CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 35061/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. peli., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili, emesse: 1) dalla Corte d'appello di Catania di riforma della condanna resa dal Tribunale di Catania, in data 19 febbraio 2010, irrevocabile in data 11 aprile 2011, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990 per la illecita detenzione di 129,06 grammi di marijuana, fatto accertato il 28 settembre 2009 ; 2) dalla Corte d'appello di Catania in data 6 novembre 2018, irrevocabile in data 24 settembre 2019, in relazione al delitto di detenzione a fini di cessione di n. 56 dosi di cocaina e 117 di marijuana, accertato il 10 febbraio 2008. 2. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen, e 671 cod. proc. pen.) sono genericamente prospettati in quanto non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste, con connessa indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, che le sorreggono. 2.1. Considerato inoltre, che le censure sono rappresentate da doglianze inammissibili in quanto versate in fatto. 3. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati (programmazione e ideazione dei fatti nonostante la distanza temporale di circa due anni l'uno dall'altro), se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), come avvenuto nella specie in relazione alla distanza temporale intercorsa tra le vicende delittuose giudicate con i provvedimenti irrevocabili (di oltre un anno e sette mesi). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, rilevando che le modalità operative dei fatti sono diverse, per concorrenti nei reati, nonché quanto alle concrete modalità di esecuzione, con riferimento alla sentenza sub 2, relativa a spaccio organizzato su strada, con ripartizione di ruoli (vedette, pusher, soggetti dediti alla custodia delle scorte). 3.3.Rilevato, dunque, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie quanto ai fatti giudicati con le due sentenze irrevocabili fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, ma facciano propendere per l'estrinsecazione, da parte dell'odierno ricorrente, di una vera e propria scelta di vita operando, sistematicamente il ricorrente nel settore ,Jel commercio di stupefacenti, quale fonte di procacciamento di reddito. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022