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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 1999

Cassazione n. 37390/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 del Tribunale di Fermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 maggio 2025 il Tribunale di Fermo ha disposto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena di mesi dieci di reclusione, convertita in euro 3.000,00 di multa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti ascrittigli ai capi 1, 2, 3, 4 della rubrica, recependo l'accordo raggiunto tra le parti.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, denunciando, con un unico motivo, l'assenza di motivazione in ordine alla qualificazione di giuridica del fatto. (ik [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.

L'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., va dichiarata inammissibile senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Nel caso in esame il ricorrente lamenta un difetto di motivazione, reputando insufficiente la mera affermazione del giudice di merito circa la correttezza della qualificazione giuridica prospettata dalle parti.

La lagnanza non rientra in alcuna delle patologie previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 3.

L'inammissibilità del ricorso va pertanto dichiarata con procedura de plano, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 del Tribunale di Fermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 maggio 2025 il Tribunale di Fermo ha disposto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena di mesi dieci di reclusione, convertita in euro 3.000,00 di multa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti ascrittigli ai capi 1, 2, 3, 4 della rubrica, recependo l'accordo raggiunto tra le parti. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, denunciando, con un unico motivo, l'assenza di motivazione in ordine alla qualificazione di giuridica del fatto. (ik [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. L'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., va dichiarata inammissibile senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Nel caso in esame il ricorrente lamenta un difetto di motivazione, reputando insufficiente la mera affermazione del giudice di merito circa la correttezza della qualificazione giuridica prospettata dalle parti. La lagnanza non rientra in alcuna delle patologie previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 3. L'inammissibilità del ricorso va pertanto dichiarata con procedura de plano, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 37390/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris