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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 ottobre 2026
Cassazione n. 26734/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente2026 e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa3721 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 6108/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 28/12/2021 R.G.N. 2245/2018;Numero registro generualed 9i6t7a0 /2la02 2relazione della causa svolta nella cameNruam dei rcoo dnis riagclcioo ldtae gl enerale 26734/2026Numero sezionale 3721/2026 Data pubblicazione 13/10/202629/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] impugna sulla base di cinque motivi lasentenza n. 6108/2021 della Corte d’appello di Napoli che haconfermato la decisione del Tribunale della medesima sede cheaveva respinto il ricorso in opposizione a cartella di pagamentoportante crediti della Cassa Italiana di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (CIPAG) per contribuzione minimariferita all’anno 2014.2.Resiste la CIPAG con controricorso, illustrato da memoria.3. Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.4. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 29 settembre2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza è censurata per i seguenti cinque motivi, checontestano, sotto diversi profili, la legittimità dell’iscrizioned’ufficio alla Cassa di un geometra iscritto all’albo, conconseguente richiesta di contribuzione minima per l’anno diriferimento (2014).1.1 “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge 4febbraio 1967, n. 37. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26della Legge 24 ottobre 1955, n. 990” in quanto il [OSCURATO:PERSONA] erapensionato INPS e quindi, ex art. 26 cit., “geometra iscritto aforme di previdenza obbligatoria in dipendenza di una rapportodi lavoro subordinato”.1.2 “Violazione dell’art. 22 della legge n. 773/1982, della L. 8agosto 1995 n. 335, 1, comma 4, lett. a), 3, comma 4, e 1Numero registro genercaloe 9m67m0/2a02 23, del d. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 eN udmele rroe gdoi rlaacmceolntato g enerale 26734/2026Numero sezionale 3721/2026 Data pubblicazione 13/10/2026cassa anno 2003, art. 3. Violazione di legge e segnatamentedegli artt. 115 e 116 c.p.c.”: il Regolamento della Cassa èillegittimo e non poteva spingersi oltre l’ambito legislativo,prevedendo l’iscrizione alla cassa di tutti gli iscritti all’albo.1.3 “Violazione di legge e segnatamente dell’art. 2967 c.c.Violazione artt. 115 e 116 c.p.c. Omessa pronuncia”: la Corteha errato nel ritenere che la qualità di amministratore di srl nelcui oggetto sociale sono previste attività astrattamenteeseguibili da un geometra comportasse la presunzione disvolgimento di attività libero professionale e che non fosse statafornita la prova contraria, prova impossibile da dare, essendopacifico che la società non era attiva.1.4 “Violazione di legge e segnatamente dell’art. 22 della leggen. 773 del 1982 ed art. 2967 c.c. sotto altri profili”: il CodiceAteco della società non rientrava tra quelli per i quali la Cassapresume lo svolgimento dell’attività di geometra, di tal chèl’onere della prova in merito alla pretesa contributiva ricadevasulla cassa.1.5 “Violazione art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”,avendo egli dedotto l’inutilità dell’iscrizione alla Cassa peressere pensionato e, prima, dipendente pubblico.2. Risulta a questa Corte che l’odierno ricorrente ha presentatoanalogo ricorso, iscritto al n. rg. 17639/2020, avverso altradecisione della medesima Corte d’appello avente ad oggettol’obbligo di iscrizione alla Cassa ed il pagamento della relativacontribuzione minima per l’anno 2013.3. Considerata la pendenza di due ricorsi aventi identicooggetto, si ritiene opportuno un rinvio a nuovo ruolo al fine diNumero registro generale 9670/2022 Numero di raccolta generale 26734/2026Numero sezionale 372v1/a20l2u6tare l’eventuale trattazione congiunta dei due procDeadtiam peunbtbil icazione 13/10/2026alla medesima udienza.La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per eventuale trattazionecongiunta del presente giudizio con la causa R.G.n.17639/2020.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 settembre2026.La Presidente
Sentenza Cassazione n. 26734/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris