, compresa la regolarità del soggiorno precedente, che condizioni l’esistenza del diritto di soggiorno sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), o dell’articolo 7, paragrafo 2), della direttiva sulla cittadinanza ( 40 ).

92. A questo punto, sottolineerei anche che la sig.ra XXX risultava essere bisognosa di assistenza da parte del figlio e del nucleo familiare della sua partner sin dall’arrivo in Belgio e, previa verifica da parte del giudice nazionale, anche prima nel suo paese d’origine.

Il fatto che, nel 2011, le è stato negato il titolo di soggiorno sulla base della legislazione nazionale non cambia il fatto che ella possa fare affidamento sulla sua dipendenza da quel nucleo familiare sulla base della direttiva sulla cittadinanza.

93. Inoltre, poiché il diritto di soggiorno sulla base della direttiva sulla cittadinanza sorge automaticamente se esiste la pertinente relazione di dipendenza e non è subordinato al rilascio della carta di soggiorno, non è rilevante che le autorità abbiano negato l’emissione di tale carta nel 2015 e le abbiano impartito l’ordine di lasciare il Belgio.

Essendo la dipendenza un dato di fatto, risulta che la sig.ra XXX abbia avuto il diritto di soggiorno dal momento del suo arrivo in Belgio.

94. Non risulta inoltre alcun motivo per ritenere che tale condizione di dipendenza sia mai cessata in alcun momento fino a oggi, il che porta a concludere che la signora ha trascorso più di cinque anni come residente regolare in base alla direttiva sulla cittadinanza in Belgio, e quindi ha anche acquisito il diritto di soggiorno di lunga durata ( 41 ).

Ciò significa anche che le decisioni con cui le è stata negato il rilascio della carta di soggiorno ed è stata ordinata la sua espulsione dal Belgio sono illegittime.

Tali fatti, tuttavia, devono essere verificati dal giudice nazionale.

95. Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione nel seguente modo: un ascendente diretto dipendente da un cittadino mobile dell’Unione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza si trova regolarmente sul territorio dello Stato membro ospitante, nonostante eventuali decisioni adottate ai sensi della legislazione nazionale che indichino il contrario.

Se, prima di diventare dipendente, il richiedente si trovava irregolarmente sul territorio dello Stato membro ospitante, secondo la legislazione nazionale, ciò non avrà ripercussioni a posteriori sui suoi diritti basati sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera d) e sull’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza.

D. Sulle questioni terza e quarta – come dimostrare la dipendenza

96. Con le questioni terza e quarta, il giudice del rinvio intende stabilire come un ascendente diretto di un cittadino mobile dell’Unione debba dimostrare la propria dipendenza al fine di ottenere il rilascio della carta di soggiorno.

97. Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un ascendente diretto di un cittadino mobile dell’Unione che richiede la carta di soggiorno possa dimostrare la sua condizione di dipendenza utilizzando prove documentali risalenti al periodo precedente al trasferimento nello Stato membro ospitante, anche se da allora è trascorso un lasso di tempo significativo.

Ove tali prove documentali non siano pertinenti, o sufficienti, con la quarta questione il giudice del rinvio desidera stabilire come il richiedente possa dimostrare la sua dipendenza.

98. La questione di come si possa dimostrare la dipendenza dipende in primo luogo dal motivo per cui tale condizione deve essere dimostrata.

99. Nel caso di specie, la sig.ra XXX deve dimostrare la sua dipendenza allo scopo di ottenere il rilascio della carta di soggiorno.

100. Lo scopo della carta di soggiorno è quello di dichiarare che, a partire dal momento del suo rilascio, un familiare gode del diritto di soggiorno sulla base dell’articolo 7 della direttiva sulla cittadinanza.

A tal riguardo, mi sembra che l’unica questione rilevante sia se la condizione di dipendenza esista nel luogo e nel momento in cui viene richiesta la carta.

101. La situazione sarebbe diversa se un attestato di soggiorno avesse uno scopo diverso, ad esempio per confermare che la condizione di dipendenza è sorta in un determinato momento e che esiste ancora al momento del rilascio dell’attesto.

Ciò potrebbe essere importante per richiedere uno status di soggiorno permanente, in quanto tale status dipende dal legittimo soggiorno continuato per cinque anni.

In una siffatta situazione, sono rilevanti sia il momento in cui è sorta la dipendenza, che potrebbe essere nel passato, sia il momento attuale.

102. Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta che la sig.ra XXX ha richiesto, in effetti, una carta di soggiorno solo al momento della (terza) presentazione di una siffatta richiesta, quella del 2017.

103. A mio avviso, quindi, se la carta di soggiorno nella causa di cui trattasi è richiesta solo come conferma del fatto che il diritto di soggiorno sussiste al momento di una siffatta richiesta e continuerà a sussistere in futuro, a meno che non venga revocato, non c’è alcuna giustificazione per chiedere la prova della dipendenza della sig.ra XXX nel paese di origine.

È sufficiente che ella dimostri di avere bisogno di assistenza e che la partner di suo figlio è disposta a fornire tale assistenza in Belgio nel momento in cui ella presenta la domanda di carta di soggiorno.

104. A tal riguardo, la sig.ra XXX non può infatti basarsi su prove risalenti al 2011, ma deve dimostrare la sua dipendenza utilizzando prove dell’epoca attestanti il suo bisogno di assistenza nel 2017.

105. La prova della dipendenza al momento della presentazione della domanda di carta di soggiorno può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato ( 42 ), a seconda della situazione individuale del familiare di cui trattasi.

Se la carta di soggiorno viene richiesta poco dopo l’arrivo di un familiare nello Stato membro ospitante, un documento che attesti che questa persona stava già ricevendo pagamenti dal cittadino mobile dell’Unione sul suo conto nel paese di origine potrebbe essere rilevante, ma non obbligatorio.

Se, tuttavia, il familiare si trova già nello Stato membro ospitante, la dimostrazione che vive con il cittadino mobile dell’Unione o che quest’ultimo paga per il suo alloggio, gli alimenti o altre necessità di base nello Stato membro ospitante potrebbe essere rilevante per dimostrare la dipendenza materiale.

Potrebbe effettivamente essere necessario richiedere alcune prove documentali (ad esempio, la prova che il familiare non possiede altre fonti di reddito provenienti da un’attività professionale pregressa o da un bene di proprietà) dal paese d’origine, a condizione che non sia impossibile acquisire tale prova.

Tuttavia, questo serve a dimostrare che il familiare non è in grado di mantenersi al momento in cui sta presentando la domanda di carta di soggiorno e nel luogo dal quale la richiesta viene presentata, e non che si trovava o si troverebbe in tale situazione nel suo paese di origine.

106. Se un familiare a carico necessita di una decisione che certifichi il permanere della dipendenza, come potrebbe essere richiesto al momento della domanda di soggiorno di lunga durata, potrebbe essere necessario dimostrare che la dipendenza esisteva in passato, anche nel paese di origine.

In tal caso, la prova della dipendenza nel paese d’origine prima del trasferimento nello Stato membro ospitante può basarsi sulle prove documentali risalenti.

Non è giustificato richiedere una nuova documentazione che dimostri che la sig.ra XXX era già a carico nel suo paese d’origine prima di ricongiungersi alla sua famiglia in Belgio, se tali documenti sono già stati presentati all’autorità competente.

107. Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione nel seguente modo: un ascendente diretto di un cittadino mobile dell’Unione non può basarsi sui documenti rilasciati numerosi anni prima della presentazione della domanda di carta di soggiorno per dimostrare la sua condizione di dipendenza dal cittadino mobile dell’Unione.

Tale ascendente deve dimostrare la sua condizione di dipendenza nello Stato membro ospitante al momento della presentazione della domanda di carta di soggiorno.

108. Nella risposta alla quarta questione, suggerisco alla Corte di rispondere che tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato che possa dimostrare che l’ascendente diretto di cui trattasi ha effettivamente bisogno di assistenza da parte del cittadino mobile dell’Unione nello Stato membro ospitante al momento della presentazione della domanda di carta di soggiorno.

Ai fini di tale prova potrebbero rendersi necessari nuovi documenti dal paese d’origine che dimostrino la mancanza o l’inadeguatezza di risorse proprie derivanti da precedenti rapporti di lavoro o beni.

Tali documenti servono a dimostrare il bisogno di assistenza al momento della presentazione della domanda nello Stato membro ospitante e non già il bisogno di assistenza nel paese di origine.

IV. Conclusione

109. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato, Belgio): 1) Nell’esaminare l’esistenza della dipendenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, le autorità nazionali dovrebbero tenere conto della situazione di un ascendente diretto di un cittadino mobile dell’Unione che si trova già nel territorio dello Stato in cui è stabilito il soggiornante. 2) Un ascendente diretto dipendente da un cittadino mobile dell’Unione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 si trova regolarmente nel territorio dello Stato membro ospitante, nonostante eventuali decisioni adottate ai sensi della legislazione nazionale che indichino il contrario.

Se, prima di diventare dipendente, il richiedente si trovava irregolarmente sul territorio dello Stato membro ospitante, secondo la legislazione nazionale, ciò non avrà ripercussioni a posteriori sui suoi diritti basati sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera d) e sull’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38. 3) Un ascendente diretto di un cittadino mobile dell’Unione non può basarsi sui documenti rilasciati numerosi anni prima della presentazione della domanda di carta di soggiorno per dimostrare la sua condizione di dipendenza dal cittadino mobile dell’Unione.

Tale ascendente deve dimostrare la sua condizione di dipendenza nello Stato membro ospitante al momento della presentazione della domanda di carta di soggiorno. 4) La prova della dipendenza può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato che possa dimostrare che l’ascendente diretto di cui trattasi ha effettivamente bisogno di assistenza da parte del cittadino mobile dell’Unione nello Stato membro ospitante al momento della presentazione della domanda di carta di soggiorno.

Ai fini di tale prova potrebbero rendersi necessari nuovi documenti dal paese d’origine che dimostrino la mancanza o l’inadeguatezza di risorse proprie derivanti da precedenti rapporti di lavoro o beni.

Tali documenti servono a dimostrare il bisogno di assistenza al momento della presentazione della domanda nello Stato membro ospitante e non già il bisogno di assistenza nel paese di origine. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( GU 2004, L 158, pag. 77 ; in prosieguo la «direttiva sulla cittadinanza»). ( 3 ) È pacifico che AL e la signora N.E.K. costituiscono un nucleo familiare riconosciuto dal diritto nazionale come unità familiare.

La signora N.E.K. ha rilasciato dinanzi all’ufficiale di stato civile di Anderlecht (Belgio) una dichiarazione di convivenza con AL, l’11 febbraio 2005, molto prima che la sig.ra XXX si trasferisse per vivere con loro. ( 4 ) La direttiva sulla cittadinanza concede diritti solo ai parenti dei cittadini dell’Unione che si sono trasferiti dal loro Stato di origine in un altro Stato membro (in prosieguo: un «cittadino mobile dell’Unione»).

Pertanto, la questione se AL, cittadino belga, possa essere raggiunto da sua madre in Belgio è una questione di diritto belga.

Al riguardo, v. articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sulla cittadinanza.

V. altresì, tra tante, sentenze del 12 marzo 2014, O. e B. ( C‑456/12 , EU:C:2014:135 , punti 42 e 43 ), e del 14 novembre 2017, Lounes ( C‑165/16 , EU:C:2019:862 , punto 33 ). ( 5 ) Sentenza del 9 gennaio 2007, Jia ( C‑1/05 , EU:C:2007:1 , in prosieguo: la «sentenza Jia»). ( 6 ) Sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑488/21 , EU:C:2023:1013 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). ( 7 ) Analogamente, nella sentenza del 9 gennaio 2007, Jia ( C‑1/05 , EU:C:2007:1 ), la sig.ra Jia, che ha cercato di avvalersi della direttiva sulla cittadinanza come ascendente diretto a carico, era la madre di un cittadino cinese la cui coniuge era una cittadina tedesca che viveva con lui in Svezia. ( 8 ) Nella causa Reyes, il coniuge norvegese di una cittadina tedesca che si era trasferita in Svezia, dove vivevano in una casa comune, sosteneva economicamente la figlia della moglie.

V., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2014, Reyes ( C‑423/12 , EU:C:2014:16 , in prosieguo: la «sentenza Reyes», punto 11). ( 9 ) Gli ascendenti diretti che sono cittadini dell’Unione non hanno bisogno della carta di soggiorno.

Tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri ospitanti possono richiedere l’iscrizione presso le autorità competenti, che possono rilasciare loro un attestato di iscrizione.

V. al riguardo, articolo 8 della direttiva sulla cittadinanza. ( 10 )

V. sentenze del 9 gennaio 2007, Jia ( C‑1/05 , EU:C:2007:1 , punto 17 ), del 5 settembre 2012, Rahman e a. ( C‑83/11 , EU:C:2012:519 , in prosieguo: la «sentenza Rahman», punto 14), e del 16 gennaio 2014, Reyes ( C‑423/12 , EU:C:2014:16 , punto 12 ). ( 11 ) Nella sentenza del 18 giugno 1987, [OSCURATO:PERSONA] ( 316/85 , EU:C:1987:302 , in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto e si è vista negare un minimex in Belgio, v. punto

2. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra GV ha richiesto e si è vista negare un assegno di invalidità in Irlanda, v. punto 2 della sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑488/21 , EU:C:2023:1013 ). ( 12 ) Sebbene la sig.ra XXX abbia presentato una domanda di permesso di soggiorno per la prima volta solo due mesi dopo l’ingresso in Belgio (v. paragrafo 5 delle presenti conclusioni), il caso di specie verte solo sulla sua terza domanda presentata nel 2017 (v. paragrafo 10 delle presenti conclusioni). ( 13 ) Sentenza del 18 giugno 1987, [OSCURATO:PERSONA] ( 316/85 , EU:C:1987:302 , punto 22 ). ( 14 ) Sentenza del 9 gennaio 2007, Jia ( C‑1/05 , EU:C:2007:1 , punto 35 ).

V. altresì sentenza del 16 gennaio 2014, Reyes ( C‑423/12 , EU:C:2014:16 , punto 21 ). ( 15 ) Dopo aver confermato che la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto, la Corte ha spiegato, nella sentenza Zhu e Chen, che tale situazione deve essere tale che il familiare di cui trattasi sia a carico del cittadino mobile dell’Unione, e non viceversa.

Per tale ragione, la signora Chen, cittadina di un paese terzo madre di un cittadino dell’Unione che aveva il diritto di soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA], non poteva rivendicare il suo diritto di soggiorno sulla base della normativa dell’Unione che nel frattempo era stata sostituita dalla direttiva sulla cittadinanza, in quanto non dipendeva dalla figlia, ma piuttosto, al contrario, la figlia dipendeva da lei.

V. sentenza del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen ( C‑200/02 , EU:C:2004:639 ), punti 43 e 44 . ( 16 ) Sentenza del 9 gennaio 2007, Jia ( C‑1/05 , EU:C:2007:1 , punto 37 ). ( 17 ) Al riguardo, nelle conclusioni da me presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] ho proposto alla Corte di adottare un’interpretazione ampia della nozione di dipendenza, tale da comprendere non solo la dipendenza materiale, ma anche quella affettiva ( C‑488/21 , EU:C:2023:115 , paragrafo 58 ).

Nella sua sentenza in quella causa, la Corte non ha affrontato il tema.

Pertanto, ritengo che la questione rimanga aperta.

Tuttavia, non occorre affrontare siffatta distinzione in questa sede, in quanto il caso di specie riguarda il sostegno materiale. ( 18 ) V., ad esempio, sentenza del 9 gennaio 2007, Jia ( C‑1/05 , EU:C:2007:1 , punti 18 , 19 o 37). ( 19 ) Sentenza del 16 gennaio 2014, Reyes ( C‑423/12 , EU:C:2014:16 , punto 15 ). ( 20 ) V., al riguardo, sentenza del 27 giugno 2018, Diallo ( C‑246/17 , EU:C:2018:499 , punti 48 e 49 ). ( 21 ) All’articolo 9, paragrafo 2, la direttiva sulla cittadinanza impone ai familiari che non sono cittadini dell’Unione l’obbligo di presentare la domanda per il rilascio della carta di soggiorno, entro un termine che non può essere inferiore a tre mesi dalla data di arrivo nel paese ospitante, ma il termine preciso può essere fissato da ciascuno Stato membro. ( 22 ) V., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2018, Diallo ( C‑246/17 , EU:C:2018:499 , punto 66 ). ( 23 )

V. al riguardo considerando 8 della direttiva sulla cittadinanza. ( 24 ) L’inosservanza del termine imposto da uno Stato membro per richiedere la carta di soggiorno può, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza, rendere il familiare passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

Tuttavia, la Corte ha confermato che la mancata richiesta della carta di soggiorno non può comportare la perdita del diritto di soggiorno.

V., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2002, MRAX ( C‑459/99 , EU:C:2002:461 , punti 74 e 79 ). ( 25 ) Si potrebbe aggiungere che la Corte ha ritenuto, nella sentenza del 27 giugno 2018, Diallo ( C‑246/17 , EU:C:2018:499 , punti 50 e 55 ), che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono rilasciare la carta di soggiorno sulla base della direttiva sulla cittadinanza se non sono convinti della prova della condizione di familiare a carico.

Tuttavia, essi possono riconoscere il diritto di soggiorno e certificarlo con mezzi adeguati sulla base della sola legislazione nazionale, anche in assenza della prova della condizione di familiare a carico. ( 26 ) L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza si riferisce ai familiari diversi da quelli elencati nell’articolo 2, paragrafo 2, della stessa, nei confronti dei quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad agevolare l’ingresso e il soggiorno, ma tali diritti non sorgono direttamente sulla base di detta direttiva. ( 27 ) Al contrario, l’articolo 10, paragrafo 2, lettera e), della direttiva sulla cittadinanza fa riferimento ai documenti rilasciati dall’autorità competente del paese di origine in relazione agli altri familiari di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della stessa direttiva. ( 28 ) Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli [OSCURATO:PERSONA] e delle loro famiglie all’interno della Comunità ( GU 1968, L 257, pag. 13 ). ( 29 ) Sentenza del 5 settembre 2012, Rahman e a. ( C‑83/11 , EU:C:2012:519 , punto 33 ). ( 30 ) Sentenza del 16 gennaio 2014, Reyes ( C‑423/12 , EU:C:2014:16 , punto 30 ). ( 31 ) V., al riguardo, la questione 2a, come riportata al punto 24 della sentenza del 9 gennaio 2007, Jia ( C‑1/05 , EU:C:2007:1 ). ( 32 )

V. sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑488/21 , EU:C:2023:1013 , punto 58 ). ( 33 ) V., al riguardo, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑488/21 , EU:C:2023:1013 , punti 60 e 61 ).

La condizione di dipendenza può cessare se scompare la necessità di assistenza dell’ascendente da parte dei familiari, o se i familiari che sono cittadini mobili dell’Unione smettono di fornire il sostegno necessario. ( 34 ) V., al riguardo, sentenza del 25 luglio 2002, MRAX ( C‑459/99 , EU:C:2002:461 , punto 53 ). ( 35 ) Al riguardo, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha statuito che il rapporto tra gli adulti e i loro genitori costituisce la vita familiare protetta dall’articolo 8 della CEDU, anche quando l’adulto non viveva con i suoi genitori o fratelli e aveva formato un nucleo familiare e una famiglia separati.

V., al riguardo, sentenze della Corte EDU, 18 febbraio 1991, Moustaquim c.

Belgio (CE:ECHR:1991:0218JUD001231386, §§ 35, 45 e 46) e [OSCURATO:PERSONA] c.

Francia (CE:ECHR:1997:0926JUD002561394, § 33). ( 36 )

V. articolo 1, lettera a), della direttiva sulla cittadinanza, che afferma che tale direttiva determina le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri da parte dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari. ( 37 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, COM(2001) 257 definitivo ( GU 2001, C 270 E, pag. 150 ).

Per un resoconto più dettagliato, v. [OSCURATO:PERSONA], M. «[OSCURATO:PERSONA]» in Precedents and [OSCURATO:PERSONA] in EU Immigration ([OSCURATO:PERSONA], 2019) (sezione 5.2.2 «[OSCURATO:PERSONA]»), pag. 113; Guild, E., Peers, S., e Tomkins, J., «[OSCURATO:PERSONA]», in The EU [OSCURATO:PERSONA]: A Commentary, 2 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2019, pagg. da 42 a 46; [OSCURATO:PERSONA], N., EU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, pagg. da 174 a

179. ( 38 )

V. conclusioni da me presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑488/21 , EU:C:2023:115 , paragrafo 55 ). ( 39 ) Desumendo la connessione tra l’ingresso e il diritto di soggiorno, si potrebbe spiegare perché il giudice del rinvio abbia chiesto, con la sua prima questione, se le autorità nazionali siano tout court tenute a valutare la situazione di una persona che non è entrata nello Stato ospitante come familiare dipendente, ma per un altro motivo, come ad esempio un visto turistico. ( 40 ) V., al riguardo, sentenza del 25 luglio 2008, Metock e a. ( C‑127/08 , EU:C:2008:449 , punti 50 e 51 ).

Detta causa riguardava un gruppo di cittadini di paesi terzi, coniugi di cittadini mobili dell’Unione residenti in Irlanda, a cui erano stati negati i permessi di soggiorno in quanto non avevano risieduto regolarmente in un altro Stato membro dell’Unione prima di ricongiungersi a cittadini dell’Unione in Irlanda, condizione imposta dalla legge nazionale.

In quella sentenza, la Corte ha affermato che «la definizione di familiari contenuta nell’art. 2, punto 2, della direttiva 2004/38 non pone distinzioni a seconda che essi abbiano già soggiornato legalmente, o meno, in un altro Stato membro» e che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza concede un diritto di soggiorno ai familiari «senza fare riferimento al luogo o ai presupposti del loro soggiorno precedente all’arrivo nel citato Stato membro». ( 41 )

V. articolo 16 della direttiva sulla cittadinanza. ( 42 )

V. in tal senso, sentenza del 9 gennaio 2007, Jia ( C‑1/05 , EU:C:2007:1 , punto 43 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0607 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA presentate il 19 settembre 2024 ( 1 ) Causa C‑607/21 XXX contro [OSCURATO:PERSONA] belge (Stato belga) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato, Belgio)] «Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Cerchia di beneficiari – Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) – Ascendente diretto – Nozione di “dipendenza” – Luogo in cui deve sussistere la dipendenza – Diritto di soggiorno dell’ascendente diretto dipendente – Domanda di permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante numerosi anni dopo il trasferimento dal paese di origine – Legittimità del soggiorno nello Stato membro ospitante – Dimostrazione della dipendenza» I. Introduzione 1. Le autorità belghe hanno negato il rilascio della carta di soggiorno alla sig.ra XXX, cittadina di un paese terzo, che si era ricongiunta con il figlio e con la partner di quest’ultimo, cittadina mobile dell’Unione, in Belgio. Tale diniego ha dato luogo alla presente causa. 2. Sulla base della direttiva sulla cittadinanza ( 2 ), gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rilasciare la carta di soggiorno a un ascendente diretto dipendente da un cittadino di un paese terzo e che, a causa di tale dipendenza, ha acquisito un diritto di soggiorno derivato. 3. La presente causa invita la Corte a spiegare la dimensione geografica della nozione di dipendenza contenuta nella direttiva sulla cittadinanza, rispondendo alla questione se sia decisivo per tale nozione che un ascendente sia bisognoso di assistenza nel suo paese di origine. II. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 4. La sig.ra XXX è una cittadina marocchina ed è la madre di AL, cittadino belga che risiede in Belgio. La partner di AL, la sig.ra N.E.K., è una cittadina olandese che si è trasferita in Belgio, dove vive con AL dal 2005 ( 3 ). 5. La sig.ra XXX è entrata nel territorio belga il 25 luglio 2011 con un visto turistico. 6. Il 21 settembre 2011, ella presentava domanda di permesso di soggiorno, basando la sua richiesta sul suo stato di dipendenza dal figlio. Tuttavia, come risulta dalla decisione di rinvio, la normativa belga in materia è stata modificata poco prima della domanda della sig.ra XXX, cosicché ai cittadini belgi non è più concesso il diritto al ricongiungimento familiare con i propri ascendenti ( 4 ). Di conseguenza, il 21 ottobre 2011 la prima domanda della sig.ra XXX veniva respinta. 7. Il 26 giugno 2015 la sig.ra XXX, che risulta aver continuato a vivere con il figlio e la partner di quest’ultimo in Belgio, presentava una nuova domanda di soggiorno. In tale occasione, presentava domanda come familiare dipendente dalla partner di suo figlio, la signora N.E.K., giacché quest’ultima è una cittadina mobile dell’Unione e rientra nell’ambito di applicazione della direttiva sulla cittadinanza. 8. Le autorità nazionali respingevano detta domanda il 28 settembre 2015 sulla base di due motivi: in primo luogo, le risorse familiari di suo figlio e della partner non erano sufficientemente documentate e, in secondo luogo, i documenti a sostegno della condizione di dipendenza della sig.ra XXX erano troppo risalenti. Detta decisione comprendeva inoltre l’ordine di lasciare il territorio belga. 9. La sig.ra XXX impugnava tale diniego, ma il suo ricorso veniva respinto dal [OSCURATO:PERSONA] du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio) il 14 aprile 2016. Il rigetto considerava solo il primo motivo, ossia l’insufficiente prova documentale delle risorse del nucleo familiare del soggiornante, e non esaminava l’argomentazione secondo cui i documenti che testimoniavano la condizione di dipendenza della sig.ra XXX erano troppo risalenti. 10. Il 9 novembre 2017 la sig.ra XXX presentava una terza domanda di soggiorno, sempre in qualità di familiare della partner di suo figlio, la signora N.E.K., cittadina mobile dell’Unione. 11. Il 2 maggio 2018 anche tale domanda veniva respinta. Uno dei motivi verteva sul fatto che i documenti prodotti a dimostrazione del suo stato di indigenza (in particolare, la scheda informativa marocchina dell’ispettore delle imposte e l’attestato di indigenza marocchino, risalenti al 2011) e le prove del sostegno economico da parte del nucleo familiare cui dichiarava di volersi ricongiungere (le prove relative a invii di denaro nel 2010 e nel 2011) erano obsoleti. 12. La sig.ra XXX impugnava la validità di quest’ultimo diniego. Con sentenza del 30 agosto 2019 il [OSCURATO:PERSONA] du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri) respingeva il suo ricorso, sostenendo che che la condizione di dipendenza richieda il soddisfacimento di due condizioni cumulative. In primo luogo, la condizione di dipendenza deve essere sorta nel paese di origine prima dell’arrivo in Belgio del familiare. Secondo detto organo, ciò discende dalla sentenza Jia ( 5 ). In secondo luogo, per dimostrare la sussistenza di tale condizione di dipendenza, non è sufficiente che il familiare soggiornante disponga di risorse sufficienti o che viva con il richiedente, ma occorre altresì che il richiedente dimostri di avere bisogno del sostegno materiale di tale familiare soggiornante al momento in cui la domanda è stata presentata. 13. Il 3 ottobre 2019 la sig.ra XXX proponeva un ricorso avverso tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato, Belgio). Il presente rinvio deriva da tale ricorso. 14. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) spiega che un’importante differenza tra la presente causa e quelle precedenti su cui la Corte si è pronunciata risiede nel fatto che il familiare che desidera beneficiare del ricongiungimento soggiorna già da sei anni sul territorio dello Stato in cui desidera ricongiungersi al cittadino dell’Unione. Detto organo ritiene pertanto di aver bisogno di ulteriori chiarimenti in merito al diritto dell’Unione pertinente. 15. In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, nell’esaminare la nozione di persona a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2), lettera d), della [direttiva sulla cittadinanza], occorra tener conto della situazione di un richiedente che si trova già sul territorio dello Stato in cui è stabilito il soggiornante. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se occorra differenziare il trattamento accordato al richiedente che si trova regolarmente sul territorio di detto Stato membro e quello accordato al richiedente che vi si trovi irregolarmente. 3) Se l’articolo 2, paragrafo 2), lettera d), della [direttiva sulla cittadinanza] debba essere interpretato nel senso che, per poter essere considerato a carico e rientrare così nella definizione di “familiare” prevista da detta disposizione, l’ascendente diretto [può] dedurre una situazione di reale dipendenza materiale nel paese di origine attestata da documenti che sono stati tuttavia rilasciati molti anni prima della presentazione della domanda di permesso di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino europeo, in quanto la partenza dal paese di origine e il deposito della domanda di permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante non sono contestuali. 4) In caso di risposta negativa alla terza questione, quali criteri consentano di valutare lo stato di dipendenza materiale di un richiedente che chiede di potersi ricongiungere a un cittadino europeo o al suo partner, in qualità di ascendente, senza aver potuto beneficiare di un permesso di soggiorno sulla base di una domanda presentata immediatamente dopo la sua partenza dal paese di origine». 16. Sono state presentate osservazioni scritte alla Corte da sig.ra XXX, dai governi belga, ceco, danese e tedesco, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. 17. Con decisione del Presidente della Corte del 28 ottobre 2022, il procedimento nella presente causa è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in attesa della pronuncia della sentenza nella causa C‑488/21, [OSCURATO:PERSONA]. 18. A seguito della pronuncia di tale sentenza il 21 dicembre 2023 ( 6 ), la Corte ha chiesto al giudice del rinvio nella presente causa se intendesse mantenere le sue questioni pregiudiziali. 19. Con lettera del 19 gennaio 2024, il giudice del rinvio ha risposto che desiderava mantenere tutte le sue questioni pregiudiziali, in quanto riteneva che tale sentenza non fornisse le risposte a tali questioni. 20. Il procedimento relativo alla presente causa è stato quindi ripreso il 24 gennaio 2024. 21. All’udienza svoltasi il 13 giugno 2024 la sig.ra XXX, i governi belga, danese e tedesco, nonché la [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato le proprie osservazioni orali. III. Analisi A. Introduzione 1. Struttura delle presenti conclusioni 22. La direttiva sulla cittadinanza dà diritto ai familiari di un cittadino mobile dell’Unione di ricongiungersi al cittadino stesso nello Stato in cui si è trasferito (in prosieguo: lo «Stato membro ospitante»). A tal fine, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della direttiva conferisce ai familiari il diritto di soggiornare in uno Stato membro ospitante. 23. La circostanza che una persona possa essere considerata un familiare di un cittadino mobile dell’Unione non è una questione di scelta di tale cittadino, ma dipende dalla definizione di detto termine contenuta nell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza. Oltre al coniuge, al partner riconosciuto e ai figli minorenni di un cittadino dell’Unione, tale direttiva conferisce il diritto di soggiorno anche ai discendenti diretti a carico di età inferiore ai 21 anni [articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva sulla cittadinanza] e agli ascendenti diretti a carico [articolo 2, paragrafo 2, lettera d), di detta direttiva]. 24. Per beneficiare del diritto di soggiorno sulla base della direttiva sulla cittadinanza, la sig.ra XXX deve quindi essere dipendente da un cittadino mobile dell’Unione. 25. Dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva sulla cittadinanza e dalla giurisprudenza consegue che, per rientrare nel campo di applicazione di tale direttiva, un ascendente (o discendente) non deve necessariamente dipendere dal suo parente diretto (nel caso di specie, il figlio della sig.ra XXX, AL), ma può invece dipendere dal coniuge o partner di quest’ultimo (nel caso di specie, la sig.ra N.E.K.) ( 7 ). Se il parente diretto e il suo partner, cittadino mobile dell’Unione, formano un nucleo familiare, è sufficiente che l’assistenza all’ascendente diretto sia fornita da un membro di tale nucleo familiare ( 8 ). 26. I partecipanti al procedimento dinanzi alla Corte hanno accettato tale interpretazione. Pertanto, è pacifico che la sig.ra XXX può rivendicare il suo diritto di soggiorno sulla base della direttiva sulla cittadinanza se è a carico del nucleo familiare formato da suo figlio, che non è un cittadino mobile dell’Unione, e dalla sua partner, che è una cittadina mobile dell’Unione. 27. In quanto cittadina di un paese terzo, la sig.ra XXX è tenuta, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva sulla cittadinanza, a richiedere la carta di soggiorno, che lo Stato membro ospitante deve rilasciare, se è un familiare a carico ( 9 ). 28. Un certo numero di cause sottoposte alla Corte è sorto a causa del rifiuto di uno Stato membro di rilasciare una carta di soggiorno ( 10 ), o di riconoscere qualche altro diritto concesso dalla direttiva sulla cittadinanza ai familiari a carico, come il diritto alla parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni sociali ( 11 ). Tali cause hanno chiarito in una certa misura la nozione di dipendenza nella direttiva sulla cittadinanza. 29. L’elemento di novità della causa di cui trattasi è il tempo trascorso (più di sei anni) tra il momento del trasferimento della sig.ra XXX in Belgio e la domanda di permesso di soggiorno ( 12 ). Ciò evidenzia la questione geografica: se la situazione della sig.ra XXX nel suo paese d’origine rilevi ai fini della valutazione della sua condizione di dipendenza. 30. Nelle precedenti cause pertinenti, al momento della domanda di permesso di soggiorno, il richiedente si era trasferito da poco tempo in uno Stato membro ospitante o aveva presentato tale domanda dal suo paese di origine. Nella sentenza Jia, un familiare ascendente ha presentato la domanda di permesso di soggiorno tre mesi dopo il trasferimento in Svezia. Nella sentenza Reyes, un discendente ha presentato una domanda di permesso di soggiorno 26 giorni dopo l’ingresso in Svezia. Nella sentenza Rahman, altri membri della famiglia (quelli coperti dall’articolo 3, paragrafo 2, e non dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza), hanno richiesto la carta di soggiorno prima di trasferirsi nel [OSCURATO:PERSONA] dal loro paese di origine. Il luogo di valutazione della condizione di dipendenza al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno in tali casi non poteva che essere il paese di origine in cui vivevano i familiari prima di decidere di ricongiungersi al cittadino dell’Unione. 31. Tuttavia, la sig.ra XXX stava già ricevendo assistenza in Belgio da un lasso di tempo significativo. Al fine di stabilire se si tratti o meno di una persona dipendente, si potrebbe valutare la sua situazione nel paese d’origine, come era sei anni addietro (nel 2011), o come sarebbe stata nel 2017 se non si fosse trasferita? 32. La questione della «geografia della dipendenza» è il tema principale sotteso a tutte le questioni pregiudiziali nel caso di specie. 33. Prima di rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio, intendo evidenziare alcuni aspetti, rilevanti per il caso di specie, che sono già stati chiariti dalla giurisprudenza. 2. Aspetti già chiariti in relazione al concetto di «dipendenza» 34. Esistono diversi elementi, rilevanti per il caso di specie, che considero consolidati nella giurisprudenza della Corte. 35. In primo luogo, dalle sentenze [OSCURATO:PERSONA] ( 13 ) e Jia ( 14 ) si evince che la condizione di familiare dipendente è il risultato di una situazione di fatto in cui a un familiare è fornita assistenza da parte di un cittadino mobile dell’Unione ( 15 ). 36. In secondo luogo, la necessità di assistenza deve essere reale . Così, nella sentenza Jia, la Corte ha spiegato che i familiari che intendono fare affidamento sulla direttiva sulla cittadinanza per acquisire un diritto di soggiorno devono, tenendo conto delle loro condizioni economiche e sociali, trovarsi in una situazione in cui non sono in grado di sopperire ai loro bisogni essenziali ( 16 ). 37. In terzo luogo, dalla giurisprudenza risulta che la condizione di familiare a carico comprende quanto meno il bisogno di assistenza materiale ( 17 ). Così, nella sentenza Jia, la Corte si è trovata di fronte alla dipendenza economica di un ascendente diretto cittadino di un paese terzo (la madre) nei confronti del figlio e della nuora ( 18 ). Nella sentenza Reyes, l’assistenza in esame consisteva in trasferimenti di denaro alla figlia di un cittadino di un paese terzo da parte del suo patrigno ( 19 ). Un tipo di assistenza analoga è presente nel caso di specie, in quanto la prova della dipendenza della ricorrente è stata in parte rigettata sulla base di documenti finanziari considerati obsoleti. 38. In quarto luogo, il diritto di soggiorno sorge automaticamente quando emergono elementi costitutivi della dipendenza, ossia (i) il bisogno reale di assistenza dell’ascendente (o del discendente) diretto e (ii) la volontà di provvedere a tale assistenza da parte del cittadino mobile dell’Unione. Né la carta di soggiorno né l’attestato di iscrizione sono costitutivi del diritto di soggiorno, in quanto tali documenti hanno carattere meramente dichiarativo ( 20 ). 39. Nonostante la sua natura dichiarativa, esiste, come già spiegato (v. paragrafo 27 delle presenti conclusioni), l’obbligo da parte dei parenti dipendenti cittadini di un paese terzo di richiedere la carta di soggiorno ( 21 ). Una carta di soggiorno di tale tipo è importante per garantire la certezza giuridica dell’esistenza del diritto di soggiorno e, quindi, per agevolare l’esercizio del diritto stesso e l’integrazione di un familiare nello Stato membro ospitante ( 22 ). Inoltre, quando un familiare è cittadino di un paese terzo, come nel caso di specie, la carta di soggiorno agevola a detta persona la possibilità di spostarsi liberamente nel territorio dell’Unione e di tornare nello Stato membro ospitante senza inutili ostacoli amministrativi ( 23 ). Tuttavia, l’inosservanza dell’obbligo di presentare la domanda per il rilascio della carta di soggiorno non comporta la perdita del diritto di soggiorno, in quanto tale carta non è costitutiva dell’esistenza del diritto di soggiorno ( 24 ). 40. In sintesi, dalla giurisprudenza si evince che, quando un ascendente diretto di un cittadino mobile dell’Unione si trova in una situazione di fatto tale da avere un reale bisogno di assistenza da parte di tale cittadino mobile dell’Unione (o del suo coniuge o partner), la direttiva sulla cittadinanza conferisce automaticamente a tale ascendente diretto il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante. 41. Tenendo presente quanto sopra, passo ora a esaminare le questioni pregiudiziali. B. Sulla prima questione – geografia della dipendenza 42. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se, nell’esaminare la condizione di familiare a carico, come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva sulla cittadinanza, le autorità nazionali debbano prendere in considerazione la situazione di un ascendente diretto di un cittadino mobile dell’Unione che si trova già sul territorio dello Stato membro ospitante. 43. Tale questione potrebbe essere intesa in due modi: (i) se la domanda di carta di soggiorno da parte di una siffatta persona debba essere valutata tout court , oppure (ii) se, nell’esaminare la domanda, sia rilevante solo la situazione esistente prima che il richiedente si trasferisse nello Stato membro ospitante. In entrambi i casi, tale questione introduce l’aspetto geografico: la situazione del richiedente nel suo paese d’origine è determinante per valutare la dipendenza? 44. In altre parole, per dimostrare la condizione di dipendenza ed essere quindi riconosciuta come beneficiaria di un diritto di soggiorno sulla base della direttiva sulla cittadinanza, è necessario che la sig.ra XXX fosse a carico del nucleo familiare di AL e N.E.K. quando ancora viveva nel suo paese d’origine? 1. Argomenti dei partecipanti al procedimento dinanzi alla Corte 45. I partecipanti al presente procedimento hanno avanzato quattro diverse proposte sugli aspetti da valutare da parte delle autorità competenti per decidere se rilasciare la carta di soggiorno. 46. Secondo la sig.ra XXX e il governo tedesco, è sufficiente dimostrare che il bisogno di assistenza sussiste in Belgio (lo Stato membro ospitante) al momento della presentazione della domanda per il rilascio della carta di soggiorno, che nel caso di specie ha avuto luogo nel 2017. 47. La posizione del governo belga è apparsa alquanto confusa. Tale governo ha spiegato che la sig.ra XXX doveva dimostrare di essere a carico al momento della presentazione della domanda per il rilascio della carta di soggiorno, che nel caso di specie ha avuto luogo nel 2017, ma non è chiaro se dovesse dimostrare di essere a carico in Belgio o nel suo paese di origine. Lo stesso governo ha chiarito in udienza che le autorità belghe non sono affatto interessate alla situazione in Belgio, ma solo alla situazione della sig.ra XXX nel suo paese d’origine. Tuttavia, esso ha anche affermato che la sig.ra XXX non era tenuta a fornire la prova documentale che sarebbe stata dipendente nel suo paese d’origine nel 2017, se fosse tornata a vivere lì. 48. [OSCURATO:PERSONA] e il governo danese ritengono che la condizione di dipendenza debba esistere nel paese d’origine nel momento in cui l’ascendente diretto chiede di ricongiungersi al cittadino dell’Unione e a tale scopo entra per la prima volta nell’Unione. A seguito della sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA], detti partecipanti ritengono che la dipendenza debba sussistere anche al momento della presentazione della domanda per il rilascio della carta di soggiorno, se tale data è lontana nel tempo dal momento del trasferimento nello Stato membro ospitante. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre spiegato che ciò è necessario per evitare il rilascio di un titolo non più giustificato ( 25 ). 49. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e il governo danese, per quest’ultima valutazione, le autorità dovrebbero considerare se l’ascendente è dipendente nello Stato membro ospitante, e non già se lo sarebbe nel suo paese d’origine. Pertanto, il governo danese spiega che in una situazione come quella del caso di specie, le autorità danesi richiederebbero due tipi di documentazione, vale a dire (i) la documentazione più vecchia risalente al 2008, 2009 e 2010, ossia il periodo precedente all’arrivo, che dimostri che la persona era dipendente nel suo paese d’origine, e (ii) una documentazione più recente, che dimostri che il permanere della condizione di dipendenza nello Stato membro ospitante, cioè al momento della presentazione della domanda. 50. Infine, per il governo ceco, la condizione della dipendenza potrebbe essere soddisfatta tanto nello Stato di origine che nello Stato membro ospitante. 2. Valutazione 51. A mio avviso, la necessità di assistenza nel paese d’origine non è una condizione per risultare a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva sulla cittadinanza. 52. Né il testo, il contesto o lo scopo della direttiva sulla cittadinanza, né la giurisprudenza ad essa relativa, richiedono che il familiare del cittadino mobile dell’Unione sia dipendente nel paese d’origine prima di ricongiungersi al cittadino mobile dell’Unione, o che lo sarebbe stato se vi fosse tornato. 53. Per l’esistenza del diritto di soggiorno basato sulla dipendenza e, quindi, il rilascio della carta di soggiorno, è sufficiente che l’ascendente diretto sia dipendente da un cittadino mobile dell’Unione al momento della presentazione della domanda di detta carta. Non è rilevante il luogo in cui sorge tale condizione di dipendenza. a) La direttiva sulla cittadinanza non collega l’esistenza del diritto di soggiorno ad alcuna condizione geografica 54. Per quanto riguarda il requisito della condizione di dipendenza nel paese d’origine, sono propensa a concordare con la sig.ra XXX sul fatto che nella direttiva sulla cittadinanza non esiste un siffatto requisito. 1) Formulazione, contesto e genesi 55. Se partiamo dalla formulazione della direttiva sulla cittadinanza, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), a differenza dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) ( 26 ), non fa riferimento al paese di provenienza di un familiare. Tale disposizione richiede semplicemente l’esistenza della condizione di dipendenza senza alcun riferimento al luogo in cui deve esistere. 56. Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), viene collocato nel contesto più ampio della direttiva sulla cittadinanza, l’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), della stessa, che riguarda il rilascio della carta di soggiorno, richiede in generale che l’ascendente diretto presenti la prova documentale che le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), sono soddisfatte. Esso non precisa che tale prova debba provenire dal paese di origine dell’ascendente ( 27 ). 57. La genesi può parimenti essere interpretata come indicativa del fatto che non è previsto un requisito geografico. Sebbene la direttiva 68/360/CEE ( 28 ) richiedesse una prova documentale dal paese di origine, tale direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva sulla cittadinanza, che non contiene più tale requisito in relazione agli ascendenti diretti. 2) Giurisprudenza 58. Gli argomenti dei partecipanti in merito al luogo in cui deve sussistere la condizione di dipendenza vertevano altresì su un punto della sentenza Jia, che essi hanno interpretato in modo diverso. Al punto 37 di tale sentenza la Corte afferma: «[l]a necessità del sostegno materiale deve esistere nello Stato di origine o di provenienza di tali ascendenti al momento in cui chiedono di ricongiungersi al detto cittadino comunitario». La Corte ha raggiunto conclusioni analoghe nelle sentenze Rahman ( 29 ) e Reyes ( 30 ). 59. L’affermazione può essere letta nel senso che la dipendenza doveva esistere nel paese d’origine. In alternativa, si potrebbe intendere nel senso che essa suggerisce che la dipendenza viene esaminata al momento della domanda, che nel contesto delle sentenze Jia, Reyes e Rahman era (pressoché) concomitante con la situazione degli ascendenti interessati nei loro paesi d’origine. 60. Tutti i partecipanti, ad eccezione della sig.ra XXX e del governo tedesco, hanno interpretato il punto 37 della sentenza Jia nel senso che la condizione di dipendenza deve già esistere nel paese di origine prima che il familiare si ricongiunga al cittadino mobile dell’Unione. 61. Al contrario, la sig.ra XXX ha sostenuto che, se letta nel contesto delle circostanze di quelle cause, l’affermazione nella sentenza Jia e nelle altre sentenze simili non corrobora la conclusione precedente. 62. Concordo con quest’ultima interpretazione che il punto 37 della sentenza Jia non corrobora la conclusione secondo la quale il requisito della necessità di assistenza nel paese d’origine è una condizione fissata negli articoli 2, paragrafo 2, lettera d), e 7, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza. 63. La citazione della sentenza Jia, ripresa nelle sentenze Rahman e Reyes (v. paragrafo 58 delle presenti conclusioni), va in effetti collocata nel contesto di quelle cause e delle questioni a cui la Corte stava fornendo risposta. Nelle cause Jia e Reyes, i familiari hanno richiesto la carta di soggiorno immediatamente dopo l’ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante (v. paragrafo 59 delle presenti conclusioni). Nella sentenza Rahman, i familiari hanno richiesto la carta di soggiorno ancor prima di trasferirsi nel [OSCURATO:PERSONA] dal loro paese d’origine. Pertanto, il riferimento al paese d’origine in tali cause era motivato dal fatto che le autorità che decidevano se rilasciare la carta di soggiorno potevano esaminare solo il periodo precedente al trasferimento nello Stato membro ospitante per valutare se le persone interessate fossero dipendenti da un cittadino mobile dell’Unione. Nel caso di specie, tuttavia, sono trascorsi 6 anni tra il momento dell’ingresso in Belgio e il momento in cui è stata esaminata la domanda di carta di soggiorno. Pertanto, la citazione della sentenza Jia non può essere automaticamente trasferita alle circostanze della presente causa. 64. Inoltre, come sottolineato anche dalla sig.ra XXX, il punto 37 della sentenza Jia deve essere inteso in relazione alla questione specifica cui la Corte stava rispondendo in quella pronuncia pregiudiziale. Nell’ambito di tale causa, il giudice del rinvio ha chiesto se la nozione di dipendenza implichi che il membro della famiglia non può raggiungere un livello minimo di sussistenza accettabile nel suo Stato di origine ( 31 ). Alla Corte è stato quindi chiesto quale fosse il livello di necessità di assistenza che innesca l’esistenza della dipendenza e non già dove dovesse sussistere la necessità di assistenza. 65. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha già confermato che le conclusioni di Jia e Reyes devono essere lette nel loro contesto e non possono essere automaticamente applicate per rispondere alla questione sollevata in tale causa. In tale sentenza, la Corte ha spiegato che, nella sentenza Reyes, la Corte stessa era invitata a pronunciarsi sulle condizioni che devono essere soddisfatte nel momento in cui l’interessato chiede di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro ospitante, e non già sulle condizioni che tale interessato deve soddisfare al fine di conservare detto diritto ( 32 ). 66. Nella presente causa, la Corte è inoltre invitata a chiarire una questione diversa da quelle sollevate dalle precedenti cause. La questione nella presente causa è se la situazione di un familiare a carico nel paese di origine sia importante per la valutazione della condizione di dipendenza quando, a differenza della situazione nelle sentenze Jia e Reyes, è trascorso un periodo di tempo significativo tra il trasferimento dal paese di origine e la richiesta della carta di soggiorno. 67. Le precedenti cause non rispondono a una siffatta questione e non possono, quindi, essere automaticamente utilizzate per risolvere la presente controversia. 3) Rilevanza della sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] 68. L’interpretazione della sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] fornita da alcuni dei partecipanti nella presente causa suggerisce che la nozione di dipendenza abbia una dimensione temporale, oltre a quella geografica. Secondo tale interpretazione, la condizione di dipendenza deve sì sorgere nel paese di origine, ma deve altresì essere mantenuta nello Stato membro ospitante. Pertanto, se trascorre un considerevole lasso di tempo tra il momento del trasferimento e quello della presentazione della domanda di carta di soggiorno, per valutare la dipendenza sono rilevanti due luoghi: il paese di origine (in passato) e lo Stato membro ospitante (nel presente). 69. Non è così che interpreto le conclusioni della Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 70. Rispondendo a una delle questioni poste in tale causa, la Corte ha affermato che, ai sensi della direttiva sulla cittadinanza, un ascendente diretto conserva il diritto di soggiorno finché rimane a carico, e che tale diritto può essere perso se la condizione di dipendenza non sussiste più ( 33 ). La Corte non ha suggerito che la dipendenza dovesse iniziare nel momento in cui il familiare si trova ancora nel suo paese d’origine. In tale causa, la Corte non è stata invitata a pronunciarsi sul luogo in cui deve sorgere la dipendenza. Il nocciolo della questione era, piuttosto, che la dipendenza deve sussistere nel momento in cui l’ascendente presenta la richiesta di una prestazione sociale. Piuttosto che fornire indicazioni sul luogo in cui doveva aver inizio la dipendenza, la Corte si è limitata a spiegare che non si può concludere che tale condizione esiste solo perché esisteva in un determinato momento precedente. 71. Pertanto, anziché stabilire che la dipendenza deve sorgere nel paese d’origine, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] conferma solo che essa deve esistere nel momento in cui il familiare a carico rivendica un determinato diritto basato sul suo diritto di soggiorno nello Stato ospitante. 4) Finalità della direttiva sulla cittadinanza 72. I considerando iniziali della direttiva sulla cittadinanza suggeriscono che il diritto al ricongiungimento familiare consentito da tale direttiva riguarda la protezione dei cittadini dell’Unione, non dei cittadini di paesi terzi. 73. Il diritto di ciascun cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri tutelato da tale direttiva, secondo il considerando 5, deve essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità. 74. La Corte ha riconosciuto ( 34 ) che il rispetto del diritto alla vita familiare, come garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU»), è una delle condizioni che consente il godimento dei diritti di cittadinanza in condizioni di dignità. 75. Pertanto, al fine di garantire il diritto alla vita familiare, agli ascendenti ( 35 ) vengono concessi i diritti, anche se solo derivati, di entrare e soggiornare nel territorio dell’Unione europea, nella misura in cui ciò sia necessario al fine di evitare ostacoli alla circolazione dei cittadini dell’Unione. 76. Di rado le leggi perseguono un unico obiettivo. La direttiva sulla cittadinanza non fa eccezione. Non si tratta solo di concedere diritti, ma anche di limitarli imponendo determinate condizioni al loro esercizio ( 36 ). 77. Come sottolineato dal governo danese, la direttiva sulla cittadinanza è il risultato di un bilanciamento tra la necessità di consentire l’esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari e il legittimo interesse degli [OSCURATO:PERSONA] membri ospitanti a garantire che tali persone non costituiscano un inutile onere (economico). 78. Il punto è se l’interpretazione proposta, secondo la quale il diritto di soggiorno di un ascendente diretto non è condizionato dal requisito che il bisogno di assistenza sia sorto nel paese di origine prima del trasferimento nello Stato membro ospitante, turbi l’equilibrio raggiunto nel processo legislativo dell’Unione. 79. Ritengo di no. 80. È vero che la proposta originaria della [OSCURATO:PERSONA] di questa direttiva non conteneva alcuna qualificazione degli ascendenti diretti che possono ricongiungersi con il cittadino dell’Unione. La condizione che tale persona fosse dipendente è stata aggiunta nel corso dell’iter legislativo ( 37 ). Benché, come ho spiegato altrove ( 38 ), le ragioni di tale modifica legislativa non siano esplicite, l’intenzione di limitare il numero di ascendenti che possono ricongiungersi con il cittadino dell’Unione è evidente. 81. Tale intenzione è espressa dal requisito che un ascendente sia dipendente dal cittadino dell’Unione. Alla luce del diritto alla vita familiare garantito ai cittadini mobili dell’Unione, non è giustificato limitare ulteriormente tale diritto richiedendo che la condizione di dipendenza debba esistere nel paese di origine. 82. Pertanto, alla luce dello scopo della direttiva sulla cittadinanza, e come enunciato dal governo tedesco, è necessario dimostrare semplicemente l’esistenza della necessità di assistenza nonché la volontà di fornirla. Se ciò viene dimostrato, indipendentemente dal luogo in cui il familiare ha bisogno di assistenza da parte del cittadino mobile dell’Unione, il diritto di soggiorno derivato sorge automaticamente sulla base della direttiva sulla cittadinanza. b) La direttiva sulla cittadinanza non collega l’esistenza del diritto di soggiorno al momento dell’ingresso nello Stato membro ospitante 83. A mio avviso, la direttiva sulla cittadinanza non subordina il diritto di soggiorno derivato di un ascendente dipendente al requisito che tale persona sia entrata nel paese ospitante con l’intenzione di ricongiungersi al cittadino mobile dell’Unione come familiare da esso dipendente ( 39 ). 84. Il diritto di ingresso e il diritto di soggiorno sono disciplinati da disposizioni diverse della direttiva sulla cittadinanza, rispettivamente l’articolo 5 e l’articolo 7. 85. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sulla cittadinanza conferisce ai familiari il diritto di soggiornare in uno Stato membro ospitante. L’articolo 7 non fa tuttavia riferimento all’articolo 5, che disciplina il diritto di ingresso. Non è quindi richiesto l’ottenimento di un diritto d’ingresso speciale ai fini del ricongiungimento con il cittadino mobile dell’Unione per poter acquisire il diritto di soggiorno. L’unico requisito per godere del diritto di soggiorno sulla base dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza è che la persona in questione sia un familiare ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva, ove tale concetto include gli ascendenti a carico del cittadino mobile dell’Unione, come descritti nell’articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c). La direttiva sulla cittadinanza non prescrive che la persona che abbia fatto ingresso nel territorio dell’Unione sia dipendente dal cittadino mobile dell’Unione. 86. In sintesi, la condizione di dipendenza dell’ascendente del cittadino mobile dell’Unione e il diritto di soggiorno a essa collegato richiedono solo che tale persona abbia bisogno di assistenza da parte del cittadino mobile dell’Unione, indipendentemente dal luogo in cui tale bisogno esiste. La condizione di dipendenza non è legata a un luogo particolare, nel senso che la necessità di assistenza deve sorgere nel paese di origine prima del trasferimento nello Stato membro ospitante. Allo stesso modo, la direttiva sulla cittadinanza non prescrive che, per l’acquisizione del diritto di soggiorno derivato, il familiare debba entrare nello Stato membro ospitante con l’intenzione di ricongiungersi al cittadino mobile dell’Unione che gli fornisce assistenza. Il diritto di soggiorno dipende esclusivamente dall’esistenza del rapporto di dipendenza e la direttiva sulla cittadinanza non impone alcuna condizione aggiuntiva. 87. Per tale motivo, propongo alla Corte di rispondere come segue alla prima questione: nell’esaminare la nozione di dipendenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva sulla cittadinanza, occorre tenere conto della situazione di un ascendente diretto di un cittadino mobile dell’Unione che si trova già sul territorio dello Stato in cui è stabilito il soggiornante. C. Sulla seconda questione – il problema del soggiorno irregolare 88. Se si deve prendere in considerazione la situazione di un richiedente che si trova già nello Stato membro ospitante, il giudice del rinvio si chiede se sia rilevante la circostanza che il richiedente si trovi regolarmente sul territorio di detto Stato. 89. Dalla giurisprudenza si evince che il diritto di soggiorno di un ascendente (o discendente) diretto esiste come conseguenza automatica del rapporto di dipendenza. Pertanto, se esiste la reale necessità di assistenza da parte dell’ascendente del cittadino mobile dell’Unione, esiste automaticamente anche il diritto di soggiorno con riguardo a tale ascendente. 90. Il soggiorno nello Stato membro ospitante di un ascendente dipendente non può quindi essere irregolare, in quanto il diritto di trovarsi in una siffatta situazione è previsto dalla direttiva sulla cittadinanza. 91. Non vi è alcun requisito aggiuntivo alla reale necessità di ricevere assistenza, compresa la regolarità del soggiorno precedente, che condizioni l’esistenza del diritto di soggiorno sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), o dell’articolo 7, paragrafo 2), della direttiva sulla cittadinanza ( 40 ). 92. A questo punto, sottolineerei anche che la sig.ra XXX risultava essere bisognosa di assistenza da parte del figlio e del nucleo familiare della sua partner sin dall’arrivo in Belgio e, previa verifica da parte del giudice nazionale, anche prima nel suo paese d’origine. Il fatto che, nel 2011, le è stato negato il titolo di soggiorno sulla base della legislazione nazionale non cambia il fatto che ella possa fare affidamento sulla sua dipendenza da quel nucleo familiare sulla base della direttiva sulla cittadinanza. 93. Inoltre, poiché il diritto di soggiorno sulla base della direttiva sulla cittadinanza sorge automaticamente se esiste la pertinente relazione di dipendenza e non è subordinato al rilascio della carta di soggiorno, non è rilevante che le autorità abbiano negato l’emissione di tale carta nel 2015 e le abbiano impartito l’ordine di lasciare il Belgio. Essendo la dipendenza un dato di fatto, risulta che la sig.ra XXX abbia avuto il diritto di soggiorno dal momento del suo arrivo in Belgio. 94. Non risulta inoltre alcun motivo per ritenere che tale condizione di dipendenza sia mai cessata in alcun momento fino a oggi, il che porta a concludere che la signora ha trascorso più di cinque anni come residente regolare in base alla direttiva sulla cittadinanza in Belgio, e quindi ha anche acquisito il diritto di soggiorno di lunga durata ( 41 ). Ciò significa anche che le decisioni con cui le è stata negato il rilascio della carta di soggiorno ed è stata ordinata la sua espulsione dal Belgio sono illegittime. Tali fatti, tuttavia, devono essere verificati dal giudice nazionale. 95. Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione nel seguente modo: un ascendente diretto dipendente da un cittadino mobile dell’Unione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza si trova regolarmente sul territorio dello Stato membro ospitante, nonostante eventuali decisioni adottate ai sensi della legislazione nazionale che indichino il contrario. Se, prima di diventare dipendente, il richiedente si trovava irregolarmente sul territorio dello Stato membro ospitante, secondo la legislazione nazionale, ciò non avrà ripercussioni a posteriori sui suoi diritti basati sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera d) e sull’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza. D. Sulle questioni terza e quarta – come dimostrare la dipendenza 96. Con le questioni terza e quarta, il giudice del rinvio intende stabilire come un ascendente diretto di un cittadino mobile dell’Unione debba dimostrare la propria dipendenza al fine di ottenere il rilascio della carta di soggiorno. 97. Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un ascendente diretto di un cittadino mobile dell’Unione che richiede la carta di soggiorno possa dimostrare la sua condizione di dipendenza utilizzando prove documentali risalenti al periodo precedente al trasferimento nello Stato membro ospitante, anche se da allora è trascorso un lasso di tempo significativo. Ove tali prove documentali non siano pertinenti, o sufficienti, con la quarta questione il giudice del rinvio desidera stabilire come il richiedente possa dimostrare la sua dipendenza. 98. La questione di come si possa dimostrare la dipendenza dipende in primo luogo dal motivo per cui tale condizione deve essere dimostrata. 99. Nel caso di specie, la sig.ra XXX deve dimostrare la sua dipendenza allo scopo di ottenere il rilascio della carta di soggiorno. 100. Lo scopo della carta di soggiorno è quello di dichiarare che, a partire dal momento del suo rilascio, un familiare gode del diritto di soggiorno sulla base dell’articolo 7 della direttiva sulla cittadinanza. A tal riguardo, mi sembra che l’unica questione rilevante sia se la condizione di dipendenza esista nel luogo e nel momento in cui viene richiesta la carta. 101. La situazione sarebbe diversa se un attestato di soggiorno avesse uno scopo diverso, ad esempio per confermare che la condizione di dipendenza è sorta in un determinato momento e che esiste ancora al momento del rilascio dell’attesto. Ciò potrebbe essere importante per richiedere uno status di soggiorno permanente, in quanto tale status dipende dal legittimo soggiorno continuato per cinque anni. In una siffatta situazione, sono rilevanti sia il momento in cui è sorta la dipendenza, che potrebbe essere nel passato, sia il momento attuale. 102. Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta che la sig.ra XXX ha richiesto, in effetti, una carta di soggiorno solo al momento della (terza) presentazione di una siffatta richiesta, quella del 2017. 103. A mio avviso, quindi, se la carta di soggiorno nella causa di cui trattasi è richiesta solo come conferma del fatto che il diritto di soggiorno sussiste al momento di una siffatta richiesta e continuerà a sussistere in futuro, a meno che non venga revocato, non c’è alcuna giustificazione per chiedere la prova della dipendenza della sig.ra XXX nel paese di origine. È sufficiente che ella dimostri di avere bisogno di assistenza e che la partner di suo figlio è disposta a fornire tale assistenza in Belgio nel momento in cui ella presenta la domanda di carta di soggiorno. 104. A tal riguardo, la sig.ra XXX non può infatti basarsi su prove risalenti al 2011, ma deve dimostrare la sua dipendenza utilizzando prove dell’epoca attestanti il suo bisogno di assistenza nel 2017. 105. La prova della dipendenza al momento della presentazione della domanda di carta di soggiorno può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato ( 42 ), a seconda della situazione individuale del familiare di cui trattasi. Se la carta di soggiorno viene richiesta poco dopo l’arrivo di un familiare nello Stato membro ospitante, un documento che attesti che questa persona stava già ricevendo pagamenti dal cittadino mobile dell’Unione sul suo conto nel paese di origine potrebbe essere rilevante, ma non obbligatorio. Se, tuttavia, il familiare si trova già nello Stato membro ospitante, la dimostrazione che vive con il cittadino mobile dell’Unione o che quest’ultimo paga per il suo alloggio, gli alimenti o altre necessità di base nello Stato membro ospitante potrebbe essere rilevante per dimostrare la dipendenza materiale. Potrebbe effettivamente essere necessario richiedere alcune prove documentali (ad esempio, la prova che il familiare non possiede altre fonti di reddito provenienti da un’attività professionale pregressa o da un bene di proprietà) dal paese d’origine, a condizione che non sia impossibile acquisire tale prova. Tuttavia, questo serve a dimostrare che il familiare non è in grado di mantenersi al momento in cui sta presentando la domanda di carta di soggiorno e nel luogo dal quale la richiesta viene presentata, e non che si trovava o si troverebbe in tale situazione nel suo paese di origine. 106. Se un familiare a carico necessita di una decisione che certifichi il permanere della dipendenza, come potrebbe essere richiesto al momento della domanda di soggiorno di lunga durata, potrebbe essere necessario dimostrare che la dipendenza esisteva in passato, anche nel paese di origine. In tal caso, la prova della dipendenza nel paese d’origine prima del trasferimento nello Stato membro ospitante può basarsi sulle prove documentali risalenti. Non è giustificato richiedere una nuova documentazione che dimostri che la sig.ra XXX era già a carico nel suo paese d’origine prima di ricongiungersi alla sua famiglia in Belgio, se tali documenti sono già stati presentati all’autorità competente. 107. Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione nel seguente modo: un ascendente diretto di un cittadino mobile dell’Unione non può basarsi sui documenti rilasciati numerosi anni prima della presentazione della domanda di carta di soggiorno per dimostrare la sua condizione di dipendenza dal cittadino mobile dell’Unione. Tale ascendente deve dimostrare la sua condizione di dipendenza nello Stato membro ospitante al momento della presentazione della domanda di carta di soggiorno. 108. Nella risposta alla quarta questione, suggerisco alla Corte di rispondere che tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato che possa dimostrare che l’ascendente diretto di cui trattasi ha effettivamente bisogno di assistenza da parte del cittadino mobile dell’Unione nello Stato membro ospitante al momento della presentazione della domanda di carta di soggiorno. Ai fini di tale prova potrebbero rendersi necessari nuovi documenti dal paese d’origine che dimostrino la mancanza o l’inadeguatezza di risorse proprie derivanti da precedenti rapporti di lavoro o beni. Tali documenti servono a dimostrare il bisogno di assistenza al momento della presentazione della domanda nello Stato membro ospitante e non già il bisogno di assistenza nel paese di origine. IV. Conclusione 109. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato, Belgio): 1) Nell’esaminare l’esistenza della dipendenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, le autorità nazionali dovrebbero tenere conto della situazione di un ascendente diretto di un cittadino mobile dell’Unione che si trova già nel territorio dello Stato in cui è stabilito il soggiornante. 2) Un ascendente diretto dipendente da un cittadino mobile dell’Unione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 si trova regolarmente nel territorio dello Stato membro ospitante, nonostante eventuali decisioni adottate ai sensi della legislazione nazionale che indichino il contrario. Se, prima di diventare dipendente, il richiedente si trovava irregolarmente sul territorio dello Stato membro ospitante, secondo la legislazione nazionale, ciò non avrà ripercussioni a posteriori sui suoi diritti basati sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera d) e sull’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38. 3) Un ascendente diretto di un cittadino mobile dell’Unione non può basarsi sui documenti rilasciati numerosi anni prima della presentazione della domanda di carta di soggiorno per dimostrare la sua condizione di dipendenza dal cittadino mobile dell’Unione. Tale ascendente deve dimostrare la sua condizione di dipendenza nello Stato membro ospitante al momento della presentazione della domanda di carta di soggiorno. 4) La prova della dipendenza può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato che possa dimostrare che l’ascendente diretto di cui trattasi ha effettivamente bisogno di assistenza da parte del cittadino mobile dell’Unione nello Stato membro ospitante al momento della presentazione della domanda di carta di soggiorno. Ai fini di tale prova potrebbero rendersi necessari nuovi documenti dal paese d’origine che dimostrino la mancanza o l’inadeguatezza di risorse proprie derivanti da precedenti rapporti di lavoro o beni. Tali documenti servono a dimostrare il bisogno di assistenza al momento della presentazione della domanda nello Stato membro ospitante e non già il bisogno di assistenza nel paese di origine. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( GU 2004, L 158, pag. 77 ; in prosieguo la «direttiva sulla cittadinanza»). ( 3 ) È pacifico che AL e la signora N.E.K. costituiscono un nucleo familiare riconosciuto dal diritto nazionale come unità familiare. La signora N.E.K. ha rilasciato dinanzi all’ufficiale di stato civile di Anderlecht (Belgio) una dichiarazione di convivenza con AL, l’11 febbraio 2005, molto prima che la sig.ra XXX si trasferisse per vivere con loro. ( 4 ) La direttiva sulla cittadinanza concede diritti solo ai parenti dei cittadini dell’Unione che si sono trasferiti dal loro Stato di origine in un altro Stato membro (in prosieguo: un «cittadino mobile dell’Unione»). Pertanto, la questione se AL, cittadino belga, possa essere raggiunto da sua madre in Belgio è una questione di diritto belga. Al riguardo, v. articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sulla cittadinanza. V. altresì, tra tante, sentenze del 12 marzo 2014, O. e B. ( C‑456/12 , EU:C:2014:135 , punti 42 e 43 ), e del 14 novembre 2017, Lounes ( C‑165/16 , EU:C:2019:862 , punto 33 ). ( 5 ) Sentenza del 9 gennaio 2007, Jia ( C‑1/05 , EU:C:2007:1 , in prosieguo: la «sentenza Jia»). ( 6 ) Sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑488/21 , EU:C:2023:1013 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). ( 7 ) Analogamente, nella sentenza del 9 gennaio 2007, Jia ( C‑1/05 , EU:C:2007:1 ), la sig.ra Jia, che ha cercato di avvalersi della direttiva sulla cittadinanza come ascendente diretto a carico, era la madre di un cittadino cinese la cui coniuge era una cittadina tedesca che viveva con lui in Svezia. ( 8 ) Nella causa Reyes, il coniuge norvegese di una cittadina tedesca che si era trasferita in Svezia, dove vivevano in una casa comune, sosteneva economicamente la figlia della moglie. V., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2014, Reyes ( C‑423/12 , EU:C:2014:16 , in prosieguo: la «sentenza Reyes», punto 11). ( 9 ) Gli ascendenti diretti che sono cittadini dell’Unione non hanno bisogno della carta di soggiorno. Tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri ospitanti possono richiedere l’iscrizione presso le autorità competenti, che possono rilasciare loro un attestato di iscrizione. V. al riguardo, articolo 8 della direttiva sulla cittadinanza. ( 10 ) V. sentenze del 9 gennaio 2007, Jia ( C‑1/05 , EU:C:2007:1 , punto 17 ), del 5 settembre 2012, Rahman e a. ( C‑83/11 , EU:C:2012:519 , in prosieguo: la «sentenza Rahman», punto 14), e del 16 gennaio 2014, Reyes ( C‑423/12 , EU:C:2014:16 , punto 12 ). ( 11 ) Nella sentenza del 18 giugno 1987, [OSCURATO:PERSONA] ( 316/85 , EU:C:1987:302 , in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto e si è vista negare un minimex in Belgio, v. punto 2. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra GV ha richiesto e si è vista negare un assegno di invalidità in Irlanda, v. punto 2 della sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑488/21 , EU:C:2023:1013 ). ( 12 ) Sebbene la sig.ra XXX abbia presentato una domanda di permesso di soggiorno per la prima volta solo due mesi dopo l’ingresso in Belgio (v. paragrafo 5 delle presenti conclusioni), il caso di specie verte solo sulla sua terza domanda presentata nel 2017 (v. paragrafo 10 delle presenti conclusioni). ( 13 ) Sentenza del 18 giugno 1987, [OSCURATO:PERSONA] ( 316/85 , EU:C:1987:302 , punto 22 ). ( 14 ) Sentenza del 9 gennaio 2007, Jia ( C‑1/05 , EU:C:2007:1 , punto 35 ). V. altresì sentenza del 16 gennaio 2014, Reyes ( C‑423/12 , EU:C:2014:16 , punto 21 ). ( 15 ) Dopo aver confermato che la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto, la Corte ha spiegato, nella sentenza Zhu e Chen, che tale situazione deve essere tale che il familiare di cui trattasi sia a carico del cittadino mobile dell’Unione, e non viceversa. Per tale ragione, la signora Chen, cittadina di un paese terzo madre di un cittadino dell’Unione che aveva il diritto di soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA], non poteva rivendicare il suo diritto di soggiorno sulla base della normativa dell’Unione che nel frattempo era stata sostituita dalla direttiva sulla cittadinanza, in quanto non dipendeva dalla figlia, ma piuttosto, al contrario, la figlia dipendeva da lei. V. sentenza del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen ( C‑200/02 , EU:C:2004:639 ), punti 43 e 44 . ( 16 ) Sentenza del 9 gennaio 2007, Jia ( C‑1/05 , EU:C:2007:1 , punto 37 ). ( 17 ) Al riguardo, nelle conclusioni da me presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] ho proposto alla Corte di adottare un’interpretazione ampia della nozione di dipendenza, tale da comprendere non solo la dipendenza materiale, ma anche quella affettiva ( C‑488/21 , EU:C:2023:115 , paragrafo 58 ). Nella sua sentenza in quella causa, la Corte non ha affrontato il tema. Pertanto, ritengo che la questione rimanga aperta. Tuttavia, non occorre affrontare siffatta distinzione in questa sede, in quanto il caso di specie riguarda il sostegno materiale. ( 18 ) V., ad esempio, sentenza del 9 gennaio 2007, Jia ( C‑1/05 , EU:C:2007:1 , punti 18 , 19 o 37). ( 19 ) Sentenza del 16 gennaio 2014, Reyes ( C‑423/12 , EU:C:2014:16 , punto 15 ). ( 20 ) V., al riguardo, sentenza del 27 giugno 2018, Diallo ( C‑246/17 , EU:C:2018:499 , punti 48 e 49 ). ( 21 ) All’articolo 9, paragrafo 2, la direttiva sulla cittadinanza impone ai familiari che non sono cittadini dell’Unione l’obbligo di presentare la domanda per il rilascio della carta di soggiorno, entro un termine che non può essere inferiore a tre mesi dalla data di arrivo nel paese ospitante, ma il termine preciso può essere fissato da ciascuno Stato membro. ( 22 ) V., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2018, Diallo ( C‑246/17 , EU:C:2018:499 , punto 66 ). ( 23 ) V. al riguardo considerando 8 della direttiva sulla cittadinanza. ( 24 ) L’inosservanza del termine imposto da uno Stato membro per richiedere la carta di soggiorno può, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza, rendere il familiare passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie. Tuttavia, la Corte ha confermato che la mancata richiesta della carta di soggiorno non può comportare la perdita del diritto di soggiorno. V., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2002, MRAX ( C‑459/99 , EU:C:2002:461 , punti 74 e 79 ). ( 25 ) Si potrebbe aggiungere che la Corte ha ritenuto, nella sentenza del 27 giugno 2018, Diallo ( C‑246/17 , EU:C:2018:499 , punti 50 e 55 ), che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono rilasciare la carta di soggiorno sulla base della direttiva sulla cittadinanza se non sono convinti della prova della condizione di familiare a carico. Tuttavia, essi possono riconoscere il diritto di soggiorno e certificarlo con mezzi adeguati sulla base della sola legislazione nazionale, anche in assenza della prova della condizione di familiare a carico. ( 26 ) L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza si riferisce ai familiari diversi da quelli elencati nell’articolo 2, paragrafo 2, della stessa, nei confronti dei quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad agevolare l’ingresso e il soggiorno, ma tali diritti non sorgono direttamente sulla base di detta direttiva. ( 27 ) Al contrario, l’articolo 10, paragrafo 2, lettera e), della direttiva sulla cittadinanza fa riferimento ai documenti rilasciati dall’autorità competente del paese di origine in relazione agli altri familiari di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della stessa direttiva. ( 28 ) Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli [OSCURATO:PERSONA] e delle loro famiglie all’interno della Comunità ( GU 1968, L 257, pag. 13 ). ( 29 ) Sentenza del 5 settembre 2012, Rahman e a. ( C‑83/11 , EU:C:2012:519 , punto 33 ). ( 30 ) Sentenza del 16 gennaio 2014, Reyes ( C‑423/12 , EU:C:2014:16 , punto 30 ). ( 31 ) V., al riguardo, la questione 2a, come riportata al punto 24 della sentenza del 9 gennaio 2007, Jia ( C‑1/05 , EU:C:2007:1 ). ( 32 ) V. sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑488/21 , EU:C:2023:1013 , punto 58 ). ( 33 ) V., al riguardo, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑488/21 , EU:C:2023:1013 , punti 60 e 61 ). La condizione di dipendenza può cessare se scompare la necessità di assistenza dell’ascendente da parte dei familiari, o se i familiari che sono cittadini mobili dell’Unione smettono di fornire il sostegno necessario. ( 34 ) V., al riguardo, sentenza del 25 luglio 2002, MRAX ( C‑459/99 , EU:C:2002:461 , punto 53 ). ( 35 ) Al riguardo, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha statuito che il rapporto tra gli adulti e i loro genitori costituisce la vita familiare protetta dall’articolo 8 della CEDU, anche quando l’adulto non viveva con i suoi genitori o fratelli e aveva formato un nucleo familiare e una famiglia separati. V., al riguardo, sentenze della Corte EDU, 18 febbraio 1991, Moustaquim c. Belgio (CE:ECHR:1991:0218JUD001231386, §§ 35, 45 e 46) e [OSCURATO:PERSONA] c. Francia (CE:ECHR:1997:0926JUD002561394, § 33). ( 36 ) V. articolo 1, lettera a), della direttiva sulla cittadinanza, che afferma che tale direttiva determina le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri da parte dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari. ( 37 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, COM(2001) 257 definitivo ( GU 2001, C 270 E, pag. 150 ). Per un resoconto più dettagliato, v. [OSCURATO:PERSONA], M. «[OSCURATO:PERSONA]» in Precedents and [OSCURATO:PERSONA] in EU Immigration ([OSCURATO:PERSONA], 2019) (sezione 5.2.2 «[OSCURATO:PERSONA]»), pag. 113; Guild, E., Peers, S., e Tomkins, J., «[OSCURATO:PERSONA]», in The EU [OSCURATO:PERSONA]: A Commentary, 2 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2019, pagg. da 42 a 46; [OSCURATO:PERSONA], N., EU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, pagg. da 174 a 179. ( 38 ) V. conclusioni da me presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑488/21 , EU:C:2023:115 , paragrafo 55 ). ( 39 ) Desumendo la connessione tra l’ingresso e il diritto di soggiorno, si potrebbe spiegare perché il giudice del rinvio abbia chiesto, con la sua prima questione, se le autorità nazionali siano tout court tenute a valutare la situazione di una persona che non è entrata nello Stato ospitante come familiare dipendente, ma per un altro motivo, come ad esempio un visto turistico. ( 40 ) V., al riguardo, sentenza del 25 luglio 2008, Metock e a. ( C‑127/08 , EU:C:2008:449 , punti 50 e 51 ). Detta causa riguardava un gruppo di cittadini di paesi terzi, coniugi di cittadini mobili dell’Unione residenti in Irlanda, a cui erano stati negati i permessi di soggiorno in quanto non avevano risieduto regolarmente in un altro Stato membro dell’Unione prima di ricongiungersi a cittadini dell’Unione in Irlanda, condizione imposta dalla legge nazionale. In quella sentenza, la Corte ha affermato che «la definizione di familiari contenuta nell’art. 2, punto 2, della direttiva 2004/38 non pone distinzioni a seconda che essi abbiano già soggiornato legalmente, o meno, in un altro Stato membro» e che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza concede un diritto di soggiorno ai familiari «senza fare riferimento al luogo o ai presupposti del loro soggiorno precedente all’arrivo nel citato Stato membro». ( 41 ) V. articolo 16 della direttiva sulla cittadinanza. ( 42 ) V. in tal senso, sentenza del 9 gennaio 2007, Jia ( C‑1/05 , EU:C:2007:1 , punto 43 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris