Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10156/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3901/2021R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Oggetto: indagini bancarie – onere della prova. 37– 3901 - 202 1 – 14/03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Sez. staccata di Brescia, n. 1277/26/2020pronunciata il 9 luglio 2019e depositata il 25 giugno 2020, non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente, socio e amministratore di diverse società, veniva attinto da due avvisi di accertamento emessi ai fini Irpef e relative addizionali per gli anni d’imposta 2005 e 2006, emessi a seguiti diindagini finanziarie eseguite sui conti correnti delle società e dai quali emergevano plurimi versamenti.

2. I giudizi di merito esitavano in senso favorevole: sia la CTP sia la CTRritenevano infatti che fosse onere dell’Ufficio fornire la prova che i versamenti sui conti correnti corrispondessero ad altrettanti compensi percepiti dal contribuente in ragione della sua attività di amministratore.

In particolare, la CTR riteneva fosse onere dell’Ufficio dimostrare anche l’effettivo pagamento dei suddetti compensi.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria che svolge un unico motivo di ricorso.

Rimane intimato il contribuente.

CONSIDERATO 1.Con l’unico motivo di ricorso il patrono erariale denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 32, co. 1, n.2 d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. con riferimento al riparto dei carichi probatori in ipotesi di svolgimento di indagini finanziarie da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In sostanza lamenta l’illegittimità della sentenza per aver la CTRmal governato i principi in materia di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 32 citato e che introduce una presunzione legale in favore dell’Amministrazione, con onere a carico del contribuente di fornire la prova contraria. 37– 3901 - 202 1 – 14/03 /2023 MMF

2. Il motivo è fondato.

Con orientamento ormai costante, da cui non si rinvengono motivi per discostarsi, questa Corte ha chiarito che «quanto al concreto atteggiarsi dell'onere probatorio, quello dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 cit., attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass., sent. 10249/2017; 15857/2016).

Non è dunque sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale (Cass., sent. n. 21303/2013).

Quello che dunque viene richiesto al contribuente, a fronte delle risultanze bancarie adottate dall'Amministrazione, è la specificità della prova allegata, perché per superare la presunzione di attribuzione dei versamenti e dei prelevamenti emergenti dal conto corrente dell'imprenditore si rende necessario che alla analiticità della prova faccia seguito una valutazione del giudice altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato dal contribuente (Cass., ord. n. 30786/2018).

A tal fine, se è vero, giova ribadire, che l'art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale, in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi, e dal suo canto il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, questi è tenuto ad individuare analiticamente i fatti 37– 3901 - 202 1 – 14/03 /2023 MMF noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (Cass., 25502/2011; 11102/2017).

Ciò implica una attenta valutazione di tutte le prove contrarie che il contribuente abbia allegato per giustificare la diversa destinazione delle operazioni bancarie eseguite, sì da dimostrare che quella presunzione legale non ha fondamento» (Cfr. Cass., V, n. 22903/2020). 2.1 La CTR non ha dunque fatto buon governo dei suestesi principi, avendo posto a carico dell’Amministrazione finanziaria l’onere probatorio relativo all’effettiva percezione dei compensi da parte del contribuente, anzichéporre a carico di quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria atta a paralizzare la presunzione legale connessa agli accertati versamenti.

Conclusivamente il ricorsova accolto.

PQM La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia, Sez. distaccata di Brescia in diversa composizione, cui demanda d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3901/2021R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Oggetto: indagini bancarie – onere della prova. 37– 3901 - 202 1 – 14/03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Sez. staccata di Brescia, n. 1277/26/2020pronunciata il 9 luglio 2019e depositata il 25 giugno 2020, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente, socio e amministratore di diverse società, veniva attinto da due avvisi di accertamento emessi ai fini Irpef e relative addizionali per gli anni d’imposta 2005 e 2006, emessi a seguiti diindagini finanziarie eseguite sui conti correnti delle società e dai quali emergevano plurimi versamenti. 2. I giudizi di merito esitavano in senso favorevole: sia la CTP sia la CTRritenevano infatti che fosse onere dell’Ufficio fornire la prova che i versamenti sui conti correnti corrispondessero ad altrettanti compensi percepiti dal contribuente in ragione della sua attività di amministratore. In particolare, la CTR riteneva fosse onere dell’Ufficio dimostrare anche l’effettivo pagamento dei suddetti compensi. 3. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria che svolge un unico motivo di ricorso. Rimane intimato il contribuente. CONSIDERATO 1.Con l’unico motivo di ricorso il patrono erariale denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 32, co. 1, n.2 d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. con riferimento al riparto dei carichi probatori in ipotesi di svolgimento di indagini finanziarie da parte dell’Amministrazione finanziaria. In sostanza lamenta l’illegittimità della sentenza per aver la CTRmal governato i principi in materia di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 32 citato e che introduce una presunzione legale in favore dell’Amministrazione, con onere a carico del contribuente di fornire la prova contraria. 37– 3901 - 202 1 – 14/03 /2023 MMF 2. Il motivo è fondato. Con orientamento ormai costante, da cui non si rinvengono motivi per discostarsi, questa Corte ha chiarito che «quanto al concreto atteggiarsi dell'onere probatorio, quello dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 cit., attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass., sent. 10249/2017; 15857/2016). Non è dunque sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale (Cass., sent. n. 21303/2013). Quello che dunque viene richiesto al contribuente, a fronte delle risultanze bancarie adottate dall'Amministrazione, è la specificità della prova allegata, perché per superare la presunzione di attribuzione dei versamenti e dei prelevamenti emergenti dal conto corrente dell'imprenditore si rende necessario che alla analiticità della prova faccia seguito una valutazione del giudice altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato dal contribuente (Cass., ord. n. 30786/2018). A tal fine, se è vero, giova ribadire, che l'art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale, in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi, e dal suo canto il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, questi è tenuto ad individuare analiticamente i fatti 37– 3901 - 202 1 – 14/03 /2023 MMF noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (Cass., 25502/2011; 11102/2017). Ciò implica una attenta valutazione di tutte le prove contrarie che il contribuente abbia allegato per giustificare la diversa destinazione delle operazioni bancarie eseguite, sì da dimostrare che quella presunzione legale non ha fondamento» (Cfr. Cass., V, n. 22903/2020). 2.1 La CTR non ha dunque fatto buon governo dei suestesi principi, avendo posto a carico dell’Amministrazione finanziaria l’onere probatorio relativo all’effettiva percezione dei compensi da parte del contribuente, anzichéporre a carico di quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria atta a paralizzare la presunzione legale connessa agli accertati versamenti. Conclusivamente il ricorsova accolto. PQM La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia, Sez. distaccata di Brescia in diversa composizione, cui demanda d
Sentenza Cassazione n. 10156/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris