CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33638/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) FUCARINO Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) BUFFA Antonino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) SALAMONE Nicolò, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/10/2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato FUCARINO Salvatore, BUFFA Antonino e SALAMONE Nicolò non punibili, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione al reato loro ascritto di esercizio abusivo dell'attività venatoria nella riserva naturale denominata Bosco di Ficuzza. 2. Ricorrono per cassazione con unico atto gli imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato. Dopo essersi soffermato sull'interesse a ricorrere, il difensore osserva che il Tribunale aveva violato le disposizioni della legge regionale siciliana in forza delle quali, in assenza di tabellazione (circostanza confermata dall'operante escusso), l'area non poteva dirsi sottratta all'esercizio venatorio. Si richiama, al riguardo, un precedente giurisprudenziale relativo a caso analogo, in cui era stata evidenziata l'insufficienza della emanazione del decreto regionale istitutivo di una riserva naturale o di un'oasi di protezione, essendo necessaria anche la delimitazione della zona con le previste tabellazioni, che rendano visibili i confini dell'area interessata. Si richiama altresì una pronuncia che aveva chiarito come non fosse in questione la possibilità per una legge regionale di escludere l'applicazione di sanzioni penali, ma la necessità di stabilire la portata della normativa regionale siciliana (avente competenza esclusiva) sulla istituzione ed operatività delle riserve naturali regionali. Il difensore evidenzia altresì che la mancanza di tabellazione non poteva dirsi surrogata, come ritenuto dal Tribunale travisando la prova dichiarativa, dalla presenza di cartelli risalenti ad oltre un ventennio prima e relativi ad una non più esistente oasi 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorsi, ritenendo adeguatamente motivata la decisione del Tribunale anche nella parte in cui ha ritenuto provata la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, di trovarsi in un luogo in cui era sussistente il divieto di caccia. 4. Con memoria di replica ritualmente trasmessa, il difensore insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, ribadendo la necessità della tabellazione per la configurabilità del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte, alla quale questo Collegio intende dar seguito, «i divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un'area protetta sita all'interno di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l'area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini o che comunque, ove risulti mancante o incerta la tabellazione, venga dimostrato da parte dell'accusa che il trasgressore avesse la consapevolezza del divieto all'interno dell'area, non potendo la stessa essere presunta» (Sez. 3, n. 35195 del 30/03/2017, Ciriello, Rv. 270681 - 01. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 49024 del 29/10/2019, [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi, valorizzando: la sussistenza del divieto di caccia nella zona in cui i ricorrenti, alle 23.15 del 25/10/2017, erano stati fermati ([OSCURATO:PERSONA] di Ficuzza), divieto risultante anche dal 2 calendario venatorio in atti; la presenza in zona di diversi cartelli con la dicitura "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]", uno dei quali posto proprio nel punto in cui i ricorrenti erano stati fermati (circostanza in cui apparivano spaventati); il tentativo, da parte del SALAMONE (che sedeva sul sedile posteriore della Jeep), di nascondere al controllo la carabina Browning dotata del cannocchiale, posta fuori dalla custodia e pronta all'uso, di proprietà del FUCARINO (regolarmente denunciata); il rinvenimento, nella disponibilità di quest'ultimo, di complessive 7 cartucce oltre che del serbatoio della carabina; l'assenza di riscontri alle dichiarazioni del FUCARINO, che aveva riferito di essersi recato nella stessa giornata a caccia e di aver perso in tale occasione il cane nella zona del lago Scanzano. A proposito di tali dichiarazioni, infatti il Tribunale ha richiamato l'esito delle indagini svolte, evidenziando in particolare (oltre all'assenza di tracce della presenza di un cane sulla jeep, quali un guinzaglio o una gabbia) il fatto che il tesserino del FUCARINO su cui si annotano le giornate di caccia recava una sola "smarcatura" relativa all'inizio di settembre, mentre nessuna denuncia di smarrimento era stata sporta dal FUCARINO, pur proprietario di due cani (cfr. la terza e la quarta pagina della sentenza). 3. Sulla scorta di quanto fin qui esposto, deve ritenersi incensurabile il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale sia quanto all'essere i ricorrenti stati sorpresi "in evidente atteggiamento di caccia", sia quanto alla conoscenza, in capo a questi ultimi, del divieto venatorio attesa la presenza dei richiamati cartelli, uno dei quali posto proprio nel luogo in cui i tre erano stati fermati. In altri termini, le concrete risultanze acquisite hanno consentito al Tribunale, con argomentazioni non censurabili in questa sede, di ritenere provata la sussistenza del reato anche quanto all'elemento soggettivo, e di ritenere quindi non decisivo, sulla scorta dei principi giurisprudenziali precedentemente richiamati, il fatto che la c.d. "tabellazione" fosse stata realizzata solo in epoca successiva. 4. Le considerazioni svolte nel precedente paragrafo impongono il rigetto dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Co