CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34413/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 del TRIBUNALE di ISERNIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1:1;n1 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] -clie ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata dal Procuratore Generale di Campobasso la sentenza del Tribunale di Isernia con cui si è dichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendosi la prescrizione del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2 e 61, n. 5 cod. pen., commesso in data 3-4 maggio 2015. Il PG sottolinea che, vista la contestazione delle due aggravanti citate, la pena edittale cui far riferimento, già solo per la prescrizione ordinaria, è quella da 3 a 10 anni prevista dall'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen., sicché il reato si prescriverebbe il 3.5.2025. [OSCURATO:PERSONA] Passafiume ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva come, ai sensi dell'art. 157 cod. pen. e valutata la disposizione di cui all'art. 625, ultimo comma, cod. pen., ai fini del calcolo del tempo utile per la prescrizione del reato, la sanzione di cui tener conto è quella di dieci anni di reclusione, considerata la natura di circostanza ad effetto speciale della disposizione predetta, che innalza la forbice edittale dell'ipotesi base di cui all'art. 624 cod. pen. da un massimo di tre anni di reclusione ad un massimo di dieci anni di reclusione, sì da configurare un'escursione sanzionatoria ben superiore ad un terzo della pena, limite oltre il quale l'aggravante assume il volto di una circostanza ad effetto speciale. Già solo a voler considerare, dunque, il tempo ordinario di prescrizione, a partire dalla data del commesso reato - il 3 maggio 2015 - si colloca al 3.5.2025; senza contare che a tale termine deve essere aggiunto comunque il periodo utile al calcolo della prescrizione massima, previsto dall'art. 161 cod. pen. Il reato, dunque, non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza impugnata, né lo è tuttora. Ha errato, quindi, il giudice del merito a dichiarare la prescrizione, sicchè la pronuncia impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Isernia, che dovrà disporre il nuovo giudizio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso per il relativo giudizio di appello. Così d