Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23189/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

del Tribunale di sorveglianza di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diBrescia ha rigettato l'istanza di affidamento in prova e ha dichiaratoinammissibile quella di detenzione domiciliare proposte dal condannato inrelazione all'esecuzione della pena di anni due, mesi due e giorni ventiquattro direclusione, relativa a due condanne definitive per violazione della normativa intema di stupefacenti.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a due motivi (violazione degli artt. 47 e 13 Ord. pen., 27 Cost., per averdeciso senza rinviare il procedimento al fine di svolgere indagini familiari – primomotivo; violazione degli artt. 47, 48 Ord. pen. in relazione all’art. 111, 25 Cost,125, comma 3, 678 cod. proc. pen. per omessa valutazione di elementi positiviindicati nelle note dei Carabinieri, quali la residenza anagrafica, la percezione diindennità di disoccupazione, l'assenza di collegamenti con ambienti criminali e dicarichi pendenti – secondo motivo) è inammissibile perché entrambi i motivisono manifestamente infondati.Rilevato, infatti, che le indagini socio-familiari risultano impedite dalcomportamento dello stesso interessato, come indicato nell'ordinanzaimpugnata, tenuto conto che questi non si è presentato presso l'UEPE, rendendoimpossibile l'effettuazione della verifica della disponibilità al programma;[OSCURATO:PERSONA], comunque, che il ricorso non è specifico perché non siconfronta con la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cuivalorizza la precedente ammissione alla prova con ordinanza revocata dalTribunale nel mese di maggio del 2024, per essere venute meno le condizioni delsuo mantenimento.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale di sorveglianza di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diBrescia ha rigettato l'istanza di affidamento in prova e ha dichiaratoinammissibile quella di detenzione domiciliare proposte dal condannato inrelazione all'esecuzione della pena di anni due, mesi due e giorni ventiquattro direclusione, relativa a due condanne definitive per violazione della normativa intema di stupefacenti.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a due motivi (violazione degli artt. 47 e 13 Ord. pen., 27 Cost., per averdeciso senza rinviare il procedimento al fine di svolgere indagini familiari – primomotivo; violazione degli artt. 47, 48 Ord. pen. in relazione all’art. 111, 25 Cost,125, comma 3, 678 cod. proc. pen. per omessa valutazione di elementi positiviindicati nelle note dei Carabinieri, quali la residenza anagrafica, la percezione diindennità di disoccupazione, l'assenza di collegamenti con ambienti criminali e dicarichi pendenti – secondo motivo) è inammissibile perché entrambi i motivisono manifestamente infondati.Rilevato, infatti, che le indagini socio-familiari risultano impedite dalcomportamento dello stesso interessato, come indicato nell'ordinanzaimpugnata, tenuto conto che questi non si è presentato presso l'UEPE, rendendoimpossibile l'effettuazione della verifica della disponibilità al programma;[OSCURATO:PERSONA], comunque, che il ricorso non è specifico perché non siconfronta con la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cuivalorizza la precedente ammissione alla prova con ordinanza revocata dalTribunale nel mese di maggio del 2024, per essere venute meno le condizioni delsuo mantenimento.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23189/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris