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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22976/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Giudice per le indagini preliminari di Velletri, decideva in seguito all'opposizione proposta contro il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di un'autovettura "Porsche" sottoposta a sequestro probatorio nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] - odierno ricorrente - per il reato previsto dall'articolo 642 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] dell'opposizione riteneva che il vincolo doveva essere mantenuto per garantire eventuali ulteriori accertamenti tecnici.

Il veicolo veniva affidato in custodia all'indagato-ricorrente con facoltà d'uso, dietro deposito di cauzione.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: si deduceva che mentre il pubblico ministero aveva dato atto dell'esaurimento delle indagini tecniche, il Giudice per le indagini preliminari aveva giustificato il rigetto dell'opposizione con la necessità di effettuare ulteriori indagini, le quali, invero, avrebbe potuto essere ritenute necessarie solo dal pubblico ministero.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che la prova di un reato non poteva coincidere con il bene che ne sia l'ipotetico oggetto; si deduceva, inoltre, che la protrazione del vincolo avrebbe violato il principio di proporzionalità.

Infine, si deduceva che il sequestro si atteggiava come una sorta di vincolo "conservativo", tenuto conto del fatto che per avere la facoltà d'uso del bene in custodia era stata imposta una cauzione pari al danno ipoteticamente prodotto l'assicurazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato La motivazione contestata è ineccepibile in quanto - contrariamente a quanto dedotto - non si ravvisa alcuna sostituzione del Giudice per le indagini preliminari al pubblico ministero nella identificazione delle finalità probatorie del sequestro contestato.

Invero la truffa all'assicurazione, secondo l'ipotesi accusatoria, era stata realizzata con la denuncia di un incidente mai avvenuto: era pertanto decisivo - per la prova del reato - l'accertamento dell'integrità della autovettura.

Come rilevato dal Giudice per le indagini preliminari il mantenimento del vincolo si configura come perfettamente coerente con la necessità di provare la condotta contestata.

A ciò si aggiunge che l'articolo 259 del codice di rito prevede che al custode possa essere imposta una cauzione, sicché non può ritenersi, come dedotto, che la scelta di imporla trasformi il vincolo da probatorio in conservativo 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 13 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Giudice per le indagini preliminari di Velletri, decideva in seguito all'opposizione proposta contro il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di un'autovettura "Porsche" sottoposta a sequestro probatorio nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] - odierno ricorrente - per il reato previsto dall'articolo 642 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] dell'opposizione riteneva che il vincolo doveva essere mantenuto per garantire eventuali ulteriori accertamenti tecnici. Il veicolo veniva affidato in custodia all'indagato-ricorrente con facoltà d'uso, dietro deposito di cauzione. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: si deduceva che mentre il pubblico ministero aveva dato atto dell'esaurimento delle indagini tecniche, il Giudice per le indagini preliminari aveva giustificato il rigetto dell'opposizione con la necessità di effettuare ulteriori indagini, le quali, invero, avrebbe potuto essere ritenute necessarie solo dal pubblico ministero. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che la prova di un reato non poteva coincidere con il bene che ne sia l'ipotetico oggetto; si deduceva, inoltre, che la protrazione del vincolo avrebbe violato il principio di proporzionalità. Infine, si deduceva che il sequestro si atteggiava come una sorta di vincolo "conservativo", tenuto conto del fatto che per avere la facoltà d'uso del bene in custodia era stata imposta una cauzione pari al danno ipoteticamente prodotto l'assicurazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato La motivazione contestata è ineccepibile in quanto - contrariamente a quanto dedotto - non si ravvisa alcuna sostituzione del Giudice per le indagini preliminari al pubblico ministero nella identificazione delle finalità probatorie del sequestro contestato. Invero la truffa all'assicurazione, secondo l'ipotesi accusatoria, era stata realizzata con la denuncia di un incidente mai avvenuto: era pertanto decisivo - per la prova del reato - l'accertamento dell'integrità della autovettura. Come rilevato dal Giudice per le indagini preliminari il mantenimento del vincolo si configura come perfettamente coerente con la necessità di provare la condotta contestata. A ciò si aggiunge che l'articolo 259 del codice di rito prevede che al custode possa essere imposta una cauzione, sicché non può ritenersi, come dedotto, che la scelta di imporla trasformi il vincolo da probatorio in conservativo 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 13 a
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