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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2021

Cassazione n. 38836/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di determinazione di pene concorrenti n. 640/2021 emesso dalla Procura della Repubblica in data 28.5.2021 con cui era stata determinata nei confronti del predetto condannato la pena residua da scontare in anni trenta di reclusione ed €. 800,00 di multa (fine pena 15.4.2035).

A ragione della decisione, il suddetto giudice - dopo avere rilevato che la difesa aveva dedotto l'omesso conteggio del periodo di "carcerazione esecutiva sofferta dal 14.11.2001 al 5.8.2006" per i fatti di cui alla condanna sub 3 del provvedimento di cumulo e l'omesso conteggio di complessivi giorni 405 di liberazione anticipata (in aggiunta ai 765 conteggiati), concessi con provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di Roma dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e di Modena del 27.7.2006 - riteneva che il presofferto era stato già conteggiato nei provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti precedenti a quello impugnato, sicché i successivi, partendo da una pena base pari a quella risultante dall'ordine di esecuzione precedente si erano limitati a computare le nuove condanne, partendo da un cumulo che già godeva della detrazione invocata; riteneva, altresì, che anche il secondo profilo dedotto dall'istante, strettamente connesso al primo, non era meritevole di accoglimento, atteso che come risultava dalla pag. 17 del provvedimento di cumulo in questione dal complessivo presofferto pari ad anni quattro, mesi otto, giorni ventidue di reclusione erano stati detratti a beneficio dello Scarrone i 405 giorni di liberazione anticipata.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione del disposto di cui all'art. 78 cod. pen., nonché vizio di motivazione.

Ha, la riguardo sostenuto che la conclusione cui è pervenuto il Giudice dell'esecuzione sarebbe ictu ocull contraddittoria e illogica, atteso che "l'espiato e il sofferto in custodia cautelare per alcuni reati compresi nel cumulo [...] incidono sulla pena concretamente eseguibile ed è perciò principio consolidato che vadano detratti dalla pena determinata dopo la formazione del cumulo giuridico ai sensi dell'art. 78 cod. pen."; che, nel caso di specie, nel provvedimento di cumulo del 28.5.2021 il pubblico ministero aveva omesso di conteggiare sia il periodo di carcerazione sofferta dallo Scarrone dl 14.11.2001 al 5.8.2006, sia i 405 giorni di liberazione anticipata; che giammai con i precedenti provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti assorbiti nel citato provvedimento di cumulo n. 640/2021 sarebbero stati detratti detti periodi.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, non merita accoglimento.

E in vero, Il Tribunale di Napoli ha correttamente applicato i principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando che "in materia di cumulo di pene vigono due principi fondamentali: il primo è quello secondo cui ciascun periodo di detenzione, per custodia cautelare o espiazione di pena, sofferto prima del cumulo, pur essendo stato determinato da uno o più titoli, allorché si proceda all'unificazione delle pene concorrenti, non può essere riferito specificamente al titolo da cui ha tratto origine, ma va imputato unitariamente al cumulo delle pene inflitte per tutti i reati commessi precedentemente alla carcerazione di cui trattasi; il secondo è che, qualora si tratti di reati connessi e di periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi, vanno cronologicamente ordinati, da una parte, i reati e, dall'altra, i periodi di carcerazione per poi procedere a operazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene relative a reati commessi in precedenza, fino a determinare con l'ultima di dette operazioni la pena residua decorrente dalla data dell'ultimo arresto o dell'ultimo reato, se commesso nel corso della carcerazione in atto".

Ha spiegato - come in precedenza cennato - che il presofferto era stato già conteggiato nei provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti precedenti a quello impugnato, sicché i successivi, partendo da una pena base pari a quella risultante dall'ordine di esecuzione precedente si erano limitati a computare le nuove condanne, partendo da un cumulo che già godeva della detrazione invocata; e che, come risultava dalla pag. 17 del provvedimento di cumulo in questione, dal complessivo presofferto pari ad anni quattro, mesi otto, giorni ventidue di reclusione erano stati detratti a beneficio dello Scarrone i 405 giorni di liberazione anticipata.

2. A fronte di ciò, le censure difensive ripropongono doglianze già adeguatamente e congruamente valutate dal Giudice dell'esecuzione, con argomentare esente da vizi di sorta.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di determinazione di pene concorrenti n. 640/2021 emesso dalla Procura della Repubblica in data 28.5.2021 con cui era stata determinata nei confronti del predetto condannato la pena residua da scontare in anni trenta di reclusione ed €. 800,00 di multa (fine pena 15.4.2035). A ragione della decisione, il suddetto giudice - dopo avere rilevato che la difesa aveva dedotto l'omesso conteggio del periodo di "carcerazione esecutiva sofferta dal 14.11.2001 al 5.8.2006" per i fatti di cui alla condanna sub 3 del provvedimento di cumulo e l'omesso conteggio di complessivi giorni 405 di liberazione anticipata (in aggiunta ai 765 conteggiati), concessi con provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di Roma dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e di Modena del 27.7.2006 - riteneva che il presofferto era stato già conteggiato nei provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti precedenti a quello impugnato, sicché i successivi, partendo da una pena base pari a quella risultante dall'ordine di esecuzione precedente si erano limitati a computare le nuove condanne, partendo da un cumulo che già godeva della detrazione invocata; riteneva, altresì, che anche il secondo profilo dedotto dall'istante, strettamente connesso al primo, non era meritevole di accoglimento, atteso che come risultava dalla pag. 17 del provvedimento di cumulo in questione dal complessivo presofferto pari ad anni quattro, mesi otto, giorni ventidue di reclusione erano stati detratti a beneficio dello Scarrone i 405 giorni di liberazione anticipata. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione del disposto di cui all'art. 78 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Ha, la riguardo sostenuto che la conclusione cui è pervenuto il Giudice dell'esecuzione sarebbe ictu ocull contraddittoria e illogica, atteso che "l'espiato e il sofferto in custodia cautelare per alcuni reati compresi nel cumulo [...] incidono sulla pena concretamente eseguibile ed è perciò principio consolidato che vadano detratti dalla pena determinata dopo la formazione del cumulo giuridico ai sensi dell'art. 78 cod. pen."; che, nel caso di specie, nel provvedimento di cumulo del 28.5.2021 il pubblico ministero aveva omesso di conteggiare sia il periodo di carcerazione sofferta dallo Scarrone dl 14.11.2001 al 5.8.2006, sia i 405 giorni di liberazione anticipata; che giammai con i precedenti provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti assorbiti nel citato provvedimento di cumulo n. 640/2021 sarebbero stati detratti detti periodi.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, non merita accoglimento. E in vero, Il Tribunale di Napoli ha correttamente applicato i principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando che "in materia di cumulo di pene vigono due principi fondamentali: il primo è quello secondo cui ciascun periodo di detenzione, per custodia cautelare o espiazione di pena, sofferto prima del cumulo, pur essendo stato determinato da uno o più titoli, allorché si proceda all'unificazione delle pene concorrenti, non può essere riferito specificamente al titolo da cui ha tratto origine, ma va imputato unitariamente al cumulo delle pene inflitte per tutti i reati commessi precedentemente alla carcerazione di cui trattasi; il secondo è che, qualora si tratti di reati connessi e di periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi, vanno cronologicamente ordinati, da una parte, i reati e, dall'altra, i periodi di carcerazione per poi procedere a operazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene relative a reati commessi in precedenza, fino a determinare con l'ultima di dette operazioni la pena residua decorrente dalla data dell'ultimo arresto o dell'ultimo reato, se commesso nel corso della carcerazione in atto". Ha spiegato - come in precedenza cennato - che il presofferto era stato già conteggiato nei provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti precedenti a quello impugnato, sicché i successivi, partendo da una pena base pari a quella risultante dall'ordine di esecuzione precedente si erano limitati a computare le nuove condanne, partendo da un cumulo che già godeva della detrazione invocata; e che, come risultava dalla pag. 17 del provvedimento di cumulo in questione, dal complessivo presofferto pari ad anni quattro, mesi otto, giorni ventidue di reclusione erano stati detratti a beneficio dello Scarrone i 405 giorni di liberazione anticipata. 2. A fronte di ciò, le censure difensive ripropongono doglianze già adeguatamente e congruamente valutate dal Giudice dell'esecuzione, con argomentare esente da vizi di sorta. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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