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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15273/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nonché la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, evidenziando una difformità fra la data di commissione del reato indicata nel capo di imputazione e quella risultante dagli atti del processo, è manifestamente infondato poiché prospetta violazioni di norme palesemente smentite dagli atti processuali; che la Corte di merito ha congruamente evidenziato la presenza di un mero errore materiale del tempus commissi delitti indicato nel capo di imputazione (si veda, in proposito, la pag. 4 sulla discrasia evidentemente risolta già in primo grado, senza che ciò abbia in alcun modo compromesso i diritti dell'imputato che si è pacificamente difeso rispetto al fatto commesso il 20 gennaio 2017); che come già rilevato dalla Corte territoriale a pag. 2, il tempo necessario a prescrivere il delitto di ricettazione contestato non risulta ancora decorso alla data della sentenza impugnata, tenuto conto che l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 - 01), e che, ai fini della prescrizione del reato, è necessario tenere conto della recidiva, ove essa si configuri come circostanza aggravante a effetto speciale, ancorché sia ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti nel giudizio di bilanciamento, posto che l'art. 157, terzo comma, cod. pen., esclude l'incidenza del giudizio ex art. 69 cod. pen. sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 39439 del 06/11/2025, De, Rv. 288869 - 01); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 3 e 4 sulla ricostruzione del fatto da cui risulta chiaramente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e la responsabilità dell'imputato, che al momento del fermo non ha saputo fornire una spiegazione attendibile del possesso dei cellulari provento di furto); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di 1esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello ha escluso la sussistenza dei presupposti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del fatto con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, la pag. 4 sul valore dei beni ricettati e sui plurimi e specifici precedenti a carico del ricorrente); che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si vedano, in proposito, le pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente G' seppe Nica-[OSCURATO:PERSONA] D Borsellino \ D E P OS! ATA tN cA!.9-..('7'":: A 28APi O26 Fumi,on, 1 io 11,1:st/ta e. s 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nonché la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, evidenziando una difformità fra la data di commissione del reato indicata nel capo di imputazione e quella risultante dagli atti del processo, è manifestamente infondato poiché prospetta violazioni di norme palesemente smentite dagli atti processuali; che la Corte di merito ha congruamente evidenziato la presenza di un mero errore materiale del tempus commissi delitti indicato nel capo di imputazione (si veda, in proposito, la pag. 4 sulla discrasia evidentemente risolta già in primo grado, senza che ciò abbia in alcun modo compromesso i diritti dell'imputato che si è pacificamente difeso rispetto al fatto commesso il 20 gennaio 2017); che come già rilevato dalla Corte territoriale a pag. 2, il tempo necessario a prescrivere il delitto di ricettazione contestato non risulta ancora decorso alla data della sentenza impugnata, tenuto conto che l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 - 01), e che, ai fini della prescrizione del reato, è necessario tenere conto della recidiva, ove essa si configuri come circostanza aggravante a effetto speciale, ancorché sia ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti nel giudizio di bilanciamento, posto che l'art. 157, terzo comma, cod. pen., esclude l'incidenza del giudizio ex art. 69 cod. pen. sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 39439 del 06/11/2025, De, Rv. 288869 - 01); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 3 e 4 sulla ricostruzione del fatto da cui risulta chiaramente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e la responsabilità dell'imputato, che al momento del fermo non ha saputo fornire una spiegazione attendibile del possesso dei cellulari provento di furto); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di 1esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello ha escluso la sussistenza dei presupposti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del fatto con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, la pag. 4 sul valore dei beni ricettati e sui plurimi e specifici precedenti a carico del ricorrente); che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si vedano, in proposito, le pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente G' seppe Nica-[OSCURATO:PERSONA] D Borsellino \ D E P OS! ATA tN cA!.9-..('7'":: A 28APi O26 Fumi,on, 1 io 11,1:st/ta e. s 2
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