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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2024

Cassazione n. 04068/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 del TRIBUNALE di MILANOéattrewise-effel)ertit udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e acquisita la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso deve ritenersi inammissibile perché tardivo: la sentenza impugnata, resa con motivazione contestuale risale al 6 giugno 2024 sì che il termine di 15 giorni per proporre impugnazione doveva ritenersi scaduto il 22 giugno 2024 mentre il deposito dell'impugnazione risale al 15 luglio 2024; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 del TRIBUNALE di MILANOéattrewise-effel)ertit udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e acquisita la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso deve ritenersi inammissibile perché tardivo: la sentenza impugnata, resa con motivazione contestuale risale al 6 giugno 2024 sì che il termine di 15 giorni per proporre impugnazione doveva ritenersi scaduto il 22 giugno 2024 mentre il deposito dell'impugnazione risale al 15 luglio 2024; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 04068/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris