CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 12834/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ("\ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza, emesso il 04.06.2021, di rigetto dell'istanza di permesso premio avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto condivisibile la valutazione effettuata dal primo Giudice che ha negato la concessione del beneficio sulla scorta di quanto emerso dalla relazione della Procura di Pescara (e riprodotto nei video su cd presente in atti) in ordine alle irregolarità comportamentali poste in essere dal ricorrente durante la fruizione del permesso premio del gennaio 2021. Nell'impugnata ordinanza, si rileva come, in tale occasione, il detenuto abbia violato il divieto di intrattenere contatti E! rapporti con soggetti pregiudicati, imposto dal decreto concessivo del beneficio, facendosi riprendere in compagnia del cugino [OSCURATO:PERSONA], soggetto pluripregiudicato, nonché rivolto frasi beffeggianti all'indirizzo della vittima del grave delitto di omicidio in precedenza commesso, dimostrando così una palese regressione nel percorso trattamentale. 2. Considerato che, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 24 del D.P.R. 303/2002 e 30 ter. Ord. pen., dolendosi dell'errato convincimento del Giudice circa la qualità di pregiudicato del cugino [OSCURATO:PERSONA]. Secondo quanto osservato dalla difesa, in realtà questi avrebbe riportato due sole condanne per il reato contravvenzionale di cui all'art. 697 c.p. e per il delitto punito dall'art. 4, comma 2, legge 110/1975 (quest'ultimo con pena condizionalmente sospesa), pertanto la natura e l'esiguo numero di tali precedenti penali escluderebbe la possibilità di definire [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto pregiudicato. Rileva altresì la difesa che il certificato del casellario contenuto nel fascicolo di primo grado ed attestante le due ulteriori condanne per i delitti di cui all'art.582 e 610 cod. pen. sarebbe invero privo di rilevanza probatoria, in quanto mancante dei dati anagrafici dell'interessato. Peraltro, essendo [OSCURATO:PERSONA] emigrato al nord da tanti anni ed avendo commesso i reati quando il reclamante era già detenuto, quest'ultimo non era a conoscenza dei trascorsi criminali del cugino, né era configurabile in capo a questi un obbligo di sincerarsi dello stato di incensuratezza di ogni persona che avrebbe incontrato.3. Considerato che il secondo motivo dedotto lamenta violazione di legge in relazione all'art. 30 ter Ord. pen., in quanto le frasi ritenute lesive della memoria di [OSCURATO:PERSONA], erano in realtà rivolte al padre del detenuto, che si chiama anch'egli Domenico. 4. Ritenuto che entrambi i motivi sono manifestamente infondati, in quanto non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, nonché riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice (si vedano pagg. 4 e 5 dell'ordinanza gravata quanto all'irrilevanza della natura dei precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] e alla loro conoscibilità da parte del condannato, nonché alla riferibilità delle espressioni pronunciate in segno di scherno nei confronti della vittima uccisa). 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]