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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 08697/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato la misura alternativa della semilibertà, già concessa a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che si lamenta vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata; che il ricorrente si limita a sollevare questione su profili meramente valutativi e di merito del comportamento oggettivamente incompatibile con le prescrizioni imposte dalla misura alternativa; in particolare il Tribunale di sorveglianza, nella ricostruzione dell'andamento complessivo delle condotte tenute dal ricorrente, ha rilevato che, nonostante le possibilità più volte offertegli anche dinanzi a delle violazioni di prescrizione rimaste prive di plausibile di giustificazione, ha reiterato condotte indicative della sua inaffidabilità, risultando assente nei luoghi dove doveva svolgere attività di volontariato, omettendo di comunicare gli spostamenti autorizzati e mostrandosi inosservante di diverse prescrizioni; che le censure formulate dalla ricorrente non si confrontano con l'articolato contenuto dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato e mirano esclusivamente ad ottenere una rivalutazione nel merito; che la completa analisi degli elementi acquisiti, contenuta nel provvedimento, è sorretta da congrue considerazioni non sindacabili in sede di legittimità ed è conforme al principio secondo il quale «ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento» (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro, Rv. 277452 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato la misura alternativa della semilibertà, già concessa a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che si lamenta vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata; che il ricorrente si limita a sollevare questione su profili meramente valutativi e di merito del comportamento oggettivamente incompatibile con le prescrizioni imposte dalla misura alternativa; in particolare il Tribunale di sorveglianza, nella ricostruzione dell'andamento complessivo delle condotte tenute dal ricorrente, ha rilevato che, nonostante le possibilità più volte offertegli anche dinanzi a delle violazioni di prescrizione rimaste prive di plausibile di giustificazione, ha reiterato condotte indicative della sua inaffidabilità, risultando assente nei luoghi dove doveva svolgere attività di volontariato, omettendo di comunicare gli spostamenti autorizzati e mostrandosi inosservante di diverse prescrizioni; che le censure formulate dalla ricorrente non si confrontano con l'articolato contenuto dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato e mirano esclusivamente ad ottenere una rivalutazione nel merito; che la completa analisi degli elementi acquisiti, contenuta nel provvedimento, è sorretta da congrue considerazioni non sindacabili in sede di legittimità ed è conforme al principio secondo il quale «ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento» (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro, Rv. 277452 - 01). Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Consigliere estensore
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