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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25598/2026

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CESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MIRIGLIANI Francesco - imputato del concorso nel reato di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 - ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catanzaro, in data 04/07/2025, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso è stato proposto in data 12/12/2025, avverso la sentenza che, ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen., aveva indicato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, decorrente dal 04/07/2025 con scadenza in data 02/10/2025; rilevato che detto termine è stato rispettato, essendo la sentenza stata depositata il 22/09/2025 (cfr. l'attestazione di cancelleria a margine della sentenza), e che quindi il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc pen., è iniziato a decorrere dal 02/10/2025, con scadenza alla data del 17/11/2025; ritenuto che il ricorso sia pertanto inammissibile per tardività, non essendo evidentemente dovuta - atteso il rispetto del termine di novanta giorni, da parte della Corte territoriale - alcuna comunicazione cui la difesa sembra alludere nell'epigrafe del ricorso, dal momento che il termine per proporre impugnazione decorre dalla comunicazione di avviso di deposito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 548, comma 2 e 585, comma 2 lett. c ultima parte, cod. proc. pen,fié115 nella diversa ipotesi (qui non ricorrente) in cui la sentenza venga depositata oltre il termine indicato ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen.; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MIRIGLIANI Francesco - imputato del concorso nel reato di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 - ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catanzaro, in data 04/07/2025, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso è stato proposto in data 12/12/2025, avverso la sentenza che, ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen., aveva indicato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, decorrente dal 04/07/2025 con scadenza in data 02/10/2025; rilevato che detto termine è stato rispettato, essendo la sentenza stata depositata il 22/09/2025 (cfr. l'attestazione di cancelleria a margine della sentenza), e che quindi il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc pen., è iniziato a decorrere dal 02/10/2025, con scadenza alla data del 17/11/2025; ritenuto che il ricorso sia pertanto inammissibile per tardività, non essendo evidentemente dovuta - atteso il rispetto del termine di novanta giorni, da parte della Corte territoriale - alcuna comunicazione cui la difesa sembra alludere nell'epigrafe del ricorso, dal momento che il termine per proporre impugnazione decorre dalla comunicazione di avviso di deposito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 548, comma 2 e 585, comma 2 lett. c ultima parte, cod. proc. pen,fié115 nella diversa ipotesi (qui non ricorrente) in cui la sentenza venga depositata oltre il termine indicato ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen.; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25598/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris