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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06013/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04U2ZA7 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo A16) perchè il reato è estinto per prescrizione e l'annullamento senza rinvio limitatamente all condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere e l'inammissibilità del ricorso nel resto r [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata dal primo giudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla cessione, in favore di un agente sotto copertura, di sostanza stupefacente del tipo marijuana avente il peso di grammi 2,30, con l'aggravante di cui all'art. 80 lettera e) e lettera g) trattandosi di sostanza stupefacente commessa al fine di accentuarne la potenzialità offensiva e di cessione effettuata in prossimità dell'università e delle scuole Mazzini -Modugno, avvenuta il 9 aprile 2015 (capo A15), in relazione alla detenzione all'interno di un cestino porta rifiuti, da dove l'imputato aveva prelevato precedentemente gli involucri ceduti all'agente provocatore di cui al capo A15, un pacchetto di sigarette contenente altri tre involucri contenenti marijuana, aventi le medesime caratteristiche di confezionamento, per un peso pari a grammi 4,83, nella medesima data 9 aprile 2015 (capo A16), per aver ceduto a soggetto non identificato sostanza stupefacente del tipo marijuana in prossimità dell'Università degli Studi e di scuole, sempre in data 9 aprile 2015 (capo A 17 e 18), e per aver ceduto, sempre nella medesima piazza, ad individuo non meglio identificato sostanza stupefacente del tipo marijuana con le aggravanti di cui all'art. 80 lettera e) e lettera g), in data 17 aprile 2015 (capo A 33). 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato affidando ricorso a sei motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per il capo A15), lamentando che nel capo di imputazione viene indicato il nominativo dell'agente sotto copertura sovrintendente [OSCURATO:PERSONA], autorizzato all'acquisto simulato della sostanza e che tuttavia il giudice ha pronunciato condanna in relazione all'acquisto simulato effettuato dall'assistente capo [OSCURATO:PERSONA], agente diverso da quello nominato nel capo di imputazione.

La Corte territoriale ha ritenuto irrilevante l'identificazione dell'agente sotto copertura che ha operato l'acquisto simulato, trattandosi di aspetto di dettaglio.

Il ricorrente ribadisce che trattasi viceversa di precisazione assai rilevante, essendo l'acquisto simulato legittimo solo in quanto appositamente autorizzato, e che conseguentemente, in assenza di autorizzazione, l'intera operazione simulata posta in essere dall'agente sarebbe illegittima, non potendo l'agente di copertura neppure verbalizzare circostanze che non sono cadute sotto la sua diretta percezione.

Evidenzia che la Corte territoriale non ha neppure eliminato l'errore, specificando quale degli agenti abbia effettivamente proceduto all'acquisto simulato di sostanza stupefacente.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine l'affermazione della responsabilità per quanto riguarda il capo A 16), evidenziando che non vi è prova che il pacchetto di sigarette contenente i tre involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana sia stato ivi collocato dal ricorrente, e non sia attribuibile invece ad altri soggetti extracomunitari che operano nel medesimo contesto e con le medesime modalità.

Il sistema di videosorveglianza non ha consentito l'osservazione completa di tutta la piazza, residuando diverse zone d'ombra.

Non vi è neppure prova che l'involucro prelevato dalla fioriera, che sarebbe stato nell'ipotesi accusatoria successivamente collocato nel cestino porta rifiuti, contenesse sostanza stupefacente.

E' anche illogica la ricostruzione che la Corte trae dalle immagini di videosorveglianza, non avendo alcun senso nella logica comune prelevare prima la sostanza stupefacente occultata in una fioriera, riporla in un cestino porta-rifiuti e poi consegnarla agli acquirenti.

La Corte territoriale non ha chiarito se la sostanza prelevata dalla fioriera era della medesima tipologia di quella rinvenuta nel cestino porta rifiuti e se fossero identiche le modalità di confezionamento. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per gli ulteriori episodi di cessione di sostanza stupefacente in favore di due soggetti che non sono stati fermati, né controllati e identificati, sicché non vi è alcuna certezza in ordine al quantitativo e alla tipologia di sostanza stupefacente ceduta. 2.4.Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 1, lettera g) D.P.R.309/1990, precisando che la piazza [OSCURATO:PERSONA], zona in cui è venuto lo spaccio di sostanze stupefacenti, pur essendo vicina a degli istituti scolastici, non si trova in prossimità degli stessi, ma al contrario in prossimità di istituti universitari.

Ai fini dell'applicazione della norma non è sufficiente la mera vicinanza ma occorre la prossimità ad istituti scolastici frequentati da minori, non potendosi estendere la circostanza aggravante in via analogica a luoghi in cui si trovano comunità giovanili che hanno raggiunto la maggiore età.

Ne segue che la zona in cui avveniva lo spaccio non è affatto un crocevia di passaggio di giovani di varietà frequentatori delle scuole inferiori e delle università.

Precisa altresì le dinamiche della cessione nei confronti dell'agente sotto copertura, che di propria iniziativa si è avvicinato al ricorrente, costituisce un particolare rilevante per evidenziare che il ricorrente non è solito offrire in vendita sostanza stupefacente, limitandosi a cederla ai richiedenti.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso lamenta vizio della motivazione in ordine al diniego di riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 in considerazione della scarsità dei quantitativi di sostanza stupefacente effettivamente accertati, evidenziando che non è stato specificato il dato ponderale della cessione contestata nei capi di imputazione A33) e A17- 18), non essendo neppure stata effettuata alcuna perizia al fine di accertarne il grado di tossicità e la percentuale di principio attivo.

Pertanto, le condotte contestate, sebbene reiterate, mancano del requisito della stabile organizzazione, non essendo stato rinvenuto materiale per il confezionamento, sostanza da taglio, appunti e taccuini con numeri telefonici o contabilità, bilancini, né sono state rinvenute somme di denaro, essendo il ricorrente in disagiate condizioni economiche.

2.6. Con il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge in ordine all'errata condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

La Corte territoriale ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, comprese le statuizioni inerenti alla condanna al pagamento delle spese per il mantenimento in carcere sebbene, in relazione al presente procedimento, il ricorrente non è mai stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, essendo stata respinta dal Gip qualsiasi misura cautelare nei suoi confronti.

La doglianza è stata esposta con i motivi di appello ma la Corte territoriale non ha eliminato l'errata statuizione.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo A16) perché il reato è estinto per prescrizione, l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare, e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. È fondata la sesta doglianza, con la quale il ricorrente lamenta l'illegittimità della condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare in carenza di applicazione delle misure custodiali.

Al riguardo, si evidenzia che la Corte territoriale, nella sintesi dei motivi di ricorso ha richiamato il quinto motivo di appello, con il quale si chiedeva l'eliminazione della condanna alle spese per il mantenimento in carcere, non risultando applicata al ricorrente alcuna misura custodiale per l'odierno procedimento.

Tuttavia, nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali la richiesta non è esaminata e stata accolta, nonostante nell'atto d'appello la questione fosse stata espressamente devoluta al giudice di secondo grado, con apposito motivo.

L'atto di gravame era, pertanto, del tutto idoneo a radicare in capo alla Corte territoriale il dovere di pronunciarsi sulla questione relativa alla illegittimità della condanna alle spese per il mantenimento in carcere, posto che all'imputato non è stata applicata alcuna misura cautelare. 1.1.Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente, con conseguentemente annullamento della condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere. 2.Essendo il sesto motivo di ricorso fondato, è dunque possibile tener conto del tempo trascorso successivamente alla sentenza d'appello, onde il reato contestato nel capo A16), l'unico per il quale non opera l'aggravante di cui all'art. 80 comma 1, lettera g) D.P.R.309/1990.

Poiché il fatto è risalente al 09/04/2015, considerati anche i termini di sospensione, il reato è ormai estinto per prescrizione, con termine maturato in data 15/09/2024.

Né è possibile, con riferimento a tale fatto, addivenire a proscioglimento nel merito, non risultando evidente il ricorrere una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cpv cod. proc. pen., in considerazione delle ragioni espresse nell'ampio e approfondito apparato argomentativo a supporto della decisione di secondo grado.3.

È, invece, manifestamente infondata la prima doglianza, concernente il capo di imputazione A15).

Si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante l'identificazione dell'agente sotto copertura che ha operato l'acquisto simulato della sostanza stupefacente, trattandosi di aspetto di dettaglio, ed essendo stato accertato che l'imputato si è avvicinato all'agente sotto copertura, fornendogli la sostanza stupefacente richiesta dopo averla recuperata dal cestino porta rifiuti presente nella zona adiacente alla piazza [OSCURATO:PERSONA].

Si evidenzia, infatti, che la questione sollevata da ricorrente, relativa all'autorizzazione dell'agente ad effettuare l'acquisto simulato, rileva esclusivamente ai fini della non punibilità dell'operatore di polizia giudiziaria, in quanto, sotto il profilo dell'affermazione della responsabilità, rileva unicamente l'appartenenza del soggetto attivo alle unità specializzate antidroga.

4. Manifestamente infondata è anche la terza doglianza, con la quale si contesta l'affermazione della responsabilità per i reati contestati nei capi A17) e A33), trattandosi di motivo fattuale, con il quale il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito.

Pertanto, essa non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisunn.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che le cessioni sono attestate dalle inequivoche immagini del sistema di videosorveglianza che immortalano i gesti tipici della cessione della dose di stupefacente prelevata dal cestino porta rifiuti in favore dell'acquirente che, in cambio, porge all'imputato del denaro.

Conseguentemente, il giudice a quo ha ritenuto che la gestualità della dazione e della ricezione del denaro costituiscano elementi più che indizianti in ordine all'affermazione della responsabilità, e ha richiamato le modalità operative della condotta criminosa, peraltro confermate anche dallo scambio effettuato, nei medesimi termini, con l'agente provocatore.

5. La quarta doglianza, concernente la circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma primo, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è infondata.

Al riguardo, si è affermato in giurisprudenza che il requisito della "prossimità" ad uno dei luoghi indicati dalla norma in cui deve avvenire l'offerta o la cessione della sostanza stupefacente, attiene a quelle aree esterne rispetto alle strutture tipizzate (scuole, comunità giovanili, caserme ecc. ecc.) che devono essere • ubicate nelle loro immediate vicinanze, configurandosi un rapporto di relazione immediata tra i luoghi indicati e le aree di prossimità, evitando altresì applicazioni estensive dell'aggravante fondate sull'analogia (Sez.6, n. 27458 del 14/02/2017 Cc. (dep. 01/06/2017 ) Rv. 270160.

Nella specie la S.C., con riferimento ad una attività di cessione di sostanza stupefacente posta in essere in prossimità di un'università, luogo che ad avviso del P.M. ricorrente poteva rientrare nella nozione di "scuole di ogni ordine o grado" o "comunità giovanili", ha ritenuto non sussistente la "prossimità" dello spaccio, in quanto il riferimento, era stato fatto, in termini del tutto vaghi, alla "zona universitaria").

Si è anche affermato che per "comunità giovanile" deve intendersi qualsiasi struttura, pubblica o privata, stabilmente destinata ad accogliere giovani, senza che sia richiesta anche la convivenza ovvero il pernottamento in quel dato luogo, essendo l'intento del legislatore quello di reprimere più severamente le condotte di diffusione della droga all'interno o in prossimità di insediamenti in cui sono ordinariamente presenti, almeno in via potenziale e secondo l'"id quod plerumque accidit", numerosi soggetti "deboli" o comunque maggiormente esposti al rischio di essere attratti dal consumo di sostanze stupefacenti (Sez.3, n. 39162 del 21/09/2021, Rv. 282375).

Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che nel medesimo campo di imputazione sono in maniera precisa indicati i nomi delle scuole (Mazzini-Modugno) in prossimità del luogo in cui veniva svolta l'attività illecita.

Il giudice ha precisato che la piazza [OSCURATO:PERSONA] è situata proprio in un punto strategico tra l'Università degli studi di Bari e la facoltà di giurisprudenza, e che a poca distanza, verso la fine della piazza, vi è una scuola elementare e una scuola media.

Pertanto, il giudice a quo, correttamente, ha ritenuto sussistente l'aggravante in contestazione, essendo il luogo prescelto dall'imputato per la vendita dello stupefacente un crocevia di passaggio di giovani di varia età, frequentatori delle scuole inferiori e anche dell'università.

6. La quinta censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato che le modalità di esercizio dell'attività illecita di detenzione e di spaccio della sostanza stupefacente denotano uno stabile e collaudato metodo, in quanto il ricorrente occultava in un luogo predefinito le dosi pronte per la cessione, ove si recava subito dopo essere stato contattato dall'acquirente di turno per prelevare la sostanza da cedere.

Dalle modalità di contatto, di occultamento e di reperimento della sostanza il giudice ha inferito che il [OSCURATO:PERSONA] sostasse stabilmente nella piazza, in attesa degli acquirenti.

Trattasi di motivazione che ricostruisce i fatti in maniera precisa e circostanziata, dai quali trae un corretto inquadramento giuridico degli stessi. 7.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento della custodia cautelare in carcere, che elimina, nonché limitatamente al delitto di cui al capo A 16), perché il reato è estinto per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio con riferimento alle imputazioni residue, posto che il giudice di primo grado, nella • determinazione del trattamento sanzionatorio, ha assunto come reato più grave il fatto relativo alla detenzione contestato nel capo A 16).

Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

PQM Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento della custodia cautelare in carcere, che elimina, nonché limitatamente al delitto di cui al capo A 16, perché il reato è estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04U2ZA7 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo A16) perchè il reato è estinto per prescrizione e l'annullamento senza rinvio limitatamente all condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere e l'inammissibilità del ricorso nel resto r [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata dal primo giudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla cessione, in favore di un agente sotto copertura, di sostanza stupefacente del tipo marijuana avente il peso di grammi 2,30, con l'aggravante di cui all'art. 80 lettera e) e lettera g) trattandosi di sostanza stupefacente commessa al fine di accentuarne la potenzialità offensiva e di cessione effettuata in prossimità dell'università e delle scuole Mazzini -Modugno, avvenuta il 9 aprile 2015 (capo A15), in relazione alla detenzione all'interno di un cestino porta rifiuti, da dove l'imputato aveva prelevato precedentemente gli involucri ceduti all'agente provocatore di cui al capo A15, un pacchetto di sigarette contenente altri tre involucri contenenti marijuana, aventi le medesime caratteristiche di confezionamento, per un peso pari a grammi 4,83, nella medesima data 9 aprile 2015 (capo A16), per aver ceduto a soggetto non identificato sostanza stupefacente del tipo marijuana in prossimità dell'Università degli Studi e di scuole, sempre in data 9 aprile 2015 (capo A 17 e 18), e per aver ceduto, sempre nella medesima piazza, ad individuo non meglio identificato sostanza stupefacente del tipo marijuana con le aggravanti di cui all'art. 80 lettera e) e lettera g), in data 17 aprile 2015 (capo A 33). 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato affidando ricorso a sei motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per il capo A15), lamentando che nel capo di imputazione viene indicato il nominativo dell'agente sotto copertura sovrintendente [OSCURATO:PERSONA], autorizzato all'acquisto simulato della sostanza e che tuttavia il giudice ha pronunciato condanna in relazione all'acquisto simulato effettuato dall'assistente capo [OSCURATO:PERSONA], agente diverso da quello nominato nel capo di imputazione. La Corte territoriale ha ritenuto irrilevante l'identificazione dell'agente sotto copertura che ha operato l'acquisto simulato, trattandosi di aspetto di dettaglio. Il ricorrente ribadisce che trattasi viceversa di precisazione assai rilevante, essendo l'acquisto simulato legittimo solo in quanto appositamente autorizzato, e che conseguentemente, in assenza di autorizzazione, l'intera operazione simulata posta in essere dall'agente sarebbe illegittima, non potendo l'agente di copertura neppure verbalizzare circostanze che non sono cadute sotto la sua diretta percezione. Evidenzia che la Corte territoriale non ha neppure eliminato l'errore, specificando quale degli agenti abbia effettivamente proceduto all'acquisto simulato di sostanza stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine l'affermazione della responsabilità per quanto riguarda il capo A 16), evidenziando che non vi è prova che il pacchetto di sigarette contenente i tre involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana sia stato ivi collocato dal ricorrente, e non sia attribuibile invece ad altri soggetti extracomunitari che operano nel medesimo contesto e con le medesime modalità. Il sistema di videosorveglianza non ha consentito l'osservazione completa di tutta la piazza, residuando diverse zone d'ombra. Non vi è neppure prova che l'involucro prelevato dalla fioriera, che sarebbe stato nell'ipotesi accusatoria successivamente collocato nel cestino porta rifiuti, contenesse sostanza stupefacente. E' anche illogica la ricostruzione che la Corte trae dalle immagini di videosorveglianza, non avendo alcun senso nella logica comune prelevare prima la sostanza stupefacente occultata in una fioriera, riporla in un cestino porta-rifiuti e poi consegnarla agli acquirenti. La Corte territoriale non ha chiarito se la sostanza prelevata dalla fioriera era della medesima tipologia di quella rinvenuta nel cestino porta rifiuti e se fossero identiche le modalità di confezionamento. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per gli ulteriori episodi di cessione di sostanza stupefacente in favore di due soggetti che non sono stati fermati, né controllati e identificati, sicché non vi è alcuna certezza in ordine al quantitativo e alla tipologia di sostanza stupefacente ceduta. 2.4.Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 1, lettera g) D.P.R.309/1990, precisando che la piazza [OSCURATO:PERSONA], zona in cui è venuto lo spaccio di sostanze stupefacenti, pur essendo vicina a degli istituti scolastici, non si trova in prossimità degli stessi, ma al contrario in prossimità di istituti universitari. Ai fini dell'applicazione della norma non è sufficiente la mera vicinanza ma occorre la prossimità ad istituti scolastici frequentati da minori, non potendosi estendere la circostanza aggravante in via analogica a luoghi in cui si trovano comunità giovanili che hanno raggiunto la maggiore età. Ne segue che la zona in cui avveniva lo spaccio non è affatto un crocevia di passaggio di giovani di varietà frequentatori delle scuole inferiori e delle università. Precisa altresì le dinamiche della cessione nei confronti dell'agente sotto copertura, che di propria iniziativa si è avvicinato al ricorrente, costituisce un particolare rilevante per evidenziare che il ricorrente non è solito offrire in vendita sostanza stupefacente, limitandosi a cederla ai richiedenti. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso lamenta vizio della motivazione in ordine al diniego di riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 in considerazione della scarsità dei quantitativi di sostanza stupefacente effettivamente accertati, evidenziando che non è stato specificato il dato ponderale della cessione contestata nei capi di imputazione A33) e A17- 18), non essendo neppure stata effettuata alcuna perizia al fine di accertarne il grado di tossicità e la percentuale di principio attivo. Pertanto, le condotte contestate, sebbene reiterate, mancano del requisito della stabile organizzazione, non essendo stato rinvenuto materiale per il confezionamento, sostanza da taglio, appunti e taccuini con numeri telefonici o contabilità, bilancini, né sono state rinvenute somme di denaro, essendo il ricorrente in disagiate condizioni economiche. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge in ordine all'errata condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. La Corte territoriale ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, comprese le statuizioni inerenti alla condanna al pagamento delle spese per il mantenimento in carcere sebbene, in relazione al presente procedimento, il ricorrente non è mai stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, essendo stata respinta dal Gip qualsiasi misura cautelare nei suoi confronti. La doglianza è stata esposta con i motivi di appello ma la Corte territoriale non ha eliminato l'errata statuizione. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo A16) perché il reato è estinto per prescrizione, l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare, e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondata la sesta doglianza, con la quale il ricorrente lamenta l'illegittimità della condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare in carenza di applicazione delle misure custodiali. Al riguardo, si evidenzia che la Corte territoriale, nella sintesi dei motivi di ricorso ha richiamato il quinto motivo di appello, con il quale si chiedeva l'eliminazione della condanna alle spese per il mantenimento in carcere, non risultando applicata al ricorrente alcuna misura custodiale per l'odierno procedimento. Tuttavia, nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali la richiesta non è esaminata e stata accolta, nonostante nell'atto d'appello la questione fosse stata espressamente devoluta al giudice di secondo grado, con apposito motivo. L'atto di gravame era, pertanto, del tutto idoneo a radicare in capo alla Corte territoriale il dovere di pronunciarsi sulla questione relativa alla illegittimità della condanna alle spese per il mantenimento in carcere, posto che all'imputato non è stata applicata alcuna misura cautelare. 1.1.Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente, con conseguentemente annullamento della condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere. 2.Essendo il sesto motivo di ricorso fondato, è dunque possibile tener conto del tempo trascorso successivamente alla sentenza d'appello, onde il reato contestato nel capo A16), l'unico per il quale non opera l'aggravante di cui all'art. 80 comma 1, lettera g) D.P.R.309/1990. Poiché il fatto è risalente al 09/04/2015, considerati anche i termini di sospensione, il reato è ormai estinto per prescrizione, con termine maturato in data 15/09/2024. Né è possibile, con riferimento a tale fatto, addivenire a proscioglimento nel merito, non risultando evidente il ricorrere una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cpv cod. proc. pen., in considerazione delle ragioni espresse nell'ampio e approfondito apparato argomentativo a supporto della decisione di secondo grado.3. È, invece, manifestamente infondata la prima doglianza, concernente il capo di imputazione A15). Si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante l'identificazione dell'agente sotto copertura che ha operato l'acquisto simulato della sostanza stupefacente, trattandosi di aspetto di dettaglio, ed essendo stato accertato che l'imputato si è avvicinato all'agente sotto copertura, fornendogli la sostanza stupefacente richiesta dopo averla recuperata dal cestino porta rifiuti presente nella zona adiacente alla piazza [OSCURATO:PERSONA]. Si evidenzia, infatti, che la questione sollevata da ricorrente, relativa all'autorizzazione dell'agente ad effettuare l'acquisto simulato, rileva esclusivamente ai fini della non punibilità dell'operatore di polizia giudiziaria, in quanto, sotto il profilo dell'affermazione della responsabilità, rileva unicamente l'appartenenza del soggetto attivo alle unità specializzate antidroga. 4. Manifestamente infondata è anche la terza doglianza, con la quale si contesta l'affermazione della responsabilità per i reati contestati nei capi A17) e A33), trattandosi di motivo fattuale, con il quale il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito. Pertanto, essa non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisunn. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che le cessioni sono attestate dalle inequivoche immagini del sistema di videosorveglianza che immortalano i gesti tipici della cessione della dose di stupefacente prelevata dal cestino porta rifiuti in favore dell'acquirente che, in cambio, porge all'imputato del denaro. Conseguentemente, il giudice a quo ha ritenuto che la gestualità della dazione e della ricezione del denaro costituiscano elementi più che indizianti in ordine all'affermazione della responsabilità, e ha richiamato le modalità operative della condotta criminosa, peraltro confermate anche dallo scambio effettuato, nei medesimi termini, con l'agente provocatore. 5. La quarta doglianza, concernente la circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma primo, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è infondata. Al riguardo, si è affermato in giurisprudenza che il requisito della "prossimità" ad uno dei luoghi indicati dalla norma in cui deve avvenire l'offerta o la cessione della sostanza stupefacente, attiene a quelle aree esterne rispetto alle strutture tipizzate (scuole, comunità giovanili, caserme ecc. ecc.) che devono essere • ubicate nelle loro immediate vicinanze, configurandosi un rapporto di relazione immediata tra i luoghi indicati e le aree di prossimità, evitando altresì applicazioni estensive dell'aggravante fondate sull'analogia (Sez.6, n. 27458 del 14/02/2017 Cc. (dep. 01/06/2017 ) Rv. 270160. Nella specie la S.C., con riferimento ad una attività di cessione di sostanza stupefacente posta in essere in prossimità di un'università, luogo che ad avviso del P.M. ricorrente poteva rientrare nella nozione di "scuole di ogni ordine o grado" o "comunità giovanili", ha ritenuto non sussistente la "prossimità" dello spaccio, in quanto il riferimento, era stato fatto, in termini del tutto vaghi, alla "zona universitaria"). Si è anche affermato che per "comunità giovanile" deve intendersi qualsiasi struttura, pubblica o privata, stabilmente destinata ad accogliere giovani, senza che sia richiesta anche la convivenza ovvero il pernottamento in quel dato luogo, essendo l'intento del legislatore quello di reprimere più severamente le condotte di diffusione della droga all'interno o in prossimità di insediamenti in cui sono ordinariamente presenti, almeno in via potenziale e secondo l'"id quod plerumque accidit", numerosi soggetti "deboli" o comunque maggiormente esposti al rischio di essere attratti dal consumo di sostanze stupefacenti (Sez.3, n. 39162 del 21/09/2021, Rv. 282375). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che nel medesimo campo di imputazione sono in maniera precisa indicati i nomi delle scuole (Mazzini-Modugno) in prossimità del luogo in cui veniva svolta l'attività illecita. Il giudice ha precisato che la piazza [OSCURATO:PERSONA] è situata proprio in un punto strategico tra l'Università degli studi di Bari e la facoltà di giurisprudenza, e che a poca distanza, verso la fine della piazza, vi è una scuola elementare e una scuola media. Pertanto, il giudice a quo, correttamente, ha ritenuto sussistente l'aggravante in contestazione, essendo il luogo prescelto dall'imputato per la vendita dello stupefacente un crocevia di passaggio di giovani di varia età, frequentatori delle scuole inferiori e anche dell'università. 6. La quinta censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato che le modalità di esercizio dell'attività illecita di detenzione e di spaccio della sostanza stupefacente denotano uno stabile e collaudato metodo, in quanto il ricorrente occultava in un luogo predefinito le dosi pronte per la cessione, ove si recava subito dopo essere stato contattato dall'acquirente di turno per prelevare la sostanza da cedere. Dalle modalità di contatto, di occultamento e di reperimento della sostanza il giudice ha inferito che il [OSCURATO:PERSONA] sostasse stabilmente nella piazza, in attesa degli acquirenti. Trattasi di motivazione che ricostruisce i fatti in maniera precisa e circostanziata, dai quali trae un corretto inquadramento giuridico degli stessi. 7.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento della custodia cautelare in carcere, che elimina, nonché limitatamente al delitto di cui al capo A 16), perché il reato è estinto per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio con riferimento alle imputazioni residue, posto che il giudice di primo grado, nella • determinazione del trattamento sanzionatorio, ha assunto come reato più grave il fatto relativo alla detenzione contestato nel capo A 16). Il ricorso deve essere rigettato nel resto. PQM Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento della custodia cautelare in carcere, che elimina, nonché limitatamente al delitto di cui al capo A 16, perché il reato è estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la
Sentenza Cassazione n. 06013/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris