CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15019/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re [OSCURATO:PERSONA];udita la Procura Generale, nella persona del Sostituto procuratore generaleTiziana Orru’, che ha chiesto il rigetto del ricorsoRGN 15003/2023Consigliere est. FedericiNumero registro generale 15020 3/2023Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 15019/2026Data pubblicazione 19/05/2026udito l’[OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti che ha concluso perl’accoglimento del ricorso;udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle entrateche ha chiesto il rigetto del ricorso.Dalla sentenza revocanda e dagli atti difensivi si evince che, a seguito diverifica condotta sulla società 3C [OSCURATO:SOCIETA]., relativa all’annod’imposta 2006, l’Agenzia delle entrate notificò alla contribuente, nelle moredichiarata fallita, e dunque per essa al curatore, nonché ai suoi soci nell’anno2006 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (i quali hannosuccessivamente ceduto le rispettive quote sociali), l’avviso di accertamento,con cui, disconoscendo i costi e le spese da questa dichiarati, rideterminòl’imponibile ai fini Ires, Irap e Iva.Inoltre, in forza della presunzione di distribuzione di utili occulti percepitidagli ex tre soci, notificò nei loro confronti altrettanti atti impositivi, con cuipretese il pagamento delle imposte a titolo di maggior reddito dipartecipazione. Questi ultimi atti furono impugnati dai rispettivi destinataried oggetto di giudizio, ormai definito in senso sfavorevole ai ricorrenti conordinanza n. 891/2022 della Corte di cassazione.I tre (ex) soci avevano proposto anche ricorso avverso l’avviso diaccertamento che attingeva la società. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provincialedi Roma ne accolse le ragioni con sentenza n. 248/2012.L’appello, con cui l’Agenzia delle entrate instava nelle sue pretese, furespinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n.2614/2014.L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi, che la Corte di legittimità accolse con sentenza n. 3568/2023,cassando senza rinvio la sentenza impugnata.Con la predetta decisione il giudice di legittimità ha accolto il primomotivo erariale, con il quale si lamentava l’assenza di legittimazione dei sociad impugnare l’avviso d’accertamento indirizzato nei confronti dellacompagine sociale, dichiarando assorbiti gli altri motivi di censura. Lamedesima sentenza, con riferimento alla richiesta dei contribuenti, i quali,RGN 15003/2023Consigliere est. FedericiNumero registro generale 15030 3/2023Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 15019/2026Data pubblicazione 19/05/2026per l’ipotesi di accoglimento del ricorso erariale, invocavano «questione dilegittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE aisensi dell’art. 267 TFUE anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 7,comma 5 bis, d.lgs. n. 546 del 1992 come introdotto dalla legge n. 130 del2022 che ha imposto a carico dell’Amministrazione finanziaria l’onere dellaprova dei fatti a fondamento delle sue pretese», ha rilevato che «in ragionedell’accoglimento del primo motivo, restano superate le questioni dilegittimità costituzionale e l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte diGiustizia prospettate dai controricorrenti con riferimento all’imputazione aisoci degli utili extracontabili accertati in capo alla società. Dette ultime,infatti, non solo attengono al merito, ma riguardano il rapporto derivantedagli avvisi emessi nei confronti dei soci, fatti oggetto di separato ricorso».Avverso la sentenza della Corte di cassazione, gli ex soci RobertoCantarini e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, ai sensi dell’art. 391 bisc.p.c. ricorso per revocazione affidato a due motivi, cui l’Amministrazionefinanziaria ha resistito con controricorso.La causa, trattata in adunanza camerale il 19 marzo 2024, in vista dellaquale i ricorrenti avevano depositato memoria illustrativa, è stata rinviata inpubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 14682/2024 del27.05.2024.All’esito della discussione in pubblica udienza, celebrata il 17 aprile2026, la controversia è stata decisa. La parte ricorrente ha depositatomemoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso per revocazione, così rubricato: «Nullitàdella sentenza revocanda in relazione agli artt. 391 bis e 395, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., atteso l’evidente errore revocatorio sulla legittimazionead causam dei ricorrenti, ex soci della 3C [OSCURATO:SOCIETA]., risultantedall’avviso di accertamento e dalla relativa notificazione», i contribuentilamentano l’errore di fatto nella parte in cui, nella sentenza impugnata, laCorte di cassazione ha accertato il difetto di legittimazione ad causam degliex soci sulla supposizione che avessero impugnato in proprio, in qualità disoci, un avviso di accertamento emesso nei confronti di società a r.l., unicaRGN 15003/2023Consigliere est. FedericiNumero registro generale 15003/2023Numero sezionale 245 2/2026Numero di raccolta generale 15019/2026Data pubblicazione 19/05/2026parte dal lato passivo del rapporto impositivo, dimenticando però che lostesso era stato notificato personalmente agli ex soci e riportava, sulla primapagina, i loro nomi come destinatari di effetti per aver percepito dividendiocculti (in conseguenza dell’accertamento di utili occulti in capo alla società).Con il secondo motivo di ricorso per revocazione, così rubricato: «Nullitàdella sentenza revocanda in relazione agli artt. 391 bis e 395, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., atteso l’evidente errore revocatorio in merito allasollevata questione di legittimità costituzionale e di richiesta di rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del TFUE del 13dicembre 2007 aventi ad oggetto la legittimazione ad causam degli ex sociricorrenti», i contribuenti lamentano l’errore di fatto nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la Corte di Cassazione ha superato le questioni dilegittimità costituzionale e l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte diGiustizia, ritenendole prospettate solo con riferimento all’imputazione agliex soci degli utili extracontabili accertati. Si sostiene che tali questioni, inrealtà, erano state sollevate dagli stessi anche (e proprio) in relazione al lorodifetto di legittimazione ad causam.I ricorrenti, peraltro, hanno riproposto -evidentemente per l’ipotesi cheall’accoglimento della domanda di revocazione debba seguire il giudiziorescissorio- questioni di legittimità costituzionale, sollevate nel ricorso percassazione in via subordinata all’accoglimento della tesi dell’ufficio, aventiad oggetto il difetto di legittimazione dei soci, a cui era stato notificatol’avviso impugnato, nonché l’automatica attribuzione di utili a soci di unasocietà con personalità giuridica, peraltro fallita, in difetto di istruzioneprobatoria e acquisizione documentale nei confronti degli stessi da partedell’ufficio, in relazione agli artt. 3 (principio di uguaglianza), 24 (diritto didifesa), 53 (divieto di duplicazione d’imposta) e 111 Cost., per mezzo delquale entrano nel nostro ordinamento i principi di cui agli artt. 6 CEDU del 4novembre 1950 (diritto di difesa), 16 – 17 (diritti di proprietà e impresa) e47 – 48 (rispettivamente, equo processo e diritto di difesa) Carta dei dirittifondamentali Ue del 18 dicembre 2000; hanno riproposto poi, con ilmedesimo oggetto e sempre in via subordinata, richiesta di rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia, ex art. 267 TFUE del 13 dicembre 2007,RGN 15003/2023Consigliere est. FedericiNumero registro generale 15003/2023Numero sezionale 255 2/2026Numero di raccolta generale 15019/2026Data pubblicazione 19/05/2026in relazione agli artt. 12 (principio di non discriminazione), 43 ss. (libertà distabilimento), 49 ss. (libertà di prestazione dei servizi) TFUE, come pure allanormativa sopranazionale testé richiamata.Occorre innanzitutto evidenziare che ai fini della domanda di revocazioneproposta ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., la norma circoscrive larilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione siafondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmenteesclusa, ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamentestabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sulquale il giudice si sia poi pronunciato (Cass., 14 novembre 2014, n. 24334;29 marzo 2022, n. 10040; 13 dicembre 2022, n. 36349).Si è anche affermato che l'errore di fatto, idoneo a costituire motivodi revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., si configura comeuna falsa percezione della realtà, e pertanto consiste inun errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolge l'attivitàvalutativa del giudice per situazioni processuali esattamente percepite nellaloro oggettività. Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio pervizi della sentenza, che investano direttamente la formulazione del giudiziosul piano logico-giuridico (Cass., 15 gennaio 2009, n. 844; 28 marzo 2018,n. 7617).Ciò che rileva dunque è che l'istanza di revocazione di una sentenza dellaCorte di cassazione debba basarsi esclusivamente sull'errore di fatto in cuila Corte possa essere incorsa nella lettura degli atti del processo a quo,ovvero degli atti propri del giudizio di legittimità, consistendo l'errorerevocatorio in un errore di percezione che abbia indotto il giudice a supporrel'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, che risulti incontestabilmenteescluso o accertato alla stregua degli atti di causa.Ciò esclude la sua configurabilità nell'ipotesi in cui l’errore riguardinorme giuridiche, ossia l’interpretazione di esse, riconducendosi la loroviolazione o falsa applicazione nell’errore di diritto (Cass., 15 giugno 2009,n. 13367; 22 settembre 2017, n. 19926).L’errore percettivo deve avere inoltre i caratteri dell'assoluta evidenza edella semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gliRGN 15003/2023Consigliere est. FedericiNumero registro generale 15003/2023Numero sezionale 265 2/2026Numero di raccolta generale 15019/2026Data pubblicazione 19/05/2026indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo; deve risolversiesclusivamente in un vizio di assunzione del "fatto", che può ancheconsistere nel contenuto degli atti processuali, oggetto di cognizione delgiudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non deveconcernere il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (cfr. exmultis, Sez. U, 28 maggio 2013, n. 13181).Ed in tal senso si è ulteriormente affermato che in tema di revocazionedelle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art.395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa cheabbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, lacui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa(sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terrenodi discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa evalutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta edell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deveriguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamentesulla pronuncia della Corte (cfr. Sez. U, 19 luglio 2024, n. 20013, relativo aduna fattispecie nella quale questa Corte aveva dichiarato inammissibile ilmotivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall'evidenziare un errore difatto percettivo, ha lamentato un omesso esame dei motivi articolati nelricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesimotivi del ricorso per cassazione).Ebbene, nel caso controverso, e con riguardo al primo dei motivi per iquali è stata formulata domanda di revocazione, le doglianze dei ricorrentisono indirizzate a denunciare che la sentenza rescindente aveva escluso laloro legittimazione processuale sull’assunto che l’atto impositivo eraindirizzato alla società, e che pertanto era solo questa ad averelegittimazione, senza avvedersi che quell’atto impositivo era stato loronotificato ed i loro nomi campeggiavano nell’intestazione dell’avvisoimpugnato.RGN 15003/2023Consigliere est. FedericiNumero registro generale 15003/2023Numero sezionale 275 2/2026Numero di raccolta generale 15019/2026Data pubblicazione 19/05/2026La domanda di revocazione, con riferimento al primo motivo, èinammissibile.Dalla lettura della sentenza revocanda si evince che quel Collegio haesaminato la questione, evidenziando come della legittimazione ad agire isoci fossero carenti perché dalla mera prospettazione della vicenda erapalese che soggetto destinatario dell’avviso d’accertamento fosse la società,peraltro già in stato di fallimento, dotata di personalità giuridica per essereuna società a responsabilità limitata. Ha spiegato che le società di capitalisono dotate di personalità giuridica e autonomia patrimoniale, senza chepossa riconoscersi al singolo socio la legittimazione ad assumere iniziativeesterne, come appunto le azioni giudiziarie e l’impugnabilità di atti. Ciòdoveva intendersi anche con riferimento alle società per le quali fosse statodichiarato il fallimento, come nel caso di specie, rispetto alle quali dunque ilsocio non poteva agire in surrogatoria. Tanto più che per l’ipotesi difallimento neppure la società poteva assumere legittimazione processuale,spettando questa al curatore. Ha trattato poi “espressamente” dellaquestione, sollevata dalla difesa dei contribuenti, relativa alla notificadell’atto impositivo nei confronti della società, di cui erano stati destinatarianche loro, e della conseguente considerazione secondo cui tale notifica lirendeva litisconsorti necessari. Ha ritenuto infondate tali difese, chiarendoche «Irrilevante, ai fini di ritenere i soci legittimati ad impugnare l’avvisosocietario, è la circostanza che il medesimo sia stato loro notificato, nonpotendosi condividere l’assunto secondo cui la notifica avrebbe determinatola costituzione del rapporto impositivo. Infatti, va tenuto distinto il profilodell’opponibilità ai soci dell’accertamento societario dal profilo della titolaritàdel rapporto sorto con quest’ultimo. L’interesse ad agire, così comeprospettato dagli stessi soci, attiene al rapporto impositivo costituitosi congli avvisi di accertamento personali ed involge l’ulteriore questione, estraneaa questo giudizio, della possibilità di far valere in quella sede vizi propridell’accertamento societario».Il passaggio argomentativo della sentenza appena riportato escluderadicalmente i presupposti del ricorso per revocazione. Nessuno deglielementi necessari alla revocazione, tra quelli già individuati nelle pagineRGN 15003/2023Consigliere est. FedericiNumero registro generale 15003/2023Numero sezionale 285 2/2026Numero di raccolta generale 15019/2026Data pubblicazione 19/05/2026precedenti, è presente nel caso di specie. Anzi, in modo conclamato, rispettoalla denuncia secondo cui la carenza di legittimazione ad agire dei ricorrentisoffriva della mancata considerazione della circostanza che lo stesso erastato notificato personalmente agli ex soci e riportava, sulla prima pagina, iloro nomi come destinatari di effetti per aver percepito dividendi occulti,dimostra come della questione il collegio della sentenza revocanda se ne èespressamente occupato. Nessuna svista e nessun errore percettivo puòpertanto essere attribuita alla pronuncia ai fini revocatori.In disparte, il passaggio argomentativo della sentenza revocandarichiamava, consapevolmente rispetto alle doglianze dei contribuenti,proprio tutte le tutele che i soci, a loro volta destinatari di atti specifici concui l’ufficio aveva inteso contestare un maggior reddito di partecipazione alcapitale sociale della compagine giuridica sottoposta ad accertamento. E trale difese che il singolo socio può apprestare per contrastare gli addebitierariali di distribuzione degli utili occulti della società, non vi sono solo quelleindirizzate a provare la mancata distribuzione degli utili sociali non dichiarati,ma anche quelle con cui è lo stesso socio che può allegare prova che imaggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società (cfr.Cass., 16 aprile 2025, n. 10004; 24 luglio 2024, n. 21158).Il motivo in conclusione si rivela inammisssibile.Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che nella pronunciarevocanda il collegio abbia respinto la sollecitazione a sollevare questione dilegittimità costituzionale della disciplina, e comunque a disporre il rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, in ordinealla mancata previsione di una legittimazione ad causam degli ex sociricorrenti. Assumono che il giudice di legittimità avesse esaminato, erespinto le istanze, solo in riferimento all’imputazione agli ex soci degli utiliextracontabili, laddove la difesa aveva sollevato la questione proprio conriguardo al loro difetto di legittimazione nella causa afferente all’avviso diaccertamento relativo al maggior reddito imputato alla società.Questo profilo si rivela infondato.Intanto la sollecitazione alla rimessione di questioni dinanzi alla CorteCostituzionale, oppure al rinvio dinanzi alla Corte di Giustizia, nonRGN 15003/2023Consigliere est. FedericiNumero registro generale 15003/2023Numero sezionale 295 2/2026Numero di raccolta generale 15019/2026Data pubblicazione 19/05/2026costituiscono propriamente dei “motivi” di ricorso, ma con essi, sulpresupposto di un contrasto della disciplina positiva nazionale con iparametri costituzionali o unionali, la parte processuale “invita” l’organogiudicante a valutare l’opportunità di investire il Giudice delle leggi, o in viapregiudiziale la Corte di Giustizia, perché si pronuncino in merito, pone giàseri dubbi sulla identificazione di quell’errore percettivo, cioè di quella svista,nei termini già enunciati in tema di presupposti per il promovimento di unricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. (cfr. Cass., 16 febbraio 2023,n. 4893); né può affermarsi che la disciplina risultante dal combinatodisposto degli artt. 391-bis e 395, numero 4), c.p.c. -nella parte in cui nonprevede come causa di revocazione l'errore di giudizio o di valutazione- violiil diritto dell'Unione europea, non recando alcun "vulnus" al principiodell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessagiurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce, da unlato, l'importanza del principio della cosa giudicata, al fine di garantire sia lastabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazionedella giustizia, e rimettendo, dall'altro, le modalità di formazione della cosagiudicata e quelle di attuazione del relativo principio agli ordinamentigiuridici degli stati membri (cfr. Sez. U, 28 maggio 2013, n. 13181).Nel caso di specie nella sentenza impugnata per revocazione il giudiceha ritenuto superate le questioni di legittimità costituzionale, oltre chel’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando sìl’imputazione ai soci degli utili extracontabili, ma, quale premessa logica, inragione dell’accoglimento del primo motivo del ricorso erariale percassazione, ossia perché ha ritenuto i soci-contribuenti privi di legittimazionegiuridica, peraltro dichiarata fallita. Ciò significa che le determinazioni sonostate assunte considerando proprio la fondatezza della denunciata carenzadi legittimazione dei soci, e dunque vagliando questo elemento ai fini dellaesclusione dei presupposti per sollevare questioni di legittimità costituzionaleo di contrasti con la disciplina unionale.D’altronde è naturale che la medesima doglianza dei contribuenti, inordine alla pretesa legittimazione ad agire avverso l’atto impositivo incidenteRGN 15003/2023Consigliere est. FedericiNumero registro generale 15003/2023Numero sezionale1 205 2/2026Numero di raccolta generale 15019/2026Data pubblicazione 19/05/2026direttamente sulla società, avesse la finalità “mediata” di veder riconosciutauna posizione processuale attiva per la tutela “immediata” del propriopatrimonio, ossia della posizione giuridica soggettiva incisa dalla pretesafiscale per distribuzione occulta degli utili illecitamente conseguiti dallasocietà. Ed infatti dalla lettura del ricorso per revocazione, laddove, dalledifese articolate con la memoria del 7.12.2022, in vista della decisione poiassunta con la sentenza ora revocanda, e qui riprodotte, si evince che lafinalità immediata era proprio e solo quella di tutelarsi dalle pretese fiscaliper presunta occulta distribuzione dei maggiori redditi conseguiti dallasocietà, ciò per cui si pretendeva di agire direttamente avverso l’attoimpositivo notificato alla società.Risulta allora rigorosamente logico che, laddove nella sentenzarevocanda si conclude per il superamento della necessità di proporrequestioni di legittimità costituzionale o rinvii pregiudiziali alla Corte unionale,il riferimento agli utili extracontabili ed al loro addebito pro quota ai soci giàscontava un giudizio non solo riferito alla considerazione che ormai neiconfronti dei soci era divenuto definitivo l’accertamento del rispettivo debitod’imposta (per la conclusione, con sentenza n. 891/2022 di questa Corte,del contenzioso relativo agli atti impositivi indirizzati agli odierni ricorrenti -oltre che alla socia [OSCURATO:PERSONA] qui non ricorrente-), ma anche, esoprattutto, per il superamento, in senso recessivo per i ricorrenti, dellapretesa legittimazione processuale ad agire direttamente contro l’avvisod’accertamento notificato alla società.A parte l’assenza del presupposto della svista, ossia dell’errorepercettivo -in questa ipotesi e per quanto chiarito qui inesistente-, ilcontenuto della sentenza revocanda va interpretato proprio quale correttaindividuazione dell’oggetto delle questioni controverse e della correttapercezione delle richieste difensive dei soci.Per mera completezza, deve aggiungersi che il ricorso per revocazioneè inammissibile sotto un’ulteriore prospettiva. Esso non si confronta affattocon il contenuto della sentenza e non ne coglie il senso, laddove, lamentandoun vuoto di tutela giurisdizionale nella normativa nazionale -per comeinterpretata dalla giurisprudenza- in tema di legittimazione processualeRGN 15003/2023Consigliere est. FedericiNumero registro generale 15003/2023Numero sezionale1 215 2/2026Numero di raccolta generale 15019/2026Data pubblicazione 19/05/2026società, non tiene conto che nel caso di specie si trattava di società dichiaratafallita, e, come chiarito esplicitamente nella revocanda sentenza, l’avvisod’accertamento, nel 2011, era stato notificato al curatore fallimentare.Ebbene, posto che in tal caso, per lo spossessamento dei beni subìtodalla società, la legittimazione processuale è pacificamente riconosciuta incapo alla sola curatela e neppure al legale rappresentante della società, salval’ipotesi in cui quest’ultimo si sostituisca al curatore inerte, nei limiticomunque da ultimo indicati in giurisprudenza (cfr. Sez. U, 28 aprile 2023,n. 11287), le questioni sollecitate alla Corte costituzionale così come allaCorte di Giustizia non avrebbero potuto trovare ingresso.Le conclusioni appena illustrate spiegano l’inammissibilità, quantol’inutilità, della reiterata sollecitazione, rivolta con il presente ricorso, allaproposizione di questioni di legittimità costituzionale alla Corte delle leggi,così come al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.In definitiva il ricorso per revocazione è infondato e va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misuraspecificata in dispositivo, tenendo conto del valore della causa definita conla sentenza avverso la quale è stata proposta revocazione. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese processuali sostenute dall’Agenzia delle entrate controricorrente, chesi liquidano nella misura di € 10.000,00, oltre spese prenotate a debito. Aisensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misurapari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 17 aprile 2026Il Consigliere estensoreIl PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 15003/2023Consigliere est. Federici