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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02074/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Alessandro CIMMINO che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina, adito quale giudice dell'esecuzione da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati con le sentenze emesse: 1) dalla Corte di appello di Messina, in data 10.10.2016 (condanna alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione per il delitto di cui all'art. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); 2) dalla Corte di appello di Messina in data 5.10.2016 (condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990); 3) dal Tribunale di Messina in data 25.10.2016 (condanna alla pena di anni 7 mesi 6 di reclusione ed euro 22.000,00 di multa per i delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73 d.P.R n. 309 del 1990).

Per l'effetto ha rideterminato la pena unica complessiva in anni 12 mesi 2 di reclusione ed euro 28.000,00 di multa, così calcolata: - pena base per la violazione più grave di cui alla sentenza sub 3), anni 7 mesi 6 di reclusione ed euro 22.000,00 di multa - aumento di anni 3 mesi 8 per i reati di cui alla sentenza sub 1); - ulteriore aumento di anni 1 di reclusione per il reato di cui alla sentenza sub 2).

2. Ricorre l'Aspri, per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui denuncia promiscuamente violazione di legge, in relazione all'art.81 cod. pen., nonché vizio di motivazione.

Lamenta, in particolare, che il giudice dell'esecuzione non abbia individuato la violazione più grave procedendo al previo scorporo di tutti i reati già riuniti in continuazione in sede di cognizione ed abbia, di conseguenza, determinato gli aumenti per i reati satellite su una pena inflitta per violazioni ulteriori rispetto a quella ritenuta più grave.

Ha, infatti, individuato la pena base su cui ha operato gli aumenti in quella inflitta con la sentenza sub 3) che, però, si riferisce a più reati unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con rifermento ai reati satellite, ha mantenuto gli aumenti operati in sede cognitiva senza procedere ad alla rinnovazione della valutazione della dosimetria della pena.

Ha, infine, illogicamente apportato un aumento maggiore per il reato meno grave di cui all'art. 74, comma 6, oggetto della sentenza sub 1) rispetto a quello più grave oggetto della sentenza sub 2). [OSCURATO:PERSONA]

1. E' fondata ed assorbente la censura relativa all'erronea individuazione della pena della violazione più grave posta a base di quella complessiva inflitta per il riconosciuto reato continuato Così come evidenziato dal ricorrente, il giudice dell'esecuzione deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave, con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (Sez., 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088) e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (da ultimo Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845).

Discostandosi dai richiamati principi, il Tribunale ha applicato l'aumento per i reati satellite di cui, alle sentenze sub 1) e 2) sull'intera pena di anni 7 mesi 6 di reclusione ed euro 22.000 di multa inflitta con la sentenza sub 3 per plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

4. In conclusione, l'ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Messina, in diversa composizione (cfr.

Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo giudizio.che tenga conto dei principi testé esposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina.

Così deciso, in Roma il 6 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Alessandro CIMMINO che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina, adito quale giudice dell'esecuzione da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati con le sentenze emesse: 1) dalla Corte di appello di Messina, in data 10.10.2016 (condanna alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione per il delitto di cui all'art. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); 2) dalla Corte di appello di Messina in data 5.10.2016 (condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990); 3) dal Tribunale di Messina in data 25.10.2016 (condanna alla pena di anni 7 mesi 6 di reclusione ed euro 22.000,00 di multa per i delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73 d.P.R n. 309 del 1990). Per l'effetto ha rideterminato la pena unica complessiva in anni 12 mesi 2 di reclusione ed euro 28.000,00 di multa, così calcolata: - pena base per la violazione più grave di cui alla sentenza sub 3), anni 7 mesi 6 di reclusione ed euro 22.000,00 di multa - aumento di anni 3 mesi 8 per i reati di cui alla sentenza sub 1); - ulteriore aumento di anni 1 di reclusione per il reato di cui alla sentenza sub 2). 2. Ricorre l'Aspri, per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui denuncia promiscuamente violazione di legge, in relazione all'art.81 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Lamenta, in particolare, che il giudice dell'esecuzione non abbia individuato la violazione più grave procedendo al previo scorporo di tutti i reati già riuniti in continuazione in sede di cognizione ed abbia, di conseguenza, determinato gli aumenti per i reati satellite su una pena inflitta per violazioni ulteriori rispetto a quella ritenuta più grave. Ha, infatti, individuato la pena base su cui ha operato gli aumenti in quella inflitta con la sentenza sub 3) che, però, si riferisce a più reati unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con rifermento ai reati satellite, ha mantenuto gli aumenti operati in sede cognitiva senza procedere ad alla rinnovazione della valutazione della dosimetria della pena. Ha, infine, illogicamente apportato un aumento maggiore per il reato meno grave di cui all'art. 74, comma 6, oggetto della sentenza sub 1) rispetto a quello più grave oggetto della sentenza sub 2). [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondata ed assorbente la censura relativa all'erronea individuazione della pena della violazione più grave posta a base di quella complessiva inflitta per il riconosciuto reato continuato Così come evidenziato dal ricorrente, il giudice dell'esecuzione deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave, con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (Sez., 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088) e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (da ultimo Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845). Discostandosi dai richiamati principi, il Tribunale ha applicato l'aumento per i reati satellite di cui, alle sentenze sub 1) e 2) sull'intera pena di anni 7 mesi 6 di reclusione ed euro 22.000 di multa inflitta con la sentenza sub 3 per plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 4. In conclusione, l'ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Messina, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo giudizio.che tenga conto dei principi testé esposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina. Così deciso, in Roma il 6 dicembre 202
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