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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01542/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19884-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore. elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 27, presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2239/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La regione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro l'avviso d'accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2011, in materia di tassa automobilistica relativa a veicoli dei quali la contribuente era proprietaria, ma che aveva concesso in leasing a terzi.

La contribuente si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerate, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta per adesione dalla controparte, con la quale ha dato atto dell'intervenuta definizione della lite, anche per quanto riguarda le spese del giudizio, compensate totalmente.

Considerato che: 1.Per effetto della rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalla controricorrente, nella quale si dà atto della dedotta definizione della lite con transazione, anche per quanto attiene Ric. 2020 n. 19884 sez.

MT - ud. 19-10-2021 -2- la compensazione totale delle spese di lite, va dichiarata cessata la materia del contendere.

P. Q. M. Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19884-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore. elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 27, presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2239/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La regione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro l'avviso d'accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2011, in materia di tassa automobilistica relativa a veicoli dei quali la contribuente era proprietaria, ma che aveva concesso in leasing a terzi. La contribuente si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerate, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta per adesione dalla controparte, con la quale ha dato atto dell'intervenuta definizione della lite, anche per quanto riguarda le spese del giudizio, compensate totalmente. Considerato che: 1.Per effetto della rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalla controricorrente, nella quale si dà atto della dedotta definizione della lite con transazione, anche per quanto attiene Ric. 2020 n. 19884 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- la compensazione totale delle spese di lite, va dichiarata cessata la materia del contendere. P. Q. M. Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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