CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14861/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lete le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla mancata considerazione della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 13 gennaio 2025 confermava la sentenza del 20 novembre 2020 dellribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 6/commi 2 e 61della legge numero 401 del 1989 e smi. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione mediante il proprio difensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo un solo motivo di impugnazione.3. Rappresenta il vizio di violazione di legge anche processuale in relazione alle attenuanti generiche nonché il vizio di omessa motivazione in relazione alla loro mancata applicazione. Si lamenta che nonostante l'apposito motivo di appello con il quale era stata avanzata richiesta di applicazione delle predette attenuanti, con giudizio di prevalenza o equivalenza rispetto alla contestata recidiva - sulla base dell'atteggiamento corretto che sarebbe stato tenuto dal ricorrente nel processo ovvero della leale condotta processuale dell'imputato oltre che per ragioni di mitigazione della pena -, tale motivo non sarebbe stato esaminato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può legittimamente negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del "ne bis in idem" sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad elementi la cui determinazione è rimessa al prudente apprezzamento dell'Autorità decidente. (Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013„ Rv. 257281 - 01) Ciò premesso, la Corte di appello, nell'applicazione della aggravante della recidiva, ha valorizzato la sussistenza di precedenti penali a carico dell'imputato e ritenuti dimostrativi di pericolosità sociale del prevenuto, quali indici di una "non comune inclinazione al delitto in generale di una personalità negativa". Posto allora anche il principio del necessario esame complessivo della sentenza, in quanto la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013)„ Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Rv. 191487) e considerato, altresì, che per il principio in premessa riportato non vi è incompatibilità a che la recidiva e le attenuanti generiche vengano valutate sulla base di medesime circostanze, deve ritenersi che la valorizzazione di dati dimostrativi di particolare pericolosità sociale e di una personalità negativa non può che implicitamente ritenersi considerata dalla Corte anche per escludere le invocate attenuanti generiche. Tanto più che, come risulta dal ricorso stesso,oltre che dall'atto di appello, il corrispondente motivo di gravame appare alquanto generico, posto che con esso si fa un riferimento non meglio articolato alla condotta processuale oltre ad evocarsi una generica esigenza di mitigazione della pena 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle okmmende. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.MDeposi!tA.;4. .2 1\y, 2,0Z5