CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26494/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 019HH25 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 01BTA6X nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 0481S71 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 05W92QB nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 01P6890 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. chiede l'inammissibilità di tutti i ricorsi. Uditi í difensori l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento del ricorso. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste sull'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata Con la sentenza del 5 luglio 2022 la Corte di appello di Roma, in riforma di quella emessa il 5 marzo 2021 all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, esclusa la circostanza aggravante ex art. 4 legge n. 146 del 2006 contestata al capo a), ha ridotto le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a 5 anni e 4 mesi di reclusione; a [OSCURATO:PERSONA] a 4 anni e 6 mesi di reclusione; a [OSCURATO:PERSONA] a 5 anni e 8 mesi di reclusione ed C 22.000 di multa. La Corte territoriale ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze del Tribunale di Treviso del 20 giugno 2018, irrevocabile il 2 ottobre 2018, e del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18 dicembre 2018, irrevocabile il 11 marzo 2019; ha confermato nel resto le condanne inflitte in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha escluso, per tutti gli imputati, le circostanze aggravanti di cui all'art. 74, commi 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 contestate al capo a). 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di diciotto anni di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ritenuta la continuazione tra tutti i reati ascritti nel presente procedimento - capi a), b), c), d), dl), e), g), h), i), k), I) e m) - e con quello giudicato con sentenza della Corte di Appello di Roma in data 28 maggio 2018. L'imputato, in estrema sintesi, è stato condannato quale capo ed organizzatore dell'associazione per delinquere finalizzata alla importazione e distribuzione di cocaina, operante nella provincia di Roma, con fatto accertato dall'ottobre 2016 al marzo 2017, e per i reati fine ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 5 anni, 8 mesi di reclusione ed C 22.000 di multa per i delitti di cui ai capi f) e k), ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi rispettivamente in Olanda, Roma, Tarquinia il 8 febbraio 2017 e in Roma dal 7 novembre 2016, accertato sino al 3 febbraio 2017, esclusa la recidiva, ritenuta la continuazione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante contestata al capo f). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha assolto, invece, l'imputato dal reato ascritto al capo a) per non aver commesso il fatto, e dal capo j) perché il fatto non sussiste, reputando la condotta ivi descritta assorbita nel capo k). 1.3. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti ai capi a), quale partecipe, e d) ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in Rotterdam e Roma il 6 gennaio 2017, con quello giudicato con la sentenza della Corte di Appello di Roma del 28 maggio 2018. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per il delitto di cui al capo a), quale partecipe, concesse le circostanze attenuanti generiche. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti ai capi a), quale partecipe, e dl) ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (in Austria e Roma il 20 gennaio 2017). 1.6. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di sette anni di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti ai capi a), quale partecipe come stabile acquirente, e h), ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in Roma, in data antecedente e prossima al 2 dicembre 2016 e sino al 28 dicembre 2016. 1.7. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di cinque anni, quattro mesi di reclusione ed C 22.000 di multa per il delitto di cui al capo i), ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in Roma il 14 dicembre 2016 ed in epoca antecedente e prossima al 30 gennaio 2017, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, ritenuta la continuazione interna e con il reato giudicato con la sentenza della Corte di Appello di Roma del 30 aprile 2018. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, invece, assolto l'imputato dal reato ascritto al capo a) per non aver commesso il fatto. 1.8. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 99 cod. pen., e della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto \ sussistente la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e, di conseguenza, omesso di ridurre la pena per le già concesse circostanze attenuanti generiche. 2.1.1. Quanto alla condanna relativa all'episodio del 3 marzo 2017, oggetto della sentenza della Corte di appello di Roma del 16 giugno 2020, irrevocabile il 29 settembre 2020, la recidiva sarebbe stata solo contestata ma non ritenuta come, invece, affermato nella sentenza impugnata. Non sarebbe possibile applicare la recidiva reiterata per l'assenza di una precedente condanna che abbia dichiarato l'imputato recidivo; sul punto si richiama la sentenza n. 36738 del 2022. Inoltre, non potrebbe essere ritenuta la recidiva infraquinquennale rispetto al reato del 3 marzo 2017 - oggetto della sentenza della Corte di appello di Roma del 16 giugno 2020, irrevocabile il 29 settembre 2020 - perché il reato è stato ritenuto in continuazione con i fatti per i quali è intervenuta la condanna nel processo de quo. Sarebbe, dunque, erronea la dichiarazione della sussistenza della recidiva specifica ed infraquinquennale. Mancherebbe la motivazione sulla sussistenza della recidiva, perché eccessivamente sintetica, e sarebbe fondata sul solo richiamo ai precedenti penali, che sarebbero remoti: la motivazione sarebbe contraddittoria, quanto alla recidiva ritenuta con la sentenza della Corte di appello di Roma del 16 giugno 2020, irrevocabile il 29 settembre 2020, perché in contrasto con tale ultima sentenza che non avrebbe ritenuto sussistente la recidiva. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, con riferimento gli artt. 62 -bis, 69, 81, 99, 132 e 133 cod. pen., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata e di conseguenza il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe dovuto escludere la recidiva reiterata e ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche già concesse, essendo venuta meno la circostanza aggravante della transnazionalità e per il comportamento processuale del ricorrente: la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto che il ricorrente ha avuto un comportamento processuale apprezzabile, diverso da quello meramente negatorio dei coimputati. La Corte di appello avrebbe omesso di applicare all'imputato la riduzione fino ad un terzo sulla pena base inflitta per il reato più grave per le già concesse circostanze attenuanti generiche. Inoltre, ritenendo erroneamente sussistente la recidiva reiterata, la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato l'art. 81, comma 4, cod. pen., fissando l'aumento per la continuazione in misura non inferiore ad un terzo ed inflitto all'imputato una pena per la continuazione eccessiva, pari a 7 anni di reclusione, prossima all'aumento minimo di 6 anni ed 8 mesi di reclusione, senza tener conto delle circostanze attenuanti generiche. In sintesi, la Corte di appello avrebbe 4 4L dovuto ridurre l'aumento di pena per i reati satelliti riducendo di un terzo la pena inflitta per ciascuno di essi dal Giudice dell'udienza preliminare. In più, la pena irrogata quale aumento per la continuazione sarebbe eccessiva; il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe applicato per ciascun reato fine un aumento di 6 mesi di reclusione. La Corte di appello avrebbe confermato tale aumento paritario senza motivazione, omettendo qualsiasi valutazione sulla specificità dei singoli episodi in continuazione, che sarebbero molto diversi tra loro, come nel caso del capo m), non concernente le sostanze stupefacenti. La sentenza impugnata si sarebbe limitata a definire aumenti minimi quelli inflitti; l'aumento di pena di 72 mesi sarebbe stato abnorme per gli 11 episodi per i quali è intervenuta la condanna ed irrazionale perché uguale per tutti i reati anche se di diversa gravità. Sul punto, si richiamano i principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n.47127 del 2021. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con l'unico motivo si deducono i vizi di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione con specifico riferimento all'identificazione dell'imputato quale utilizzatore dell'utenza BB con nickname Ramos, e di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27, comma 2, e 111 Cost., 192, comma 2, cod. proc. pen. per l'inversione dell'onere probatorio e la violazione del principio ragionevole dubbio; si deduce, altresì, l'erronea applicazione del canone valutativo della cd. prova logica in relazione agli elementi meramente indiziari. Dopo aver riportato un passo della sentenza di primo grado, i motivi di appello (pag.2-8) in cui, in estrema sintesi, si contestata l'identificazione dell'imputato nel Ramos utilizzatore dell'utenza sottoposta ad intercettazionekuna parte della motivazione della sentenza di appello, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe ritenuto che l'identificazione dell'imputato sarebbe indipendente dall'analisi del tracciato GPS della Golf adoperata dal ricorrente, in contrasto con l'annotazione della Polizia giudiziaria del 25 gennaio 2017 e con la sentenza di primo grado. La motivazione sull'identificazione dell'imputato sarebbe insufficiente ed illogica perché sarebbe insussistente, a differenza di quanto affermato dalla Corte di appello, la compatibilità tra i messaggi scambiati da Ramos con i movimenti del ricorrente caduti sotto la diretta percezione della Polizia giudiziaria, una volta ritenuta l'irrilevanza delle risultanze del positioning del BB in uso a Ramos e del tracciato GPS della Golf del ricorrente. Inoltre, le attività di osservazione e pedinamento, di cui all'annotazione del 25 gennaio 2017, non consentirebbero di attribuire al ricorrente l'uso de BB con nickname Ramos.Nel ricorso si rappresenta perché i movimenti del ricorrente percepiti dalla Polizia giudiziaria non siano compatibili con i messaggi inviati da Ramos in relazione ai fatti avvenuti il 17 gennaio 2017 (pag.10-11), in cui il ricorrente avrebbe solo incontrato un soggetto non identificato e non vi sarebbe alcuna prova della cessione. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica e carente perché porrebbe a carico del ricorrente le conversazioni senza dimostrare che il ricorrente ne sia l'autore. La certezza dell'identificazione si sarebbe avuta solo in presenza del tabulato telefonico letto congiuntamente alle risultanze del positioning installato sulla vettura del ricorrente: atti che, però, mancherebbero o sarebbero stati ritenuti irrilevanti dalla Corte territoriale. Gli spostamenti del ricorrente sarebbero neutri. Analoghe considerazioni sono svolte con riferimento all'incontro del 14 gennaio 2017 con il cognato [OSCURATO:PERSONA] poiché avvenuto in presenza della moglie e della figlia del ricorrente. L'incontro non dimostrerebbe che il BB con nickname Ramos fosse in uso all'imputato, in assenza del tabulato telefonico del BB di Ramos letto congiuntamente alle risultanze del positioning installato sulla vettura dell'imputato. Gli elementi acquisiti non supererebbero il ragionevole dubbio e gli indizi sarebbero stati impropriamente assurti a rango di prova. Le pagine 14 e ss. del ricorso sono dedicate alle argomentazioni in diritto sulla prova indiziaria ed al principio del ragionevole dubbio; la Corte di appello non avrebbe fatto una corretta applicazione di tali principi ed avrebbe omesso di confrontarsi con i motivi di appello sull'identificazione dell'utilizzatore del BB con nickname Ramos. 4. II ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al capo d). La ricostruzione del fatto accaduto il 6 gennaio 2017 effettuata dai giudici di merito sarebbe errata ed incompleta, frutto del travisamento della prova; l'unico dato certo sarebbe quello relativo al viaggio effettuato dal ricorrente dall'estero in Italia. Apoditticamente sarebbe stato ritenuto che nell'auto del ricorrente fosse stata occultata la sostanza stupefacente: ciò non sarebbe stato accertato mediante l'intervento della polizia giudiziaria né mediante il sequestro della sostanza stu pefacente. La sentenza avrebbe dovuto chiarire per quale ragione non vi sia stato l'accertamento della polizia giudiziaria sull'effettivo trasporto della sostanza 6 Cy(F, O- 4. stupefacente. Le motivazioni della sentenza troverebbero, dunque, un limite nell'assenza di un puntuale accertamento. La sentenza non avrebbe preso in considerazione che la sostanza stupefacente, poi commercializzata da [OSCURATO:PERSONA], si trovasse già in quei luoghi. La Corte territoriale sarebbe incorsa nel travisamento del fatto nel considerare il viavai di vetture presso il condominio di via Lunghezza 41 come l'elemento determinante per affermare la responsabilità dell'imputato sull'importazione. La responsabilità dell'imputato sarebbe stata dichiarata anche in base all'episodio successivo per il quale l'imputato è stato giudicato separatamente: vi sarebbe stata la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 4.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di manifesta contraddittorietà della motivazione sulla qualifica di partecipe del ricorrente che sarebbe stata ritenuta esistente, quale corriere, solo per il viaggio compiuto. La Corte territoriale non avrebbe valutato la mancanza dell'elemento soggettivo del reato: il ricorrente non avrebbe avuto la consapevolezza di essere un ingranaggio dell'associazione per delinquere. 4.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di erronea applicazione dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 e di manifesta illogicità della motivazione; la Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di applicazione di tale circostanza attenuante per la collaborazione prestata dall'imputato le cui dichiarazioni avrebbero consentito di acquisire elementi probatori di sicuro valore perché avrebbero dato conferma di quanto ipotizzato dagli operanti. 5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Dopo aver riportato i motivi di appello (pagine 2-5 del ricorso), sulla insussistenza della condotta di partecipazione - fondate sull'assenza di precedenti penali specifici, di contestazione di reati fine, di incertezza del quadro probatorio, • di un'attività relativa alla commercializzazione delle auto durata poco più di un mese, sull'arresto in Germania per il reato di furto, sul reale pagamento delle spese legali, sull'assenza di intercettazioni telefoniche - si sostiene che la Corte di appello non avrebbe superato l'assenza degli elementi costitutivi della partecipazione. Mancherebbe l'affectio societatis, tenuto conto dello scarso lasso di tempo, un mese, tra l'inizio delle attività dell'associazione per delinquere e l'arresto del ricorrente. La Corte di appello non avrebbe risposto ai motivi di appello: si sarebbe limitata a recepire le motivazioni della sentenza di primo grado; sull'obbligo di motivazione si richiama anche la giurisprudenza della Corte Edu.5.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione sulla mancata applicazione del minimo edittale, nonostante la presenza di elementi di fatto quali la giovane età, l'incensuratezza, la breve durata della ritenuta partecipazione, la spontanea consegna alle autorità. Gli elementi indicati dalla difesa sarebbero stati ignorati dalla Corte di appello. 6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 6.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, anche per il travisamento della prova con riferimento alla sussistenza del delitto associativo contestato al capo a) o in ordine alla partecipazione della ricorrente. La Corte di appello avrebbe confuso la continuativa attività di cessione e l'organizzazione dei reati fine con l'organizzazione che presiede il reato associativo. Non avrebbe risposto al motivo di appello con cui si rilevò che gli elementi indicati nella sentenza di primo grado proverebbero non il reato associativo ma il concorso di persone nel reato continuato, atteso che le condotte ruoterebbero intorno ad alcune figure carismatiche. Secondo l'impostazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] coordinerebbe gli aspetti relativi alla organizzazione dei reati fine ed alla successiva vendita. La sentenza sarebbe contraddittoria perché riconoscerebbe la sussistenza della posizione di preminenza di [OSCURATO:PERSONA] ma poi ignorerebbe le censure difensive sulla sussistenza dell'organizzazione. La Corte di appello non avrebbe risposto alle argomentazioni difensive sulla necessaria esistenza della condivisione dei rischi, vantaggi e guadagni. Oltre a rappresentarsi che l'attendibilità dei collaboratori di giustizia sarebbe stata contestata con l'appello, si rileva che argomenti di prova favorevoli alla ricorrente emergerebbero dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che ha rappresentato che [OSCURATO:PERSONA] gli presentò la donna per la sua segretaria e non quale sodale. La richiesta rivolta a [OSCURATO:PERSONA] se si fosse sentito di svolgere il ruolo di corriere sarebbe più consona al concorso di persone nel reato che all'esistenza del reato associativo, in cui verrebbero impartiti ordini. La Corte di appello non avrebbe valutato la conversazione tra «tartaruga» ed «Alex» riportata a pag. 50 della sentenza di primo grado che dimostrerebbe che gli imputati agirebbero individualmente, solo all'occorrenza cercando di aiutare gli altri. Quanto alla questione sulla breve durata della condotta, la Corte territoriale avrebbe risposto confondendo l'organizzazione del traffico con l'organizzazione del sodalizio. Le illogicità riguarderebbero l'aver affermato l'esistenza dell'associazione per delinquere nonostante l'assenza di prove su riunioni organizzative; la prosecuzione dell'attività illecita si verificherebbe anche nel concorso di persone nel reato continuato; l'esistenza di una struttura verticistica sarebbe sintomatica anche del concorso di persone nel reato continuato; la disponibilità delle armi solo per [OSCURATO:PERSONA], mentre l'esistenza del sodalizio implicherebbe la disponibilità comune. La Corte territoriale avrebbe svilito gli elementi di prova indicati nell'appello. La rinuncia ai motivi di appello da parte di [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe avere effetti in malam partem per gli altri imputati. La motivazione sulla responsabilità della imputata quale partecipe sarebbe congetturale perché avrebbe ritenuto sussistente sia la condotta di partecipazione che la responsabilità per il reato fine dl), nonostante le sole tre apparizioni della donna nella breve vita dell'associazione per delinquere, oltre alle conversazioni con il compagno Daiu. La condotta di cui al capo dl) si sarebbe limitata all'apertura del cancello per consentire a [OSCURATO:PERSONA] di accedere al parcheggio condominiale il giorno 11 gennaio 2017; la motivazione della sentenza, riportata nel ricorso, da tale fatto giungerebbe a conclusioni apodittiche ed invertendo l'onere della prova, quanto ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con le prove da cui risulterebbero incontri in un bar. La condotta dell'imputata può avere una lettura alternativa, anche in considerazione della sua assenza ai successivi due incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la condotta sarebbe stata neutra, tenuto conto che i fatti reato sarebbero avvenuti nei giorni 6 e 20 gennaio 2017; le conclusioni della Corte di appello sarebbero, dunque, fondate sul travisamento della prova. La motivazione sarebbe, poi, manifestamente illogica laddove ha ritenuto che il parcheggio condominiale sia un ricovero da sguardi indiscreti. Sull'episodio del 20 gennaio 2017 la Corte di appello sarebbe caduta in contraddizione perché da un lato avrebbe fatto riferimento ad una conversazione con [OSCURATO:PERSONA], dimostrando così che vi fossero rapporti di natura diversa da quelli chili, dall'altro avrebbe ignorato che la donna salì a bordo della [OSCURATO:PERSONA] intestata a [OSCURATO:PERSONA]. Tale auto sarebbe stata diversa da quella adoperata per trasportare la sostanza stupefacente. La ricorrente non avrebbe partecipato alle conversazioni successive. Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe riferito che [OSCURATO:PERSONA] era sempre con una donna, «la sua segretaria», la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che la presenza della ricorrente si spiega per essere a compagna di quest'ultimo. 9 z Congetturale sarebbe la motivazione anche quanto alla sua presenza nell'auto e sull'assenza di ipotesi alternative. Apodittica sarebbe la motivazione anche sulla spiegazione della presentazione quale «segretaria»; contraddittoria laddove esclude la sola consapevolezza del commercio di auto dando, poi, atto della intestazione di 4 auto di prestigio; contrariamente a quanto sostenuto, le auto recatesi all'estero sarebbero 2 e non una sola. La spiegazione alternativa lecita, ignorata dalla Corte territoriale, della sua presenza è nel rapporto sentimentale con [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello avrebbe valorizzato solo 2 conversazioni, del 28 dicembre 2016 e del 2 gennaio 2017, ma non avrebbe risposto ai motivi di appello con cui si indicò la presenza di altre intercettazioni incompatibili con il reato associativo. Apodittica e congetturale sarebbe la motivazione anche sulla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore dì giustizia [OSCURATO:PERSONA], in assenza di riscontri esterni, anche quanto al valore delle dichiarazioni in relazione all'ingresso nel sodalizio dopo il 27 dicembre 2016. 6.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, anche per il travisamento della prova, sulla ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato di cui al capo dl), tenuto conto della concreta condotta realizzata dalla ricorrente, limitata ad aver aperto il cancello del garage condominiale e nell'essere salita sull'auto. Generiche sul capo sarebbero le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; oltre a ribadirsi e ripetersi le argomentazioni di cui al motivo precedente, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, sarebbero provati rapporti diversi da quelli illeciti con gli altri imputati. 7. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 7.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di «manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova ovvero erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 cpp». Il provvedimento impugnato sarebbe costituito da meri indizi, con la preferenza per la tesi accusatoria, senza una motivazione a sostegno fondata in diritto. La Corte di appello non avrebbe valutato debitamente gli argomenti di prova contraria, offerti dalla difesa, sulla certa identificazione dell'imputato. A sostegno del ricorso vi sarebbe l'incompletezza, la scorrettezza e l'illogicità del ragionamento seguito dalla Corte di appello circa la qualificazione dell'elemento indiziario. Gli indizi avrebbero dovuto essere gravi, precisi e concordanti e consentire di ricostruire il fatto in senso univoco e senza poter escludere altre ragionevoli ipotesi.Dopo i riferimenti in diritto al principio di legalità e all'obbligo di motivazione, si sostiene che la Corte di appello non avrebbe enunciato le ragioni per le quali non avrebbe ritenuto attendibili le prove contrarie. 7.2. Con il secondo motivo si deduce la «violazione dell'art. 606 lettera e) per assenza della motivazione». La Corte di appello si sarebbe limitata a confermare la condanna affermando in poche righe l'assenza di elementi per una pronuncia più favorevole. Dopo la parte in diritto sulla motivazione sulla pena, si sostiene che la Corte di appello non avrebbe effettuato alcuna rivisitazione critica del trattamento sanzionatorio. 8. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] l'unico motivo si deduce la mancanza della motivazione sulla riconducibilità dell'utenza telefonica all'imputato. Gli elementi di prova a carico, relativi alle due cessioni di quantitativi non precisati di cocaina effettuate da [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, secondo la Corte di appello sarebbero costituiti dai messaggi scambiati tra gli imputati. La Corte territoriale non avrebbe risposto ai motivi di appello sull'assenza di elementi individualizzanti, di prove, posto che l'attribuzione dell'utenza telefonica al ricorrente sarebbe avvenuta sulla sola circostanza dell'intestazione alla sua ex convivente; mancherebbero anche elementi per ricondurre il contenuto dei messaggi alle cessioni di cocaina. La Corte di appello sarebbe incorsa nello stesso errore del Giudice per le indagini preliminari nel ritenere che la scelta del giudizio abbreviato concretizzi un riconoscimento di responsabilità. I giudici di merito non avrebbero risolto la controversa questione relativa all'acquisto prima dì 50 kg e poi, dopo 24 ore, di un chilo di sostanza stupefacente, fatto per il quale il ricorrente fu tratto in arresto. Non sussisterebbero elementi di prova, oltre l'episodio del 31 gennaio 2017, di cui al capo e) per il quale si è proceduto separatamente, e gli scambi di messaggi con [OSCURATO:PERSONA]; mancherebbero riscontri fattuali. Una corretta valutazione degli elementi di prova avrebbe dovuto comportare la pronuncia di una sentenza di assoluzione quanto meno ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ricorso è infondato. a. k 1.1. La sussistenza della recidiva reiterata è stata ritenuta sussistente non in base alla condanna inflitta con la sentenza della Corte di appello di Roma del 16 giugno 2020, irrevocabile il 29 settembre 2020, ma per effetto di una pluralità di condanne già riportate dal ricorrente e specificamente indicate a pag. 17 della sentenza di appello: la Corte territoriale ha espressamente indicato che l'imputato è stato già condannato in via definitiva tre volte per furto, tre per ricettazione; ha riportato cinque condanne per reati di falso, una per evasione e per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di armi. 1.1.1. È irrilevante che la recidiva sia stata ritenuta o meno in precedenti sentenze di condanna. All'udienza del 30 marzo 2023, le Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto sulla questione «Se, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale», hanno affermato il seguente principio, di cui all'informazione provvisoria (non è stata ancora depositata la motivazione della sentenza): «Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione». Dunque, è del tutto irrilevante la questione dedotta sul riconoscimento o meno della recidiva reiterata nella sentenza della Corte di appello di Roma del 16 giugno 2020, irrevocabile il 29 settembre 2020. Per altro, dalla lettura di tale sentenza, allegata al ricorso, risulta che anche in quel processo fu contestata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e che tale recidiva irà5t non è stata esclusa: risulta, invece, che l'aumento per la recidiva contestata non fu effettuato ai fini della determinazione della pena in quanto si operò, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, correttamente, il solo aumento ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. La tesi difensiva è erronea anche quanto al riconoscimento della recidiva specifica ed infraquinquennale. 1.1.2. La condanna per il reato relativo alle armi, a cui fa riferimento la Corte di appello a pag. 17, dato non smentito dal ricorrente, concretizza un precedente penale specifico rispetto al reato di cui al capo m) per il quale l'imputato è stato condannato. 1.1.3. È errata in diritto la tesi difensiva per cui i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Roma del 16 giugno 2020, irrevocabile il 29 settembre 12 L 2020, non sarebbero valutabili ai fini della sussistenza della recidiva - reiterata, specifica ed infraquinquennale - perché poi ritenuti uniti, con la sentenza impugnata, dal vincolo della continuazione con quelli per cui si procede. Sulla differenza tra i due istituti cfr. Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543 - 01, secondo cui «Non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione. (Alla stregua di tale principio la Corte ha ritenuto la legittimità della sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza della continuazione fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato). Tale principio è stato confermato anche da Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 - 01, secondo cui non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, che può essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato. In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la recidiva reiterata specifica avuto riguardo a due precedenti condanne, per reati della stessa indole di quello oggetto della sentenza impugnata, tra le quali era stata riconosciuta la continuazione. Si veda anche Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 - 01, secondo cui non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera fictio iuris a fini di temperamento del trattamento penale. 1.1.4. Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, la Corte di appello ha motivato la sussistenza della recidiva non solo sui precedenti penali ma proprio sulla maggiore pericolosità sociale derivante dal collegamento tra i reati oggetto delle precedenti condanne e quelli per cui si procede. La Corte territoriale ha, infatti, rilevato che l'analisi complessiva delle condanne dimostra lo svolgimento dell'attività illecita in via continuativa nel campo delle sostanze stupefacenti nonché l'esistenza di una personalità indifferente alle condanne ed alle pene già subite: ha, dunque, dimostrato con specifici dati di fatto l'inefficacia special preventiva delle precedenti condanne. 1.2. Essendo stata applicata correttamente la recidiva reiterata, è manifestamente infondato il secondo motivo con cui si sostiene che la Corte di 13 L.) L appello non avrebbe potuto applicare il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata previsto dall'art. 69, comma 4, cod. pen. 1.3. Il ricorso è manifestamente infondato anche quanto agli aumenti per la continuazione. L'imputato è stato condannato alla pena finale di diciotto anni di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ritenuta la continuazione tra tutti i reati ascritti nel presente procedimento - capi a), b), c), d), dl), e), g), h), i), k), I) e m) - e con quello giudicato con sentenza della Corte di Appello di Roma in data 28 maggio 2018. La pena base è stata determinata nel minimo edittale di 20 anni di reclusione; l'aumento per la continuazione è stato individuato in un anno e sei mesi di reclusione - rispetto alla condanna a 10 anni di reclusione inflitta con sentenza della Corte di Appello di Roma in data 28 maggio 2018 - ed astrattamente di 6 mesi di reclusione per ciascun reato fine. La pena è stata, però, in concreto aumentata fino al massimo possibile di 24 anni di reclusione e poi ridotta per il giudizio abbreviato a 18 anni di reclusione. Dunque, il Giudice dell'udienza preliminare non ha minimamente applicato l'aumento fisso di un terzo ex art. 81 cod. pen. né avrebbe dovuto ridurre le pene inflitte a titolo di continuazione per le circostanze attenuanti generiche, posto che tali circostanze sono state ritenute solo equivalenti alla contestata recidiva. La Corte di appello ha specificamente motivato gli aumenti per la continuazione e, non potendo modificarli in peius rispetto a quanto stabilito in primo grado, li ha ritenuti di entità minima, comunque giustificata dalla loro gravità, dalla serialità delle condotte e dalla qualità dell'apporto del ricorrente. In sostanza, per la Corte di appello la diversa gravità tra loro dei reati, sottolineata dal difensore, avrebbe imposto delle pene maggiori. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorso, nella parte in cui deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 27, comma 2, e 111 della Costituzione, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Come affermato da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, in motivazione, «... non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). Invero, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può 14 L soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta ...». 2.2. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui deduce il vizio di violazione di legge con riferimento agli art. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. in quanto l'inosservanza di tali norme non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di ricorso per cassazione, la violazione degli art. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che concerne la violazione di legge sostanziale, né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista l'inosservanza a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Tale violazione può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia ove concretizzi la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente ìndicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196 - 02; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174). 2.3. È insussistente il vizio della motivazione dedotto. La Corte di appello ha dato risposta ai motivi di appello sull'identificazione dell'imputato nel Ramos autore delle conversazioni. 2.3.1. Il ricorso parte da un presupposto errato: la Corte di appello non ha ritenuto irrilevanti, ai fini della identificazione dell'imputato, i tracciati GPS della Golf tg. [OSCURATO:TARGA], oggetto di osservazione da parte della polizia giudiziaria, ed il servizio di positioning in real time degli apparati telefonici utilizzati dal Ramos, ma ha confermato, sul punto, la sentenza di primo grado che ha ritenuto sufficiente che, in sede di giudizio abbreviato, fossero presenti nell'informativa di polizia giudiziaria del 25 gennaio 2017 gli esiti di tali accertamenti (punto 8.1.1.). L'irrilevanza affermata dalla Corte di appello si riferisce alla «mancata acquisizione dei tracciati del rilevamento GPS del veicolo condotto ...» dal ricorrente «... e del posizionamento del telefono dallo stesso utilizzato» perché la presenza dei dati e della loro analisi risulta dall'informativa di polizia giudiziaria del 25 gennaio 2017: l'irrilevanza non si riferisce al valore probatorio di tali documenti. Il punto della decisione - che concerne l'assenza del documento attestante i tracciati - non risulta contestato con il ricorso per cassazione. 2.3.2. Dunque, la sentenza impugnata è coerente con quella di primo grado, esplicitamente richiamata da pag. 43, subito dopo il passo della motivazione riportata nel ricorso a sostegno della tesi difensiva, e con gli esiti dell'annotazione Q7-} di polizia giudiziaria su cui si fonda l'identificazione del ricorrente in base all'incrocio di tutti í dati a disposizione. La rilevanza dell'analisi dei dati del GPS montato per scopi assicurativi sulla Golf in uso al ricorrente - il dato è incontestato - è affermata esplicitamente a pag. 43 della sentenza impugnata. 2.4. La Corte di appello ha esplicitamente risposto ai motivi di appello sull'incontro del 17 gennaio 2017 (punto 8.1.4.); il ricorso propone esclusivamente una lettura alternativa dei messaggi. Sul punto, il vizio della motivazione dedotto, che consisterebbe nell'aver attribuito al ricorrente l'incontro senza dimostrare che si identificasse con il Ramos, è del tutto insussistente perché la Corte territoriale ha prima dimostrato la correttezza della identificazione e, poi, argomentato sulla rilevanza penale delle comunicazioni del 17 gennaio 2017. Gli altri argomenti del ricorso (pag. 12 e ss.) si fondano sempre sul presupposto errato che la Corte di appello abbia ritenuto irrilevanti le risultanze del positioning installato sull'autovettura. 2.5. Analoghe considerazioni valgono quanto alle contestazioni relative alle comunicazioni del 14 gennaio 2017: il ricorso si sostanzia nella lettura alternativa delle prove, inammissibile in questa sede, e sulla attribuzione erronea della ratio della sentenza impugnata. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Il primo motivo è inammissibile per genericità. Con il motivo si critica, in sostanza, non la motivazione della sentenza di condanna, neanche presa in esame e citata nel suo contenuto, ma una eventuale lacuna investigativa, per altro non rilevante alla luce degli elementi di prova acquisiti. 3.1.1. È erroneamente invocato il travisamento della prova. Il travisamento della prova, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., può essere invocato quale vizio della motivazione, sotto i profili della contraddittorietà o illogicità manifesta, solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o sul risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale - quanto alla prova dichiarativa, ad es. il vizio sussiste se il teste ha detto rosso ed il giudice ha scritto bianco - o quando sì omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il ricorrente, invece, contesta esclusivamente l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge.3.1.2. È inammissibile il motivo, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., laddove deduce il travisamento del fatto. Va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01, secondo cui anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca: non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto esistente la condotta di partecipazione non in base ad un solo trasporto di sostanza stupefacente ma per l'esistenza, accertata in via definitiva, anche di un secondo trasporto avvenuto con modalità identiche. La Corte di appello ha indicato l'esistenza di ulteriori elementi di prova emergenti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non specificamente contestate neanche con l'appello. Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, la Corte territoriale ha esplicitamente motivato sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato a pagina 23 della sentenza impugnata. Con tale motivazione il ricorso non si confronta in alcun modo ed è, pertanto, inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato. Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 3.3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità. 3.3.1. L'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 prevede una circostanza attenuante per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che il contributo offerto sia efficace ed utile al fine di interrompere la catena delittuosa o colpire il sistema patrimoniale quale provento e strumento del crimine, sicché non vi rientrano le dichiarazioni prive di riscontri o meramente rafforzative del quadro probatorio ovvero riguardanti circostanze di marginale rilevanza (Sez. 3, n. 16431 del 02/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249999). 3.3.2. Va, altresì, ricordato che il ricorso, a pena di inammissibilità, ex art.581 cod. proc. pen. deve contenere l'enunciazione specifica dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel ricorso vi è un generico riferimento alle dichiarazioni dell'imputato ma non si indica in alcun modo perché tali dichiarazioni avrebbero evitato che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori; anzi, in contrasto con la giurisprudenza, si sostiene che il contributo offerto avrebbe dato conferma all'ipotesi investigativa. 3.4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha riportato i motivi di appello ed ha esplicitamente motivato sull'irrilevanza delle questioni dedotte nelle pagine 32-38 della sentenza impugnata, mai prese in esame dal ricorso, con conseguente inammissibilità del motivo anche per l'assenza del requisito della specificità estrinseca. Il motivo non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata da cui risulta che l'attività di acquisto delle vetture era strumentale al trasporto della cocaina; sull'assenza di contestazione sul nickname; sul ruolo di corriere o di addetto alle funzioni di supporto attribuito al ricorrente nelle conversazioni intercettate; sugli elementi di prova a carico emergenti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non specificamente contestate neanche con l'appello, e dai servizi di osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria. Tali elementi di prova sono poi stati esplicitati a partire da pagina 34. Il ricorso non prende in esame neanche la motivazione in risposta al motivo di appello sul pagamento delle spese relative all'arresto, alla durata della condotta, alla consapevole partecipazione al sodalizio (pag. 38), con conseguente inammissibilità per il difetto del requisito della specificità estrinseca.La motivazione in risposta ai motivi di appello è, dunque, presente e non risulta specificamente contestata con il ricorso. 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha applicato il minimo della pena per il reato ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, come risulta chiaramente dalla motivazione sulla pena a pagina 38; la riduzione di 3 anni e 3 mesi di reclusione per le circostanze attenuanti generiche è stata quasi totale, mancando un solo mese. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Il primo motivo è infondato. Seguendo le argomentazioni del ricorso, la Corte di appello non si è limitata al richiamo alla sentenza di primo grado ma ha rilevato che la gran parte del materiale probatorio non era stata oggetto di specifiche contestazioni da parte degli appellanti, come è effettivamente avvenuto, sicché ha analizzato le questioni specificamente dedotte da ciascun imputato. La Corte territoriale non ha confuso l'organizzazione dei reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con l'organizzazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ma ha indicato gli elementi di prova - le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le attività di polizia giudiziaria, fra cui quelle di osservazione, le intercettazioni delle comunicazioni tra i correi, i numerosi sequestri e gli arresti dei soggetti che detenevano la cocaina importata dall'estero, in quantitativi sempre significativi - in base ai quali ha ritenuto sussistente la struttura organizzativa idonea e adeguata agli scopi criminosi e la divisione dei ruoli tra gli associati. 5.1.1. L'esistenza dell'associazione per delinquere finalizzata all'importazione della sostanza stupefacente tipo cocaina dall'estero ed alla successiva vendita in Italia è risultata, in primo luogo, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il primo, come risulta dalla sentenza di primo grado richiamata dalla Corte di appello, è un soggetto dedito ai reati relativi alle sostanze stupefacenti ed ha descritto le attività illecite svolte da [OSCURATO:PERSONA] in un periodo precedente ai fatti oggetto dell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] è un soggetto già dedito alla commissione di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed è divenuto collaboratore di giustizia. Nel corso degli interrogatorì ha descritto le modalità operative del gruppo diretto da [OSCURATO:PERSONA], a cui ha direttamente partecipato, e descritto le condotte realizzate dai singoli. Dagli interrogatori di [OSCURATO:PERSONA] emerge anche il volume di affari del gruppo di [OSCURATO:PERSONA], più ampio di quello indicato nelle imputazioni. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non solo costituiscono elementi di prova a carico ma forniscono un'ulteriore chiave di lettura delle conversazioni, già rese chiare dai sequestri delle sostanze stupefacenti oggetto delle stesse conversazioni. 5.1.2. L'esistenza della struttura organizzativa è stata correttamente ritenuta provata in quanto risultano: - contatti all'estero con i fornitori delle partite di quantitativi significativi di cocaina; - la disponibilità di ingenti somme di denaro per gli acquisti, anche frutto delle vendite, in parte oggetto di sequestri; - la predisposizione delle autovetture per il trasporto delle sostanze stupefacenti, di cui il gruppo ne aveva diverse disponibilità; - l'impiego di immobili per il ricovero delle auto modificate per la custodia ed il trasporto della sostanza stupefacente; - la disponibilità e l'uso di utenze dedicate allo svolgimento delle attività illecite; - le attività di vigilanza volte a prevenire gli interventi della polizia giudiziaria. I giudici di merito hanno indicato che il complesso delle conversazioni intercettate rivelano l'esistenza del rapporto fiduciario, del metodo di lavoro e l'affectio societatis e la divisione dei ruoli, specificati nelle pagine 80 e ss. della sentenza di primo grado e riepilogati dalla Corte di appello nell'analisi delle singole posizioni. 5.1.2. La questione della distinzione tra il reato associativo ed il reato continuato era stata già dedotta al Giudice per le indagini preliminari e risolta nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 85 e ss.); è stata riproposta con i motivi di appello ed è stata rigettata dalla Corte territoriale che ha confermato l'esistenza del reato associativo. L'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e cessione di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione, intesa come struttura organizzativa, che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso. [OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 17467 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2019, Noure, Rv. 275550 - 01: in motivazione, la Corte ha precisato che il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché, solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie. Cfr. anche Sez. 6, n. 11413 del 14/06/1995, Montani, Rv. 203642, secondo cui l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. La sussistenza della struttura organizzativa, ritenuta dalla Corte di appello e dal Giudice per le indagini preliminari, fa escludere che il fatto possa concretizzare la fattispecie del concorso di persone nel reato continuato. 5.1.3. Le argomentazioni del ricorso sulla prova del reato associativo sono contrarie ai principi affermati dalla giurisprudenza. Nella prassi difficilmente si ha la prova del momento costitutivo, genetico, di un'associazione per delinquere, della concretizzazione dell'accordo. Di conseguenza, la giurisprudenza ha affermato che si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie e altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale. Ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, dì fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (così in motivazione Sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995, Valente, Rv. 202033). Si è, altresì, affermato (cfr. Sez. 1, n. 3133 del 12/11/1997, dep. 1998, Cuomo, Rv. 210186 - 01) che, ferma restando l'autonomia rispetto ai reati (eventualmente) posti in essere in attuazione del programma, la prova in ordine al delitto associativo può desumersi anche dalle modalità esecutive dei reati- scopo, dalla loro rìpetizione, dai contatti fra gli autori, dall'uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo apprezzabile. La commissione di più reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 è un indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505-02, in motivazione). Dalle sentenze di merito risultano una pluralità di importazioni e di cessioni di sostanze stupefacenti eseguite sempre con modalità analoghe e con la stessa divisione dei ruoli, per un apprezzabile periodo di tempo, tale essendo quello di circa 6 mesi oggetto dell'attività di indagine e del capo di imputazione. tt,, 5.1.4. Anche gli argomenti in fatto indicati nel ricorso per negare l'esistenza dell'associazione per delinquere sono infondati. Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] non esclude affatto l'esistenza della struttura organizzativa perché è lo stesso art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 a prevedere la possibilità che tale associazione abbia una struttura verticistica, punendo con maggiore severità le figure di chi la promuove, dirige o organizza. Analogamente, il programma criminoso descritto in sentenza è comune, mentre il ricorso fa riferimento alle iniziative del capo per la commissione concreta dei singoli reati fine. La condivisione dei guadagni non è né un elemento costitutivo dell'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 né una sua caratteristica di fatto perché, invece, nella prassi, sono predominanti i modelli organizzativi in cui i partecipi percepiscono «stipendi» rapportati al ruolo svolto nel sodalizio. Analoghe considerazioni valgono per la presenza di riunioni organizzative, la cui necessità è esclusa dalla struttura verticistica. 5.1.5. Il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui ha dedotto che con l'appello sarebbero state contestate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Ed invero, le sentenze di merito hanno posto a fondamento della decisione sulla sussistenza del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], definiti quali collaboratori di giustizia (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); il secondo è intraneo all'associazione per delinquere. Con l'appello non sono state specificamente contestate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], mentre i motivi di impugnazione relativi alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] concernevano esclusivamente la condotta di partecipazione della ricorrente, non la sussistenza dell'associazione per delinquere. Né valgono, al fine di ritenere che con l'appello siano state contestatele dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i motivi relativi alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non rivestendo costui tale qualità, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata. Dunque, la contestazione degli elementi di prova a carico è stata parziale, sicché a fronte della sussistenza di una pluralità di elementi di prova è del tutto irrilevante che la Corte territoriale non abbia fatto riferimento alle conversazioni riportate nelle pagine 5 e 6 del ricorso, di cui il ricorrente propone una lettura alternativa rispetto a quella fornita in primo grado. 5.1.6. È manifestamente infondato il motivo laddove esclude la sussistenza del reato per la durata delle condotte criminose. La sussistenza della struttura organizzativa è stata collegata al periodo in cui sono state effettuate le captazioni; l'accertata durata di 6 mesi dell'associazione per delinquere costituisce, come già indicato, l'apprezzabile periodo di tempo 22 L o. L idoneo a consentire al sodalizio di operare validamente, tenuto conto dei numero di reati in concreto commessi. Inoltre, il riferimento in sentenza all'«organizzazione del traffico», contestato dal ricorrente (pag. 6 del ricorso) si riferisce alle forme di manifestazione del reato associativo, ai numerosi reati scopo accertati in sentenza ed alla prova della persistenza della struttura organizzativa, non necessaria, come già indicato, per la concretizzazione del concorso di persone nel reato continuato. 5.1.7. La cessazione della permanenza per l'arresto del capo è, poi, del tutto compatibile con la struttura verticista dell'associazione per delinquere, sicché l'argomento adoperato dalla Corte territoriale non è né manifestamente illogico né contraddittorio. 5.1.8. Quanto al passo riportato a pag. 8 del ricorso, la Corte di appello ha dato una chiave di lettura dei toni concilianti adoperati nelle conversazioni, giustificati con il ruolo dominante nell'associazione per delinquere. In sostanza, il ruolo ed il possesso delle armi gli consentivano di imporre ordini senza dover ricorrere a toni diversi. 5.1.9. È errata in diritto l'affermazione difensiva per cui la presenza del sodalizio avrebbe comportato la disponibilità comune delle armi a tutela degli interessi del sodalizio, posto che la disponibilità comune delle armi è una circostanza aggravante e non è un elemento costitutivo del reato. Per altro, l'associazione per delinquere de quo era volta soprattutto all'importazione di quantitativi significativi di sostanza stupefacente e non al controllo di piazze di spaccio, circostanza di fatto che avrebbe potuto giustificare la disponibilità delle armi dell'associazione e non del solo suo capo. 5.1.10. Infine, la Corte territoriale non ha esteso ai concorrenti gli effetti della rinuncia ai motivi di appello da parte di [OSCURATO:PERSONA] ma ha preso atto, in sostanza, alla fine del complessivo ragionamento, che tale rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti del capo ed organizzatore del sodalizio. Tale argomento è solo uno degli elementi di valutazione adoperati, mentre la sussistenza del reato associativo si è fondata su una pluralità di fonti di prova, come prima indicato. 5.2. Il motivo, quanto alla partecipazione della ricorrente all'associazione per delinquere, è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata. Il motivo, sostanzialmente, ripropone la tesi esposta nell'appello sulle «poche apparizioni» della ricorrente mentre la Corte di appello ha individuato una pluralità di condotte che concretizzano la condotta di partecipazione. 5.2.1. Rilevanti sono le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sul ruolo della ricorrente.Il collaboratore di giustizia ha, infatti, indicato, come risulta anche dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 56), che la ricorrente ha cooperato con [OSCURATO:PERSONA] nella commissione dei reati relativi alle sostanze stupefacenti sin dal 2015, mediante la collaborazione al trasporto materiale della sostanza stupefacente e del denaro ed all'incasso delle somme di denaro per conto di [OSCURATO:PERSONA]. Tali dichiarazioni non solo sono riscontrate dalle conversazioni intercettate e dalle attività di polizia giudiziaria, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, ma ne forniscono anche la chiave di lettura. La «ragazza di Daiu», come definita da [OSCURATO:PERSONA], è stata la più stretta collaboratrice di [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalle condotte commesse e dalle conversazioni del 14 ottobre 2016, 23 dicembre 2016, 28 dicembre 2016, nei giorni 11, 20, 22, 23, 27, 28 gennaio 2017, 16, 24 e 27 marzo 2017, il cui valore probatorio è stato descritto dalla Corte di appello e dalla sentenza di primo grado. Dunque, la ricorrente non «compare» solo in tre occasioni ma al contrario ha una presenza costante nell'attività illecita, provata dal testo esplicito delle conversazioni riportate nella sentenza impugnata. Dalle sentenze di merito risulta che la ricorrente ha avuto la disponibilità degli apparati BB, con il nickname, adoperati per le conversazioni relativi alle attività illecite; è intestataria di più vetture - la cui proprietà non è giustificata dai redditi leciti - adoperati da [OSCURATO:PERSONA] per il compimento delle attività illecite; era con quest'ultimo quando furono rinvenute due ingentissime somme di denaro, nell'auto sui cui i due viaggiavano e nel loro appartamento; conversa con il compagno di fatti relativi all'attività illecita (il ritrovamento su un'auto del sistema di rilevamento gps, le azioni di contrasto della polizia giudiziaria); è presente nei box dove venivano custodite le auto predisposte per il trasporto. Risulta anche che la partenza per la Romania della ricorrente nel gennaio 2017 fu determinata dall'arresto di [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione di un reato fine; dalle sentenze di merito risultano conversazioni sempre relative all'attività illecita anche durante tale soggiorno. 5.2.2. Rispetto a tali elementi di prova, le argomentazioni difensive sulla definizione di segretaria data da [OSCURATO:PERSONA] della ricorrente sono del tutto irrilevanti; né la spiegazione fornita dalla Corte di appello, a fronte delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sul ruolo della ricorrente e del contenuto delle conversazioni riportate in sentenza è manifestamente illogica, ma è coerente con la condotta di partecipazione ritenuta provata 5.3. È infondato il ricorso - le argomentazioni sono presenti nel primo e nel secondo motivo - ove si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla sussistenza del concorso di persone nel reato di cui al capo dl), ove si operi 24 42-e; una lettura complessiva della sentenza impugnata dalla quale risultano i seguenti fatti. 5.3.1. Il 20 gennaio 2017 [OSCURATO:PERSONA] fu tratto in arresto in flagranza perché sulla Peugeot 605 su cui viaggiava furono rinvenuti circa 15 chili di cocaina, nascosti in un vano specificamente ricavato all'interno dell'auto. Come indicato in precedenza, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] risulta che la ricorrente ha collaborato con [OSCURATO:PERSONA] nella commissione dei reati relativi alle sostanze stupefacenti sin dal 2015, con condotte relative al trasporto materiale della sostanza stupefacente e del denaro ed all'incasso delle somme di denaro. Gli elementi di prova a carico di [OSCURATO:PERSONA] relativi alla partecipazione all'associazione per delinquere diretta da [OSCURATO:PERSONA] risalgono al dicembre 2016 quando fu inizialmente incaricato di recarsi in Spagna per ritirare la BMW modificata per il trasporto della sostanza stupefacente e poi di trasportare, su tale auto, mediante le articolate modalità esecutive descritte nelle pagine 19 e ss., un quantitativo di cocaina consegnato a [OSCURATO:PERSONA] il 6 gennaio 2017. Dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA] portò l'auto BMW, modificata per il trasporto della cocaina, a [OSCURATO:PERSONA] il quale fece entrare tale auto nei box sottostanti l'abitazione di via Lunghezza n. 41. Si tratta dello stesso luogo in cui [OSCURATO:PERSONA] porterà la Peugeot 605 il giorno 11 gennaio 2017 mediante la collaborazione della ricorrente. Parte carico fu prelevato da [OSCURATO:PERSONA] e ceduto ad un altro soggetto, mentre la polizia giudiziaria, nel servizio di osservazione, verificò un «via vai» di auto dal condominio di via Lunghezza n.41 (cfr. pag. 22). Dalle conversazioni riportate a pag. 21 della sentenza impugnata risulta anche che [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto affidabile per aver già svolto in precedenza incarichi analoghi. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che [OSCURATO:PERSONA], prima di essere arrestato, aveva compiuto almeno 3 o 4 trasporti di cocaina da Rotterdam, prelevata da uno dei fornitori abituali di [OSCURATO:PERSONA]; ha aggiunto che dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] lo incaricò di consegnare 500 euro alla moglie del corriere, poi incontrata nella stazione ferroviaria di Ancona. Risulta dalla sentenza impugnata che, mentre erano in corso tutte le attività concluse con l'importazione di cocaina materialmente effettuata da [OSCURATO:PERSONA] il 6 gennaio 2017, la ricorrente realizzò quelle, rilevanti ai fini della prova della condotta di partecipazione, descritte a pag. 53; oltre ad essere informata dei movimenti del suo convivente e degli incontri avvenuti in quel periodo - che sono proprio relativi al trasporto di cui al capo d) - fu incaricata da [OSCURATO:PERSONA] di andare a prendere i «soldi» e di ricevere il denaro da altro soggetto coinvolto nelle attività illecite (cfr. pag. 53, ultimo capoverso).5.3.2. È in questo contesto di consapevole partecipazione della ricorrente all'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati relativi alle sostanze stupefacenti che avvengono le condotte relative al capo d1) per le quali [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato già in via definitiva in separato giudizio mentre per [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di primo grado è già passata in giudicato a seguito della rinuncia ai motivi di appello. 5.3.3. In base alle prove descritte nelle sentenze di merito, risulta che [OSCURATO:PERSONA], su indicazione di [OSCURATO:PERSONA], si recò in Austria, a Innsbruck, vicino all'università, con una Opel di colore nero che ricevette da quest'ultimo, il quale gli consegnò anche un telefono cellulare BB da utilizzare solo mediante messaggi. Si tratta del tipo di telefono cellulare adoperato dai componenti l'associazione per delinquere. Giunto in Austria, [OSCURATO:PERSONA] ricevette le chiavi di una Peugeot; il giorno successivo gli fu consegnata l'auto Peugeot con la quale si recò a Roma: qui incontrò [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, che gli fu presentata - secondo quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] - come la sua segretaria. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver portato la Peugeot in una officina; in realtà dal servizio di osservazione della polizia giudiziaria, risulta che il giorno 11 gennaio 2017 [OSCURATO:PERSONA] porto la Peugeot 605 nel parcheggio di via Lunghezza n.41, in cui entrò grazie alla condotta della ricorrente che gli consentì l'accesso. Come già indicato, la Peugeot fu portata da [OSCURATO:PERSONA] nello stesso luogo in cui il 6 gennaio 2017 consegnò la BMW a [OSCURATO:PERSONA]. In tale occasione, il giorno 11 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] viaggiava su un furgone [OSCURATO:PERSONA] che all'atto del sequestro risultò modificato per il trasporto della sostanza stupefacente (cfr. pag. 51): la ricorrente, già pienamente coinvolta nell'attività illecita di partecipazione, in base agli elementi di prova già indicati, adoperò un veicolo destinato all'attività illecita dell'associazione per delinquere. Come risulta dalle comunicazioni riportate a pag. 48 della sentenza di primo grado, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 48-59 della sentenza di rimo grado), il 19 gennaio 2017 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si incontrarono a Modena, sull'autostrada: qui, [OSCURATO:PERSONA] scambiò l'auto con [OSCURATO:PERSONA], ricevendo una Opel nera, e secondo le dichiarazioni rese il 13 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe riferito che sull'auto da riportare in Italia vi sarebbe stata la sostanza stupefacente. Così la motivazione della sentenza: «... quando si erano incontrati a Modena, lo aveva reso edotto del fatto che all'interno dell'autovettura sarebbe stata presente un po di droga, senza precisarne la qualità o la quantità; i due si erano accordati per un corrispettivo di 2.000 €».[OSCURATO:PERSONA] si recò in Austria, su indicazione di [OSCURATO:PERSONA] e ricevette la Peugeot 605 che aveva già consegnato il giorno 11 gennaio. Il 20 gennaio 2017 [OSCURATO:PERSONA] tornò in Italia. Nello stesso giorno, la polizia giudiziaria osservò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un bar; quindi, i tre si divisero e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] salirono a bordo di un'auto intestata a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avvisò [OSCURATO:PERSONA] verso le 12.25 di essere arrivato; seguendo le indicazioni di [OSCURATO:PERSONA] portò la Peugeot 605 a lavare nei pressi dell'abitazione di quest'ultimo. Una volta ripresa l'auto dal lavaggio, fu fermato dalla polizia giudiziaria e tratto in arresto a seguito del rinvenimento sulla Peugeot 605 di circa 15 kg. di cocaina. 5.3.4. I vizi dedotti sono inesistenti. Dalla ricostruzione del fatto risulta che l'operazione di importazione doveva essere stata programmata già prima del 11 gennaio 2017, quando [OSCURATO:PERSONA] portò la Peugeot 605 nel garage adoperato da [OSCURATO:PERSONA] per le attività illecite. [OSCURATO:PERSONA] ha non solo contribuito alla fase preparatoria del delitto, ma è stata anche presente al momento in cui vi fu lo scambio delle auto a Modena, essenziale per l'importazione - momento nel quale secondo [OSCURATO:PERSONA] egli avrebbe ricevuto l'incarico del trasporto alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] - e quando il carico giunse in Italia. Correttamente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il concorso di persone nel reato di cui al capo D1). 5.3.5. Non sussiste alcuna inversione dell'onere della prova nella descrizione del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché dagli elementi di prova descritti in sentenza - le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, le conversazioni intercettate - risulta che l'unico elemento di collegamento tra i tre era l'attività illecita relativa alle sostanze stupefacenti; è pertanto corretta l'affermazione della Corte territoriale che non sono stati allegati elementi di segno diverso rispetto alle prove acquisite ed è del tutto improprio il richiamo al diritto al silenzio. 5.3.6. Sull'incontro del 11 gennaio 2017 il ricorso propone una lettura alternativa puramente ipotetica, rispetto a quella coerente agli elementi di prova acquisiti fornita dalla Corte di appello. 5.3.7. È manifestamente infondato il ricorso nella parte in cui deduce il travisamento della prova (pag. 12 e ss.). Il ricorso contesta non il travisamento della prova ma la lettura delle prove effettuata dalla Corte territoriale per ottenerne una diversa: ciò vale anche per i fatti avvenuti il 20 gennaio 2017.v È inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge: il motivo è, dunque, inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. 6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 6.1. Il primo motivo è inammissibile in primo luogo per la proposizione promiscua e senza alcuna specifica indicazione dei vizi della motivazione. 6.1.1. Come ribadito anche da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, in motivazione, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 6.1.2. Il motivo è, poi, inammissibile per genericità nella parte in cui ha dedotto il vizio della motivazione per travisamento della prova senza neanche specificamente indicare, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., quali sarebbero state le prove travisate ed in cosa sarebbe consistito il dedotto travisamento. 6.1.3. Il primo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., come prima indicato. 6.1.4. Il primo motivo è, inoltre, inammissibile per la mancanza del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con la motivazione della 28 L sentenza impugnata che ha affrontato nelle pagine 24-32 la posizione dell'imputato rispondendo ai motivi di appello, per altro indicati quali generici. Il motivo indica genericamente che la Corte di appello avrebbe deciso su indizi privi delle qualità ex art. 192 cod. proc. pen. senza mai confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza neanche indicare quali sarebbero gli indizi erroneamente valutati. 6.2. Anche il secondo motivo è inammissibile per il difetto di specificità estrinseca. Il ricorrente si limita ad affermare che mancherebbe la motivazione sul trattamento sanzionatorio; la Corte di appello ha, invece, rilevato che per il più grave reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 era stato applicato il minimo della pena, e che l'aumento ex art. 81 cod. pen. per il reato di cui al capo h) era di minima entità, pari a 6 mesi di reclusione, nonostante fosse provata una pluralità di episodi di cessione dì sostanza stupefacente. Dunque, le argomentazioni del ricorso sono generali ed astratte e neanche specificamente correlate all'obbligo di motivazione sulla pena. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 7.1. Con unico motivo si deduce la mancanza della motivazione sulla riconducibilità dell'utenza telefonica all'imputato. Il motivo è inammissibile perché la questione della riconducibilità dell'utenza telefonica all'imputato non è stata dedotta con l'appello depositato il 16 luglio 2021, il cui contenuto è correttamente riportato nella sentenza impugnata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti, è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazione). 7.2. Per il resto, il ricorso è privo del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata che, nelle pagine 39-42, ha indicato gli elementi di prova a carico ed ha motivato sulla responsabilità dell'imputato.Il motivo si limita a critiche del tutto generiche, riproduttive dell'appello, senza neanche indicare concretamente quali passaggi della motivazione siano viziati e perché. Il ricorso è, dunque, inammissibile. 8. Sintesi della decisione Riepilogando, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati. Ai sensi dell'art.