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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29054/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 ottobre 2020, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa il 22 novembre 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 d.lgs. 30 aprile 1982 n. 285 [capi b) e c) dell'imputazione], estinti per intervenuta prescrizione, e ha confermato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui all'art. 189 commi 1, 6 e 7 cod. strada, commessi a Milazzo il 26 aprile 2014, rideterminando la pena in anni uno e mesi due di reclusione.

2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato articolandolo in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271.

2.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

Sostiene che la responsabilità dell'imputato per violazione dell'art. 189 commi 6 e 7 cod. strada è stata affermata sulla base di un quadro indiziario insufficiente perché non grave e non univoco.

Lamenta, in particolare, che non sia stata confutata con adeguata motivazione la tesi difensiva secondo la quale, al momento dell'incidente, Dama si trovava a bordo dell'auto investitrice, ma non alla guida della stessa.

2.2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione ch legge.

Espone che, secondo la sentenza impugnata, non essendo «un semplice trasportato, ma l'effettivo possessore del mezzo», anche se non fosse stato alla guida del veicolo, Dama dovrebbe rispondere dei reati di cui all'art. 189 commi 6 e 7 cod. strada essendo un «utente indiretto» della strada, «comunque arbitro, in quella determinata situazione, di prendere decisioni sul soccorso».

Lamenta l'illogicità di tale motivazione e osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i trasportati sono soggetti agli obblighi previsti dal comma 2 del citato art. 189 (la cui inosservanza è sanzionata dal comma 9), ma non agli obblighi previsti dai commi 5, 6 e 7 che gravano solo sugli «utenti» della strada, fatta salva l'ipotesi in cui emerga da parte del trasportato un vero e proprio concorso nella commissione del reato omissivo (Sez. 4, n. 26888 del 21/03/2019, Burattini, Rv. 276239).

Rileva che tale concorso deve consistere in una sollecitazione alla violazione delle norme oppure nel rafforzamento dell'intento di fuggire o omettere il soccorso.

Sottolinea che la sentenza impugnata non individua alcuna condotta concorsuale posta in essere dall'imputato, sicché, nella sostanza, afferma che egli potrebbe essere ritenuto responsabile dei reati previsti dagli artt. 110 cod. pen. e 189 commi 6 e 7 cod. strada solo perché possessore dell'auto (intestata alla sorella [OSCURATO:PERSONA], pacificamente estranea ai fatti).

2.3. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 cod. strada.

Sostiene, infatti, che, non essendovi certezza alcuna del fatto che Dama fosse alla guida del veicolo, egli avrebbe dovuto essere assolto da tali imputazioni per insussistenza del fatto.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato e ciò rende superfluo l'esame degli altri motivi, che risultano assorbiti.

2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi a Milazzo nel pomeriggio del 26 aprile 2014 nel quale fu coinvolto il motociclo condotto da [OSCURATO:PERSONA] che, investito dall'autovettura targata [OSCURATO:TARGA] (la cui targa anteriore fu rinvenuta sul luogo del sinistro), cadde a terra riportando lesioni personali.

Non è controverso che l'auto coinvolta nel sinistro si sia allontanata e nessuno degli occupanti abbia prestato assistenza al conducente del motociclo che si trovava a terra ferito.

Come risulta dalle sentenze di merito, Impalà ha dichiarato di essersi accorto, mentre era a terra, che uno degli occupanti della vettura si era avvicinato, ma di aver sentito che qualcuno, rimasto dentro alla macchina, gli diceva «amunini, amunini» (andiamocene) dopodiché l'auto si era allontanata.

3. I giudici di merito hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse alla guida del veicolo valutando che gli indizi raccolti in tal senso fossero gravi, precisi e concordanti.

La difesa contesta tale valutazione e sostiene che la motivazione è illogica o carente perché Dama ha negato di essersi trovato alla guida dell'auto, ha sostenuto che a condurla era [OSCURATO:PERSONA], e questa tesi difensiva non è stata efficacemente confutata.

Sarebbero stati illogicamente sottovalutati, infatti, significativi elementi di riscontro alla versione difensiva: la c:onstatazione che le chiavi dell'auto furono rinvenute nella disponibilità di Salmeri (il quale, chiamato a deporre in giudizio, si è avvalso della facoltà di non rispondere); le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], sorella dell'imputato, secondo la quale, appena giunto a casa, il fratello le raccontò l'accaduto dicendole che alla guida del veicolo non c'era lui.

4. Si deve premettere che, nel ricostruire il quadro indiziario valutandolo idoneo a condurre all'affermazione della penale responsabilità, i giudici di merito non hanno trascurato gli elementi a favore, ma li hanno considerati inidonei a contrastare gli elementi a carico.

Questa Corte di legittimità, pertanto, ha il compito di verificare se la valutazione compiuta sia stata completa ed effettiva, se la motivazione del provvedimento impugnato presenti profili di contraddittorietà, se sia manifestamente illogica.

Ed invero, il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello.

Ne consegue che, anche dopo la riforma, la Corte di legittimità resta chiamata ad un controllo sull'esistenza di una motivazione effettiva, che deve compiere attraverso una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, senza mai poter sconfinare nel merito (fra le tante, Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600).

5. La sentenza impugnata e quella di primo grado — che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) elencano gli indizi raccolti a carico di [OSCURATO:PERSONA] sottolineando: - che egli aveva abituale disponibilità dell'auto (intestata alla sorella) e nella banca dati delle forze dell'ordine risultava già identificato quale conducente di quel veicolo; - che egli rifiutò di sottoporsi ad esami per l'accertamento del tasso alcolemico o dell'eventuale alterazione conseguente all'uso di stupefacenti e non avrebbe avuto ragione di farlo se non fosse stato alla guida dell'auto; - che, nel rifiutare tale accertamento, non sostenne di non aver guidato, ma disse di aver bevuto un po' di grappa, appena giunto a casa, per tranquillizzarsi.

I giudici di merito non hanno trascurato la circostanza che le chiavi del veicolo siano state rinvenute nella disponibilità di Salmeri e non hanno ignorato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito che il fratello le disse di non essere stato alla guida.

Hanno sostenuto però che tali elementi non fossero idonei ad incidere sulla gravità del quadro indiziario: perché, quando rifiutò di sottoporsi ad accertamenti, Dama disse di aver bevuto una grappa per rinfrancarsi, ma non sostenne che altri erano alla guida dell'auto; perché alla sorella disse che non era alla guida, ma non le indicò le generalità del conducente; perché la sorella non ricorda di averlo visto bere (e smentisce dunque parte delle sue dichiarazioni); perché, quando giunsero vicino all'abitazione ove rinvennero l'auto incidentata, gli operanti notarono Dama «di vedetta» (consapevole quindi di poter essere individuato); perché gli operanti lo bloccarono mentre cercava di allontanarsi dalla casa della sorella, alla quale aveva detto di avere intenzione di recarsi a far visita al ferito in ospedale.

Da tali considerazioni i giudici di merito desumono la complessiva inverosimiglianza della tesi difensiva.

Rilevano inoltre che, se non fosse stato alla guida, Dama avrebbe avuto tutto l'interesse a indicare subito l'identità del conducente, ma non lo fece.

Quanto alla circostanza che Salmeri avesse le chiavi dell'auto, i giudici di merito ritengono «plausibile [...] che il Salnneri abbia rilevato alla guida il Dama dopo l'incidente, vuoi per lo stato di shock del guidatore, vuoi per le condizioni psicofisiche, comunque precarie, in cui Dama versava per la probabile assunzione di alcolici o droghe».

La sentenza impugnata sottolinea in proposito che tale situazione di alterazione è stata osservata dai militari operanti soltanto in Dama e non anche in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che erano con lui al momento dell'incidente e, citati a deporre quali indagati in procedimento connesso, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Si tratta di motivazioni complete, che non presentano profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e appaiono conformi ai principi che presiedono alla valutazione della prova indiziaria.

Gli indizi, infatti, non sono idonei, ciascuno da solo, ad assicurare l'accertamento dei fatti, sicché nel valutarli il giudice deve procedere in primo luogo all'esame parcellare di ciascuno di essi, identificandone tutti i collegamenti logici possibili e valutandone così la gravità e la precisione; deve quindi procedere alla sintesi finale accertando se gli indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono essere collegati a una sola causa o a un solo effetto e collocati tutti armonicamente in un unico contesto, dal quale possa desumersi l'esistenza o l'inesistenza di un fatto (Sez. 6, n. 7175 del 19/05/1998, Bernardoni, Rv. 211129.

Sulla valutazione della prova indiziaria cfr., inoltre, Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

Nel caso in esame il ricorrente non contesta la sussistenza degli indizi né il loro significato; tende piuttosto a considerarli separatamente e ne mette in discussione la valenza complessiva.

La ricostruzione del quadro indiziario e le conseguenze che i giudici di merito ne hanno tratto, però, sono sorrette da argomentazioni che non presentano incongruenze interne e non sono viziate da errori logici evidenti.

Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata resiste ai rilievi del ricorrente e non può essere censurata in questa sede di legittimità.

6. Il rigetto del primo motivo di ricorso rende inutile l'esame degli altri.

Invero, poiché il quadro indiziario che ha indotto i giudici di merito a individuare in [OSCURATO:PERSONA] il conducente del veicolo investitore non è censurabile, non ha senso chiedersi se egli avrebbe potuto rispondere del reato di cui all'art. 189 cod. strada quale passeggero del veicolo e neppure se avrebbe dovuto essere prosciolto nel merito dai reati di cui ai capi b) e c).

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 ottobre 2020, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa il 22 novembre 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 d.lgs. 30 aprile 1982 n. 285 [capi b) e c) dell'imputazione], estinti per intervenuta prescrizione, e ha confermato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui all'art. 189 commi 1, 6 e 7 cod. strada, commessi a Milazzo il 26 aprile 2014, rideterminando la pena in anni uno e mesi due di reclusione. 2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato articolandolo in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Sostiene che la responsabilità dell'imputato per violazione dell'art. 189 commi 6 e 7 cod. strada è stata affermata sulla base di un quadro indiziario insufficiente perché non grave e non univoco. Lamenta, in particolare, che non sia stata confutata con adeguata motivazione la tesi difensiva secondo la quale, al momento dell'incidente, Dama si trovava a bordo dell'auto investitrice, ma non alla guida della stessa. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione ch legge. Espone che, secondo la sentenza impugnata, non essendo «un semplice trasportato, ma l'effettivo possessore del mezzo», anche se non fosse stato alla guida del veicolo, Dama dovrebbe rispondere dei reati di cui all'art. 189 commi 6 e 7 cod. strada essendo un «utente indiretto» della strada, «comunque arbitro, in quella determinata situazione, di prendere decisioni sul soccorso». Lamenta l'illogicità di tale motivazione e osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i trasportati sono soggetti agli obblighi previsti dal comma 2 del citato art. 189 (la cui inosservanza è sanzionata dal comma 9), ma non agli obblighi previsti dai commi 5, 6 e 7 che gravano solo sugli «utenti» della strada, fatta salva l'ipotesi in cui emerga da parte del trasportato un vero e proprio concorso nella commissione del reato omissivo (Sez. 4, n. 26888 del 21/03/2019, Burattini, Rv. 276239). Rileva che tale concorso deve consistere in una sollecitazione alla violazione delle norme oppure nel rafforzamento dell'intento di fuggire o omettere il soccorso. Sottolinea che la sentenza impugnata non individua alcuna condotta concorsuale posta in essere dall'imputato, sicché, nella sostanza, afferma che egli potrebbe essere ritenuto responsabile dei reati previsti dagli artt. 110 cod. pen. e 189 commi 6 e 7 cod. strada solo perché possessore dell'auto (intestata alla sorella [OSCURATO:PERSONA], pacificamente estranea ai fatti). 2.3. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 cod. strada. Sostiene, infatti, che, non essendovi certezza alcuna del fatto che Dama fosse alla guida del veicolo, egli avrebbe dovuto essere assolto da tali imputazioni per insussistenza del fatto. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato e ciò rende superfluo l'esame degli altri motivi, che risultano assorbiti. 2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi a Milazzo nel pomeriggio del 26 aprile 2014 nel quale fu coinvolto il motociclo condotto da [OSCURATO:PERSONA] che, investito dall'autovettura targata [OSCURATO:TARGA] (la cui targa anteriore fu rinvenuta sul luogo del sinistro), cadde a terra riportando lesioni personali. Non è controverso che l'auto coinvolta nel sinistro si sia allontanata e nessuno degli occupanti abbia prestato assistenza al conducente del motociclo che si trovava a terra ferito. Come risulta dalle sentenze di merito, Impalà ha dichiarato di essersi accorto, mentre era a terra, che uno degli occupanti della vettura si era avvicinato, ma di aver sentito che qualcuno, rimasto dentro alla macchina, gli diceva «amunini, amunini» (andiamocene) dopodiché l'auto si era allontanata. 3. I giudici di merito hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse alla guida del veicolo valutando che gli indizi raccolti in tal senso fossero gravi, precisi e concordanti. La difesa contesta tale valutazione e sostiene che la motivazione è illogica o carente perché Dama ha negato di essersi trovato alla guida dell'auto, ha sostenuto che a condurla era [OSCURATO:PERSONA], e questa tesi difensiva non è stata efficacemente confutata. Sarebbero stati illogicamente sottovalutati, infatti, significativi elementi di riscontro alla versione difensiva: la c:onstatazione che le chiavi dell'auto furono rinvenute nella disponibilità di Salmeri (il quale, chiamato a deporre in giudizio, si è avvalso della facoltà di non rispondere); le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], sorella dell'imputato, secondo la quale, appena giunto a casa, il fratello le raccontò l'accaduto dicendole che alla guida del veicolo non c'era lui. 4. Si deve premettere che, nel ricostruire il quadro indiziario valutandolo idoneo a condurre all'affermazione della penale responsabilità, i giudici di merito non hanno trascurato gli elementi a favore, ma li hanno considerati inidonei a contrastare gli elementi a carico. Questa Corte di legittimità, pertanto, ha il compito di verificare se la valutazione compiuta sia stata completa ed effettiva, se la motivazione del provvedimento impugnato presenti profili di contraddittorietà, se sia manifestamente illogica. Ed invero, il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello. Ne consegue che, anche dopo la riforma, la Corte di legittimità resta chiamata ad un controllo sull'esistenza di una motivazione effettiva, che deve compiere attraverso una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, senza mai poter sconfinare nel merito (fra le tante, Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600). 5. La sentenza impugnata e quella di primo grado — che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) elencano gli indizi raccolti a carico di [OSCURATO:PERSONA] sottolineando: - che egli aveva abituale disponibilità dell'auto (intestata alla sorella) e nella banca dati delle forze dell'ordine risultava già identificato quale conducente di quel veicolo; - che egli rifiutò di sottoporsi ad esami per l'accertamento del tasso alcolemico o dell'eventuale alterazione conseguente all'uso di stupefacenti e non avrebbe avuto ragione di farlo se non fosse stato alla guida dell'auto; - che, nel rifiutare tale accertamento, non sostenne di non aver guidato, ma disse di aver bevuto un po' di grappa, appena giunto a casa, per tranquillizzarsi. I giudici di merito non hanno trascurato la circostanza che le chiavi del veicolo siano state rinvenute nella disponibilità di Salmeri e non hanno ignorato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito che il fratello le disse di non essere stato alla guida. Hanno sostenuto però che tali elementi non fossero idonei ad incidere sulla gravità del quadro indiziario: perché, quando rifiutò di sottoporsi ad accertamenti, Dama disse di aver bevuto una grappa per rinfrancarsi, ma non sostenne che altri erano alla guida dell'auto; perché alla sorella disse che non era alla guida, ma non le indicò le generalità del conducente; perché la sorella non ricorda di averlo visto bere (e smentisce dunque parte delle sue dichiarazioni); perché, quando giunsero vicino all'abitazione ove rinvennero l'auto incidentata, gli operanti notarono Dama «di vedetta» (consapevole quindi di poter essere individuato); perché gli operanti lo bloccarono mentre cercava di allontanarsi dalla casa della sorella, alla quale aveva detto di avere intenzione di recarsi a far visita al ferito in ospedale. Da tali considerazioni i giudici di merito desumono la complessiva inverosimiglianza della tesi difensiva. Rilevano inoltre che, se non fosse stato alla guida, Dama avrebbe avuto tutto l'interesse a indicare subito l'identità del conducente, ma non lo fece. Quanto alla circostanza che Salmeri avesse le chiavi dell'auto, i giudici di merito ritengono «plausibile [...] che il Salnneri abbia rilevato alla guida il Dama dopo l'incidente, vuoi per lo stato di shock del guidatore, vuoi per le condizioni psicofisiche, comunque precarie, in cui Dama versava per la probabile assunzione di alcolici o droghe». La sentenza impugnata sottolinea in proposito che tale situazione di alterazione è stata osservata dai militari operanti soltanto in Dama e non anche in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che erano con lui al momento dell'incidente e, citati a deporre quali indagati in procedimento connesso, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Si tratta di motivazioni complete, che non presentano profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e appaiono conformi ai principi che presiedono alla valutazione della prova indiziaria. Gli indizi, infatti, non sono idonei, ciascuno da solo, ad assicurare l'accertamento dei fatti, sicché nel valutarli il giudice deve procedere in primo luogo all'esame parcellare di ciascuno di essi, identificandone tutti i collegamenti logici possibili e valutandone così la gravità e la precisione; deve quindi procedere alla sintesi finale accertando se gli indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono essere collegati a una sola causa o a un solo effetto e collocati tutti armonicamente in un unico contesto, dal quale possa desumersi l'esistenza o l'inesistenza di un fatto (Sez. 6, n. 7175 del 19/05/1998, Bernardoni, Rv. 211129. Sulla valutazione della prova indiziaria cfr., inoltre, Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Nel caso in esame il ricorrente non contesta la sussistenza degli indizi né il loro significato; tende piuttosto a considerarli separatamente e ne mette in discussione la valenza complessiva. La ricostruzione del quadro indiziario e le conseguenze che i giudici di merito ne hanno tratto, però, sono sorrette da argomentazioni che non presentano incongruenze interne e non sono viziate da errori logici evidenti. Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata resiste ai rilievi del ricorrente e non può essere censurata in questa sede di legittimità. 6. Il rigetto del primo motivo di ricorso rende inutile l'esame degli altri. Invero, poiché il quadro indiziario che ha indotto i giudici di merito a individuare in [OSCURATO:PERSONA] il conducente del veicolo investitore non è censurabile, non ha senso chiedersi se egli avrebbe potuto rispondere del reato di cui all'art. 189 cod. strada quale passeggero del veicolo e neppure se avrebbe dovuto essere prosciolto nel merito dai reati di cui ai capi b) e c). 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e
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