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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02606/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto in espiazione della pena complessiva di anni undici, mesi due e giorni venti di reclusione, con fine pena fissato al 21/03/2027.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazione all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, essendo stata disattesa la richiesta di misura alternativa, pur a fronte della sussistenza di tutte le condizioni di legge, oltre che illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza - nonostante un aggiornamento positivo, con accertamento dell'avvenuta revisione critica, secondo l'equipe del carcere - ha ritenuto che la misura alternativa invocata dovesse necessariamente essere preceduta da una esperienza premiale.

3. Vengono articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria.

Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921- 01), ha sottolineato come - attraverso la lettura della relazione di sintesi aggiornata - possa evincersi il mancato avvio, ad opera dei condannato, di un processo di revisione critica di quanto compiuto, visto che il soggetto si ostina nella negazione dei fatti commessi.

Si è pertanto ritenuto non possibile, allo stato, formulare una prognosi tranquillizzante - in prospettiva risocializzante - circa la sua futura condotta di vita (trattasi di impostazione aderente al principio della gradualità trattamentale, espresso, fra tante, da Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213 - 01).

Tale struttura motivazionale è lineare, esaustiva e del tutto logica, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; essa, poi, non è efficacemente aggredita dalle aspecifiche e reiterative argomentazioni difensive.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto in espiazione della pena complessiva di anni undici, mesi due e giorni venti di reclusione, con fine pena fissato al 21/03/2027. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazione all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, essendo stata disattesa la richiesta di misura alternativa, pur a fronte della sussistenza di tutte le condizioni di legge, oltre che illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza - nonostante un aggiornamento positivo, con accertamento dell'avvenuta revisione critica, secondo l'equipe del carcere - ha ritenuto che la misura alternativa invocata dovesse necessariamente essere preceduta da una esperienza premiale. 3. Vengono articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921- 01), ha sottolineato come - attraverso la lettura della relazione di sintesi aggiornata - possa evincersi il mancato avvio, ad opera dei condannato, di un processo di revisione critica di quanto compiuto, visto che il soggetto si ostina nella negazione dei fatti commessi. Si è pertanto ritenuto non possibile, allo stato, formulare una prognosi tranquillizzante - in prospettiva risocializzante - circa la sua futura condotta di vita (trattasi di impostazione aderente al principio della gradualità trattamentale, espresso, fra tante, da Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213 - 01). Tale struttura motivazionale è lineare, esaustiva e del tutto logica, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; essa, poi, non è efficacemente aggredita dalle aspecifiche e reiterative argomentazioni difensive. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 0
Sentenza Cassazione n. 02606/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris