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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2021

Cassazione n. 00225/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza presentata in data 23 settembre 2020, tramite il difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, la rideterminazione della pena da eseguire, previo annullamento o modifica del provvedimento di cumulo delle pene disposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro in data 4 febbraio 2020, con il quale era stata determinata la pena da eseguire in anni 39, mesi 11 e giorni 28 di reclusione, con decorrenza dal 2 marzo 2015.

2. Con ordinanza depositata in data 17 maggio 2021 il Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, osservando che la determinazione della pena da eseguire era stata compiuta, procedendo a successivi cumuli parziali, dando corretta applicazione alla relativa normativa processuale.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Viene denunciata violazione della legge penale in quanto, a fronte di una determinazione della pena da scontare individuata dal provvedimento di cumulo adottato nel 2014 in anni 27, mesi 7 e giorni 29 di reclusione, con decorrenza dal 6.11.2007, i successivi provvedimenti, adottati in ragione della sopravvenienza di due condanne alla pena complessiva pena di anni tre e mesi due di reclusione, avevano determinato un residuo di pena da scontare ben maggiore rispetto all'entità delle condanne sopravvenute.

Il pubblico ministero, infatti, aveva illegittimamente proceduto allo scioglimento dei cumuli già adottati, aveva tenuto conto di condanne già espiate e non aveva correttamente applicato la normativa sul cumulo giuridico delle pene.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va perciò disposto annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

1. Con l'originaria istanza, e l'impugnazione dell'ordinanza che l'ha respinta, la difesa denuncia la illegittimità, sotto diversi profili, del provvedimento di determinazione delle pene concorrenti da eseguire adottato in data 4 febbraio 2020 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro.

Il provvedimento del pubblico ministero, indicate le sentenze di condanna pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], le relative pene inflitte e la data di consumazione dei reati, ha individuato i periodi di carcerazione già sofferta dal condannato e i provvedimenti con i quali era stato già riconosciuto il beneficio della liberazione anticipata.

A fronte di una pluralità di periodi di detenzione e di reati commessi, il provvedimento ha quindi proceduto alla formazione di una serie di così detti cumuli parziali, prendendo come riferimento la data di inizio di ciascun periodo di detenzione (nella specie: 29 maggio 1989, 19 maggio 1990, 22 agosto 1991, 8 luglio 1992, 10 luglio 1996, 6 novembre 2007 e 2 marzo 2015) e indicando le pene inflitte per reati commessi sino alla data di riferimento di ciascun cumulo.

Tenuto conto, poi, di ciascun periodo di detenzione già espiata, il provvedimento ha indicato il periodo di pena residua da espiare con riferimento, rispettivamente, a ciascun cumulo parziale (nella specie: sette anni, cinque mesi, giorni ventitre di reclusione; ventinove anni, mesi tre, giorni undici di reclusione; cinque anni, sette mesi di reclusione; nulla; quattro anni, quattro mesi, due giorni di reclusione ed C 1.309,87 di multa; quattro anni, nove mesi di reclusione ed C 1.000 di multa; sei mesi di reclusione).

Il pubblico ministero ha, quindi, proceduto al cumulo delle pene da eseguire risultanti da ciascun cumulo parziale, ottenendo così la complessiva pena, da eseguire, di anni cinquantuno, mesi undici e giorni sei di reclusione ed C 2.039,87 di multa.

Il provvedimento indica ulteriori periodi di carcerazione, da detrarre dal residuo del primo cumulo parziale (giorni 28 di reclusione) e dal secondo cumulo parziale (dal 14 giugno 1997 al 12 febbraio 2001: tre anni, sette mesi, ventotto giorni; dal 6 novembre 2007 al 1° marzo 2015: sette anni, tre mesi, 26 giorni), complessivamente, dunque, 10 anni, 11 mesi, 24 giorni di reclusione.

Inoltre, viene indicato il periodo di giorni 315 di liberazione anticipata da detrarre dal secondo cumulo parziale.

Dal cumulo materiale delle pene da eseguire, già indicato, è stato quindi detratto il complessivo periodo di pena espiata, da ultimo indicato, (in complessivo, tenuto conto della liberazione anticipata, undici anni, undici mesi e otto giorni di reclusione), determinando "La pena finale residua di: Anni 39, mesi 11, giorni 28 di reclusione — euro '2.309,87 multa" con decorrenza dal 2 marzo 2015, data dell'ultimo arresto.

Infine, si è tenuto conto dell'ulteriore periodo, per giorni 855, di liberazione anticipata già riconosciuta e si è determinato il fine pena al 26 ottobre 2052.

2. A norma dell'art. 663 cod. proc. pen., la determinazione della pena da eseguirsi, cui il pubblico ministero è tenuto "Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi", va compiuta "in osservanza delle norme sul concorso di pene", e dunque, come stabilisce l'art. 80 cod. pen., a norma degli artt. 72-79 cod. pen.

In particolare, trattandosi nel caso in esame di una pluralità di condanne a pene detentive temporanee e pecuniarie della stessa specie, vanno applicati gli artt. 73, 76 e 78 cod. pen.

La disciplina normativa esprime il principio della necessaria unificazione delle pene concorrenti, principio che ha la sua ratio nel principio costituzionale della finalità rieducativa della pena (Sez. 1, n. 16461 del 16/03/2005, Coraci, Rv. 231580) e che è derogabile, mediante il così detto scioglimento del cumulo, solo in casi determinati e solo in funzione del principio del favor rei (Corte costituzionale, sentenza n. 361/1994).

Vanno compiute, ai fini del procedimento in esame, due precisazioni.

2.1. Nel caso, invero assai frequente, della consumazione di uno o più reati durante o dopo un periodo di carcerazione, a titolo di esecuzione ovvero di custodia cautelare, per precedenti reati, l'unificazione delle pene concorrenti va operata con riferimento alla data di consumazione dell'ultimo reato precedente l'inizio di ciascun periodo di carcerazione.

Il criterio della unicità delle pene concorrenti è applicabile solo quando vengono in considerazione pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio della esecuzione, sicché ove durante o dopo l'espiazione il condannato commetta un nuovo reato, si deve procedere a nuovo cumulo, comprendente assieme alla pena per il nuovo reato la sola parte residua del cumulo precedente.

Infatti, dovendosi procedere, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., al computo dei periodi di custodia cautelare sofferta ovvero della pena espiata per altro reato, ma senza titolo, si devono computare, in detrazione dalla pena unificata, solo i periodi di detenzione successivi alla "commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire" (comma 4).2.2.

L'unificazione delle pene concorrenti va compiuta secondo il criterio del cumulo materiale, ai sensi dell'art. 73 cod. pen., salvo che, così operando, siano superati determinati limiti, il che comporta l'applicazione del criterio del cumulo giuridico dettato dall'art. 78 cod. pen. (il quintuplo della condanna più grave ovvero determinati limiti a seconda del genere e della specie di pena).

Dalla pena così unificata vanno detratti i periodi di detenzione già sofferti, computabili ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., e la pena residua costituisce la pena da eseguirsi.

Nel caso in cui, in ragione della pluralità dei reati e della pluralità dei periodi di detenzione sofferti, si renda necessaria la formazione di distinti cumuli parziali il pubblico ministero deve operare nei termini di seguito indicati (Sez. 1, n. 26270 del 23/04/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228138; Sez. 1, n. 45775 del 02/12/2008, Calogero, Rv. 242574).

Individuate le date di inizio di ciascun periodo di detenzione sofferta, si deve procedere alla indicazione delle pene inflitte per reati anteriormente commessi che siano eseguibili, e quindi senza considerare le condanne a pena condizionalmente sospesa ovvero interamente espiate ovvero i periodi di indulto applicato, e quindi si deve procedere alla unificazione secondo i criteri del cumulo materiale ovvero del cumulo giuridico; infine, dalla pena così unificata vanno detratti i periodi computabili ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. e i relativi periodi di liberazione anticipata già riconosciuta, e si giunge così alla determinazione della pena residua da eseguire in relazione al primo cumulo parziale.

Analogo procedimento va compiuto per i successivi cumuli parziali, con la precisazione che la pena da scontare residua del cumulo precedente va sommata alle pene inflitte e quindi concorre alla determinazione della pena complessiva e da unificare secondo i criteri del cumulo materiale o giuridico.

Si deve precisare che, in tale fattispecie, il criterio del cumulo giuridico opera con due modalità differenti.

Ove venga in rilievo il criterio dei quintuplo "della più grave fra le pene concorrenti" la pena residua del precedente cumulo va sommata alla pena unificata, trattandosi di pena inflitta per reati non compresi nel cumulo.

Nel caso in cui, invece, vengano in rilievo i limiti massimi di ciascuna pena detentiva temporanea ovvero pecuniaria la pena residua del precedente cumulo va sommata alle pene inflitte e quindi concorre a determinare la pena da unificare secondo i criteri di cui agli artt. 73 o 78 cod. pen.

Infine, dalla pena così determinata si devono detrarre i periodi di detenzione computabili.

L'identico procedimento va compiuto con riguardo ai successivi cumuli parziali, sino a determinare la pena che, con decorrenza dalla data dell'inizio del periodo di carcerazione in corso, deve eseguirsi.

3. Il ricorso, nei termini che verranno specificati, è fondato.

Innanzitutto, va rilevato che legittimamente il pubblico ministero, dovendo determinare la pena da eseguire in relazione ad una pluralità di condanne e a fronte di una pluralità di periodi di carcerazioni già sofferte, ha proceduto alla formazione di una serie di cumuli così detti parziali.

Se pure risultano inserite condanne già espiate, peraltro si è tenuto conto del relativo periodo di detenzione e dunque non hanno inciso sulla determinazione della pena eseguire, assicurando, nel contempo, chiarezza e completezza del procedimento seguito.

Peraltro, nel procedimento di determinazione della pena da eseguirsi non si è data corretta applicazione della normativa specifica.

3.1. Quanto alla determinazione, con riguardo a ciascun cumulo parziale, della pena residua da scontare, il provvedimento di cumulo in esame non ha considerato correttamente la pena espiata, che risulta, in parte, detratta dalla pena inflitta di ciascun cumulo e, in parte, detratta dal cumulo complessivo.

Invece, la pena espiata, anche in virtù della così detta fungibilità ovvero anche per liberazione anticipata, va detratta dalla complessiva pena inflitta relativa a ciascun cumulo parziale.

3.2. Inoltre, premesso che non è venuto mai in rilievo il criterio del "quintuplo della pena più grave", il provvedimento di cumulo si è limitato al cumulo materiale delle pene concorrenti di ciascun cumulo parziale e al computo del presofferto, ed ha proceduto alla somma delle pene residue di ciascun cumulo parziale, determinando così la pena da eseguirsi, con decorrenza dal 2 marzo 2015, data dell'ultimo arresto, in anni 39, mesi undici e giorni 28 di reclusione, oltre alla multa.

Invece, il residuo da scontare di ciascun cumulo doveva essere cumulato alle pene concorrenti del cumulo successivo al fine di determinare, con applicazione del criterio moderatore se del caso, la pena unificata dalla quale N detrarre il presofferto.

4. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pesaro per nuovo giudizio.

In sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione non ha vincoli nell'accertamento dei dati che riguardano la complessiva posizione giuridica del condannato, ma deve procedere applicando i principi di diritto affermati.

P.Q.M.

Annulla l'ord

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza presentata in data 23 settembre 2020, tramite il difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, la rideterminazione della pena da eseguire, previo annullamento o modifica del provvedimento di cumulo delle pene disposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro in data 4 febbraio 2020, con il quale era stata determinata la pena da eseguire in anni 39, mesi 11 e giorni 28 di reclusione, con decorrenza dal 2 marzo 2015. 2. Con ordinanza depositata in data 17 maggio 2021 il Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, osservando che la determinazione della pena da eseguire era stata compiuta, procedendo a successivi cumuli parziali, dando corretta applicazione alla relativa normativa processuale. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Viene denunciata violazione della legge penale in quanto, a fronte di una determinazione della pena da scontare individuata dal provvedimento di cumulo adottato nel 2014 in anni 27, mesi 7 e giorni 29 di reclusione, con decorrenza dal 6.11.2007, i successivi provvedimenti, adottati in ragione della sopravvenienza di due condanne alla pena complessiva pena di anni tre e mesi due di reclusione, avevano determinato un residuo di pena da scontare ben maggiore rispetto all'entità delle condanne sopravvenute. Il pubblico ministero, infatti, aveva illegittimamente proceduto allo scioglimento dei cumuli già adottati, aveva tenuto conto di condanne già espiate e non aveva correttamente applicato la normativa sul cumulo giuridico delle pene. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va perciò disposto annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 1. Con l'originaria istanza, e l'impugnazione dell'ordinanza che l'ha respinta, la difesa denuncia la illegittimità, sotto diversi profili, del provvedimento di determinazione delle pene concorrenti da eseguire adottato in data 4 febbraio 2020 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro. Il provvedimento del pubblico ministero, indicate le sentenze di condanna pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], le relative pene inflitte e la data di consumazione dei reati, ha individuato i periodi di carcerazione già sofferta dal condannato e i provvedimenti con i quali era stato già riconosciuto il beneficio della liberazione anticipata. A fronte di una pluralità di periodi di detenzione e di reati commessi, il provvedimento ha quindi proceduto alla formazione di una serie di così detti cumuli parziali, prendendo come riferimento la data di inizio di ciascun periodo di detenzione (nella specie: 29 maggio 1989, 19 maggio 1990, 22 agosto 1991, 8 luglio 1992, 10 luglio 1996, 6 novembre 2007 e 2 marzo 2015) e indicando le pene inflitte per reati commessi sino alla data di riferimento di ciascun cumulo. Tenuto conto, poi, di ciascun periodo di detenzione già espiata, il provvedimento ha indicato il periodo di pena residua da espiare con riferimento, rispettivamente, a ciascun cumulo parziale (nella specie: sette anni, cinque mesi, giorni ventitre di reclusione; ventinove anni, mesi tre, giorni undici di reclusione; cinque anni, sette mesi di reclusione; nulla; quattro anni, quattro mesi, due giorni di reclusione ed C 1.309,87 di multa; quattro anni, nove mesi di reclusione ed C 1.000 di multa; sei mesi di reclusione). Il pubblico ministero ha, quindi, proceduto al cumulo delle pene da eseguire risultanti da ciascun cumulo parziale, ottenendo così la complessiva pena, da eseguire, di anni cinquantuno, mesi undici e giorni sei di reclusione ed C 2.039,87 di multa. Il provvedimento indica ulteriori periodi di carcerazione, da detrarre dal residuo del primo cumulo parziale (giorni 28 di reclusione) e dal secondo cumulo parziale (dal 14 giugno 1997 al 12 febbraio 2001: tre anni, sette mesi, ventotto giorni; dal 6 novembre 2007 al 1° marzo 2015: sette anni, tre mesi, 26 giorni), complessivamente, dunque, 10 anni, 11 mesi, 24 giorni di reclusione. Inoltre, viene indicato il periodo di giorni 315 di liberazione anticipata da detrarre dal secondo cumulo parziale. Dal cumulo materiale delle pene da eseguire, già indicato, è stato quindi detratto il complessivo periodo di pena espiata, da ultimo indicato, (in complessivo, tenuto conto della liberazione anticipata, undici anni, undici mesi e otto giorni di reclusione), determinando "La pena finale residua di: Anni 39, mesi 11, giorni 28 di reclusione — euro '2.309,87 multa" con decorrenza dal 2 marzo 2015, data dell'ultimo arresto. Infine, si è tenuto conto dell'ulteriore periodo, per giorni 855, di liberazione anticipata già riconosciuta e si è determinato il fine pena al 26 ottobre 2052. 2. A norma dell'art. 663 cod. proc. pen., la determinazione della pena da eseguirsi, cui il pubblico ministero è tenuto "Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi", va compiuta "in osservanza delle norme sul concorso di pene", e dunque, come stabilisce l'art. 80 cod. pen., a norma degli artt. 72-79 cod. pen. In particolare, trattandosi nel caso in esame di una pluralità di condanne a pene detentive temporanee e pecuniarie della stessa specie, vanno applicati gli artt. 73, 76 e 78 cod. pen. La disciplina normativa esprime il principio della necessaria unificazione delle pene concorrenti, principio che ha la sua ratio nel principio costituzionale della finalità rieducativa della pena (Sez. 1, n. 16461 del 16/03/2005, Coraci, Rv. 231580) e che è derogabile, mediante il così detto scioglimento del cumulo, solo in casi determinati e solo in funzione del principio del favor rei (Corte costituzionale, sentenza n. 361/1994). Vanno compiute, ai fini del procedimento in esame, due precisazioni. 2.1. Nel caso, invero assai frequente, della consumazione di uno o più reati durante o dopo un periodo di carcerazione, a titolo di esecuzione ovvero di custodia cautelare, per precedenti reati, l'unificazione delle pene concorrenti va operata con riferimento alla data di consumazione dell'ultimo reato precedente l'inizio di ciascun periodo di carcerazione. Il criterio della unicità delle pene concorrenti è applicabile solo quando vengono in considerazione pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio della esecuzione, sicché ove durante o dopo l'espiazione il condannato commetta un nuovo reato, si deve procedere a nuovo cumulo, comprendente assieme alla pena per il nuovo reato la sola parte residua del cumulo precedente. Infatti, dovendosi procedere, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., al computo dei periodi di custodia cautelare sofferta ovvero della pena espiata per altro reato, ma senza titolo, si devono computare, in detrazione dalla pena unificata, solo i periodi di detenzione successivi alla "commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire" (comma 4).2.2. L'unificazione delle pene concorrenti va compiuta secondo il criterio del cumulo materiale, ai sensi dell'art. 73 cod. pen., salvo che, così operando, siano superati determinati limiti, il che comporta l'applicazione del criterio del cumulo giuridico dettato dall'art. 78 cod. pen. (il quintuplo della condanna più grave ovvero determinati limiti a seconda del genere e della specie di pena). Dalla pena così unificata vanno detratti i periodi di detenzione già sofferti, computabili ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., e la pena residua costituisce la pena da eseguirsi. Nel caso in cui, in ragione della pluralità dei reati e della pluralità dei periodi di detenzione sofferti, si renda necessaria la formazione di distinti cumuli parziali il pubblico ministero deve operare nei termini di seguito indicati (Sez. 1, n. 26270 del 23/04/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228138; Sez. 1, n. 45775 del 02/12/2008, Calogero, Rv. 242574). Individuate le date di inizio di ciascun periodo di detenzione sofferta, si deve procedere alla indicazione delle pene inflitte per reati anteriormente commessi che siano eseguibili, e quindi senza considerare le condanne a pena condizionalmente sospesa ovvero interamente espiate ovvero i periodi di indulto applicato, e quindi si deve procedere alla unificazione secondo i criteri del cumulo materiale ovvero del cumulo giuridico; infine, dalla pena così unificata vanno detratti i periodi computabili ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. e i relativi periodi di liberazione anticipata già riconosciuta, e si giunge così alla determinazione della pena residua da eseguire in relazione al primo cumulo parziale. Analogo procedimento va compiuto per i successivi cumuli parziali, con la precisazione che la pena da scontare residua del cumulo precedente va sommata alle pene inflitte e quindi concorre alla determinazione della pena complessiva e da unificare secondo i criteri del cumulo materiale o giuridico. Si deve precisare che, in tale fattispecie, il criterio del cumulo giuridico opera con due modalità differenti. Ove venga in rilievo il criterio dei quintuplo "della più grave fra le pene concorrenti" la pena residua del precedente cumulo va sommata alla pena unificata, trattandosi di pena inflitta per reati non compresi nel cumulo. Nel caso in cui, invece, vengano in rilievo i limiti massimi di ciascuna pena detentiva temporanea ovvero pecuniaria la pena residua del precedente cumulo va sommata alle pene inflitte e quindi concorre a determinare la pena da unificare secondo i criteri di cui agli artt. 73 o 78 cod. pen. Infine, dalla pena così determinata si devono detrarre i periodi di detenzione computabili. L'identico procedimento va compiuto con riguardo ai successivi cumuli parziali, sino a determinare la pena che, con decorrenza dalla data dell'inizio del periodo di carcerazione in corso, deve eseguirsi. 3. Il ricorso, nei termini che verranno specificati, è fondato. Innanzitutto, va rilevato che legittimamente il pubblico ministero, dovendo determinare la pena da eseguire in relazione ad una pluralità di condanne e a fronte di una pluralità di periodi di carcerazioni già sofferte, ha proceduto alla formazione di una serie di cumuli così detti parziali. Se pure risultano inserite condanne già espiate, peraltro si è tenuto conto del relativo periodo di detenzione e dunque non hanno inciso sulla determinazione della pena eseguire, assicurando, nel contempo, chiarezza e completezza del procedimento seguito. Peraltro, nel procedimento di determinazione della pena da eseguirsi non si è data corretta applicazione della normativa specifica. 3.1. Quanto alla determinazione, con riguardo a ciascun cumulo parziale, della pena residua da scontare, il provvedimento di cumulo in esame non ha considerato correttamente la pena espiata, che risulta, in parte, detratta dalla pena inflitta di ciascun cumulo e, in parte, detratta dal cumulo complessivo. Invece, la pena espiata, anche in virtù della così detta fungibilità ovvero anche per liberazione anticipata, va detratta dalla complessiva pena inflitta relativa a ciascun cumulo parziale. 3.2. Inoltre, premesso che non è venuto mai in rilievo il criterio del "quintuplo della pena più grave", il provvedimento di cumulo si è limitato al cumulo materiale delle pene concorrenti di ciascun cumulo parziale e al computo del presofferto, ed ha proceduto alla somma delle pene residue di ciascun cumulo parziale, determinando così la pena da eseguirsi, con decorrenza dal 2 marzo 2015, data dell'ultimo arresto, in anni 39, mesi undici e giorni 28 di reclusione, oltre alla multa. Invece, il residuo da scontare di ciascun cumulo doveva essere cumulato alle pene concorrenti del cumulo successivo al fine di determinare, con applicazione del criterio moderatore se del caso, la pena unificata dalla quale N detrarre il presofferto. 4. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pesaro per nuovo giudizio. In sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione non ha vincoli nell'accertamento dei dati che riguardano la complessiva posizione giuridica del condannato, ma deve procedere applicando i principi di diritto affermati. P.Q.M. Annulla l'ord
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