CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 26554/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3939/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della LE.VIN.SUD S.R.L., rappresentato e difes o d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la SENTENZAd ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1907/2021 , pubblicata il 3/11/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della LE.VIN.SUD, proponevaricorso innanzi a questa Corte avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari n. 1907/2021, pubblicata in data 3/11/2021, con la quale veniva rigettato l'appello promosso dallo stesso C ampagna , nella duplice qualità , contro la sentenzadel Tribunale di Foggia n . 2515/2018. La vicenda aveva tra tto origine d a ll'i ngiunzione di pagamento, emessa dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali - Ufficio di Bari nei confronti dell’odiernoricorrente, nella doppia qualità, con ordinanza-ingiunzione n. 134/2014del 18.03.2014, a mezzo della quale gli era stata irrogata lasanzion e amministrativ a pecuniari a di € . 250.110,00ai sensi d e ll’art. 35, comma 5, legge 20 febbraio 2006, n. 82,per aver detenuto nel proprio stabilimento vinicolo vino denaturato con cloruro di sodio; prodotto che non era,peraltro, destinato ad uso alimentare diretto, bensì a fungere da ingrediente di altri prodotti alimentari (salse e prodotti similari), successivamente commercializzato e ceduto alla ditta RW [OSCURATO:PERSONA] . – [OSCURATO:PERSONA] - Inghilterra , destinatario – a giudizio degli agenti accertatori - non rispondente alla qualifica di acetificio o distilleria, in violazione dell'art. 10, commi 1 e 3 , legge n. 82/2006 ( poi abrogato dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238). Avverso detta ordinanza-ingiunzione il Campagna, sempre nella citata duplice veste, proponeva opposizione, ex art . 6 d.lgs. 1 ° settembre 2011, n. 150,innanzi al Tribunale di Foggia. Il ricorso per cassazione, a cui ha resistito con controricorso il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali -Ufficio di Bari, è affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si denunciaviolazione ex art . 360, comma 1, n. 5) cod.proc. civ., in relazione agli art t. 35, commi 5 e 6 e art . 10, commi 1 e 3 della legge n. 82/2006 , sostenendosi che la Corte d i appello avevaomesso l’esame di circostanze decisive, ossia l’assenza di due degli elementi costitutivi necessari per il perfezionamento della fattispecie sanzionatoria prevista nell’ordinanza-ingiunzione: che il prodotto non fosse stato denaturato prima di essere commercializzato e che sul prodotto fosse stato effettuato un trattamento non consentito. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione exart. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione agli artt. 35, commi 5 e 6 e art.10, commi 1 e 3 della legge n. 82/2006. 3. In prossimità dell’adunanza fissata in data 26.09.2024 è pervenutapresso la cancelleria di questa Corte, da parte del ricorrent e [OSCURATO:PERSONA] (nella duplice qualità), istanza di pronuncia di sentenza di cessazione della materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese relativamente a tutti i gradi di giudizio. Con detta istanza il ricorrente ha rappresentato che in data 12.04.2022, con richiesta acquisita al protocollo n. 197632 del 12 aprile 2022, era stato sollecitato il riesame, in via di autotutela, dell’ordinanza-ingiunzione n. 134/2014 del 18.03.2014, posta a base del giudizio instaurato tra le parti, volta a richiedere l’annullamento e/o la rideterminazione della sanzione inflitta nella misura prevista dall’art. 35, comma 6, lett. a) della legge n. 82/2006. All’esito del riesame, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali accoglievale ragioni de l ricorrent e ( nota prot. n. 21503 del 17 gennaio 2023), osservando – sulla premessa che il testo della disposizione normativa in parola puniva «…chiunque detiene a scopo di vendita, o di somministrazione o comunque di commercio, mosti vini di cui all’art. 10, commi 1 e 2 e art. 11, comma 1, lettere a, c, f, h, i e comma 2, senza procedere alla denaturazione………» - che , da un più attento esame della fattispecie sanzionatoria di cui trattasi, si sarebbe dovuto ritenere che il presupposto applicativo della stessa fosse la circostanza che il prodotto interessato non era sta to sottoposto alla denaturazione, nel mentre, nel caso di specie , era rimasto accertato che il prodotto oggetto di accertamento era stato già denaturato in vista degli usi a cui l’azienda aveva intenzione di destinarlo. Alla luce del nuovo esame, quindi, il citato Ministerorilevava che la condotta ascritta al ricorrente non rientrasse tra quelle punibili ai sensi dell’art. 35, comma 5, lett. a) della legge n. 82/2006, ma risultava piuttosto assoggettabile aldifferente trattamento sanzionatorio di cui al successivo comma 6, lett. a), primo paragrafo. In considerazione di tanto, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali procedeva alla rideterminazione della sanzione irrogata con applicazione del differente trattamento sanzionatorio disposto dall’art. 35, comma 6, lett. a), primo paragrafo della stessa legge n. 82/2006 nella misura di €. 5.776,88 ( v. p rovvedimento di sgravio parziale n. 3/2023, prot. n. 0027092 del 19.01.2023). 4. Lo sgravio parziale, intervenuto a séguito di revisione dell’importo ingiunto con ordinanza-ingiunzione n. 134/2014 del 18.03.2014 oggetto del ricorso con il conseguente avvenuto pagamento dell’importo , come ridotto, da parte de l ricorrent e , determina la cessazione della materia del contendere, con il conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata. Alla stregua dell’evidenziato sopravvenuto comportamento delle parti, dell’esito della causae della complessità della questione sottesa all’opposizione ad ordinanza-ingiunzione, le spese dell’intero giudizio possono essere interamentecompensate, non ravvisandosi, dunque, le condizioni per l’individuazione di una parte virtualmente soccombente (cfr. Cass. n. 17334/2005 e Cass. n. 14267/2017). P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese dell