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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 44142/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/10/2020 del Magistrato di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha respinto la sua istanza di applicazione provvisoria di misure alternative alla detenzione e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per la decisione definitiva.

Ne'll'unico motivo a sostegno il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.

In data 21 luglio 2021 l'interessato ha ritualmente rinunciato al proposto ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'intervenuta rinuncia determina, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, che deve essere dichiarata de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, dello stesso codice, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distinguendo tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373-01), nella misura, che si stima equa, di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/09/2021 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/10/2020 del Magistrato di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha respinto la sua istanza di applicazione provvisoria di misure alternative alla detenzione e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per la decisione definitiva. Ne'll'unico motivo a sostegno il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. In data 21 luglio 2021 l'interessato ha ritualmente rinunciato al proposto ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'intervenuta rinuncia determina, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, che deve essere dichiarata de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, dello stesso codice, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distinguendo tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373-01), nella misura, che si stima equa, di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il C