CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46476/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];gIl RG 22643 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate disattest con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito in ordine alla credibile testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], riscontrata dal certificato medico, volta a comprovare la consumazione del delitto contestato; ritenuto che la doglianza sull'eccessivo trattamento sanzionatorio è generica ed è stata adeguatamente vagliata e disattesa, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata con richiamo non solo alle modalità del fatto, ma anche alla personalità dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]