CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20509/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 295/2021 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 29460/2021Numero sezionale 2436/2026MILANO, depositata il 14/05/2021 R.G.N. 864/2020; Numero di raccolta generale 20509/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 17/06/202614/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 295/2021della Corte d’appello di Milano che ha confermato la pronunciadel Tribunale di Pavia che aveva respinto il ricorso con cui erastato chiesto di accertare l’avvenuta decadenza e prescrizionedi 24 cartelle di pagamento di cui era venuto a conoscenza solo2. Propone nove motivi di ricorso, cui resistono INPS ed Agenziadelle Entrate – Riscossione con controricorso.3. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 maggio2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza è censurata sulla base di nove motivi.I Violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215 cod. proc.civ. e 2719 cod. civ.II Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 4, cod.proc. civ. – Nullità della sentenza per inesistenza dellamotivazione.III Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. –omessa pronuncia in relazione all’eccezione di inesistenza dellanotificazione degli atti a mezzo agenzia postale privata ex art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.Numero registro generale 29460/2021IV Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge nN. umero sezionale 2436/2026Numero di raccolta generale 20509/2026890/1982 e dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 24 e 111 Cost. iDnat a pubblicazione 17/06/2026relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.V Violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ.,dell’art. 12 del decreto dirigenziale 16 aprile 2014, dell’art. 40del d.lgs. n. 82/2005 (CAD), dell’art. 34 del DM n. 44/2011 exart. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.VI Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. –omessa pronuncia in relazione all’eccezione di inesistenza dellenotifiche a mezzo pec non conformi ex art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ.VII Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10,della legge n. 335/1995 e dell’art. 2948 cod. civ. ex art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ.VIII Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 4, cod.proc. civ. – Nullità della sentenza per inesistenza dellamotivazione in merito alla decadenza degli avvisi di addebito n.ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.IX Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.lgs. n.46/1999 ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.2. Va preliminarmente osservato che risulta dalla sentenzaimpugnata che il primo giudice aveva affermato la sussistenzadell’interesse ad agire e la relativa statuizione non è stataoggetto di appello incidentale di tal chè è divenuta irretrattabile.3. Il ricorso è da respingere.4. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamenteperché volti a contestare – sotto due diverse angolazioni – ladecisione laddove ha ritenuto generico il disconoscimentooperato dalla parte privata.La Corte ha affermato essere priva di pregio la tesi secondo cuisarebbe stata necessaria la produzione in giudizio degli originalidelle relate di notifica e degli avvisi notificati, posto che la Ncuomeproia re gistro generale 29460/2021Numero sezionale 2436/2026fotografica o informatica ex art. 2712 cod. civ. ha loN usmteeros dsi ora ccolta generale 20509/2026valore probatorio dell’originale, a meno che colui contro cui Dèat a pubblicazione 17/06/2026stata prodotta ne disconosca la conformità, disconoscimentoche, oltre e non essere stato proposto tempestivamente, non èneppure avvenuto secondo le modalità prescritte dalla legge,poiché la contestazione, per essere efficace, deve esseresorretta dalla specifica allegazione di fatti idonei ad impedire laformazione del libero convincimento del giudice di merito allacorrispondenza di quanto in esse rappresentato con l’originale.Il disconoscimento idoneo a far perdere alle fotocopie la qualitàdi prova, degradandole a presunzioni semplici, deve esserechiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzarenell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza trarealtà fattuale e realtà riprodotta, cosa che nel caso specificonon è stata fatta.I due motivi non si confrontano con tale statuizione perché nulladicono in punto valutazione di genericità del disconoscimentoma danno per scontato che sia stato correttamente effettuato.Inoltre, «rappresenta principio consolidato nella giurisprudenzadi legittimità l’affermazione secondo cui, in tema di provadocumentale, l'onere di disconoscere la conformità tral'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessaprodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'usodi formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazionedi chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere daessa in modo inequivoco gli estremi della negazione dellagenuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti,ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria,contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n.28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); inveroil disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi deNlulm'aerrot r.e gistro generale 29460/2021Numero sezionale 2436/20262719 c.c., impone che la contestazione della conformitNàum deroe dlli era ccolta generale 20509/2026stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficaciaDa,t a pubblicazione 17/06/2026mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro edunivoco sia il documento che si intende contestare, sia gliaspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, nonessendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né genericheasserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n.14279 del 2021); in particolare, il disconoscimento devecontenere l'indicazione delle parti in cui la copia siamaterialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le partimancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le partiaggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deveanche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenutoche il documento presenta nella versione originale (in termini:Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata)» (Cass.n. 37186/2022). Ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto laquestione in diritto in modo conforme alla giurisprudenzarichiamata, ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimentooperato dall’opponente fosse privo dei requisiti necessari e –secondo questa Corte - «tale “valutazione costituisce giudizio difatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede dilegittimità” (così Cass. n. 1324 del 2022; conf. Cass. n. 2033del 2022)» (Cass. n. 37186/2022).Nel momento in cui la Corte ha ritenuto che il disconoscimentonon possedesse il necessario grado di specificità, diconseguenza ha rigettato l’eccezione.Quanto alla inesistenza della motivazione, in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dallalegge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso perNumero registro generale 29460/2021cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellaN umero sezionale 2436/2026Numero di raccolta generale 20509/2026motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto Dialt a pubblicazione 17/06/2026sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022 ex multis).Il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc. civ. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettivacarenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accadequando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio,né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire ilpercorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).Come emerge dalla parte motiva sopra riportata, la sentenza haun percorso pianamente comprensibile che rispetta ampiamenteil cd minimo costituzionale: il vizio lamentato non sussistepoiché la Corte territoriale ha reso una adeguata motivazioneche consente di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito, conargomentazione chiara e consequenziale, non contraddittoria néapparente5. Il terzo motivo è infondato.Si predica una omessa pronuncia riguardo all’eccezione di nullitàdelle notifiche effettuate per il tramite di agenzia privatasollevata in primo grado con note a verbale del 17.9.2019.Non si ravvisa il vizio denunciato, poiché la Corte milanese hadato atto del motivo di doglianza (indicato come n. 3), haNumero registro generale 29460/2021precisato che avrebbe trattato congiuntamente i primi setteN umero sezionale 2436/2026Numero di raccolta generale 20509/2026motivi di censura concernenti tutti gli atti impugnati e la relativDaat a pubblicazione 17/06/2026notificazione, ha richiamato alcuni precedenti in cui avevaaffermato che in relazione ai motivi di gravame relativi allanullità delle notifiche perché eseguite da soggetti non abilitati enon nei luoghi e ai soggetti indicati dalla legge “questa Corte siè già pronunciata diverse volte tra cui con la sentenza n. 559/16le cui motivazioni di condividono e si richiamano ai sensi dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ.”: se mai si potrebbe trattare didifetto motivazione, che però non è stato censurato in questasede.«Per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia nonbasta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma ènecessario che sia stato completamente omesso ilprovvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione delcaso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottatacomporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte,anche se manchi in proposito una specifica argomentazione,dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando -come nella specie - la pretesa avanzata col capo di domandanon espressamente esaminato risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. tra le piùrecenti Cass. nn. 20311 del 2011, 10696 del 2007, 16788 del2006)» (Cass. n. 25156/2017 ex multis, Cass. n. 25710/2024,n. 10305/2025).6. Il quarto motivo lamenta una violazione di legge in ordine allenotifiche eseguite via posta, rispetto alle quali "gli Enti nonhanno prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della secondaraccomandata cd informativa”, richiamando SSUU n.10012/2021.Il motivo non è conferente rispetto al decisum.Gli atti cui la doglianza si riferisce sono cartelle e avvNiusmie rod rie gistro generale 29460/2021Numero sezionale 2436/2026addebito che sono stati notificati direttamente via postaN eumxe rao drit r.a ccolta generale 20509/202626 del d.P.R. n. 602/1973 e sono stati consegnati al domicilio Daat a pubblicazione 17/06/2026soggetto diverso dal destinatario.Come ricordato ex multis da Cass. n. 34333/2025, «una talforma di notificazione è legittima (cfr. ad es. Cass. n. 35822 del2023). Peraltro, “in tema di notifica della cartella esattoriale exart. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, laprova del relativo perfezionamento è assolta mediante laproduzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cuiriferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento difatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria daparte del destinatario, non essendo altresì necessario chesull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartellamedesima” (Cass. n. 17841 del 2023). Fermo quanto precede,è pacifico che “la notifica della cartella di pagamento, eseguitaai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di unaraccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle normeconcernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l.n. 890 del 1982, in quanto tale forma ‘semplificata’ dinotificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicisticasvolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare lapronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolaresvolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass. n. 9866 del2024). Talché, “ai fini del perfezionamento della notifica direttaeffettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione èsufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario,senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postalese non quello di curare che la persona da lui individuata comelegittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro diconsegna della corrispondenza, oltreché sull'avvisNou merod rie gistro generale 29460/2021Numero sezionale 2436/2026ricevimento da restituire al mittente, essendo la notificaN uvmaerloi ddi ara ccolta generale 20509/2026[fin]anche se manchi l'indicazione delle generalità della personDaat a pubblicazione 17/06/2026cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento nonprevisto da alcuna norma” (ex multis, Cass. nn. 946 del 2020;23511 del 2016; 11708 del 2011). Invero, come chiarito dallagiurisprudenza lavoristica, “in tema di notificazione della cartellaesattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguitadirettamente mediante raccomandata con avviso di ricevimentoai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani diun familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, devepresumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatariomedesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provareil contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazionianagrafiche che indichino una diversa residenza delconsegnatario dell'atto” (Cass. n. 4160 del 2022; succ. conf.Cass. n. 3267 del 2023;)».L’evocazione di Cass. SSUU n. 10012/2021 è fuori contesto,poiché nella specie il piego raccomandato è stato ricevuto,ritirato da persona diversa dal destinatario, l’intervento delMassimo Consesso è, invece, in tema di notificazione a mezzodel servizio postale in caso di cd. irreperibilità relativa deldestinatario.7. Il quinto ed il sesto motivo concernono la validità dellenotifiche a mezzo pec e possono essere esaminati insiemeperché predicano una violazione di legge ed una omessapronuncia sul medesimo profilo, concernente l’eccezione “inmerito alla nullità dei documenti digitali prodotti in giudizio [insemplice formato pdf] e non recanti alcuna sottoscrizionedigitale, Pades o Cades”.Numero registro generale 29460/2021La doglianza di cui al quinto motivo come argomentata non èN, umero sezionale 2436/2026Numero di raccolta generale 20509/2026in primis, coerente con le norme indicate in rubrica, posto chDeat a pubblicazione 17/06/2026l’art. 40 del d.lgs. n. 82/2015 dispone solo che “le pubblicheamministrazioni formano gli originali dei propri documenti,inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, conmezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presentecodice e le linee guida”, il DM n. 44/2011 contiene il“Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nelprocesso civile e nel processo penale, delle tecnologiedell'informazione e della comunicazione” e l’art. 34 stabilisceche “ Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per isistemi informativi automatizzati del Ministero dellagiustizia, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamenteai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito ilGarante per la protezione dei dati personali”.Il Decreto dirigenziale 16 aprile 2014, infine, “stabilisce lespecifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1, delregolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nelprocesso civile e nel processo penale delle tecnologiedell'informazione e della comunicazione, in attuazione deiprincipi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, esuccessive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2,del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nellalegge 22 febbraio 2010 n.24” e l’art. 12 concerne il “Formatodell’atto del processo in forma di documento informatico”.Neppure pare conferente il richiamo all’art. 156 cod. proc. civ.che non concerne gli atti stragiudiziali come le cartelle dipagamento.Come ancora da ultimo osservato in Cass. n. 32498/2025, «siintende dare continuità ai principi di diritto di Cass. 03/12/2024n.30922, così formulati: «È valida la notifica della cartella diNumero registro generale 29460/2021pagamento a mezzo di PEC in formato ‘.pdf’, senza necessitàN umero sezionale 2436/2026Numero di raccolta generale 20509/2026che sia adottato il formato ‘.p7m’, atteso che il protocollo dDait a pubblicazione 17/06/2026trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare lariferibilità della cartella all'organo da cui promana, salvespecifiche e concrete contestazioni che è onere del riceventeeventualmente allegare in contrario».Quanto al sesto motivo, nessuna omessa pronuncia si riscontra,posto che la Corte ha affermato che, “alla luce delle soprariportate motivazioni vanno rigettate tutte le doglianzeconcernenti la nullità/inesistenza delle notifiche delle cartelleesattoriali atteso che risulta dalla documentazione prodotta che… aveva ricevuto rituale notifica di tutte le cartelle e degli avvisidi addebito, oggetto di giudizio, pertanto avrebbe dovutoproporre impugnazione nel termine di 40 giorni dalle notifiche,ex art. 24 d.lgs. n. 46/99 per la decadenza dall’azione”.Il sesto motivo presenta, poi, profili di genericità, predica unaomessa pronuncia su una eccezione – “in merito alla nullità deidocumenti digitali prodotti in giudizio e non recanti alcunasottoscrizione digitale, Pades o Cades” – ma non specifica doveed in che termini tale doglianza sarebbe stata sollevata davantiai giudici di merito, considerato che la sentenza, quanto agli attinotificati via Pec, riporta come unico motivo di appello quellocon cui era stata contestata la pronuncia di primo grado per averritenuto validamente eseguite dette notifiche “risultandoprodotte da ADER delle ricevute cartacee di accettazioneconsegna, senza alcuna attestazione di autentica degli stessidocumenti prodotti in fotocopia da parte di pubblico ufficiale".8. Il settimo motivo, con cui si afferma che la Corte non avrebbeapplicato il termine di prescrizione quinquennale, èinammissibile: dalla chiara lettera della pronuncia gravata siricava de plano che la Corte non ha affermato che il termine diNumero registro generale 29460/2021prescrizione fosse decennale ma ha concluso che il termine dNi umero sezionale 2436/2026Numero di raccolta generale 20509/2026prescrizione non era decorso stante la regolare notifica dei titoDlait a pubblicazione 17/06/2026e la successiva interruzione della prescrizione da parte diulteriori atti notificati (iscrizione ipotecaria ed avvisi diiscrizione, intimazioni di pagamento, come indicato nellapenultima pagina) e con tale statuizione il motivo non siconfronta.9. I motivi ottavo e nono possono essere esaminaticongiuntamente perché con essi la parte lamenta che non siastata accertata la decadenza dalla iscrizione a ruolo conriferimento a due avvisi di addebito, profilo su cui la Corteavrebbe reso motivazione apparente, con violazione dell’art. 25del d.lgs. n. 46/1999: non viene attinta la parte motiva in cui lasentenza ha confermato il primo giudice laddove aveva conclusoche la domanda concernente la decadenza dal potere diriscossione era inammissibile perché non proposta nel termineex lege prescritto (qualificando la relativa contestazione comeopposizione agli atti esecutivi con statuizione neppure passibiledi ricorso in appello ma solo di ricorso immediato in cassazione).10. Il ricorso deve, pertanto, essere nel complesso rigettato,con condanna al pagamento delle spese di legittimità secondosoccombenza, come liquidate in dispositivo.11. L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020).La Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilegittimità, liquidate, quanto ad ADER, in € 4000,00 perNumero registro generale 29460/2021compensi oltre spese prenotate a debito e, quanto ad INPS, inN umero sezionale 2436/2026Numero di raccolta generale 20509/2026€ 4000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi oltre rimborsDoat a pubblicazione 17/06/2026spese generali al 15% ed accessori come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, dàversamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 maggio2026.La Presidente