CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46897/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per avere contravvenuto agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno non rispettando gli orari di rientro al proprio domicilio; letti i motivi del ricorso con i quali sono stati eccepiti, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione; rilevato che: le censure, genericamente articolate, si risolvono nell'istanza di rivalutazione di profili fattuali adeguatamente esaminati dai giudici di merito che hanno già preso in considerazione l'aspetto dell'assenza di un domicilio vero e proprio e della consapevolezza dell'imputato di non potersi allontanare dall'area della stazione ferroviaria dalle 20.00 alle 8.00; alcun profilo di contraddittorietà è dato rinvenire nella motivazione della sentenza censurata sulla base di considerazioni che reiterano argomentazioni disattese anche con riguardo alle ragioni che hanno determinato l'imputato a recarsi in un pub, piuttosto che a rendersi reperibile nel luogo da egli stesso indicato; peraltro, il ricorso non contiene alcuna censura su aspetti più strettamente riguardanti la ricostruzione, in diritto, della fattispecie di reato ritenuta sussistente dalle convergenti sentenze di merito; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così