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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33624/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 15/01/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Pisa condannava l'imputato alla pena di anni 11 di reclusione per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti accertata con la sentenza del GUP di Firenze in data 01/02/2013 divenuta definitiva, nonché per più cessioni di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La condanna è stata fondata sulle emergenze delle captazioni telefoniche, sui riscontri costituiti dal rinvenimento di locali ove erano custoditi gli stupefacenti e sulle dichiarazioni rese dai testi Vella e Manzo acquirenti della sostanza stupefacente, che, dopo aver indicato in [OSCURATO:PERSONA] il capo dell'associazione, che si occupava di procurarsi le partite di droga a Milano e Bologna, hanno riconosciuto l'odierno ricorrente colui che nelle conversazioni captate veniva chiamato " Tony", il quale aveva il compito di consegnare la droga per conto di [OSCURATO:PERSONA] quando questi non poteva farlo personalmente; Dalle numerose intercettazioni telefoniche erano, infatti, emerse una serie di conversazioni tra il capo dell'associazione e tale Tony.

In particolare nella conversazione n. 2180 il Blaceri riferiva ad Alla di aver trovato il garage aperto "con due mattonelle" all'esterno, telefonata indicativa della circostanza che egli conosceva e frequentava abitualmente i luoghi di ricovero della droga.

Le cessioni di cocaina del ricorrente venivano dunque individuate in 15 (3 grammi a volta) nei confronti del Manzo che lo riconosce in fotografia; in 53 grammi (3 grammi a volta) a favore di Vella che lo riconosce come il personaggio di nome Tony.

2. Tanto premesso, il Blacerí, tramite il suo difensore, propone ricorso avverso la decisione della Corte d'appello confermativa della condanna inflitta in primo grado dal Tribunale dì Pisa.

L'impugnazione viene articolata in un unico motivo in cui si lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione del combinato disposto normativo degli articoli 110 cod. pen., e 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla dichiarazione di personale di responsabilità penale del ricorrente.

Ad avviso della difesa la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado e la condanna alla relativa pena detentiva di anni 11 con una motivazione stringata e illogica.

In particolare si deduce che sarebbe rimasto non evincibile dal provvedimento impugnato il percorso logico motivazionale in base al quale l'imputato è stato considerato appartenere al soldalizìo criminale.

Si critica l'illogicità nella motivazione nella parte in cui asserisce che le conversazioni captate provengono da apparecchi telefonici aggancianti celle limitrofe al garage ove era custodito lo stupefacente, in mancanza dell'esatta individuazione del garage stesso e di eventuali riscontri relativi alla circostanza che in tale garage vi fosse lo stupefacente oggetto dei traffici.

Si deduce che il mero tono colloquiale caratterizzante le conversazioni captate tra il Braceri e [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe di per sé sarebbe sufficiente per ritenere il ricorrente partecipe dell'associazione.Si argomenta, inoltre, che Corte territoriale avrebbe completamente omesso di valutare il tenore delle dichiarazioni rese dal teste dì pg. [OSCURATO:PERSONA] il quale, escusso all'udienza dibattimentale del 16/12/2015, ha dichiarato di non aver mai riscontrato durante le indagini la presenza del ricorrente nelle vicinanze e all'interno dell'immobile ove dimoravano Alla e gli altri sodali, e che nessuna attività sul territorio aveva mai interessato direttamente il Blaceri e che a suo carico non era mai stato effettuato alcun sequestro ma solo un controllo con [OSCURATO:PERSONA].

Da ultimo si censura che il provvedimento impugnato proprio per la mancanza di elementi non sarebbe stato comunque in grado di individuare il ruolo assunto dal ricorrente all'interno dell'associazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto è fondato.

Secondo il principio cui [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione. (Cfr. Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276692 - 01; Sez. 6, n. 26416 del 02/07/2012, Delíu, Rv. 253012 - 01).

Nel caso di specie, invece, la Corte d'appello, con motivazione eccessivamente stringata ha ravvisato gli indici della partecipazione al sodalizio dell'imputato solo dagli episodi di cessione da questi posti in essere, dalla quantità di droga ceduta e dalle emergenze delle intercettazioni telefoniche.

L'iter motivazionale, tuttavia, non ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali le emergenze delle telefonate intercettate o dei contatti del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero indicative non della sussistenza di episodi dì cessione ma dell'appartenenza del ricorrente alla associazione.

Il mero riferimento alla conversazione n. 2180 non appare esaustivo in tal senso.

In essa Blaceri chiede ad Alla "dov'è la chiave del garage" e quest'ultimo gli risponde" è lì al posto fratello".

La Corte d'Appello ha desunto dalla conversazione la conoscenza del ricorrente dei luoghi abituali di conservazione dello stupefacente e le modalità di gestione degli stessi senza tuttavia chiarire perché tale conoscenza fosse sintomo di una affiliazione da parte del ricorrente.Anche l'osservazione secondo la quale nella medesima telefonata il ricorrente non esita a redarguire l'Alla per essere il garage aperto dall'esterno, tanto da indurre quest'ultimo a chiedergli se vi fosse necessità di raggiungerlo sul luogo, è priva della esplicitazione delle ragioni in base alle quali tale telefonata sarebbe indicativa in capo al ricorrente della conoscenza dell'associazione e della volontà di farvi parte.

Anche quando si sottolinea l'esistenza di una pluralità di incontri tra Alla e il ricorrente, la Corte d'appello non esplicita i motivi per i quali tali costituirebbero prova della compartecipazione del ricorrente all'associazione dedita ai traffici illeciti.

2. Per queste considerazioni la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze con rigetto del ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 e rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 15/01/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Pisa condannava l'imputato alla pena di anni 11 di reclusione per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti accertata con la sentenza del GUP di Firenze in data 01/02/2013 divenuta definitiva, nonché per più cessioni di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La condanna è stata fondata sulle emergenze delle captazioni telefoniche, sui riscontri costituiti dal rinvenimento di locali ove erano custoditi gli stupefacenti e sulle dichiarazioni rese dai testi Vella e Manzo acquirenti della sostanza stupefacente, che, dopo aver indicato in [OSCURATO:PERSONA] il capo dell'associazione, che si occupava di procurarsi le partite di droga a Milano e Bologna, hanno riconosciuto l'odierno ricorrente colui che nelle conversazioni captate veniva chiamato " Tony", il quale aveva il compito di consegnare la droga per conto di [OSCURATO:PERSONA] quando questi non poteva farlo personalmente; Dalle numerose intercettazioni telefoniche erano, infatti, emerse una serie di conversazioni tra il capo dell'associazione e tale Tony. In particolare nella conversazione n. 2180 il Blaceri riferiva ad Alla di aver trovato il garage aperto "con due mattonelle" all'esterno, telefonata indicativa della circostanza che egli conosceva e frequentava abitualmente i luoghi di ricovero della droga. Le cessioni di cocaina del ricorrente venivano dunque individuate in 15 (3 grammi a volta) nei confronti del Manzo che lo riconosce in fotografia; in 53 grammi (3 grammi a volta) a favore di Vella che lo riconosce come il personaggio di nome Tony. 2. Tanto premesso, il Blacerí, tramite il suo difensore, propone ricorso avverso la decisione della Corte d'appello confermativa della condanna inflitta in primo grado dal Tribunale dì Pisa. L'impugnazione viene articolata in un unico motivo in cui si lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione del combinato disposto normativo degli articoli 110 cod. pen., e 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla dichiarazione di personale di responsabilità penale del ricorrente. Ad avviso della difesa la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado e la condanna alla relativa pena detentiva di anni 11 con una motivazione stringata e illogica. In particolare si deduce che sarebbe rimasto non evincibile dal provvedimento impugnato il percorso logico motivazionale in base al quale l'imputato è stato considerato appartenere al soldalizìo criminale. Si critica l'illogicità nella motivazione nella parte in cui asserisce che le conversazioni captate provengono da apparecchi telefonici aggancianti celle limitrofe al garage ove era custodito lo stupefacente, in mancanza dell'esatta individuazione del garage stesso e di eventuali riscontri relativi alla circostanza che in tale garage vi fosse lo stupefacente oggetto dei traffici. Si deduce che il mero tono colloquiale caratterizzante le conversazioni captate tra il Braceri e [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe di per sé sarebbe sufficiente per ritenere il ricorrente partecipe dell'associazione.Si argomenta, inoltre, che Corte territoriale avrebbe completamente omesso di valutare il tenore delle dichiarazioni rese dal teste dì pg. [OSCURATO:PERSONA] il quale, escusso all'udienza dibattimentale del 16/12/2015, ha dichiarato di non aver mai riscontrato durante le indagini la presenza del ricorrente nelle vicinanze e all'interno dell'immobile ove dimoravano Alla e gli altri sodali, e che nessuna attività sul territorio aveva mai interessato direttamente il Blaceri e che a suo carico non era mai stato effettuato alcun sequestro ma solo un controllo con [OSCURATO:PERSONA]. Da ultimo si censura che il provvedimento impugnato proprio per la mancanza di elementi non sarebbe stato comunque in grado di individuare il ruolo assunto dal ricorrente all'interno dell'associazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è fondato. Secondo il principio cui [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione. (Cfr. Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276692 - 01; Sez. 6, n. 26416 del 02/07/2012, Delíu, Rv. 253012 - 01). Nel caso di specie, invece, la Corte d'appello, con motivazione eccessivamente stringata ha ravvisato gli indici della partecipazione al sodalizio dell'imputato solo dagli episodi di cessione da questi posti in essere, dalla quantità di droga ceduta e dalle emergenze delle intercettazioni telefoniche. L'iter motivazionale, tuttavia, non ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali le emergenze delle telefonate intercettate o dei contatti del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero indicative non della sussistenza di episodi dì cessione ma dell'appartenenza del ricorrente alla associazione. Il mero riferimento alla conversazione n. 2180 non appare esaustivo in tal senso. In essa Blaceri chiede ad Alla "dov'è la chiave del garage" e quest'ultimo gli risponde" è lì al posto fratello". La Corte d'Appello ha desunto dalla conversazione la conoscenza del ricorrente dei luoghi abituali di conservazione dello stupefacente e le modalità di gestione degli stessi senza tuttavia chiarire perché tale conoscenza fosse sintomo di una affiliazione da parte del ricorrente.Anche l'osservazione secondo la quale nella medesima telefonata il ricorrente non esita a redarguire l'Alla per essere il garage aperto dall'esterno, tanto da indurre quest'ultimo a chiedergli se vi fosse necessità di raggiungerlo sul luogo, è priva della esplicitazione delle ragioni in base alle quali tale telefonata sarebbe indicativa in capo al ricorrente della conoscenza dell'associazione e della volontà di farvi parte. Anche quando si sottolinea l'esistenza di una pluralità di incontri tra Alla e il ricorrente, la Corte d'appello non esplicita i motivi per i quali tali costituirebbero prova della compartecipazione del ricorrente all'associazione dedita ai traffici illeciti. 2. Per queste considerazioni la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze con rigetto del ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 e rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione
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