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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36430/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, NICOLA LETT1ERI, che ha concluso, riportandosi alla requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione, per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia di condanna resa in primo grado nei confronti del SAMMARTINO per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminando le sole pene accessorie.

Il ricorrente è stato condannato, in qualità, prima di amministratore di diritto (sino alla data del 21 dicembre 2010) e poi di amministratore di fatto, della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita in data 1° ottobre 2012, per avere, in concorso con gli amministratori di diritto successivamente nominati, sino alla sentenza dichiarativa di fallimento, sottratto e/o distrutto i libri e le scritture contabili, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dal 2010, anno in cui si manifestava lo stato di decozione della società, fino alla data del fallimento, e ciò allo scopo di procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto e di arrecare pregiudizio ai creditori.

2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza dell'art. 238-bis cod.proc.pen., in relazione agli artt. 530, comma 2, 533, comma 1, e 192, comma 3, cod.proc.pen., nonché manifesto vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.

In particolare, il SAMMARTINO lamenta che la Corte terril:oriale, pur a fronte della produzione della sentenza irrevocabile di assoluzione nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] resa dal Tribunale di Velletri del 6 giugno 2019, sopravvenuta tanto alla pronuncia di condanna di primo grado nei suoi confronti quanto alla proposizione dell'appello, non abbia tenuto conto della differente ricostruzione dei fatti per cui è processo operata nella stessa.

Da tale differente ricostruzione dei fatti sarebbe invero emerso, rispetto alla posizione del ricorrente, che le scritture contabili erano state conservate presso la sede della società in Anagni sino alla data del 25 settembre 2012 quando venivano consegnate al teste [OSCURATO:PERSONA] il quale confermava di aver curato l'operazione di trasferimento all'estero di tali scritture su incarico dei soci originari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dacché alcuna responsabilità sussisteva in capo al SAMMARTINO.

2.2. Mediante il secondo motivo di ricorso l'imputato deduce violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione ai sensi della lettera e) della medesima previsione del codice di procedura penale, per erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 2,

I. fall., con riferimento all'accertamento del dolo specifico.

A riguardo il ricorrente assume un'intrinseca ed insuperabile contraddittorietà della decisione impugnata laddove, per un verso, ha riconosciuto che alla data della cessazione della sua carica di amministratore di diritto della società le scritture contabili erano esistenti e, per un altro, che la sottrazione sarebbe avvenuta proprio nel momento in cui egli aveva dismesso tale carica.

In particolare il vulnus del ragionamento infenenziale della Corte territoriale riguarderebbe l'insufficiente prova in ordine all'accertamento del ruolo di amministratore di fatto successivamente svolto dal SAMMARTINO.

2.3. Il ricorrente denuncia, infine, con il terzo motivo, l'immotivato diniego, da parte della sentenza impugnata, delle circostanze attenuanti generiche, a dispetto della propria condotta collaborativa costituita dallo svolgimento di indagini difensive a mezzo del proprio legale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è, nel complesso, non fondato.

2. Per ragioni di priorità logica, occorre vagliare in primis il secondo motivo proposto.

Tale motivo è manifestamente infondato poiché, a differenza di quanto prospettato dalla difesa del SAMMARTINO, la sentenza impugnata ha, innanzi tutto, fornito una motivazione esaustiva circa il ruolo di amministratore di fatto rivestito dall'imputato dopo la dismissione della carica formale di amministratore di diritto nella data del 21 dicembre 2010 e sino alla dichiarazione di fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", avvenuta nella data del 1° ottobre 2012.

A riguardo, infatti, è stato evidenziato come sia emerso dall'istruttoria espletata il ruolo di dominus della predetta società da parte del ricorrente anche quando non ne era più amministratore formale e ciò sia perché aveva reperito egli stesso i successivi amministratori di diritto, senza tuttavia consegnare loro le scritture contabili della società e quindi non ponendoli in condizioni di operare, sia in quanto aveva progettato una serie di atti di gestione in vista del depauperamento della società per traghettarla verso il fallimento, compreso l'atto di scissione realizzato cinque mesi prima della dichiarazione dello stesso.

La Corte territoriale, dunque, nell'accertare il ruolo di amministratore di fatto della società fallita del SAMMARTINO anche dlopo la data del 21 dicembre 2010, ha fatto buon governo del principio per il quale la posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, nell'ambito processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare.

L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez. 5, 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, 12 maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254).

In sostanza, può essere accertata l'amministrazione di fatto della società in presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare: in dette ipotesi il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in questa sede, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr. Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 45134, Rv. 277540).

Pertanto segue a quanto sinora rilevato anche la manifesta infondatezza della censura, veicolata dal medesimo motivo di ricorso, con la quale si assume contraddittorietà e illogicità della motivazione della decisione impugnata quanto alla sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o occultamento delle scritture contabili oggetto dell'imputazione.

Invero, con motivazione non affetta da alcun vizio di logicità, la Corte territoriale ha a riguardo posto in rilievo la dirimente circostanza che il SAMMARTINO non ha mai consegnato, una volta dismessa la carica formale, le scritture contabili della società ai successivi amministratori nonostante le richieste formulate dagli stessi, al punto che, ad esempio, il primo dei nuovi amministratori formali, il [OSCURATO:PERSONA], si dimise dopo pochi mesi proprio per tale motivo.

In questa prospettiva, considerato che il ricorrente continuò ad essere amministratore di fatto, egli avrebbe dovuto vigilare, anche a voler ritenere che l'assunto trasferimento delle scritture all'estero nell'imminenza del fallimento fu operato dai soci, sulla conservazione delle scritture stesse.

Ciò premesso, anche rispetto al dolo specifico, la decisione impugnata sottolinea che la sottrazione delle scritture contabili dal momento della dismissione della carica formale da parte del SAMMARTINO costituì, come si evince dalla Relazione ex art. 33 I.fall., lo strumento per celare i meccanismi di spoliazione della società verso altri soggetti giuridici che erano stati organizzati, al fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", proprio dal ricorrente, come si è già evidenziato.

3. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Occorre premettere che è costante nella giurisprudenza di legittimità l'assunto per il quale l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi 4 (9, dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (ex plurimis, Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, Rv. 284130 - 01; Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 2016, Rv. 266338 - 01; Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998, Rv. 211768 - 01).

Alla luce di tale principio nel caso di specie va considerato che la sentenza di assoluzione, divenuta irrevocabile, resa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Velletri si occupa solo della valutazione delle vicende societarie della fallita nel limitato periodo (21 ottobre 2020-31 marzo 2021) nel quale questi fu amministratore della società.

Di qui alcuna contraddittorietà sussiste, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, rispetto alla ricostruzione dei fatti compiuta nei confronti del SAMMARTINO che riguarda un periodo ben più ampio, sino al fallimento della società.

In particolare, la circostanza che, secondo la valutazione della decisione passata in giudicato, le scritture contabili erano presenti presso la sede della società sino ad una data prossima al fallimento non esclude la responsabilità dell'imputato e, anzi, la aggrava per non averle egli, nonostante la disponibilità delle stesse, consegnate agli amministratori formali che si erano succeduti fino a quella data e, in primis, proprio al [OSCURATO:PERSONA], assolto anche per tale ragione.

4. Il quarto motivo è inammissibile poiché, con motivazione non incongrua e quindi insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità, la Corte territoriale ha ritenuto che la risposta del SAMMARTINO all'interrogatorio formale e l'indicazione di testi a discarico non consentisse una mitigazione del trattamento sanzionatorio, trattandosi di condotte non collaborative ma volte ad avallare la tesi difensiva dell'imputato.

5. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, NICOLA LETT1ERI, che ha concluso, riportandosi alla requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione, per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia di condanna resa in primo grado nei confronti del SAMMARTINO per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminando le sole pene accessorie. Il ricorrente è stato condannato, in qualità, prima di amministratore di diritto (sino alla data del 21 dicembre 2010) e poi di amministratore di fatto, della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita in data 1° ottobre 2012, per avere, in concorso con gli amministratori di diritto successivamente nominati, sino alla sentenza dichiarativa di fallimento, sottratto e/o distrutto i libri e le scritture contabili, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dal 2010, anno in cui si manifestava lo stato di decozione della società, fino alla data del fallimento, e ciò allo scopo di procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto e di arrecare pregiudizio ai creditori. 2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza dell'art. 238-bis cod.proc.pen., in relazione agli artt. 530, comma 2, 533, comma 1, e 192, comma 3, cod.proc.pen., nonché manifesto vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. In particolare, il SAMMARTINO lamenta che la Corte terril:oriale, pur a fronte della produzione della sentenza irrevocabile di assoluzione nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] resa dal Tribunale di Velletri del 6 giugno 2019, sopravvenuta tanto alla pronuncia di condanna di primo grado nei suoi confronti quanto alla proposizione dell'appello, non abbia tenuto conto della differente ricostruzione dei fatti per cui è processo operata nella stessa. Da tale differente ricostruzione dei fatti sarebbe invero emerso, rispetto alla posizione del ricorrente, che le scritture contabili erano state conservate presso la sede della società in Anagni sino alla data del 25 settembre 2012 quando venivano consegnate al teste [OSCURATO:PERSONA] il quale confermava di aver curato l'operazione di trasferimento all'estero di tali scritture su incarico dei soci originari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dacché alcuna responsabilità sussisteva in capo al SAMMARTINO. 2.2. Mediante il secondo motivo di ricorso l'imputato deduce violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione ai sensi della lettera e) della medesima previsione del codice di procedura penale, per erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, I. fall., con riferimento all'accertamento del dolo specifico. A riguardo il ricorrente assume un'intrinseca ed insuperabile contraddittorietà della decisione impugnata laddove, per un verso, ha riconosciuto che alla data della cessazione della sua carica di amministratore di diritto della società le scritture contabili erano esistenti e, per un altro, che la sottrazione sarebbe avvenuta proprio nel momento in cui egli aveva dismesso tale carica. In particolare il vulnus del ragionamento infenenziale della Corte territoriale riguarderebbe l'insufficiente prova in ordine all'accertamento del ruolo di amministratore di fatto successivamente svolto dal SAMMARTINO. 2.3. Il ricorrente denuncia, infine, con il terzo motivo, l'immotivato diniego, da parte della sentenza impugnata, delle circostanze attenuanti generiche, a dispetto della propria condotta collaborativa costituita dallo svolgimento di indagini difensive a mezzo del proprio legale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è, nel complesso, non fondato. 2. Per ragioni di priorità logica, occorre vagliare in primis il secondo motivo proposto. Tale motivo è manifestamente infondato poiché, a differenza di quanto prospettato dalla difesa del SAMMARTINO, la sentenza impugnata ha, innanzi tutto, fornito una motivazione esaustiva circa il ruolo di amministratore di fatto rivestito dall'imputato dopo la dismissione della carica formale di amministratore di diritto nella data del 21 dicembre 2010 e sino alla dichiarazione di fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", avvenuta nella data del 1° ottobre 2012. A riguardo, infatti, è stato evidenziato come sia emerso dall'istruttoria espletata il ruolo di dominus della predetta società da parte del ricorrente anche quando non ne era più amministratore formale e ciò sia perché aveva reperito egli stesso i successivi amministratori di diritto, senza tuttavia consegnare loro le scritture contabili della società e quindi non ponendoli in condizioni di operare, sia in quanto aveva progettato una serie di atti di gestione in vista del depauperamento della società per traghettarla verso il fallimento, compreso l'atto di scissione realizzato cinque mesi prima della dichiarazione dello stesso. La Corte territoriale, dunque, nell'accertare il ruolo di amministratore di fatto della società fallita del SAMMARTINO anche dlopo la data del 21 dicembre 2010, ha fatto buon governo del principio per il quale la posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, nell'ambito processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez. 5, 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, 12 maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254). In sostanza, può essere accertata l'amministrazione di fatto della società in presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare: in dette ipotesi il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in questa sede, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr. Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 45134, Rv. 277540). Pertanto segue a quanto sinora rilevato anche la manifesta infondatezza della censura, veicolata dal medesimo motivo di ricorso, con la quale si assume contraddittorietà e illogicità della motivazione della decisione impugnata quanto alla sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o occultamento delle scritture contabili oggetto dell'imputazione. Invero, con motivazione non affetta da alcun vizio di logicità, la Corte territoriale ha a riguardo posto in rilievo la dirimente circostanza che il SAMMARTINO non ha mai consegnato, una volta dismessa la carica formale, le scritture contabili della società ai successivi amministratori nonostante le richieste formulate dagli stessi, al punto che, ad esempio, il primo dei nuovi amministratori formali, il [OSCURATO:PERSONA], si dimise dopo pochi mesi proprio per tale motivo. In questa prospettiva, considerato che il ricorrente continuò ad essere amministratore di fatto, egli avrebbe dovuto vigilare, anche a voler ritenere che l'assunto trasferimento delle scritture all'estero nell'imminenza del fallimento fu operato dai soci, sulla conservazione delle scritture stesse. Ciò premesso, anche rispetto al dolo specifico, la decisione impugnata sottolinea che la sottrazione delle scritture contabili dal momento della dismissione della carica formale da parte del SAMMARTINO costituì, come si evince dalla Relazione ex art. 33 I.fall., lo strumento per celare i meccanismi di spoliazione della società verso altri soggetti giuridici che erano stati organizzati, al fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", proprio dal ricorrente, come si è già evidenziato. 3. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Occorre premettere che è costante nella giurisprudenza di legittimità l'assunto per il quale l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi 4 (9, dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (ex plurimis, Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, Rv. 284130 - 01; Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 2016, Rv. 266338 - 01; Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998, Rv. 211768 - 01). Alla luce di tale principio nel caso di specie va considerato che la sentenza di assoluzione, divenuta irrevocabile, resa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Velletri si occupa solo della valutazione delle vicende societarie della fallita nel limitato periodo (21 ottobre 2020-31 marzo 2021) nel quale questi fu amministratore della società. Di qui alcuna contraddittorietà sussiste, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, rispetto alla ricostruzione dei fatti compiuta nei confronti del SAMMARTINO che riguarda un periodo ben più ampio, sino al fallimento della società. In particolare, la circostanza che, secondo la valutazione della decisione passata in giudicato, le scritture contabili erano presenti presso la sede della società sino ad una data prossima al fallimento non esclude la responsabilità dell'imputato e, anzi, la aggrava per non averle egli, nonostante la disponibilità delle stesse, consegnate agli amministratori formali che si erano succeduti fino a quella data e, in primis, proprio al [OSCURATO:PERSONA], assolto anche per tale ragione. 4. Il quarto motivo è inammissibile poiché, con motivazione non incongrua e quindi insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità, la Corte territoriale ha ritenuto che la risposta del SAMMARTINO all'interrogatorio formale e l'indicazione di testi a discarico non consentisse una mitigazione del trattamento sanzionatorio, trattandosi di condotte non collaborative ma volte ad avallare la tesi difensiva dell'imputato. 5. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e
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