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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40566/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la loro condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 180,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81, 624 comma 1 e 2, 625 n. 2 e n. 7 cod.

Pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; esso inoltre è privo di specificità perché non si confronta con la sentenza impugnata che ha affermato, conformemente a quanto già statuito dal primo giudice, che trattasi di bene destinato a pubblico servizio, né deduce eventuale difetto di correlazione tra contestazione e sentenza preferendo dilungarsi sulle circostanze del fatto che renderebbero insussistente l'aggravante contestata; onsiderato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione denunciando il travisamento della valutazione della prova documentale attestante l'avvenuto integrale risarcimento dei danno ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. peli, in cui sarebbero incorsi i giudici del merito non considera che, come si evince dagli atti allegati al ricorso questi, contengono unicamente degli impegni a pagare sicché correttamente il giudice di merito ha rigettato !a richiesta di riconoscimento dell'aggravante in parola; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi, ad esempio, anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla !a più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); e nel caso di specie è peraltro evidente il riferimento ai precedenti degli imputati che di là del tipo di recidiva sono stati evidentemente ritenuti preclusivi di un diverso bilanciamento; laddove il richiamo al comma quarto dell'art. 99 c.p. è evidentemente da intendersi riferito agli imputati [OSCURATO:PERSONA] è Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] risultati recidivi reiterati specifici infraquinquennali; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la loro condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 180,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81, 624 comma 1 e 2, 625 n. 2 e n. 7 cod. Pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; esso inoltre è privo di specificità perché non si confronta con la sentenza impugnata che ha affermato, conformemente a quanto già statuito dal primo giudice, che trattasi di bene destinato a pubblico servizio, né deduce eventuale difetto di correlazione tra contestazione e sentenza preferendo dilungarsi sulle circostanze del fatto che renderebbero insussistente l'aggravante contestata; onsiderato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione denunciando il travisamento della valutazione della prova documentale attestante l'avvenuto integrale risarcimento dei danno ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. peli, in cui sarebbero incorsi i giudici del merito non considera che, come si evince dagli atti allegati al ricorso questi, contengono unicamente degli impegni a pagare sicché correttamente il giudice di merito ha rigettato !a richiesta di riconoscimento dell'aggravante in parola; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi, ad esempio, anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla !a più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); e nel caso di specie è peraltro evidente il riferimento ai precedenti degli imputati che di là del tipo di recidiva sono stati evidentemente ritenuti preclusivi di un diverso bilanciamento; laddove il richiamo al comma quarto dell'art. 99 c.p. è evidentemente da intendersi riferito agli imputati [OSCURATO:PERSONA] è Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] risultati recidivi reiterati specifici infraquinquennali; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 40566/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris