CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38032/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Modena, che all'esito della discussione ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 1/7/2022 - in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena in data 22/7/2014, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'imputazione ascrittale, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato - riteneva l'imputata responsabile dei danni conseguenti a tale attività, ai soli effetti civili, condannandola al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile e condannandola ad una provvisionale immediatamente esecutiva. 2. L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) e E), cod. proc. pen., con riferimento al mancato esame della memoria difensiva presentata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. Evidenzia che con pec del 23/4/2022, regolarmente ricevuta dall'ufficio, aveva inviato memoria difensiva con relativi allegati, che tuttavia la Corte territoriale non ha considerato, come si evince anche dai verbali di udienza, che non ne fanno cenno; che l'omesso esame della memoria ha inciso significativamente sulla congruità e sulla correttezza della motivazione, posto che manca ogni confronto con le specifiche obiezioni difensive con riferimento innanzitutto all'ammissibilità dell'appello, oltre che in relazione al numero delle azioni oggetto del legato in favore di [OSCURATO:PERSONA], alla vendita delle azioni effettuata direttamente dalla testatrice, [OSCURATO:PERSONA], in favore delle figlie dell'odierna ricorrente e, in definitiva, alla tesi difensiva secondo la quale l'imputata non conosceva il contenuto del testamento e che la testatrice era a conoscenza del suo operato. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., con riferimento alla inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile per carenza di interesse. Osserva in proposito che, per quanto riguarda l'appropriazione indebita delle azioni del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'imputata è stata assolta perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, sul presupposto che le azioni, essendo titoli dematerializzati, non potessero rientrare nelle nozioni di "denaro" o di "altra cosa mobile" di cui all'art.646 cod. pen.; che, dunque, detta decisione non pregiudica in alcun modo la parte civile, in quanto hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile solo quelle sentenze di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, ovvero perché l'imputato non lo ha commesso o lo ha commesso in presenza di una scriminante; che, dunque, la parte civile avrebbe potuto agire per il risarcimento del danno nella competente sede civile, atteso che la formula assolutoria non esclude né la sussistenza del fatto storico, né la sua riferibilità all'imputata; che per questi motivi l'appello era inammissibile per carenza di interesse; che in ogni caso l'atto di impugnazione nulla diceva in merito all'interesse concretamente perseguito con l'appello in sede penale, specie se si tiene conto che al momento della sua presentazione era già maturata la prescrizione dell'ipotizzato reato. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. in relazione alla riconducibilità alla nozione di "denaro" o "altra cosa mobile" di cui all'art. 646 cod. pen. dei titoli azionari dematerializzati di società quotate in borsa. Rileva che la Corte territoriale non ha dato conto del perché le azioni, nonostante siano titoli dematerializzati, possano rientrare nella nozione di denaro. 2.3 Con il quarto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.C), cod. proc. pen. in relazione alla violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza. Evidenzia che l'imputata è stata condannata al risarcimento dei danni per la vendita delle azioni del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre la contestazione indica la data del commesso reato in epoca successiva all'apertura della successione del 16/4/2007 e che proprio per quel fatto era intervenuta costituzione di parte civile; che, dunque, risulta evidente come l'imputata sia stata condannata per un fatto (la vendita delle azioni) temporalmente ed ontologicamente diverso da quello descritto nel capo di imputazione (la loro mancata restituzione al momento dell'apertura della successione). 2.4 Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione. Osserva che l'imputata è stata condannata per la vendita delle azioni del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], legittimamente effettuata in forza della procura generale rilasciatale da [OSCURATO:PERSONA]; che da siffatta vendita non è derivata alcuna conseguenza pregiudizievole per [OSCURATO:PERSONA], atteso che la somma di denaro costituente il prezzo della vendita fu accreditata su un conto corrente nella titolarità di quest'ultima. 2.5 Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), C) e E), cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che le azioni del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vendute in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] sono 3.556 e non 5.600, come risulta dal certificato rilasciato dall'istituto di credito alla parte civile; che, inoltre, il legato in favore di [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto solo 500 azioni, atteso che le residue avevano formato oggetto di altrettanti legati disposti in favore di altri familiari (le nipoti della testatrice, Simona, Daniela e [OSCURATO:PERSONA]); che, in definitiva, sul punto la sentenza impugnata incorre in un evidente errore logico-giuridico. 2.6 Con il settimo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta conoscenza del contenuto del testamento, desunta dalla precedente esecuzione di altri legati (in particolare, in favore del marito e delle figlie) e dalla consegna del testamento al notaio per la pubblicazione. Evidenzia, con riferimento al primo profilo, che la Corte territoriale non ha indicato alcun elemento a sostegno della affermazione secondo cui gli altri legati adempiuti in anni lontani avrebbero trovato esecuzione da parte dell'imputata e non direttamente dalla testatrice, né ha indicato in base a quali elementi si dovrebbe escludere che l'imputata abbia semplicemente dato esecuzione a direttive impartitele dalla testatrice, in relazione a beni poi risultati oggetto di singoli legati in favore di plurimi legatari tra i quali il marito e le figlie; che, in ogni caso, le azioni cedute alle figlie dalla odierna ricorrente negli anni 1997 del 1998 sono state oggetto di compravendita, dunque, regolarmente pagate dagli acquirenti, come emerge dalla documentazione in atti; che, dunque, non si è trattato di un anticipata esecuzione di un lascito testamentario, quanto di una compravendita dietro corrispettivo; che, comunque, la vendita di dette azioni alle figlie della ricorrente fu posta in essere dalla stessa testatrice (che trattenne per sé l'usufrutto) e non dalla sua procuratrice, come emerge pacifico dalla sottoscrizione in calce agli atti di compravendita. Rileva, poi, con riferimento al secondo profilo, che il testamento consegnato al notaio era contenuto in busta sigillata. Contesta in conclusione che vi siano elementi in atti dai quali poter desumere che la ricorrente fosse a conoscenza del contenuto del testamento. 3. In data 21/7/2023 è pervenuta articolata memoria difensiva nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 1.1 n primo motivo, invero, essenzialmente di carattere processuale, appare fondato ed assorbente delle restanti censure, secondo le considerazioni che seguono. Osserva il Collegio che la più recente giurisprudenza di legittimità (Sezione 2, n. 30232 del 16/5/2023, Naccarato, Rv. 284802 - 01; Sezione 1, n. 26536 del 24/6/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01; Sezione 2, n. 38834 del 7/6/2019, Forzini, Rv. 277220 - 01; Sezione 3, n. 36688 del 6/6/2019, Rinaldi, Rv. 277667 - 01; Sezione 5, n. 17798 del 22/3/2019, C., Rv. 276766 - 01; Sezione 5, n. 51117 del 21/9/2017, Mazzaferro, Rv. 271600 - 01; Sezione 5, n. 4031 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561 - 01) è univocamente orientata nel senso di ritenere che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive. Conseguentemente, deve escludersi che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, determini una nullità, atteso che tale particolare sanzione - che, come è noto, è sempre prevista in termini di tassatività - non è in alcun modo sancita dall'art. 121 cod. proc. pen., che pure dà facoltà alle parti di depositare tali atti nel corso del giudizio, né da altre disposizioni del codice di rito. Secondo questo consolidato orientamento, dunque, è onere della parte che deduca l'omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano e cioè evidenziare il nesso tra il memoriale e la pretesa nullità. Può dirsi, allora, superato il più risalente indirizzo (Sezione 6, n. 13085 del 3/10/2013, Amato, Rv. 259488 - 01; Sezione 1, n. 37531 del 7/10/2010, Pirozzi, Rv. 248551 - 01), secondo il quale l'omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso. Invero, tale impostazione non tiene conto del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen. Tanto premesso, osserva il Collegio che nel caso oggetto di scrutinio, la memoria la cui valutazione è stata omessa (circostanza questa pacifica, sol che si consideri che la motivazione del provvedimento impugnato non si confronta minimamente con le plurime doglianze avanzate in quell'atto, affrontando unicamente il profilo sostanziale dell'oggetto del reato di appropriazione indebita) conteneva significativi e rilevanti spunti difensivi, sia in fatto (ad esempio, sul numero delle azioni vendute e su quello oggetto del legato disposto in favore della parte civile, sulla conoscenza del contenuto del testamento da parte della ricorrente), che in diritto (ad esempio, la questione relativa all'ammissibilità dell'appello, quella in tema di correlazione tra accusa e difesa o ancora quella relativa all'oggetto della appropriazione indebita), che - a prescindere dalla loro fondatezza - meritavano adeguato esame ed imponevano una congrua ed esaustiva motivazione da parte della Corte territoriale. L'omesso esame della articolata memoria difensiva ha, dunque, influito sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento impugnato, inficiandola, atteso che il percorso logico argomentativo della sentenza risulta monco ed incompleto. Orbene, è pacifico che nel caso che occupa si verta in tema di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ai soli effetti civili, sicché - ratione temporis - l'annullamento del provvedimento impugnato dovrà essere disposto ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite Cremonini (Sezioni Unite, n. 22065 del 28/01/2021), la quale in motivazione ha ribadito - in estrema sintesi - che in tutti i casi di annullamento di una sentenza in cui la materia penale sia ormai esaurita, il rinvio per il nuovo giudizio va sempre disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. 1.2 Gli altri motivi restano assorbiti.2. La liquidazione delle spese tra le parti in relazione al grado di legittimità è rimessa al giudice del rinvio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche l