CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 09747/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n"; )`C\b' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 25 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena, in data 14 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per plurimi episodi di utilizzo indebito di carte di credito (art. 55, comma 9, D.Igs. 231/2007 - attuale art. 493-ter cod. pen.) in continuazione, alcuni in forma consumata, altri tentati, riconoscendo la recidiva specifica in luogo di quella reiterata riconosciuta dal primo giudice, e di conseguenza, riducendo la pena inflitta dal tribunale. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto l'imputato responsabile dei prelievi di denaro presso la banca Unicredit, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito a pagina 2 della sentenza impugnata; Considerato che la seconda doglianza, che contesta un'erronea applicazione di legge, in ordine all'aumento operato per la recidiva specifica contestata, risulta manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice, nel legittimo esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto congruo procedere all'aumento della pena per la recidiva nella misura massima della metà ex art. 99, comma secondo, cod. pen., motivando tale decisione con il richiamo alla gravità della stessa recidiva; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]